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LEGGE 28 febbraio 2020, n. 17

Norme riguardanti il trasferimento al patrimonio disponibile e la successiva cessione a privati di aree demaniali nel Comune di Chioggia. (20G00031)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/04/2020
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Testo in vigore dal:  1-4-2020
La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Promulga

la presente legge:

Art. 1

1. La presente legge ha lo scopo di trasferire al patrimonio disponibile del Comune di Chioggia l'area del comprensorio denominato «Ex aree imbonite fascia lagunare Sottomarina», individuata dal decreto del Ministro della marina mercantile 19 luglio 1950, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del 29 luglio 1950, rettificato con successivi decreti pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 288 del 12 dicembre 1952, n. 43 del 21 febbraio 1953 e n. 309 del 22 novembre 1975, nonché dal decreto del Ministro della marina mercantile 10 febbraio 1965, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 60 del 9 marzo 1965.
2. All'area di cui al comma 1 del presente articolo, già oggetto di richiesta di attribuzione da parte del Comune di Chioggia, ai sensi dell'articolo 56-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, si applicano le disposizioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 177, ad eccezione di quanto previsto dall'articolo 6. L'acquisto delle aree fa venire meno le pretese dello Stato per canoni pregressi ed in genere per compensi richiesti a qualsiasi titolo in dipendenza dell'occupazione delle aree. Dalla data di presentazione della domanda di cui all'articolo 2 della legge 5 febbraio 1992, n. 177, sono sospesi i procedimenti di ingiunzione o di rilascio delle aree comunque motivati.
3. Alle minori entrate derivanti dall'attuazione del presente articolo, valutate in 800.000 euro per l'anno 2020 e in 200.000 euro per ciascuno degli anni 2021 e 2022, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2020-2022, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2020, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al medesimo Ministero. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 28 febbraio 2020

MATTARELLA

Conte, Presidente del Consiglio dei ministri

Visto, il Guardasigilli: Bonafede

NOTE

Avvertenza:

- Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art.10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Note all'art. 1:

- Il testo dell'articolo 56-bis del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98 (Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia) è il seguente:
«Art. 56-quinquies. (Modifica all'articolo 112 del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993).
- 1. All'articolo 112, comma 7, del testo unico di cui al decreto legislativo 1°settembre 1993, n. 385, è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «In attesa di un riordino complessivo degli strumenti di intermediazione finanziaria, e comunque non oltre il 31 dicembre 2014, possono continuare a svolgere la propria attività, senza obbligo di iscrizione nell'albo di cui all'articolo 106, le società cooperative di cui al capo I del titolo VI del libro quinto del codice civile, esistenti alla data del 1° gennaio 1996 e le cui azioni non siano negoziate in mercati regolamentati, che concedono finanziamenti sotto qualsiasi forma esclusivamente nei confronti dei propri soci, a condizione che:
a) non raccolgano risparmio sotto qualsivoglia forma tecnica;
b) il volume complessivo dei finanziamenti a favore dei soci non sia superiore a quindici milioni di euro;
c) l'importo unitario del finanziamento sia di ammontare non superiore a 20.000 euro;
d) i finanziamenti siano concessi a condizioni più favorevoli di quelli presenti sul mercato».
- La legge 5 febbraio 1992, n. 177, recante: «Norme riguardanti aree demaniali nelle Province di Belluno, Como, Bergamo e Rovigo, per il trasferimento al patrimonio disponibile e successiva cessione a privati» è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 50 del 29 febbraio 1992. Il testo degli articoli 2 e 6 è il seguente:
«Art. 2. - 1. I comuni di cui all'articolo 1 sono autorizzati ad alienare, a domanda, ai privati possessori delle aree di cui al medesimo articolo 1, i terreni ottenuti in uso od in godimento, una volta eseguite le opere di urbanizzazione. Il relativo prezzo di cessione dovrà comprendere la spesa di acquisto e quella di urbanizzazione;
(Omissis).»
«Art. 6. - 1. L'acquisto delle aree ha valore di sanatoria agli effetti urbanistici e fa venire meno le pretese dello Stato per canoni pregressi ed in genere per compensi richiesti a qualsiasi titolo in dipendenza dell'occupazione delle aree. Dalla data di presentazione della domanda di cui all'articolo 2 sono sospesi i procedimenti di ingiunzione o di rilascio delle aree, comunque motivati.».