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DECRETO-LEGGE 8 aprile 2020, n. 23

Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonchè interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali. (20G00043)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 09/04/2020
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 5 giugno 2020, n. 40 (in G.U. 06/06/2020, n. 143).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2023)
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vigente al 27/04/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal: 2-3-2022
aggiornamenti all'articolo
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 143; 
  Visto il decreto-legge 30 settembre 2003,  n.  269,  convertito  in
legge con modificazioni, dall'articolo 1, comma  1,  della  legge  24
novembre 2003, n. 326, e successive modifiche e integrazioni; 
  Visto il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, convertito in  legge
con modificazioni, dall'articolo 1, comma  1,  della  legge  5  marzo
2020, n. 13; 
  Visto il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9; 
  Visto il decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11; 
  Visto il decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14; 
  Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18; 
  Vista la Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo  2020
recante un "Quadro temporaneo per le  misure  di  aiuto  di  Stato  a
sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19"; 
  Vista la Comunicazione della Commissione europea del 3 aprile  2020
recante "Modifica del quadro temporaneo per le  misure  di  aiuto  di
Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19"; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' e  urgenza  di  contenere  gli
effetti  negativi  che  l'emergenza   epidemiologica   COVID-19   sta
producendo sul tessuto socio-economico nazionale,  prevedendo  misure
di sostegno alla liquidita' delle imprese e di copertura di rischi di
mercato particolarmente significativi; 
  Considerata, a tal  fine,  l'esigenza  di  rafforzare  il  supporto
all'export e all'internalizzazione delle  imprese  mediante  adozione
del meccanismo di assunzione diretta a  carico  dello  Stato  di  una
quota   preponderante   degli   impegni   derivanti    dall'attivita'
assicurativa di SACE S.p.A. per i rischi definiti non di  mercato  ai
sensi della normativa dell'Unione europea; 
  Considerata  l'esigenza,  a  fronte   dei   significativi   impatti
economici derivanti dall'emergenza  sanitaria,  di  prevedere  misure
specifiche per l'anno 2020 per il rilascio della garanzia dello Stato
per operazioni di esportazione in alcuni settori; 
  Considerato,  altresi',   che   SACE   S.p.A.   in   virtu'   della
specializzazione acquisita nella valutazione del  merito  di  credito
delle aziende e dei rischi, nonche' nella determinazione  del  prezzo
congruo delle garanzie, appare  il  soggetto  idoneo  a  svolgere  la
funzione di rilascio delle garanzie secondo il regime previsto  dalla
Comunicazione della Commissione europea del 19 marzo 2020, ampliando,
tramite la concessione di diritto della garanzia  dello  Stato  sugli
impegni da questa assunti, la capacita' finanziaria  di  rilascio  di
garanzie sul credito e sulla copertura di rischi di mercato; 
  Considerate le deliberazioni adottate dalle Camere in data 11 marzo
2020, con  le  quali  il  Governo  e'  stato  autorizzato,  nel  dare
attuazione a quanto indicato nella Relazione al Parlamento presentata
ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre  2012,  n.
243, allo scostamento e all'aggiornamento del piano di rientro  verso
l'obiettivo di medio termine per fronteggiare le esigenze sanitarie e
socio-economiche derivanti dall'emergenza epidemiologica COVID-19; 
  Ritenuta, altresi',  la  straordinaria  necessita'  ed  urgenza  di
prevedere  misure  in  materia  di  continuita'  delle  imprese,   di
adempimenti fiscali e contabili, di poteri speciali  nei  settori  di
rilevanza strategica, di disciplina dei termini nonche' sanitarie; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 6 aprile 2020; 
  SULLA PROPOSTA del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto  con  i  Ministri
degli   affari   esteri   e   della   cooperazione    internazionale,
dell'interno,  della  giustizia,   della   difesa,   dello   sviluppo
economico,  delle  politiche   agricole   alimentari   e   forestali,
dell'ambiente  e  della   tutela   del   territorio   e   del   mare,
dell'infrastrutture e dei trasporti, del  lavoro  e  delle  politiche
sociali, per i beni e le attivita' culturali e per il turismo,  della
salute, per l'innovazione tecnologica e la digitalizzazione,  per  la
pubblica amministrazione, per gli affari regionali  e  le  autonomie,
per il sud e la coesione territoriale, per le politiche  giovanili  e
lo sport, per le pari opportunita' e la famiglia  e  per  gli  affari
europei;; 
 
                              E M AN A 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1. 
 
  (Misure temporanee per il sostegno alla liquidita' delle imprese) 
 
  1. Al fine di assicurare la necessaria liquidita' alle imprese  con
sede in Italia, colpite dall'epidemia COVID-19, diverse dalle  banche
e da altri  soggetti  autorizzati  all'esercizio  del  credito,  SACE
S.p.A. concede fino al 30 giugno 2022 garanzie, in  conformita'  alla
normativa europea in tema di  aiuti  di  Stato  e  nel  rispetto  dei
criteri e delle condizioni previste dai commi da 2 a 11, in favore di
banche, di istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e degli
altri soggetti abilitati all'esercizio del  credito  in  Italia,  per
finanziamenti  sotto  qualsiasi  forma  alle  suddette  imprese.  Gli
impegni assunti dalla SACE S.p.A. ai sensi  del  presente  comma  non
superano l'importo complessivo massimo di 200 miliardi  di  euro,  di
cui almeno 30 miliardi sono destinati a supporto di piccole  e  medie
imprese come definite dalla Raccomandazione della Commissione europea
n.  2003/361/CE,  ivi  inclusi  i  lavoratori  autonomi  e  i  liberi
professionisti  titolari  di  partita  IVA  nonche'  le  associazioni
professionali  e  le  societa'  tra   professionisti,   che   abbiano
pienamente utilizzato la loro capacita' di accesso al  Fondo  di  cui
all'articolo 2, comma 100, lettera a), della legge 23 dicembre  1996,
n. 662, nonche' alle garanzie concesse  ai  sensi  dell'articolo  17,
comma 2, del decreto legislativo 29 marzo 2004, n. 102. 
  1-bis. Le disposizioni  del  presente  articolo  si  applicano,  in
quanto compatibili, anche  alle  cessioni  di  crediti  con  o  senza
garanzia di solvenza prestata dal cedente effettuate, dopo la data di
entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto,
dalle imprese di cui al comma 1 del presente articolo, anche ai sensi
della legge 21 febbraio 1991,  n.  52,  a  banche  e  a  intermediari
finanziari iscritti all'albo previsto  dall'articolo  106  del  testo
unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto
legislativo 1° settembre 1993,  n.  385.  I  limiti  di  importo  del
prestito di cui al comma 2, lettera c), e le percentuali di copertura
della  garanzia  di  cui  al  comma  2,  lettera  d),  sono  riferiti
all'importo del corrispettivo pagato al cedente per la  cessione  dei
crediti.  Con  decreto  di  natura  non  regolamentare  del  Ministro
dell'economia e delle  finanze  possono  essere  stabiliti  modalita'
attuative  e  operative  nonche'  ulteriori  elementi   e   requisiti
integrativi per l'esecuzione delle  operazioni  di  cui  al  presente
comma. La procedura e la documentazione necessaria  per  il  rilascio
della  garanzia  ai  sensi  del  presente  comma  sono  ulteriormente
specificate dalla SACE S.p.A. (13) 
  1-ter. Dalle garanzie per finanziamenti di cui al presente articolo
sono in ogni caso escluse le societa' che controllano direttamente  o
indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359 del  codice  civile,  una
societa' residente in un Paese o in un territorio non  cooperativo  a
fini  fiscali,  ovvero   che   sono   controllate,   direttamente   o
indirettamente, ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile, da una
societa' residente in un Paese o in un territorio non  cooperativo  a
fini fiscali. Per Paesi o territori non cooperativi a fini fiscali si
intendono le giurisdizioni individuate nell'allegato I alla lista  UE
delle giurisdizioni non cooperative  a  fini  fiscali,  adottata  con
conclusioni del Consiglio dell'Unione europea. La condizione  di  cui
al presente comma non si applica  se  la  societa'  dimostra  che  il
soggetto  non  residente  svolge  un'attivita'  economica  effettiva,
mediante l'impiego di personale, attrezzature, attivi  e  locali.  Ai
fini del presente comma, il contribuente puo' interpellare  l'Agenzia
delle entrate ai sensi dell'articolo 11, comma 1, lettera  b),  della
legge 27 luglio 2000, n. 212. 
  2. Le garanzie di cui ai commi  1  e  1-bis  sono  rilasciate  alle
seguenti condizioni: 
    a) la garanzia  e'  rilasciata  entro  il  30  giugno  2022,  per
finanziamenti di durata non superiore a  6  anni  ovvero  al  maggior
termine di durata previsto dalla lettera a-bis), con la  possibilita'
per le imprese di avvalersi di un preammortamento di durata fino a 36
mesi; 
    a-bis)  previa  notifica  e  autorizzazione   della   Commissione
europea, la durata massima dei finanziamenti di cui agli articoli 1 e
1-bis.1 del presente decreto e' innalzata a  10  anni.  Su  richiesta
delle parti i finanziamenti aventi una durata non superiore a 6 anni,
gia' garantiti da SACE S.p.A. ai sensi degli articoli 1 e 1-bis.1 del
presente decreto, possono essere estesi fino ad una durata massima di
10 anni o sostituiti con nuovi finanziamenti aventi una durata fino a
10 anni ai  sensi  della  presente  lettera  a-bis).  Le  commissioni
annuali dovute dalle imprese per il rilascio ovvero per  l'estensione
delle garanzie di cui all'articolo 1 del presente decreto e la durata
effettiva delle garanzie medesime saranno determinate in  conformita'
alla Comunicazione  della  Commissione  europea  recante  un  "Quadro
temporaneo per le misure di aiuto di Stato a  sostegno  dell'economia
nell'attuale   emergenza   del   COVID-19",   previa    notifica    e
autorizzazione della Commissione europea, come specificato sul  piano
procedurale e documentale da SACE S.p.A. 
    b) al 31 dicembre 2019 l'impresa beneficiaria non rientrava nella
categoria delle imprese in difficolta' ai sensi del Regolamento  (UE)
n. 651/2014 della Commissione, del 17 giugno  2014,  del  Regolamento
(UE) n. 702/2014 del  25  giugno  2014  e  del  Regolamento  (UE)  n.
1388/2014 del 16 dicembre 2014, e alla data del 29 febbraio 2020  non
risultava presente tra le esposizioni deteriorate presso  il  sistema
bancario, come rilevabili dal soggetto finanziatore; 
    b-bis) nella definizione del rapporto  tra  debito  e  patrimonio
netto contabile registrato negli ultimi due  anni  dall'impresa,  che
non puo' essere superiore a 7,5, come indicato dal  numero  1)  della
lettera e) del punto 18) dell'articolo  2  del  regolamento  (UE)  n.
651/2014 della Commissione, del 17 giugno 2014, e che costituisce  un
parametro  indispensabile  per  la   definizione   di   "impresa   in
difficolta'", sono compresi nel calcolo del patrimonio i crediti  non
prescritti, certi, liquidi ed esigibili, maturati nei confronti delle
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, per somministrazione, forniture  e
appalti, certificati ai  sensi  dell'articolo  9,  comma  3-bis,  del
decreto-legge   29   novembre   2008,   n.   185,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, e le certificazioni
richiamate al citato articolo 9,  comma  3-ter,  lettera  b),  ultimo
periodo, recanti la data prevista per il pagamento,  emesse  mediante
l'apposita piattaforma elettronica; 
    c) l'importo del prestito assistito da garanzia non e'  superiore
al maggiore tra i seguenti elementi: 
      1) 25 per cento del fatturato annuo  dell'impresa  relativo  al
2019,  come  risultante  dal  bilancio  ovvero  dalla   dichiarazione
fiscale; 
      2) il doppio dei costi del personale dell'impresa  relativi  al
2019, come risultanti dal bilancio  ovvero  da  dati  certificati  se
l'impresa non ha  approvato  il  bilancio;  qualora  l'impresa  abbia
iniziato la propria attivita' successivamente al 31 dicembre 2018, si
fa riferimento ai costi del personale attesi per i primi due anni  di
attivita', come documentato e  attestato  dal  rappresentante  legale
dell'impresa; 
    d) la  garanzia,  in  concorso  paritetico  e  proporzionale  tra
garante  e  garantito  nelle  perdite  per   mancato   rimborso   del
finanziamento, copre l'importo del finanziamento concesso nei  limiti
delle seguenti quote percentuali: 
      1) 90 per cento per imprese con non piu' di 5000 dipendenti  in
Italia e valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro; 
      2) 80 per cento per imprese con valore del fatturato  superiore
a 1,5 miliardi e fino a 5  miliardi  di  euro  o  con  piu'  di  5000
dipendenti in Italia; 
      3) 70 per  cento  per  le  imprese  con  valore  del  fatturato
superiore a 5 miliardi di euro; 
    e) le commissioni annuali dovute dalle imprese  per  il  rilascio
della garanzia sono le seguenti: 
      1)  per  i  finanziamenti  di  piccole  e  medie  imprese  sono
corrisposti, in rapporto all'importo garantito, 25 punti base durante
il primo anno, 50 punti base durante il secondo  e  terzo  anno,  100
punti base durante il quarto, quinto e sesto anno; 
      2) per i finanziamenti di imprese diverse dalle piccole e medie
imprese sono corrisposti, in rapporto all'importo garantito, 50 punti
base durante il primo anno, 100 punti base durante il secondo e terzo
anno, 200 punti base durante il quarto, quinto e sesto anno; 
    f) la garanzia e' a prima richiesta, esplicita,  irrevocabile,  e
conforme  ai  requisiti  previsti  dalla   normativa   di   vigilanza
prudenziale ai fini della migliore mitigazione del rischio; 
    g) la garanzia copre  nuovi  finanziamenti  concessi  all'impresa
successivamente all'entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  per
capitale, interessi  ed  oneri  accessori  fino  all'importo  massimo
garantito; 
    h) le commissioni devono essere limitate al recupero dei costi  e
il  costo  dei  finanziamenti  coperti  dalla  garanzia  deve  essere
inferiore al costo che sarebbe stato richiesto  dal  soggetto  o  dai
soggetti eroganti per operazioni con le medesime  caratteristiche  ma
prive della garanzia, come documentato e attestato dal rappresentante
legale dei suddetti soggetti eroganti. Tale minor costo  deve  essere
almeno  uguale  alla  differenza  tra  il  costo  che  sarebbe  stato
richiesto dal soggetto o dai soggetti eroganti per operazioni con  le
medesime caratteristiche ma prive della garanzia, come documentato  e
attestato dal rappresentante legale dei suddetti  soggetti  eroganti,
ed il costo effettivamente applicato all'impresa; 
    i) l'impresa che beneficia della garanzia  assume  l'impegno  che
essa, nonche' ogni altra impresa con sede in Italia che faccia  parte
del medesimo gruppo cui la prima appartiene, comprese quelle soggette
alla direzione e  al  coordinamento  da  parte  della  medesima,  non
approvi la distribuzione di dividendi o il riacquisto di  azioni  nel
corso dell'anno  2020.  Qualora  le  suddette  imprese  abbiano  gia'
distribuito  dividendi  o  riacquistato  azioni  al   momento   della
richiesta del finanziamento, l'impegno e' assunto dall'impresa per  i
dodici mesi successivi alla data della richiesta; 
    l) l'impresa che beneficia  della  garanzia  assume  l'impegno  a
gestire i livelli occupazionali attraverso accordi sindacali; 
    m) il soggetto finanziatore deve  dimostrare  che  ad  esito  del
rilascio  del   finanziamento   coperto   da   garanzia   l'ammontare
complessivo delle esposizioni nei confronti del  soggetto  finanziato
risulta superiore all'ammontare di esposizioni detenute alla data  di
entrata in vigore del presente decreto,  corretto  per  le  riduzioni
delle esposizioni intervenute tra le  due  date  in  conseguenza  del
regolamento contrattuale stabilito tra le parti prima dell'entrata in
vigore del presente decreto; 
    n) il finanziamento coperto dalla garanzia deve essere  destinato
a sostenere costi del personale, canoni di locazione o di affitto  di
ramo d'azienda,  investimenti  o  capitale  circolante  impiegati  in
stabilimenti  produttivi  e  attivita'  imprenditoriali   che   siano
localizzati   in   Italia,   come   documentato   e   attestato   dal
rappresentante  legale  dell'impresa  beneficiaria,  e  le   medesime
imprese devono impegnarsi a non delocalizzare le  produzioni,  ovvero
il finanziamento coperto dalla  garanzia  deve  essere  destinato  al
rimborso di finanziamenti nell'ambito di operazioni di rinegoziazione
del debito accordato in essere dell'impresa beneficiaria  purche'  il
finanziamento preveda l'erogazione di credito  aggiuntivo  in  misura
pari almeno al 25 per cento dell'importo del finanziamento oggetto di
rinegoziazione e a condizione che  il  rilascio  della  garanzia  sia
idoneo a  determinare  un  minor  costo  o  una  maggior  durata  del
finanziamento rispetto a quello oggetto di rinegoziazione. (13) 
    n-bis) il finanziamento  di  cui  alla  lettera  n)  deve  essere
altresi'  destinato,  in  misura  non  superiore  al  20  per   cento
dell'importo erogato, al pagamento di rate di finanziamenti,  scadute
o in scadenza nel periodo emergenziale ovvero dal 1° marzo 2020 al 31
dicembre 2020, per le  quali  il  rimborso  sia  reso  oggettivamente
impossibile in conseguenza della diffusione dell'epidemia di COVID-19
o delle misure dirette  alla  prevenzione  e  al  contenimento  della
stessa, a condizione che l'impossibilita' oggettiva del rimborso  sia
attestata dal  rappresentante  legale  dell'impresa  beneficiaria  ai
sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materia di documentazione amministrativa,  di  cui
al decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445. 
  3. Ai fini dell'individuazione  del  limite  di  importo  garantito
indicato dal comma 2, lettera c), si fa  riferimento  al  valore  del
fatturato in Italia e dei costi del personale sostenuti in Italia  da
parte dell'impresa  ovvero  su  base  consolidata  qualora  l'impresa
appartenga ad un gruppo. L'impresa richiedente e' tenuta a comunicare
alla banca finanziatrice tale valore.  Ai  fini  della  verifica  del
suddetto limite, qualora la medesima impresa sia beneficiaria di piu'
finanziamenti assistiti dalla garanzia di cui  al  presente  articolo
ovvero da altra garanzia pubblica, gli importi di detti finanziamenti
si cumulano. Qualora la medesima impresa, ovvero il  medesimo  gruppo
quando la prima e' parte di un  gruppo,  siano  beneficiari  di  piu'
finanziamenti assistiti dalla garanzia di cui al comma 1, gli importi
di detti finanziamenti si cumulano. 
  4.  Ai  fini  dell'individuazione  della  percentuale  di  garanzia
indicata dal comma 2, lettera d), si fa riferimento al valore su base
consolidata del fatturato e  dei  costi  del  personale  del  gruppo,
qualora l'impresa beneficiaria sia  parte  di  un  gruppo.  L'impresa
richiedente e' tenuta a  comunicare  alla  banca  finanziatrice  tale
valore. Le percentuali indicate al comma 2, lettera d)  si  applicano
sull'importo residuo dovuto, in caso di ammortamento progressivo  del
finanziamento. 
  5. Sulle obbligazioni  di  SACE  S.p.A.  derivanti  dalle  garanzie
disciplinate dai commi 1 e 1-bis e' accordata di diritto la  garanzia
dello Stato a prima richiesta e senza regresso, la  cui  operativita'
sara' registrata da SACE S.p.A. con gestione  separata.  La  garanzia
dello Stato e' esplicita, incondizionata, irrevocabile e  si  estende
al rimborso del capitale, al pagamento  degli  interessi  e  ad  ogni
altro onere accessorio, al netto delle commissioni  ricevute  per  le
medesime garanzie. SACE S.p.A. svolge anche per conto  del  Ministero
dell'economia e delle finanze le  attivita'  relative  all'escussione
della garanzia e al recupero dei crediti, che puo' altresi'  delegare
alle banche, alle istituzioni finanziarie nazionali e  internazionali
e agli altri soggetti abilitati all'esercizio del credito in  Italia.
SACE S.p.A. opera con la dovuta diligenza professionale. Con  decreto
del Ministro dell'economia e delle finanze possono essere impartiti a
SACE S.p.A. indirizzi sulla gestione dell'attivita' di rilascio delle
garanzie e sulla verifica, al  fine  dell'escussione  della  garanzia
dello Stato, del rispetto dei suddetti  indirizzi  e  dei  criteri  e
condizioni previsti dal presente articolo. 
  6. Per il rilascio delle  garanzie  che  coprono  finanziamenti  in
favore di imprese con non piu' di 5000 dipendenti  in  Italia  e  con
valore del fatturato fino a 1,5 miliardi di euro, sulla base dei dati
risultanti dal bilancio ovvero di dati  certificati  con  riferimento
alla data di entrata in vigore del presente decreto se l'impresa  non
ha  approvato  il  bilancio,  si  applica   la   seguente   procedura
semplificata, come ulteriormente specificata sul piano procedurale  e
documentale da SACE S.p.A., fermo quanto previsto dal comma 9: 
    a)  l'impresa  interessata  all'erogazione  di  un  finanziamento
garantito da SACE S.p.A. presenta a  un  soggetto  finanziatore,  che
puo' operare ed eventualmente erogare anche in  modo  coordinato  con
altri finanziatori,  la  domanda  di  finanziamento  garantito  dallo
Stato; 
    b) in caso di esito positivo della  delibera  di  erogazione  del
finanziamento  da  parte  dei  suddetti   soggetti,   questi   ultimi
trasmettono la richiesta di emissione della garanzia a SACE S.p.A. la
quale esamina la richiesta stessa, verificando l'esito  positivo  del
processo deliberativo  del  soggetto  finanziatore  ed  emettendo  un
codice unico identificativo del finanziamento e della garanzia; 
    c) il soggetto finanziatore procede al rilascio del finanziamento
assistito dalla garanzia concessa dalla SACE S.p.A. 
  7. Qualora l'impresa  beneficiaria  abbia  dipendenti  o  fatturato
superiori alle  soglie  indicate  dal  comma  6,  il  rilascio  della
garanzia e del corrispondente codice unico  e'  subordinato  altresi'
alla decisione assunta con decreto del Ministro dell'economia e delle
finanze, sentito il Ministro dello sviluppo economico, adottato sulla
base  dell'istruttoria  trasmessa  da   SACE   S.p.A.,   tenendo   in
considerazione il ruolo che l'impresa che  beneficia  della  garanzia
svolge rispetto alle seguenti aree e profili in Italia: 
    a) contributo allo sviluppo tecnologico; 
    b) appartenenza alla rete logistica e dei rifornimenti; 
    c) incidenza su infrastrutture critiche e strategiche; 
    d) impatto sui livelli occupazionali e mercato del lavoro; 
    e)  peso  specifico  nell'ambito  di   una   filiera   produttiva
strategica. 
  8. Con il decreto di cui al  comma  7  possono  essere  elevate  le
percentuali di cui  al  comma  2,  lettera  d),  fino  al  limite  di
percentuale  immediatamente  superiore   a   quello   ivi   previsto,
subordinatamente al rispetto di specifici  impegni  e  condizioni  in
capo all'impresa beneficiaria indicati nella decisione, in  relazione
alle aree e ai profili di cui al comma 7. 
  9. I soggetti finanziatori forniscono  un  rendiconto  periodico  a
SACE  S.p.A.,  con  i  contenuti,  la  cadenza  e  le  modalita'   da
quest'ultima indicati, al fine di riscontrare il  rispetto  da  parte
dei soggetti finanziati e degli stessi  soggetti  finanziatori  degli
impegni e delle condizioni previsti ai sensi del  presente  articolo.
SACE S.p.A. ne riferisce periodicamente al Ministero dell'economia  e
delle finanze. 
  10. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, possono
essere disciplinate ulteriori modalita'  attuative  e  operative,  ed
eventuali elementi e requisiti integrativi,  per  l'esecuzione  delle
operazioni di cui ai commi da 1 a 9. 
  11. In caso di  modifiche  della  Comunicazione  della  Commissione
europea del 19 marzo 2020 recante un "Quadro temporaneo per le misure
di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del
COVID-19", condizioni e requisiti indicati ai commi da 2 a 8  possono
essere   conseguentemente   adeguati   con   decreto   del   Ministro
dell'economia e delle Finanze, di  concerto  con  il  Ministro  dello
sviluppo economico. 
  12. L'efficacia dei commi da 1 a 9 e' subordinata  all'approvazione
della Commissione Europea ai sensi dell'articolo 108 del Trattato sul
funzionamento dell'Unione Europea. 
  13. Fermo restando il limite complessivo massimo di cui al comma 1,
con decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze  puo'  essere
concessa, in  conformita'  alla  normativa  dell'Unione  europea,  la
garanzia dello Stato su esposizioni assunte o da  assumere  da  Cassa
depositi e prestiti S.p.A. (CDP  S.p.A.)  entro  il  30  giugno  2022
derivanti da  garanzie,  anche  nella  forma  di  garanzie  di  prima
perdita, su portafogli di finanziamenti concessi, in qualsiasi forma,
da banche e da altri soggetti abilitati all'esercizio del credito  in
Italia alle imprese  con  sede  in  Italia  che  hanno  sofferto  una
riduzione del fatturato  a  causa  dell'emergenza  epidemiologica  da
"COVID-19"  e  che  prevedano  modalita'  tali   da   assicurare   la
concessione da parte dei soggetti finanziatori di nuovi finanziamenti
in funzione dell'ammontare del capitale  regolamentare  liberato  per
effetto delle garanzie stesse. La  garanzia  e'  a  prima  richiesta,
incondizionata, esplicita,  irrevocabile,  e  conforme  ai  requisiti
previsti dalla normativa  di  vigilanza  prudenziale  ai  fini  della
migliore mitigazione del rischio. 
  14.  E'  istituito  nello  stato  di   previsione   del   Ministero
dell'economia e delle finanze, un fondo a  copertura  delle  garanzie
concesse ai sensi dei commi 5 e 13, nonche'  di  quelle  concesse  ai
sensi dell'articolo 6, comma 14-bis, del decreto-legge  30  settembre
2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24  novembre
2003, n. 326, con una dotazione iniziale di 1.000 milioni di euro per
l'anno 2020. Al relativo onere, pari a  1.000  milioni  di  euro  per
l'anno 2020, si provvede mediante versamento all'entrata del bilancio
dello Stato, per un corrispondente importo, delle risorse disponibili
sulla contabilita' speciale di cui  all'articolo  37,  comma  6,  del
decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 23 giugno 2014, n. 89.  Per  la  gestione  del  fondo  e'
autorizzata  l'apertura  di  apposito  conto  corrente  di  tesoreria
centrale  intestato  alla  SACE  S.p.A.,  su  cui  sono  versate   le
commissioni incassate ai sensi del comma 2, lettera e), al netto  dei
costi di gestione sostenuti dalla SACE S.p.A. per le attivita' svolte
ai sensi del presente articolo, risultanti dalla  contabilita'  della
medesima SACE S.p.A., salvo conguaglio  a  seguito  dell'approvazione
del bilancio. (2) 
  14-bis. Al fine di assicurare la necessaria liquidita' alle imprese
indicate al comma 1, la SACE S.p.A., fino al 30 giugno 2022,  concede
garanzie,  in  conformita'  alla  normativa  dell'Unione  europea  in
materia di aiuti  di  Stato  e  nel  rispetto  dei  criteri  e  delle
condizioni previsti nel  presente  articolo,  in  favore  di  banche,
istituzioni finanziarie nazionali e internazionali e  altri  soggetti
che sottoscrivono in Italia prestiti obbligazionari o altri titoli di
debito emessi dalle suddette imprese a cui sia attribuita da parte di
una primaria agenzia di  rating  una  classe  almeno  pari  a  BB-  o
equivalente. Gli impegni assunti  dalla  SACE  S.p.A.  ai  sensi  del
presente comma, unitamente a quelli assunti ai sensi del comma 1, non
devono superare l'importo complessivo  massimo  di  200  miliardi  di
euro. 
  14-ter. Fermo restando quanto previsto dal comma 14-bis, qualora la
classe di rating attribuita sia inferiore a  BBB-,  i  sottoscrittori
originari dei prestiti obbligazionari  o  dei  titoli  di  debito  si
obbligano a mantenere una quota pari almeno al quindici per cento del
valore dell'emissione per l'intera durata della stessa. (19) 
  14-quater. Alle garanzie  di  cui  ai  commi  14-bis  e  14-ter  si
applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dei commi 2, 3,  4,
8, 9, 10, 11 e 12. Con riferimento al comma 2, lettera b),  nel  caso
di emissioni  obbligazionarie  organizzate  da  soggetti  diversi  da
banche, istituzioni finanziarie nazionali e  internazionali  o  altri
soggetti abilitati all'esercizio  del  credito,  l'impresa  emittente
fornisce alla SACE S.p.A. una certificazione attestante che alla data
del 29  febbraio  2020  la  stessa  non  risultava  presente  tra  le
esposizioni deteriorate presso il sistema bancario, come definite  ai
sensi della normativa dell'Unione europea. Con riferimento  al  comma
9, i sottoscrittori dei  prestiti  obbligazionari  o  dei  titoli  di
debito nominano un rappresentante comune che fornisce  un  rendiconto
periodico alla  SACE  S.p.A.,  con  i  contenuti,  la  cadenza  e  le
modalita'  da  quest'ultima  indicati,  al  fine  di  riscontrare  il
rispetto, da parte dell'impresa emittente e dei sottoscrittori, degli
impegni e delle condizioni previsti. 
  14-quinquies. Alle obbligazioni della SACE S.p.A.  derivanti  dalle
garanzie disciplinate dai commi  14-bis  e  14-ter  e'  accordata  di
diritto la garanzia dello Stato a prima richiesta e  senza  regresso,
la cui operativita' sara' registrata dalla SACE S.p.A.  con  gestione
separata. La  garanzia  dello  Stato  e'  esplicita,  incondizionata,
irrevocabile e si estende al  rimborso  del  capitale,  al  pagamento
degli interessi e ad ogni altro  onere  accessorio,  al  netto  delle
commissioni ricevute per le medesime garanzie. La SACE S.p.A. svolge,
anche per conto del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze,  le
attivita' relative all'escussione della garanzia e  al  recupero  dei
crediti, che puo' altresi' delegare  alle  banche,  alle  istituzioni
finanziarie  nazionali  e  internazionali  e  agli   altri   soggetti
abilitati all'esercizio del credito in Italia. La SACE  S.p.A.  opera
con la dovuta  diligenza  professionale.  Con  decreto  del  Ministro
dell'economia e delle finanze  possono  essere  impartiti  alla  SACE
S.p.A. indirizzi sulla  gestione  dell'attivita'  di  rilascio  delle
garanzie e sulla verifica, al  fine  dell'escussione  della  garanzia
dello Stato, del rispetto dei suddetti indirizzi nonche' dei  criteri
e delle condizioni previsti dal presente articolo. 
  14-sexies. Il rilascio delle garanzie di  cui  ai  commi  14-bis  e
14-ter da parte della SACE S.p.A., con l'emissione del corrispondente
codice unico identificativo di cui al comma 6, lettera b),  nel  caso
di emissione di importo eguale o superiore a euro 100 milioni  ovvero
nel caso in cui sia richiesto, ai sensi  del  comma  8,  l'incremento
della percentuale di copertura di cui al  comma  2,  lettera  d),  e'
subordinato  alla  decisione  assunta  con   decreto   del   Ministro
dell'economia e delle finanze, sentito  il  Ministro  dello  sviluppo
economico, adottato sulla base dell'istruttoria trasmessa dalla  SACE
S.p.A., tenendo  anche  in  considerazione  il  ruolo  che  l'impresa
emittente svolge rispetto alle seguenti aree e profili in Italia: 
    a) contributo allo sviluppo tecnologico; 
    b) appartenenza alla rete logistica e dei rifornimenti; 
    c) incidenza su infrastrutture critiche e strategiche; 
    d) impatto sui livelli occupazionali e sul mercato del lavoro; 
    e) rilevanza specifica  nell'ambito  di  una  filiera  produttiva
strategica. 
  ((14-septies. Fino al 30 giugno 2022 le garanzie di cui al presente
articolo  e  all'articolo  1-bis.1  sono  concesse,   alle   medesime
condizioni  ivi  previste,  a  sostegno  di  comprovate  esigenze  di
liquidita' delle imprese  conseguenti  ai  maggiori  costi  derivanti
dagli aumenti dei prezzi dell'energia.)) 
 
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AGGIORNAMENTO (2) 
  Il D.L. 19 maggio 2020, n. 34 ha disposto (con l'art. 31, comma  1)
che il fondo di cui al comma 14 del presente articolo e' incrementato
di 30.000 milioni di euro per l'anno 2020. 
  Ha inoltre disposto (con l'art. 35, comma 5) che "Per le  finalita'
di cui al presente articolo e' istituita nell'ambito del Fondo di cui
all'articolo 1, comma 14, del decreto-legge 8 aprile 2020, n. 23  una
sezione speciale, con autonoma evidenza contabile a  copertura  delle
garanzie relative alle imprese di assicurazione del ramo credito  con
una  dotazione  stabilita  ai  sensi  dell'articolo  31,   comma   1,
alimentata,  altresi',  con  le  risorse  finanziarie  versate  dalle
compagnie di assicurazione a titolo di remunerazione  della  garanzia
al netto dei costi di  gestione  sostenuti  da  SACE  S.p.A.  per  le
attivita' svolte ai sensi del presente articolo  e  risultanti  dalla
contabilita'   di   SACE   S.p.A.,   salvo    conguaglio    all'esito
dell'approvazione del bilancio". 
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AGGIORNAMENTO (13) 
  La L. 30 dicembre 2020, n. 178 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
211) che "Le disposizioni di cui ai commi 206, lettere b) e c), e 208
si applicano alle garanzie concesse successivamente  al  31  dicembre
2020". 
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AGGIORNAMENTO (19) 
  Il D.L. 25 maggio 2021, n. 73, convertito con  modificazioni  dalla
L. 23 luglio 2021, n. 106, ha  disposto  (con  l'art.  13,  comma  1,
lettera d)) che "Tale previsione si applica anche alle operazioni  in
essere alla data di entrata in vigore del presente decreto".