LEGGE COSTITUZIONALE 31 gennaio 1963, n. 1

Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 31/12/2021)
Testo in vigore dal: 1-1-2022
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 51. 
 
  Le entrate della Regione sono anche costituite dai redditi del  suo
patrimonio o da tributi propri che essa ha la facolta'  di  istituire
con legge regionale, in armonia col sistema tributario dello Stato  e
dei Comuni, anche nella forma di Citta' metropolitane. 
  Il gettito relativo  a  tributi  propri  e  a  compartecipazioni  e
addizionali  su  tributi  erariali   che   le   leggi   dello   Stato
attribuiscano agli enti locali spetta alla  Regione  con  riferimento
agli  enti  locali  del  proprio  territorio,   ferma   restando   la
neutralita` finanziaria per il bilancio dello Stato. 
  Qualora la legge  dello  Stato  attribuisca  agli  enti  locali  la
disciplina dei tributi, delle addizionali o  delle  compartecipazioni
di cui al secondo comma, spetta  alla  Regione  individuare  criteri,
modalita` e limiti di applicazione di  tale  disciplina  nel  proprio
territorio. 
  Nel rispetto delle norme dell'Unione europea sugli aiuti di  Stato,
la Regione puo`: 
    a) con riferimento ai tributi erariali per i quali  lo  Stato  ne
prevede la possibilita`, modificare le aliquote, in riduzione,  oltre
i limiti attualmente previsti e, in aumento, entro il livello massimo
di imposizione stabilito dalla normativa statale, prevedere esenzioni
dal pagamento, introdurre detrazioni di  imposta  e  deduzioni  dalla
base imponibile; 
    b) nelle materie di propria competenza, istituire  nuovi  tributi
locali, disciplinando,  anche  in  deroga  alla  legge  statale,  tra
l'altro, le modalita' di riscossione; 
    b-bis)  disciplinare  i  tributi  locali   comunali   di   natura
immobiliare  istituiti  con  legge  statale,  anche  in  deroga  alla
medesima legge, definendone le modalita' di riscossione e  consentire
agli enti locali di modificare le aliquote e di introdurre esenzioni,
detrazioni e deduzioni. 
  Il regime doganale e' di esclusiva competenza dello Stato. 
  Qualora la legge dello Stato istituisca  un  tributo  di  spettanza
delle province, tale tributo e i poteri riconosciuti alle province in
relazione allo stesso sono attribuiti alla Regione. (14) 
  ((Le assegnazioni di risorse o le misure agevolative disposte dallo
Stato in favore  della  generalita'  delle  province,  potenzialmente
destinate anche ai territori delle ex  province  del  Friuli  Venezia
Giulia, sono disposte a favore della regione)). 
------------- 
AGGIORNAMENTO (14) 
  La L. 27 dicembre 2017, n. 205 ha disposto  (con  l'art.  1,  comma
817, alinea) che la presente modifica decorre dal 1° gennaio 2018.