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DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18

Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00034)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/03/2020
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 (in S.O. n. 16, relativo alla G.U. 29/04/2020, n. 110).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/03/2024)
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vigente al 26/11/2021
  • Allegati
Testo in vigore dal: 15-8-2020
aggiornamenti all'articolo
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Visto il decreto-legge 23 febbraio  2020,  n.  6,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13; 
  Visto il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9; 
  Visto il decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11; 
  Visto il decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' e  urgenza  di  contenere  gli
effetti  negativi  che  l'emergenza   epidemiologica   COVID-19   sta
producendo sul tessuto socio-economico nazionale,  prevedendo  misure
di potenziamento del Servizio sanitario nazionale,  della  protezione
civile e della sicurezza, nonche' di sostegno  al  mondo  del  lavoro
pubblico e privato ed a favore delle famiglie e delle imprese; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di adottare altresi'
disposizioni in materia di giustizia, di  trasporti,  per  i  settori
agricolo e sportivo, dello spettacolo e della cultura, della scuola e
dell'universita'; 
  Ritenuta  altresi'  la  straordinaria  necessita'  e   urgenza   di
prevedere la sospensione degli obblighi di versamento per  tributi  e
contributi, di altri adempimenti e incentivi fiscali; 
  Considerate le deliberazioni adottate dalle Camere in data 11 marzo
2020, con  le  quali  il  Governo  e'  stato  autorizzato,  nel  dare
attuazione a quanto indicato nella Relazione al Parlamento presentata
ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre  2012,  n.
243, allo scostamento e all'aggiornamento del piano di rientro  verso
l'obiettivo di medio termine per fronteggiare le esigenze sanitarie e
socio-economiche derivanti dall'emergenza epidemiologica COVID-19; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 16 marzo 2020; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                              E m a n a 
 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
(Finanziamento aggiuntivo  per  incentivi  in  favore  del  personale
            dipendente del Servizio sanitario nazionale) 
 
  1. Per l'anno 2020,  allo  scopo  di  incrementare  le  risorse  da
destinare  prioritariamente  alla  remunerazione  delle   prestazioni
correlate  alle  particolari  condizioni  di  lavoro  del   personale
dipendente  delle  aziende  e  degli  enti  del  Servizio   sanitario
nazionale direttamente impiegato nelle attivita'  di  contrasto  alla
emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19,  i
fondi contrattuali per le condizioni di lavoro della dirigenza medica
e sanitaria dell'area della sanita' e i  fondi  contrattuali  per  le
condizioni di lavoro e incarichi del personale del  comparto  sanita'
nonche', per la restante parte, i  relativi  fondi  incentivant  sono
complessivamente incrementati, per ogni regione e provincia autonoma,
in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo 25 maggio
2017, n. 75 e ai  vincoli  previsti  dalla  legislazione  vigente  in
materia di spesa di personale, dell'importo indicato per ciascuna  di
esse nella tabella A allegata al presente decreto. 
  2. Per l'attuazione del comma 1 e'  autorizzata  la  spesa  di  250
milioni  di  euro  a  valere  sul  finanziamento  sanitario  corrente
stabilito per l'anno 2020. Al relativo finanziamento  accedono  tutte
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,  in  deroga
alle disposizioni  legislative  che  stabiliscono  per  le  autonomie
speciali  il  concorso  regionale  e  provinciale  al   finanziamento
sanitario corrente, sulla base delle quote  d'accesso  al  fabbisogno
sanitario indistinto corrente rilevate per  l'anno  2019  e  per  gli
importi indicati nella tabella A allegata al presente decreto. ((Tali
importi possono essere incrementati di un ammontare aggiuntivo il cui
importo non puo' essere superiore al  doppio  degli  stessi)),  dalle
regioni e dalle province autonome, con proprie risorse disponibili  a
legislazione vigente, a condizione che sia salvaguardato l'equilibrio
economico del sistema  sanitario  della  regione  e  della  provincia
autonoma, per la remunerazione delle prestazioni di cui al  comma  1,
compresa l'erogazione delle  indennita'  previste  dall'articolo  86,
comma 6, del contratto collettivo nazionale  di  lavoro  relativo  al
personale del comparto sanita' - Triennio 2016-2018,  pubblicato  nel
supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 233  del  6  ottobre
2018. A valere sulle risorse di cui al  presente  comma  destinate  a
incrementare i fondi incentivanti, le regioni e le province  autonome
possono riconoscere al  personale  di  cui  al  comma  1  un  premio,
commisurato al servizio effettivamente prestato nel corso dello stato
di emergenza deliberato dal Consiglio  dei  ministri  il  31  gennaio
2020, di importo non superiore a 2.000 euro al lordo  dei  contributi
previdenziali e assistenziali e degli  oneri  fiscali  a  carico  del
dipendente e  comunque  per  una  spesa  complessiva,  al  lordo  dei
contributi e degli oneri a carico dell'amministrazione, non superiore
all'ammontare delle predette risorse destinate a incrementare i fondi
incentivanti. 
  3. Per le finalita' di cui all'articolo 2-bis, commi 1, lettera a),
e 5, e' autorizzata l'ulteriore spesa  di  100  milioni  di  euro,  a
valere sul finanziamento  sanitario  corrente  stabilito  per  l'anno
2020, nei limiti degli importi indicati nella tabella A  allegata  al
presente decreto.