stai visualizzando l'atto

DECRETO-LEGGE 16 maggio 2020, n. 33

Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00051)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/05/2020
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 14 luglio 2020, n. 74 (in G.U. 15/07/2020, n. 177).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/03/2022)
Testo in vigore dal: 9-3-2022
aggiornamenti all'articolo
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Visto l'articolo 16 della Costituzione,  che  consente  limitazioni
della liberta' di circolazione per ragioni sanitarie; 
  Tenuto  conto  che  l'organizzazione  mondiale  della  sanita'   ha
dichiarato la pandemia da COVID-19; 
  Preso atto dell'attuale stato della situazione epidemiologica; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' e  urgenza  di  emanare  nuove
disposizioni per l'emergenza epidemiologica  da  COVID-19,  adottando
adeguate e proporzionate misure  di  contrasto  e  contenimento  alla
diffusione del predetto virus; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 15 maggio 2020; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro della salute, di concerto con i Ministri dell'interno, della
giustizia e dell'economia e delle finanze; 
 
                                Emana 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
        Misure di contenimento della diffusione del COVID-19 
 
  1. A decorrere dal 18 maggio 2020, cessano di avere  effetto  tutte
le misure limitative della circolazione  all'interno  del  territorio
regionale di cui agli articoli 2 e 3 del decreto-legge 25 marzo 2020,
n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020,  n.
35, e tali misure possono essere adottate o reiterate, ai sensi degli
stessi articoli 2 e 3, solo con riferimento  a  specifiche  aree  del
territorio medesimo interessate  da  particolare  aggravamento  della
situazione epidemiologica. 
  2. Fino al 2 giugno 2020 sono vietati gli spostamenti, con mezzi di
trasporto pubblici e privati,  in  una  regione  diversa  rispetto  a
quella in cui attualmente ci  si  trova,  salvo  che  per  comprovate
esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi di salute;
resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio,
abitazione o residenza. 
  3. A decorrere dal 3 giugno 2020,  gli  spostamenti  interregionali
possono essere limitati solo  con  provvedimenti  adottati  ai  sensi
dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19  del  2020,  in  relazione  a
specifiche  aree  del  territorio  nazionale,  secondo  principi   di
adeguatezza   e   proporzionalita'    al    rischio    epidemiologico
effettivamente presente in dette aree. 
  4. Fino al 2 giugno 2020, sono vietati gli  spostamenti  da  e  per
l'estero, con mezzi di trasporto pubblici e privati,  salvo  che  per
comprovate esigenze lavorative, di assoluta urgenza ovvero per motivi
di salute  o  negli  ulteriori  casi  individuati  con  provvedimenti
adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19  del  2020;
resta in ogni caso consentito il rientro presso il proprio domicilio,
abitazione  o  residenza.  A  decorrere  dal  3  giugno   2020,   gli
spostamenti da e  per  l'estero  possono  essere  limitati  solo  con
provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge  n.
19 del 2020, anche  in  relazione  a  specifici  Stati  e  territori,
secondo  principi  di  adeguatezza  e  proporzionalita'  al   rischio
epidemiologico e nel rispetto dei vincoli derivanti  dall'ordinamento
dell'Unione europea e degli obblighi internazionali. 
  5. Gli spostamenti tra lo Stato della  Citta'  del  Vaticano  o  la
Repubblica di San  Marino  e  le  regioni  con  essi  rispettivamente
confinanti non sono soggetti ad alcuna limitazione. 
  6. E' fatto divieto di mobilita' dalla propria abitazione o  dimora
alle  persone   sottoposte   alla   misura   della   quarantena   per
provvedimento dell'autorita' sanitaria in quanto  risultate  positive
al virus  COVID-19,  fino  all'accertamento  della  guarigione  o  al
ricovero in una struttura sanitaria  o  altra  struttura  allo  scopo
destinata. 
  7. Ai soggetti  che  hanno  avuto  contatti  stretti  con  soggetti
confermati positivi al COVID-19 e agli altri soggetti individuati con
i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2  del  decreto-legge
n.  19  del  2020,  con  provvedimento  dell'autorita'  sanitaria  e'
applicata la quarantena  precauzionale  o  altra  misura  ad  effetto
equivalente,     preventivamente     approvata      dal      Comitato
tecnico-scientifico di cui all'ordinanza del  Capo  del  Dipartimento
della protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020. 
  7-bis. La misura della quarantena precauzionale di cui al  comma  7
non si applica a coloro che, nei centoventi giorni dal  completamento
del ciclo vaccinale primario o  dalla  guarigione  o  successivamente
alla somministrazione della dose di richiamo,  hanno  avuto  contatti
stretti con soggetti confermati positivi al COVID-19. Ai soggetti  di
cui al primo periodo e' applicato  il  regime  dell'autosorveglianza,
consistente nell'obbligo di indossare dispositivi di protezione delle
vie respiratorie di tipo FFP2 fino al decimo giorno  successivo  alla
data dell'ultimo contatto stretto con soggetti confermati positivi al
COVID-19 e di effettuare un test antigenico rapido o  molecolare  per
la rilevazione  dell'antigene  SARS-CoV-2  alla  prima  comparsa  dei
sintomi e, se ancora sintomatici, al quinto  giorno  successivo  alla
data dell'ultimo contatto. 
  7-ter. Con circolare del Ministero della salute  sono  definite  le
modalita' attuative dei commi 6 e 7 sulla base dei criteri  stabiliti
dal Comitato tecnico-scientifico di cui all'ordinanza  del  Capo  del
Dipartimento della protezione civile n. 630 del 3 febbraio  2020.  La
cessazione del regime di quarantena di cui ai commi 6  e  7  consegue
all'esito negativo di un test antigenico rapido o molecolare  per  la
rilevazione dell'antigene SARS-CoV-2, effettuato anche presso  centri
privati a cio' abilitati. In quest'ultimo caso, la trasmissione,  con
modalita'  anche  elettroniche,  al   dipartimento   di   prevenzione
territorialmente competente del referto con esito negativo  determina
la cessazione del regime di quarantena. 
  ((7-quater.   Le   disposizioni   di    cui    al    comma    7-bis
sull'autosorveglianza  si  applicano  anche  in  caso  di  guarigione
avvenuta  successivamente  al  completamento  del   ciclo   vaccinale
primario)). 
  8. E' vietato l'assembramento  di  persone  in  luoghi  pubblici  o
aperti al pubblico. Le manifestazioni, gli eventi e gli spettacoli di
qualsiasi natura con la presenza di pubblico, ivi compresi quelli  di
carattere culturale, ludico,  sportivo  e  fieristico,  nonche'  ogni
attivita' convegnistica o congressuale, in luogo pubblico o aperto al
pubblico,  si   svolgono,   ove   ritenuto   possibile   sulla   base
dell'andamento dei dati epidemiologici, con  le  modalita'  stabilite
con  i  provvedimenti  adottati  ai   sensi   dell'articolo   2   del
decreto-legge n. 19 del 2020. 
  9. Il sindaco puo' disporre la chiusura  temporanea  di  specifiche
aree pubbliche o aperte al pubblico in cui sia impossibile assicurare
adeguatamente il rispetto della distanza di sicurezza  interpersonale
di almeno un metro. 
  10. Le riunioni si svolgono garantendo il rispetto  della  distanza
di sicurezza interpersonale di almeno un metro. 
  11. Le funzioni religiose  con  la  partecipazione  di  persone  si
svolgono nel rispetto dei protocolli sottoscritti dal Governo e dalle
rispettive confessioni contenenti le misure  idonee  a  prevenire  il
rischio di contagio. 
  12. Le disposizioni di cui ai commi 7, 8, 10 e 11 sono attuate  con
provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge  n.
19 del 2020,  che  possono  anche  stabilire  differenti  termini  di
efficacia. 
  13. Le attivita'  dei  servizi  educativi  per  l'infanzia  di  cui
all'articolo 2 del decreto legislativo 13 aprile 2017, n.  65,  e  Le
attivita' didattiche nelle scuole di ogni ordine e grado, nonche'  la
frequenza delle attivita'  scolastiche  e  di  formazione  superiore,
comprese le Universita' e le Istituzioni di Alta Formazione Artistica
Musicale e Coreutica, di corsi professionali, master,  corsi  per  le
professioni sanitarie e universita'  per  anziani,  nonche'  i  corsi
professionali e le attivita' formative svolte da altri enti pubblici,
anche territoriali e locali e da soggetti privati,  sono  svolte  con
modalita' definite con provvedimento adottato ai sensi  dell'articolo
2 del decreto-legge n. 19 del 2020. 
  14. Le attivita' economiche, produttive e sociali devono  svolgersi
nel rispetto dei contenuti di  protocolli  o  linee  guida  idonei  a
prevenire o ridurre il rischio di contagio nel settore di riferimento
o in ambiti analoghi, adottati dalle regioni o dalla Conferenza delle
regioni e delle province autonome nel rispetto dei principi contenuti
nei protocolli o nelle linee guida nazionali. In  assenza  di  quelli
regionali trovano applicazione i protocolli o le linee guida adottati
a livello nazionale. Le misure limitative delle attivita' economiche,
produttive e  sociali  possono  essere  adottate,  nel  rispetto  dei
principi di adeguatezza e proporzionalita', con provvedimenti emanati
ai sensi dell'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020 o del comma
16. 
  15. Il mancato rispetto dei contenuti dei protocolli o delle  linee
guida, regionali, o, in assenza, nazionali, di cui al  comma  14  che
non assicuri adeguati livelli di protezione determina la  sospensione
dell'attivita' fino al ripristino delle condizioni di sicurezza. 
  16. Per garantire lo svolgimento in condizioni di  sicurezza  delle
attivita' economiche, produttive e sociali, le regioni monitorano con
cadenza giornaliera l'andamento della situazione  epidemiologica  nei
propri territori e, in relazione a tale andamento, le  condizioni  di
adeguatezza del sistema sanitario regionale. I dati del  monitoraggio
sono comunicati giornalmente dalle regioni al Ministero della salute,
all'Istituto superiore di sanita' e al  comitato  tecnico-scientifico
di cui all'ordinanza  del  Capo  del  dipartimento  della  protezione
civile del 3 febbraio 2020, n. 630, e  successive  modificazioni.  In
relazione   all'andamento   della   situazione   epidemiologica   sul
territorio, accertato secondo i criteri  stabiliti  con  decreto  del
Ministro della salute  30  aprile  2020,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 112 del 2 maggio 2020, da modificarsi previa  intesa  in
sede di Conferenza permanente per  i  rapporti  tra  lo  Stato  e  le
Regioni e le Province autonome di Trento e  di  Bolzano,  nelle  more
dell'adozione dei decreti del Presidente del Consiglio  dei  ministri
di cui all'articolo 2 del decreto-legge n. 19 del 2020,  la  Regione,
informando contestualmente il Ministro della salute, puo'  introdurre
misure derogatorie restrittive rispetto a quelle  disposte  ai  sensi
del medesimo articolo 2, ovvero, nei soli casi  e  nel  rispetto  dei
criteri previsti dai citati decreti e d'intesa con il Ministro  della
salute, anche ampliative. 
  16-bis. Il  Ministero  della  salute,  con  frequenza  settimanale,
pubblica nel  proprio  sito  internet  istituzionale  e  comunica  ai
Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati  i
risultati del monitoraggio dei dati epidemiologici di cui al  decreto
del Ministro della salute 30 aprile 2020, pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale n. 112 del 2 maggio 2020.  Il  Ministro  della  salute  con
propria ordinanza, sentiti i Presidenti  delle  regioni  interessate,
puo' individuare, sulla base dei dati in possesso ed elaborati  dalla
cabina di regia di cui al decreto del Ministro della salute 30 aprile
2020,  sentito,  ove  ritenuto  necessario,   il   Comitato   tecnico
scientifico di cui all'ordinanza  del  Capo  del  Dipartimento  della
protezione civile n. 630 del 3 febbraio 2020, una o piu' regioni  nel
cui territorio si manifesta un piu' elevato rischio epidemiologico  e
in  cui,  conseguentemente,  si  applicano   le   specifiche   misure
individuate con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri tra
quelle di cui all'articolo 1, comma 2,  del  decreto-legge  25  marzo
2020, n. 19, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  22  maggio
2020, n. 35, aggiuntive rispetto  a  quelle  applicabili  sull'intero
territorio nazionale. Lo scenario e'  parametrato  all'incidenza  dei
contagi sul territorio regionale ovvero all'incidenza dei contagi sul
territorio regionale unitamente alla percentuale di  occupazione  dei
posti letto in area  medica  e  in  terapia  intensiva  per  pazienti
affetti da COVID-19 e determina la collocazione delle regioni in  una
delle zone individuate dal comma 16-septies. Le ordinanze di  cui  al
secondo periodo sono efficaci  per  un  periodo  minimo  di  quindici
giorni, salvo che dai risultati del monitoraggio  risulti  necessaria
l'adozione di misure piu' rigorose,  e  vengono  comunque  meno  allo
scadere del termine di  efficacia  dei  decreti  del  Presidente  del
Consiglio dei ministri sulla base dei quali sono adottate,  salva  la
possibilita' di reiterazione.  L'accertamento  della  permanenza  per
quattordici  giorni  in  uno  scenario  inferiore  a  quello  che  ha
determinato le misure restrittive comporta  in  ogni  caso  la  nuova
classificazione. Con ordinanza del Ministro  della  salute,  adottata
d'intesa con i  Presidenti  delle  regioni  interessate,  in  ragione
dell'andamento del rischio epidemiologico certificato dalla cabina di
regia di cui al decreto del Ministro della  salute  30  aprile  2020,
puo' essere in ogni momento prevista, in relazione a specifiche parti
del territorio regionale, l'esenzione dall'applicazione delle  misure
di cui al secondo periodo. I verbali del Comitato tecnico scientifico
e della cabina di regia di cui al presente articolo  sono  pubblicati
per estratto in relazione al monitoraggio dei dati nel sito  internet
istituzionale del Ministero della salute. Ferma restando  l'ordinanza
del Ministro della salute  del  4  novembre  2020,  pubblicata  nella
Gazzetta Ufficiale n. 276 del 5 novembre 2020, i dati sulla base  dei
quali la stessa e' stata adottata sono pubblicati  entro  tre  giorni
dalla data di entrata in vigore della presente disposizione. 
  16-ter. L'accertamento della permanenza per quattordici  giorni  in
uno  scenario  inferiore  a  quello  che  ha  determinato  le  misure
restrittive, effettuato ai sensi del comma  16-bis,  come  verificato
dalla cabina di regia,  comporta  l'applicazione,  per  un  ulteriore
periodo di quattordici giorni, delle misure  relative  allo  scenario
immediatamente inferiore,  salvo  che  la  cabina  di  regia  ritenga
congruo un periodo inferiore. Sono fatti salvi gli atti gia' adottati
conformemente ai principi definiti dal presente comma. 
  16-quater. Il Ministro della salute, con propria ordinanza, secondo
le procedure di cui ai commi 16-bis e 16-ter,  applica  alle  regioni
che, ai sensi del comma 16-bis, si collocano in una delle zone di cui
alle lettere b), c) e d) del comma 16-septies, le misure  individuate
con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri tra  quelle  di
cui all'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 25 marzo 2020, n.  19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22  maggio  2020,  n.  35,
aggiuntive e progressive rispetto a  quelle  applicabili  nell'intero
territorio nazionale. 
  16-quinquies. COMMA ABROGATO DAL D.L. 23 LUGLIO 2021, N. 105. 
  16-sexies. Con ordinanza del Ministro  della  salute,  adottata  ai
sensi del comma 16-bis sono individuate le regioni che  si  collocano
nella zona bianca di  cui  alla  lettera  a)  del  comma  16-septies,
all'interno delle quali cessano di applicarsi le  misure  determinate
ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto-legge 25  marzo  2020,
n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020,  n.
35, e le attivita' sono disciplinate dai protocolli  individuati  con
decreti del Presidente del Consiglio dei  ministri.  Con  i  medesimi
decreti possono essere adottate, in relazione a determinate attivita'
particolarmente  rilevanti  dal  punto   di   vista   epidemiologico,
specifiche misure restrittive fra quelle di cui all'articolo 1, comma
2, del decreto-legge n. 19 del 2020. 
  16-septies. Sono denominate: 
    a) "Zona bianca": le regioni nei cui territori alternativamente: 
      1) l'incidenza settimanale dei contagi e' inferiore a  50  casi
ogni 100.000 abitanti per tre settimane consecutive; 
      2) l'incidenza settimanale dei contagi e' pari o superiore a 50
casi ogni 100.000 abitanti e  si  verifica  una  delle  due  seguenti
condizioni: 
      2.1) il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per
pazienti affetti da COVID-19 e' uguale o inferiore al 15 per cento; 
      2.2) il  tasso  di  occupazione  dei  posti  letto  in  terapia
intensiva per pazienti affetti da COVID-19 e' uguale o  inferiore  al
10 per cento di quelli comunicati alla Cabina  di  regia  di  cui  al
decreto del Ministro della salute 30 aprile 2020, entro cinque giorni
dalla  data  di  entrata  in  vigore   del   presente   decreto.   La
comunicazione puo' essere aggiornata con cadenza mensile  sulla  base
di posti letto aggiuntivi, che non incidano su quelli gia'  esistenti
e destinati ad altre attivita'; 
    b) "Zona gialla": le regioni nei cui territori alternativamente: 
      1) l'incidenza settimanale dei contagi e' pari o superiore a 50
e inferiore a 150 casi ogni 100.000 abitanti, salvo che ricorrano  le
condizioni indicate nella lettera a); 
      2) l'incidenza settimanale dei casi e' pari o superiore  a  150
casi ogni 100.000 abitanti e  si  verifica  una  delle  due  seguenti
condizioni, salvo che ricorrano le condizioni indicate nella  lettera
a): 
      2.1) il tasso di occupazione dei posti letto in area medica per
pazienti affetti da COVID-19 e' uguale o inferiore al 30 per cento; 
      2.2) il  tasso  di  occupazione  dei  posti  letto  in  terapia
intensiva per pazienti affetti da COVID-19 e' uguale o  inferiore  al
20 per cento di quelli comunicati alla predetta Cabina di regia entro
cinque giorni dalla data di entrata in vigore del  presente  decreto.
La comunicazione puo' essere aggiornata  con  cadenza  mensile  sulla
base di posti letto aggiuntivi,  che  non  incidano  su  quelli  gia'
esistenti e destinati ad altre attivita'; 
    c) "Zona arancione": le regioni  nei  cui  territori  l'incidenza
settimanale dei contagi e' pari o superiore a 150 casi  ogni  100.000
abitanti, salvo che ricorrano le condizioni  indicate  nelle  lettere
a), b) e d); 
    d)  "Zona  rossa":  le  regioni  nei  cui  territori  l'incidenza
settimanale dei contagi e' pari o superiore a 150 casi  ogni  100.000
abitanti e si verificano entrambe le seguenti condizioni: 
      1) il tasso di occupazione dei posti letto in area  medica  per
pazienti affetti da COVID-19 e' superiore al 40 per cento; 
      2) il tasso di occupazione dei posti letto in terapia intensiva
per pazienti affetti da COVID-19 e' superiore  al  30  per  cento  di
quelli comunicati alla predetta Cabina di regia entro  cinque  giorni
dalla  data  di  entrata  in  vigore   del   presente   decreto.   La
comunicazione puo' essere aggiornata con cadenza mensile  sulla  base
di posti letto aggiuntivi, che non incidano su quelli gia'  esistenti
e destinati ad altre attivita'. 
 
                                                                 (14) 
------------- 
AGGIORNAMENTO (14) 
  Il D.L. 22 aprile 2021, n. 52, convertito con  modificazioni  dalla
L. 17 giugno 2021, n. 87, ha disposto (con l'art.  10,  comma  3-bis)
che "Fino al 16 giugno 2021 il monitoraggio dei  dati  epidemiologici
e' effettuato sulla base delle disposizioni di cui all'articolo 1 del
decreto-legge n. 33 del 2020 vigenti il giorno antecedente alla  data
di entrata in vigore del decreto-legge 18 maggio 2021, n. 65, nonche'
delle disposizioni di cui al comma 1-bis del presente articolo".