DECRETO-LEGGE 25 marzo 2020, n. 19

Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00035)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/03/2020
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 22 maggio 2020, n. 35 (in G.U. 23/05/2020, n. 132).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 24/03/2022)
Testo in vigore dal: 17-7-2020
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 3 
 
       Misure urgenti di carattere regionale o infraregionale 
 
  1.  Nelle  more  dell'adozione  dei  decreti  del  Presidente   del
Consiglio dei  ministri  di  cui  all'articolo  2,  comma  1,  e  con
efficacia limitata fino a tale momento, le regioni,  in  relazione  a
specifiche  situazioni  sopravvenute  di  aggravamento  del   rischio
sanitario verificatesi nel loro territorio o in una  parte  di  esso,
possono introdurre misure ulteriormente restrittive rispetto a quelle
attualmente vigenti, tra quelle  di  cui  all'articolo  1,  comma  2,
esclusivamente nell'ambito delle attivita' di loro competenza e senza
incisione  delle  attivita'  produttive  e  di  quelle  di  rilevanza
strategica per l'economia nazionale. 
  2. ((COMMA ABROGATO DAL D.L. 16 LUGLIO 2020, N. 76)). 
  3. Le  disposizioni  di  cui  al  presente  articolo  si  applicano
altresi' agli atti posti in essere per ragioni di sanita' in forza di
poteri attribuiti da ogni disposizione di legge previgente. 
 
                                                                  (3) 
 
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AGGIORNAMENTO (3) 
  Il D.L. 16 maggio 2020, n. 33 ha disposto (con l'art. 1,  comma  1)
che a decorrere dal 18 maggio 2020 cessano di avere effetto tutte  le
misure  limitative  della  circolazione  all'interno  del  territorio
regionale di cui agli articoli 2 e 3 del  presente  provvedimento,  e
tali misure possono essere  adottate  o  reiterate,  ai  sensi  degli
stessi articoli 2 e 3, solo con riferimento  a  specifiche  aree  del
territorio medesimo interessate  da  particolare  aggravamento  della
situazione epidemiologica.