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LEGGE 28 febbraio 2020, n. 17

Norme riguardanti il trasferimento al patrimonio disponibile e la successiva cessione a privati di aree demaniali nel Comune di Chioggia. (20G00031)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/04/2020
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vigente al 30/04/2024
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Testo in vigore dal: 1-4-2020
 
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
  la presente legge: 
 
                               Art. 1 
 
  1. La presente legge  ha  lo  scopo  di  trasferire  al  patrimonio
disponibile del Comune di Chioggia l'area del comprensorio denominato
«Ex aree  imbonite  fascia  lagunare  Sottomarina»,  individuata  dal
decreto  del  Ministro  della  marina  mercantile  19  luglio   1950,
pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  172  del  29  luglio  1950,
rettificato  con  successivi  decreti   pubblicati   nella   Gazzetta
Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 1952, n. 43 del 21 febbraio  1953  e
n. 309 del 22 novembre 1975, nonche' dal decreto del  Ministro  della
marina  mercantile  10  febbraio  1965,  pubblicato  nella   Gazzetta
Ufficiale n. 60 del 9 marzo 1965. 
  2. All'area di cui al comma 1 del presente articolo,  gia'  oggetto
di richiesta di attribuzione da parte  del  Comune  di  Chioggia,  ai
sensi dell'articolo 56-bis del decreto-legge 21 giugno 2013,  n.  69,
convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.  98,  si
applicano le disposizioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n.  177,
ad eccezione di quanto previsto  dall'articolo  6.  L'acquisto  delle
aree fa venire meno le pretese dello Stato per canoni pregressi ed in
genere per  compensi  richiesti  a  qualsiasi  titolo  in  dipendenza
dell'occupazione  delle  aree.  Dalla  data  di  presentazione  della
domanda di cui all'articolo 2 della legge 5 febbraio  1992,  n.  177,
sono sospesi i procedimenti di ingiunzione o di rilascio  delle  aree
comunque motivati. 
  3. Alle  minori  entrate  derivanti  dall'attuazione  del  presente
articolo, valutate in 800.000 euro per l'anno 2020 e in 200.000  euro
per  ciascuno  degli  anni  2021  e  2022,   si   provvede   mediante
corrispondente riduzione dello stanziamento  del  fondo  speciale  di
parte corrente iscritto, ai fini del  bilancio  triennale  2020-2022,
nell'ambito  del  programma  «Fondi  di  riserva  e  speciali»  della
missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero
dell'economia  e  delle  finanze  per   l'anno   2020,   allo   scopo
parzialmente  utilizzando  l'accantonamento  relativo   al   medesimo
Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze  e'  autorizzato
ad  apportare,  con  propri  decreti,  le  occorrenti  variazioni  di
bilancio. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
 
    Data a Roma, addi' 28 febbraio 2020 
 
                             MATTARELLA 
 
                                  Conte, Presidente del Consiglio dei
                                  ministri 
 
Visto, il Guardasigilli: Bonafede 
                                     NOTE 
 
          Avvertenza: 
 
              - Il testo delle note qui pubblicato e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10, comma 3, del testo  unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985,  n.1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge alle quali  e'  operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti. 
 
          Note all'art. 1: 
 
              - Il testo dell'articolo 56-bis  del  decreto-legge  21
          giugno 2013, n. 69, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 9 agosto 2013, n. 98  (Disposizioni  urgenti  per  il
          rilancio dell'economia) e' il seguente: 
              «Art.  56-quinquies.  (Modifica  all'articolo  112  del
          testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993).
          - 1. All'articolo 112, comma 7, del testo unico di  cui  al
          decreto legislativo 1°settembre 1993, n. 385, e'  aggiunto,
          in fine, il seguente periodo: «In  attesa  di  un  riordino
          complessivo degli strumenti di intermediazione finanziaria,
          e  comunque  non  oltre  il  31  dicembre   2014,   possono
          continuare a svolgere la propria attivita',  senza  obbligo
          di  iscrizione  nell'albo  di  cui  all'articolo  106,   le
          societa' cooperative di cui al capo I  del  titolo  VI  del
          libro quinto del codice civile, esistenti alla data del  1°
          gennaio 1996 e le cui azioni non siano negoziate in mercati
          regolamentati, che concedono finanziamenti sotto  qualsiasi
          forma esclusivamente  nei  confronti  dei  propri  soci,  a
          condizione che: 
                a) non raccolgano risparmio sotto qualsivoglia  forma
          tecnica; 
                b) il volume complessivo dei finanziamenti  a  favore
          dei soci non sia superiore a quindici milioni di euro; 
                c)  l'importo  unitario  del  finanziamento  sia   di
          ammontare non superiore a 20.000 euro; 
                d) i finanziamenti siano concessi a  condizioni  piu'
          favorevoli di quelli presenti sul mercato». 
              - La legge 5 febbraio 1992,  n.  177,  recante:  «Norme
          riguardanti aree demaniali nelle Province di Belluno, Como,
          Bergamo  e  Rovigo,  per  il  trasferimento  al  patrimonio
          disponibile e successiva cessione a privati» e'  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del  29  febbraio  1992.  Il
          testo degli articoli 2 e 6 e' il seguente: 
              «Art. 2. - 1. I  comuni  di  cui  all'articolo  1  sono
          autorizzati ad alienare, a domanda, ai  privati  possessori
          delle aree  di  cui  al  medesimo  articolo  1,  i  terreni
          ottenuti in uso od in  godimento,  una  volta  eseguite  le
          opere di urbanizzazione. Il  relativo  prezzo  di  cessione
          dovra'  comprendere  la  spesa  di  acquisto  e  quella  di
          urbanizzazione; 
              (Omissis).» 
              «Art. 6. -  1.  L'acquisto  delle  aree  ha  valore  di
          sanatoria agli effetti urbanistici  e  fa  venire  meno  le
          pretese dello Stato per canoni pregressi ed in  genere  per
          compensi  richiesti  a  qualsiasi  titolo   in   dipendenza
          dell'occupazione delle aree. Dalla  data  di  presentazione
          della  domanda  di  cui  all'articolo  2  sono  sospesi   i
          procedimenti di  ingiunzione  o  di  rilascio  delle  aree,
          comunque motivati.».