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DECRETO LEGISLATIVO 25 novembre 2019, n. 154

Norme di attuazione dello Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia in materia di coordinamento della finanza pubblica. (19G00161)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 05/01/2020 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 07/07/2022)
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Testo in vigore dal: 5-1-2020
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Vista la  legge  costituzionale  31  gennaio  1963,  n.  1  recante
«Statuto speciale della Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia» e, in
particolare l'articolo 51; 
  Visto l'accordo tra il Ministro dell'economia e delle finanze e  il
Presidente della regione Friuli-Venezia Giulia in materia di  finanza
pubblica sottoscritto in data 25 febbraio 2019; 
  Visto il decreto-legge 30  aprile  2019,  n.  34,  recante  «Misure
urgenti di crescita economica e  per  la  risoluzione  di  specifiche
situazioni di crisi» convertito, con modificazioni,  dalla  legge  28
giugno 2019, n. 58, ed in particolare l'articolo 33-ter; 
  Sentita la commissione paritetica prevista dall'articolo  65  della
citata legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 6 novembre 2019; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro per gli affari regionali e le autonomie, di concerto con  il
Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
                          Sistema integrato 
 
  1. La Regione Friuli-Venezia Giulia, di seguito «Regione», gli enti
locali situati sul suo territorio e i rispettivi enti  strumentali  e
organismi interni costituiscono,  ai  fini  del  coordinamento  della
finanza pubblica, il sistema integrato degli  enti  territoriali  del
Friuli-Venezia Giulia, di seguito «sistema integrato». 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
 
          Note alle premesse: 
 
              - L'art. 87 della Costituzione disciplina  le  funzioni
          del Presidente della Repubblica. In particolare il comma  5
          conferisce al Presidente  della  Repubblica  il  potere  di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge ed i regolamenti. 
              - La  legge  costituzionale  31  gennaio  1963,  n.  1,
          recante  «Statuto  speciale  della  Regione  Friuli-Venezia
          Giulia.»,  e'  pubblicata  nella  Gazzetta   Ufficiale   1°
          febbraio 1963, n. 29. Si  riporta,  di  seguito,  il  testo
          vigente dell'articolo 51: 
                «Art. 51. -  Le  entrate  della  Regione  sono  anche
          costituite dai redditi del  suo  patrimonio  o  da  tributi
          propri che essa ha  la  facolta'  di  istituire  con  legge
          regionale, in armonia col sistema tributario dello Stato  e
          dei Comuni, anche nella forma di Citta' metropolitane. 
                Il  gettito   relativo   a   tributi   propri   e   a
          compartecipazioni e addizionali su tributi erariali che  le
          leggi dello Stato attribuiscano  agli  enti  locali  spetta
          alla Regione con riferimento agli enti locali  del  proprio
          territorio, ferma restando la neutralita'  finanziaria  per
          il bilancio dello Stato. 
                Qualora la legge dello Stato  attribuisca  agli  enti
          locali la disciplina dei tributi, delle addizionali o delle
          compartecipazioni di cui  al  secondo  comma,  spetta  alla
          Regione  individuare  criteri,  modalita'   e   limiti   di
          applicazione di tale disciplina nel proprio territorio. 
                Nel rispetto delle norme  dell'Unione  europea  sugli
          aiuti di Stato, la Regione puo': 
                  a) con riferimento ai tributi erariali per i  quali
          lo  Stato  ne  prevede  la  possibilita',   modificare   le
          aliquote, in riduzione, oltre i limiti attualmente previsti
          e, in aumento, entro  il  livello  massimo  di  imposizione
          stabilito dalla normativa statale, prevedere esenzioni  dal
          pagamento, introdurre detrazioni  di  imposta  e  deduzioni
          dalla base imponibile; 
                  b) nelle materie di propria  competenza,  istituire
          nuovi tributi locali, disciplinando, anche in  deroga  alla
          legge statale, tra l'altro, le modalita' di riscossione; 
                  b-bis) disciplinare i tributi  locali  comunali  di
          natura immobiliare istituiti con legge  statale,  anche  in
          deroga alla medesima legge,  definendone  le  modalita'  di
          riscossione e consentire agli enti locali di modificare  le
          aliquote e di introdurre esenzioni, detrazioni e deduzioni. 
                Il regime doganale e' di esclusiva  competenza  dello
          Stato. 
                Qualora la legge dello Stato istituisca un tributo di
          spettanza  delle  province,  tale  tributo   e   i   poteri
          riconosciuti alle province in relazione  allo  stesso  sono
          attribuiti alla Regione.». 
                - Il decreto legge 30 aprile  2019,  n.  34,  recante
          «Misure urgenti di crescita economica e per la  risoluzione
          di  specifiche  situazioni  di  crisi»,  pubblicato   nella
          Gazzetta  Ufficiale  30  aprile  2019,  n.  100,  e'  stato
          convertito con modificazioni nella legge 28 giugno 2019, n.
          58, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 29 giugno 2019,  n.
          151,  S.O..  Si  riporta,  di  seguito,  il  testo  vigente
          dell'articolo 33-ter: 
                  «Art. 33-ter (Disposizioni in materia di regioni  a
          statuto speciale).  - 1.  All'articolo  1  della  legge  30
          dicembre 2018, n. 145, dopo il comma 875  sono  inseriti  i
          seguenti: 
                    "875-bis. - Le disposizioni dei commi da  875-ter
          a 875-septies sono  approvate  in  attuazione  dell'accordo
          sottoscritto  il  25  febbraio   2019   tra   il   Ministro
          dell'economia e delle finanze e il Presidente della regione
          Friuli Venezia Giulia ai sensi del comma 875, con il  quale
          e' data attuazione alle sentenze della Corte costituzionale
          n. 77 del 2015, n. 188 del 2016, n. 154 del 2017 e  n.  103
          del 2018. 
                    875-ter. Il contributo alla finanza  pubblica  da
          parte del sistema integrato degli enti  territoriali  della
          regione Friuli Venezia Giulia in termini di saldo netto  da
          finanziare e' stabilito nell'ammontare complessivo  di  686
          milioni di euro per l'anno 2019, di 726 milioni di euro per
          l'anno 2020 e di 716 milioni di euro per l'anno 2021. 
                    875-quater.  Lo  Stato  riconosce  alla   regione
          Friuli  Venezia  Giulia  un  trasferimento  per  spese   di
          investimento pari a 400 milioni di euro per la manutenzione
          straordinaria  di  strade,  scuole  e  immobili  e  per  la
          realizzazione di opere idrauliche e idrogeologiche  per  la
          prevenzione dei danni atmosferici, da erogare in quote pari
          a 15 milioni di euro per ciascuno degli anni 2019 e 2020, a
          80 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2021 al 2024
          e  a  50  milioni  di  euro  per   l'anno   2025,   nonche'
          l'assegnazione di 80 milioni di euro  per  investimenti  in
          ambito sanitario a valere sulle risorse ancora da ripartire
          del Programma straordinario di investimenti in  sanita'  di
          cui all'articolo 20 della legge 11 marzo 1988,  n.  67,  da
          erogare nella misura del 20 per cento a titolo di acconto a
          seguito della sottoscrizione dell'accordo  di  programma  e
          nella misura dell'80 per cento a  seguito  degli  stati  di
          avanzamento dei lavori. Lo schema dell'accordo di programma
          di cui al periodo precedente e' presentato dalla regione ai
          Ministeri competenti; in assenza di osservazioni  entro  il
          termine perentorio di sessanta giorni, l'accordo si intende
          sottoscritto ed e' esecutivo. 
                    875-quinquies.  All'articolo  51,  terzo   comma,
          della legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1,  dopo  la
          parola: 'tributi'  sono  inserite  le  seguenti:  ',  delle
          addizionali'. 
                    875-sexies. All'articolo 51, quarto comma,  della
          legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, la  lettera  b)
          e' sostituita dalle seguenti: 
                    "b)  nelle   materie   di   propria   competenza,
          istituire nuovi tributi  locali,  disciplinando,  anche  in
          deroga alla legge statale, tra  l'altro,  le  modalita'  di
          riscossione; 
                    b-bis) disciplinare i tributi locali comunali  di
          natura immobiliare istituiti con legge  statale,  anche  in
          deroga alla medesima legge,  definendone  le  modalita'  di
          riscossione e consentire agli enti locali di modificare  le
          aliquote  e   di   introdurre   esenzioni,   detrazioni   e
          deduzioni". 
                  875-septies. A decorrere dall'anno 2022, le risorse
          di cui al comma 9 dell'articolo 11-bis del decreto-legge 14
          dicembre 2018, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla
          legge   11   febbraio   2019,   n.   12,   sono   destinate
          all'aggiornamento del quadro  delle  relazioni  finanziarie
          tra lo Stato e la regione Friuli Venezia Giulia". 
                2. All'onere di cui al comma 875-ter dell'articolo  1
          della legge 30 dicembre 2018, n. 145, introdotto dal  comma
          1 del presente articolo, si provvede, quanto a  30  milioni
          di euro per l'anno 2019, a 86 milioni di  euro  per  l'anno
          2020 e a 120 milioni di  euro  per  l'anno  2021,  mediante
          corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 748  del
          citato articolo 1 della legge n. 145 del 2018. Al  restante
          onere, pari a 24  milioni  di  euro  per  l'anno  2020,  si
          provvede mediante corrispondente riduzione  del  Fondo  per
          interventi  strutturali  di  politica  economica,  di   cui
          all'articolo 10, comma 5,  del  decreto-legge  29  novembre
          2004, n. 282, convertito, con modificazioni, dalla legge 27
          dicembre 2004, n. 307. 
                3. All'onere di cui al comma 875-quater dell'articolo
          1 della legge 30 dicembre  2018,  n.  145,  introdotto  dal
          comma  1  del  presente  articolo,  si  provvede   mediante
          corrispondente riduzione del fondo di cui al comma 126  del
          citato articolo 1 della legge n. 145 del 2018. 
                4. All'articolo 1, comma 126, della legge 30 dicembre
          2018, n. 145, le parole: "15 marzo  2019"  sono  sostituite
          dalle seguenti: "15 luglio  2019",  le  parole:  "31  marzo
          2019" sono sostituite dalle seguenti: "31 luglio 2019" e le
          parole: "15 aprile 2019" sono  sostituite  dalle  seguenti:
          «31 agosto 2019". 
                5. All'articolo 1, comma 875, della legge 30 dicembre
          2018, n. 145, sono apportate le seguenti modificazioni: 
                  a) le parole: "15 marzo 2019" sono sostituite dalle
          seguenti: "15 luglio 2019"; 
                  b) il terzo e il quinto periodo sono soppressi; 
                  c) il quarto periodo e'  sostituito  dal  seguente:
          "Per la regione Sardegna, l'importo del  concorso  previsto
          dai periodi precedenti e' versato al bilancio  dello  Stato
          entro il 10 agosto 2019 per l'anno  2019  ed  entro  il  30
          aprile di ciascun anno per gli anni successivi; in mancanza
          di tale versamento entro il predetto termine, il  Ministero
          dell'economia e delle finanze e' autorizzato  a  recuperare
          gli importi a valere sulle quote  di  compartecipazione  ai
          tributi erariali". 
                6. All'articolo 1 della legge 30  dicembre  2018,  n.
          145, dopo il comma 886 e' inserito il seguente: 
                  «886-bis. Le somme di cui ai commi 877 e  881  sono
          versate all'erario,  con  imputazione  sul  capitolo  3465,
          articolo 1, capo X, dell'entrata del bilancio dello  Stato,
          entro il 10 agosto 2019 per l'anno  2019  ed  entro  il  30
          aprile di ciascun anno per gli anni successivi. In mancanza
          di tali versamenti entro il termine di  cui  al  precedente
          periodo, il Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  e'
          autorizzato  a  trattenere  gli  importi  corrispondenti  a
          valere  sulle  somme  a  qualsiasi  titolo  spettanti  alla
          regione, anche avvalendosi dell'Agenzia delle  entrate  per
          le somme introitate  per  il  tramite  della  struttura  di
          gestione». 
              -  Si   riporta,   di   seguito,   il   testo   vigente
          dell'articolo  65  dello  Statuto  speciale  della  Regione
          Friuli-Venezia  Giulia  (Legge  costituzionale  31  gennaio
          1963, n. 1): 
                «Art. 65. -  Con  decreti  legislativi,  sentita  una
          Commissione paritetica di  sei  membri,  nominati  tre  dal
          Governo della Repubblica e  tre  dal  Consiglio  regionale,
          saranno stabilite  le  norme  di  attuazione  del  presente
          Statuto    e    quelle    relative     al     trasferimento
          all'Amministrazione regionale degli uffici statali che  nel
          Friuli-Venezia Giulia adempiono a funzioni attribuite  alla
          Regione.».