DECRETO LEGISLATIVO 29 marzo 2004, n. 102

Interventi finanziari a sostegno delle imprese agricole, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera i), della legge 7 marzo 2003, n. 38.

note: Entrata in vigore del decreto: 8-5-2004 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/02/2022)
Testo in vigore dal: 1-1-2014
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 17. 
      Interventi per favorire la capitalizzazione delle imprese 
  1. La Sezione speciale istituita dall'articolo  21  della  legge  9
maggio 1975, n.  153,  e  successive  modificazioni,  e'  incorporata
nell'Istituto di servizi per il mercato agricolo alimentare  (ISMEA),
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo  2001,  n.
200, che subentra nei relativi rapporti giuridici attivi e passivi. 
  2.  L'ISMEA  puo'  concedere  la  propria  garanzia  a  fronte   di
finanziamenti a breve, a medio ed a lungo termine concessi da banche,
intermediari  finanziari  iscritti  nell'elenco   speciale   di   cui
all'articolo 107 del testo unico delle leggi in  materia  bancaria  e
creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e
successive modificazioni, nonche' dagli  altri  soggetti  autorizzati
all'esercizio del credito agrario e destinati alle  imprese  operanti
nel settore agricolo, agroalimentare e della pesca. La garanzia  puo'
altresi' essere concessa anche a fronte  di  transazioni  commerciali
effettuate per le medesime destinazioni. 
  ((2-bis. La garanzia di cui al comma 2 puo' essere concessa anche a
fronte di titoli di debito emessi dalle imprese operanti nel  settore
agricolo, agroalimentare e della pesca,  in  conformita'  con  quanto
previsto dall'articolo 2412 del codice civile e dall'articolo 32  del
decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 7  agosto  2012,  n.  134,  e  successive  modificazioni,
acquistati da organismi  di  investimento  collettivo  del  risparmio
(Oicr) le cui quote o azioni siano  collocate  esclusivamente  presso
investitori qualificati che non siano, direttamente o indirettamente,
soci   della   societa'   emittente.   Per   le   proprie   attivita'
istituzionali,  nonche'  per  le  finalita'  del   presente   decreto
legislativo,  l'ISMEA  si  avvale  direttamente  dell'anagrafe  delle
aziende agricole e del fascicolo aziendale elettronico  di  cui  agli
articoli 1, comma 1, e 9  del  regolamento  di  cui  al  decreto  del
Presidente della Repubblica 1º dicembre 1999, n. 503)). 
  3. Al fine di favorire l'accesso al mercato dei capitali  da  parte
delle imprese di cui al comma  2,  l'ISMEA  puo'  concedere  garanzia
diretta a banche e agli intermediari finanziari iscritti  nell'elenco
speciale di cui all'articolo 107  del  testo  unico  delle  leggi  in
materia bancaria e creditizia, approvato con decreto  legislativo  1°
settembre 1993, n. 385,  e  successive  modificazioni,  a  fronte  di
prestiti partecipativi e partecipazioni nel  capitale  delle  imprese
medesime, assunte da banche, da intermediari finanziari,  nonche'  da
fondi chiusi di investimento mobiliari. 
  4. Per le  medesime  finalita'  l'ISMEA  potra'  intervenire  anche
mediante rilascio di controgaranzia e  cogaranzia  in  collaborazione
con confidi, altri fondi di garanzia  pubblici  e  privati,  anche  a
carattere  regionale  nonche'  mediante  finanziamenti  erogati,  nel
rispetto della normativa europea in materia  di  aiuti  di  stato,  a
valere sul fondo credito di  cui  alla  decisione  della  Commissione
Europea C(2011) 2929 del 13 maggio 2011 e successive modificazioni ed
integrazioni. 
  4-bis. Le operazioni di credito agrario di cui all'articolo 43  del
testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di  cui  al
decreto  legislativo  1°  settembre  1993,  n.  385,  devono   essere
assistite dalla garanzia mutualistica dell'ISMEA, salvo  che  per  la
quota di finanziamento assistita dalle garanzie di cui ai commi  2  e
4. 
  5. Con decreto del Ministro delle politiche agricole  alimentari  e
forestali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze,
di natura non regolamentare, da adottarsi entro trenta  giorni  dalla
data di entrata in vigore  del  presente  decreto  legislativo,  sono
stabiliti i criteri e le  modalita'  di  prestazione  delle  garanzie
previste  dal  presente  articolo,  tenuto  conto  delle   previsioni
contenute nella disciplina del capitale regolamentare delle banche in
merito al trattamento  prudenziale  delle  garanzie.  (4)  5-bis.  Le
garanzie prestate ai  sensi  del  presente  articolo  possono  essere
assistite dalla garanzia dello Stato secondo  criteri,  condizioni  e
modalita' da stabilire con  decreto  del  Ministero  dell'economia  e
delle finanze. Agli eventuali oneri derivanti  dall'escussione  della
garanzia concessa  ai  sensi  del  comma  2,  si  provvede  ai  sensi
dell'articolo 7, secondo comma, numero 2), della legge 5 agosto 1978,
n. 468. La predetta garanzia e' elencata nello  stato  di  previsione
del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi dell'articolo 13
della citata legge n. 468 del 1978. 
  5-ter. Al fine di assicurare l'adempimento delle normative speciali
in materia di redazione dei conti annuali e garantire una separatezza
dei  patrimoni,  l'Istituto  di  servizi  per  il  mercato   agricolo
alimentare (ISMEA), e' autorizzata ad esercitare la propria attivita'
di assunzione  di  rischio  per  garanzie  anche  attraverso  propria
societa' di capitali dedicata. Sull'attivita' del presente  articolo,
l'ISMEA trasmette annualmente una relazione al Parlamento. 
  6. A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto  di  cui
al comma 5, il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  30
luglio 2003, n. 283, e' abrogato. 
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AGGIORNAMENTO (4) 
  Il D.Lgs. 27 maggio 2005, n. 101 ha disposto (con l'art.  5,  comma
1) che "All'articolo 17, comma 5, del decreto  legislativo  29  marzo
2004, n. 102, dopo le parole: "dal presente articolo," sono  inserite
le seguenti: "nonche' quelle previste  dall'articolo  1,  comma  512,
della legge 30  dicembre  2004,  n.  311.  In  attuazione  di  quanto
disposto dal predetto articolo 1, comma 512, della legge n.  311  del
2004, il Fondo interbancario di garanzia di cui all'articolo  45  del
decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e' soppresso."".