DECRETO-LEGGE 25 marzo 2020, n. 19

Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00035)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/03/2020
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 2020, n. 35 (in G.U. 23/05/2020, n. 132).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/03/2022)
Testo in vigore dal: 24-5-2020
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 2 
 
               Attuazione delle misure di contenimento 
 
  1. Le misure di cui all'articolo 1 sono adottate  con  uno  o  piu'
decreti del Presidente del Consiglio dei ministri,  su  proposta  del
Ministro della salute, sentiti il Ministro dell'interno, il  Ministro
della difesa, il Ministro dell'economia e delle finanze e  gli  altri
ministri competenti per materia, nonche' i presidenti  delle  regioni
interessate, nel caso in cui riguardino esclusivamente una regione  o
alcune specifiche regioni,  ovvero  il  Presidente  della  Conferenza
delle regioni e delle province autonome, nel caso in  cui  riguardino
l'intero territorio nazionale. I decreti di  cui  al  presente  comma
possono essere altresi' adottati su  proposta  dei  presidenti  delle
regioni interessate, nel caso in cui  riguardino  esclusivamente  una
regione o alcune specifiche  regioni,  ovvero  del  Presidente  della
Conferenza delle regioni e delle province autonome, nel caso  in  cui
riguardino l'intero territorio nazionale, sentiti il  Ministro  della
salute, il  Ministro  dell'interno,  il  Ministro  della  difesa,  il
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e  gli   altri   ministri
competenti per materia. ((Il Presidente del Consiglio dei ministri  o
un Ministro da lui delegato illustra preventivamente alle  Camere  il
contenuto dei provvedimenti da adottare ai sensi del presente  comma,
al fine di  tenere  conto  degli  eventuali  indirizzi  dalle  stesse
formulati; ove  cio'  non  sia  possibile,  per  ragioni  di  urgenza
connesse alla natura delle misure da adottare, riferisce alle  Camere
ai  sensi  del  comma   5,   secondo   periodo)).   Per   i   profili
tecnico-scientifici   e   le    valutazioni    di    adeguatezza    e
proporzionalita', i provvedimenti  di  cui  al  presente  comma  sono
adottati sentito, di norma, il  ((Comitato  tecnico-scientifico))  di
cui all'ordinanza del Capo del dipartimento della Protezione civile 3
febbraio 2020, n. 630 ((, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  n.  32
dell'8 febbraio 2020)). 
  2.  Nelle  more  dell'adozione  dei  decreti  del  Presidente   del
Consiglio dei ministri di cui al comma 1  e  con  efficacia  limitata
fino a tale momento, in casi di  estrema  necessita'  e  urgenza  per
situazioni sopravvenute le  misure  di  cui  all'articolo  1  possono
essere adottate dal Ministro della salute ai sensi  dell'articolo  32
della legge 23 dicembre 1978, n. 833. 
  3. Sono fatti salvi gli effetti prodotti e gli atti adottati  sulla
base dei decreti e delle ordinanze emanati ai sensi del decreto-legge
23 febbraio 2020, n. 6, convertito, con modificazioni, dalla legge  5
marzo 2020, n. 13, ovvero ai sensi dell'articolo 32  della  legge  23
dicembre  1978,  n.  833.  Continuano  ad  applicarsi   nei   termini
originariamente previsti le misure gia' adottate con  i  decreti  del
Presidente del Consiglio dei ministri adottati in data 8 marzo  2020,
9  marzo  2020,  11  marzo  2020  e  22  marzo  2020  ((,  pubblicati
rispettivamente nella Gazzetta Ufficiale n. 59 dell'8 marzo 2020,  n.
62 del 9 marzo 2020, n. 64 dell'11 marzo 2020 e n. 76  del  22  marzo
2020, come)) ancora vigenti  alla  data  di  entrata  in  vigore  del
presente decreto. Le altre misure ((...)) ancora vigenti alla  stessa
data continuano ad applicarsi nel limite di ulteriori dieci giorni. 
  4. Per gli atti adottati ai sensi del presente  decreto  i  termini
per  il  controllo  preventivo  della  Corte  dei   conti,   di   cui
all'articolo 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340,  sono
dimezzati. In ogni caso i provvedimenti adottati  in  attuazione  del
presente decreto, durante lo svolgimento  della  fase  del  controllo
preventivo della Corte dei  conti,  sono  provvisoriamente  efficaci,
esecutori ed esecutivi, a  norma  degli  articoli  21-bis,  21-ter  e
21-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241. 
  5. I provvedimenti emanati in attuazione del presente articolo sono
pubblicati nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  e
comunicati  alle  Camere  entro  il  giorno  successivo   alla   loro
pubblicazione. Il Presidente del Consiglio dei ministri o un Ministro
da lui delegato riferisce ogni  quindici  giorni  alle  Camere  sulle
misure adottate ai sensi del presente decreto. 
 
                                                                  (3) 
 
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AGGIORNAMENTO (3) 
  Il D.L. 16 maggio 2020, n. 33 ha disposto (con l'art. 1,  comma  1)
che a decorrere dal 18 maggio 2020 cessano di avere effetto tutte  le
misure  limitative  della  circolazione  all'interno  del  territorio
regionale di cui agli articoli 2 e 3 del  presente  provvedimento,  e
tali misure possono essere  adottate  o  reiterate,  ai  sensi  degli
stessi articoli 2 e 3, solo con riferimento  a  specifiche  aree  del
territorio medesimo interessate  da  particolare  aggravamento  della
situazione epidemiologica.