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DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18

Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00034)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/03/2020
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 24 aprile 2020, n. 27 (in S.O. n. 16, relativo alla G.U. 29/04/2020, n. 110).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 12/03/2024)
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vigente al 19/05/2020
  • Allegati
Testo in vigore dal: 19-5-2020
al: 18-7-2020
aggiornamenti all'articolo
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Visto il decreto-legge 23 febbraio  2020,  n.  6,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13; 
  Visto il decreto-legge 2 marzo 2020, n. 9; 
  Visto il decreto-legge 8 marzo 2020, n. 11; 
  Visto il decreto-legge 9 marzo 2020, n. 14; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' e  urgenza  di  contenere  gli
effetti  negativi  che  l'emergenza   epidemiologica   COVID-19   sta
producendo sul tessuto socio-economico nazionale,  prevedendo  misure
di potenziamento del Servizio sanitario nazionale,  della  protezione
civile e della sicurezza, nonche' di sostegno  al  mondo  del  lavoro
pubblico e privato ed a favore delle famiglie e delle imprese; 
  Ritenuta la straordinaria necessita' e urgenza di adottare altresi'
disposizioni in materia di giustizia, di  trasporti,  per  i  settori
agricolo e sportivo, dello spettacolo e della cultura, della scuola e
dell'universita'; 
  Ritenuta  altresi'  la  straordinaria  necessita'  e   urgenza   di
prevedere la sospensione degli obblighi di versamento per  tributi  e
contributi, di altri adempimenti e incentivi fiscali; 
  Considerate le deliberazioni adottate dalle Camere in data 11 marzo
2020, con  le  quali  il  Governo  e'  stato  autorizzato,  nel  dare
attuazione a quanto indicato nella Relazione al Parlamento presentata
ai sensi dell'articolo 6, comma 5, della legge 24 dicembre  2012,  n.
243, allo scostamento e all'aggiornamento del piano di rientro  verso
l'obiettivo di medio termine per fronteggiare le esigenze sanitarie e
socio-economiche derivanti dall'emergenza epidemiologica COVID-19; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 16 marzo 2020; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                              E m a n a 
 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
(Finanziamento aggiuntivo  per  incentivi  in  favore  del  personale
            dipendente del Servizio sanitario nazionale) 
 
  1. Per l'anno 2020, allo scopo  di  incrementare  le  risorse  ((da
destinare  prioritariamente  alla  remunerazione  delle   prestazioni
correlate  alle  particolari  condizioni  di  lavoro  del   personale
dipendente  delle  aziende  e  degli  enti  del  Servizio   sanitario
nazionale)) direttamente impiegato nelle attivita' di contrasto  alla
emergenza epidemiologica determinata dal diffondersi del COVID-19,  i
fondi contrattuali per le condizioni di lavoro della dirigenza medica
e sanitaria dell'area della sanita' e i  fondi  contrattuali  per  le
condizioni di lavoro e incarichi del personale del  comparto  sanita'
((nonche', per la restante parte,  i  relativi  fondi  incentivanti))
sono complessivamente incrementati,  per  ogni  regione  e  provincia
autonoma, in deroga all'articolo 23, comma 2, del decreto legislativo
25 maggio 2017, n. 75 ((e  ai  vincoli  previsti  dalla  legislazione
vigente in materia di spesa di personale)), dell'importo indicato per
ciascuna di esse nella tabella A allegata al presente decreto. 
  2. Per l'attuazione del comma 1 e'  autorizzata  la  spesa  di  250
milioni  di  euro  a  valere  sul  finanziamento  sanitario  corrente
stabilito per l'anno 2020. Al relativo finanziamento  accedono  tutte
le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano,  in  deroga
alle disposizioni  legislative  che  stabiliscono  per  le  autonomie
speciali  il  concorso  regionale  e  provinciale  al   finanziamento
sanitario corrente, sulla base delle quote  d'accesso  al  fabbisogno
sanitario indistinto corrente rilevate per  l'anno  2019  e  per  gli
importi indicati nella tabella A allegata al presente decreto. ((Tali
importi possono essere incrementati, fino  al  doppio  degli  stessi,
dalle  regioni  e  dalle  province  autonome,  con  proprie   risorse
disponibili  a  legislazione  vigente,  fermo  restando  l'equilibrio
economico del sistema  sanitario  della  regione  e  della  provincia
autonoma, per la remunerazione delle prestazioni di cui al  comma  1,
ivi incluse le indennita' previste dall'articolo  86,  comma  6,  del
CCNL 2016-2018 del 21 maggio 2018)). 
  3. Per le finalita' di cui all'articolo 2-bis, commi 1, lettera a),
e 5, e' autorizzata l'ulteriore spesa  di  100  milioni  di  euro,  a
valere sul finanziamento  sanitario  corrente  stabilito  per  l'anno
2020, nei limiti degli importi indicati nella tabella A  allegata  al
presente decreto.