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DECRETO-LEGGE 16 dicembre 2019, n. 142

Misure urgenti per il sostegno al sistema creditizio del Mezzogiorno e per la realizzazione di una banca di investimento. (19G00162)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/12/2019
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 7 febbraio 2020, n. 5 (in G.U. 14/02/2020, n. 37).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/03/2024)
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vigente al 30/04/2024
Testo in vigore dal: 19-3-2024
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                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 77 e 87 della Costituzione; 
  Considerata la straordinaria necessita'  ed  urgenza  di  prevedere
interventi finanziari a sostegno del  Mezzogiorno,  secondo  logiche,
criteri e condizioni di mercato; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 15 dicembre 2019; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                              E m a n a 
 
                     il seguente decreto-legge: 
 
                               Art. 1 
 
          Ricapitalizzazione della Banca del Mezzogiorno - 
                        Mediocredito Centrale 
 
  1. Con uno o  piu'  decreti  del  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze  sono  assegnati  in  favore   dell'Agenzia   Nazionale   per
l'attrazione investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia,
contributi in conto capitale, fino all'importo complessivo massimo di
900 milioni di euro per l'anno  2020,  finalizzati  al  rafforzamento
patrimoniale mediante versamenti in conto capitale in favore di Banca
del Mezzogiorno  -  Mediocredito  Centrale  S.p.A.  affinche'  questa
promuova, secondo  logiche,  criteri  e  condizioni  di  mercato,  lo
sviluppo di attivita' finanziarie e di investimento, anche a sostegno
delle imprese e  dell'occupazione  nel  Mezzogiorno,  da  realizzarsi
mediante  operazioni  finanziarie,  anche   attraverso   il   ricorso
all'acquisizione di partecipazioni al capitale di societa' bancarie e
finanziarie, di norma societa' per azioni,  e  nella  prospettiva  di
ulteriori  possibili  operazioni   di   razionalizzazione   di   tali
partecipazioni  ovvero  finalizzati  ad  iniziative  strategiche,  da
realizzarsi   mediante    operazioni    finanziarie,    inclusa    la
partecipazione diretta o indiretta  al  capitale,  a  sostegno  delle
imprese e dell'occupazione, anche nel Mezzogiorno. 
  1-bis. A decorrere dalla data di entrata in vigore della  legge  di
conversione  del  presente  decreto,  la  Banca  del  Mezzogiorno   -
Mediocredito Centrale S.p.A., ovvero la societa' di cui al  comma  2,
in  caso  di  costituzione  della  medesima,  riferiscono   su   base
quadrimestrale alle Commissioni parlamentari competenti  per  materia
sull'andamento delle operazioni finanziarie di cui al comma 1,  anche
con riferimento ai profili finanziari  e  all'andamento  dei  livelli
occupazionali, e presentano altresi' alle Camere, entro il 31 gennaio
di ciascun anno, a decorrere dall'anno 2021,  una  relazione  annuale
sulle medesime operazioni finanziarie realizzate nel corso  dell'anno
precedente. All'atto dell'eventuale costituzione  della  societa'  di
cui al comma 2, il Ministro dell'economia e  delle  finanze  presenta
alle  Camere  una  relazione  sulle  scelte  operate,  sulle   azioni
conseguenti e sui programmi previsti. 
  1-ter. Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti  e  lo
sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia e' autorizzata a  sottoscrivere
ulteriori apporti di capitale e ad  erogare  finanziamenti  in  conto
soci, secondo logiche,  criteri  e  condizioni  di  mercato,  che  si
convertono in aumento di capitale sociale su richiesta della medesima
nel  limite  massimo  di  705.000.000  di  euro,  per  assicurare  la
continuita' del funzionamento produttivo dell'impianto siderurgico di
Taranto della  Societa'  ILVA  S.p.A.,  qualificato  stabilimento  di
interesse strategico nazionale ai sensi dell'articolo 3, comma 1, del
decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24  dicembre  2012,  n.  231.  Gli  accordi  sottoscritti
dall'Agenzia nazionale  per  l'attrazione  degli  investimenti  e  lo
sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia ai sensi del periodo precedente
rientrano tra le operazioni finanziarie,  inclusa  la  partecipazione
diretta  o  indiretta  al  capitale,  a  sostegno  delle  imprese   e
dell'occupazione, anche nel  Mezzogiorno,  di  cui  al  comma  1  del
presente articolo. Agli oneri di cui al presente comma  si  provvede,
per l'importo di 705.000.000 di euro, mediante utilizzo delle risorse
disponibili in conto residui di cui all'articolo 202,  comma  1,  del
decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 17 luglio 2020, n. 77. Alle risorse  di  cui  al  periodo
precedente si applica  quanto  previsto  dall'articolo  34-bis  della
legge 31 dicembre 2009, n. 196. Il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze e', a tal fine, autorizzato ad apportare, con propri decreti,
le occorrenti variazioni di bilancio, anche in conto residui. 
  1-quater. L'Agenzia nazionale per l'attrazione degli investimenti e
lo  sviluppo  d'impresa  S.p.A.  -  Invitalia  e'  autorizzata   alla
costituzione di una  societa',  allo  scopo  della  conduzione  delle
analisi di fattibilita', sotto il  profilo  industriale,  ambientale,
economico  e  finanziario,  finalizzate  alla  realizzazione  e  alla
gestione di un impianto per la produzione  del  preridotto  -  direct
reduced iron. Alla societa' di cui al primo periodo non si  applicano
le  disposizioni  del  testo  unico  in   materia   di   societa'   a
partecipazione pubblica, di cui  al  decreto  legislativo  19  agosto
2016, n. 175. Il capitale sociale della  societa'  di  cui  al  primo
periodo e' determinato entro il limite massimo di 70.000.000 di euro,
interamente  sottoscritto  e  versato  dall'Agenzia   nazionale   per
l'attrazione degli investimenti e  lo  sviluppo  d'impresa  S.p.A.  -
Invitalia, anche in piu' soluzioni, in relazione all'evoluzione dello
stato di avanzamento delle analisi di  fattibilita'  funzionali  alla
realizzazione e alla gestione di un impianto per  la  produzione  del
preridotto - direct reduced iron. Agli oneri di cui al terzo periodo,
pari a 70.000.000 di euro per l'anno 2021, si provvede a valere sulle
risorse di cui al comma 1.  Con  uno  o  piu'  decreti  del  Ministro
dell'economia e delle finanze e' disposta l'assegnazione,  in  favore
dell'Agenzia nazionale  per  l'attrazione  degli  investimenti  e  lo
sviluppo  d'impresa  S.p.A.  -  Invitalia,   dell'importo,   fino   a
70.000.000 di euro, per la sottoscrizione e il versamento,  anche  in
piu' soluzioni, del capitale sociale della societa' di cui  al  primo
periodo. Al  fine  di  dare  attuazione  agli  interventi  del  Piano
nazionale di ripresa e resilienza, con riferimento agli  investimenti
legati   all'utilizzo   dell'idrogeno   in   settori    hard-to-abate
nell'ambito della Missione 2, Componente 2, e  all'allocazione  delle
risorse finanziarie pubbliche ivi previste per  tali  finalita',  nel
rispetto della disciplina in materia di aiuti di Stato a  favore  del
clima, dell'ambiente e dell'energia 2022 di  cui  alla  Comunicazione
della Commissione europea C/2022/481 del 27 gennaio 2022, la societa'
costituita  ai  sensi  del  primo  periodo  del  presente  comma   e'
individuata  quale  soggetto  attuatore  degli  interventi   per   la
realizzazione dell'impianto per la produzione del preridotto - direct
reduced iron, con derivazione dell'idrogeno necessario ai fini  della
produzione esclusivamente da fonti rinnovabili, aggiudicati ai  sensi
del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto  legislativo  18
aprile 2016, n. 50, e delle altre vigenti disposizioni di settore.  A
tal fine, le risorse finanziarie di cui al sesto periodo, preordinate
alla realizzazione dell'impianto per la produzione,  con  derivazione
dell'idrogeno necessario ai fini della produzione  esclusivamente  da
fonti  rinnovabili,  del  preridotto  -  direct  reduced  iron,  sono
assegnate entro il limite di 1 miliardo di euro al soggetto attuatore
degli interventi di  cui  al  medesimo  periodo.  L'impianto  per  la
produzione del preridotto di cui al settimo periodo e' gestito  dalla
societa' costituita ai sensi del primo periodo. A tal fine, l'Agenzia
nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa
S.p.A. (Invitalia S.p.A.) assicura l'assunzione  di  ogni  iniziativa
utile all'apertura del  capitale  della  societa'  di  cui  al  primo
periodo a uno o piu' soci privati, in possesso di adeguati  requisiti
finanziari, tecnici e  industriali,  individuati  mediante  procedure
selettive di evidenza pubblica, in conformita' al codice  di  cui  al
decreto legislativo 18 aprile 2016,  n.  50,  e  alle  altre  vigenti
disposizioni di settore. 
  1-quinquies. Anche in costanza  di  provvedimenti  di  sequestro  o
confisca degli impianti  dello  stabilimento  siderurgico,  l'Agenzia
nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo d'impresa
S.p.A.-Invitalia e' autorizzata a sottoscrivere aumenti  di  capitale
sociale o a erogare finanziamenti  in  conto  soci  secondo  logiche,
criteri e condizioni di mercato, da convertire in aumento di capitale
sociale   su   richiesta    della    medesima,    sino    all'importo
complessivamente non superiore a 1.000.000.000 di euro,  ulteriori  e
addizionali  rispetto  a  quelli  previsti  dal  comma   1-ter.   Per
l'attuazione del presente comma, il Ministero dell'economia  e  delle
finanze  si  avvale  di  primarie  istituzioni   finanziarie,   senza
applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 6, comma  7,  del
decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito,  con  modificazioni,
dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, nel limite di  spesa  di  100.000
euro per l'anno 2022. 
  1-sexies. Al fine di supportare le indifferibili e urgenti esigenze
di  continuita'  ((produttiva   e))   aziendale,   indispensabile   a
preservare la funzionalita'  produttiva  degli  impianti  siderurgici
della Societa' ILVA S.p.A., di  cui  all'articolo  3,  comma  1,  del
decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni,
dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, e  assicurare  la  salvaguardia
dell'ambiente e  la  sicurezza  nei  luoghi  di  lavoro,  qualora  le
societa' che gestiscono gli impianti  anzidetti  siano  ammesse  alla
procedura di amministrazione straordinaria, possono  essere  concessi
dal Ministero dell'economia e delle finanze uno o piu'  finanziamenti
a titolo oneroso della durata massima di cinque anni, in favore delle
medesime societa', nel limite massimo di  320  milioni  di  euro  per
l'anno 2024. Il finanziamento prevede l'applicazione di un  tasso  di
interesse  calcolato  a  condizioni  di  mercato  ed  e'  soggetto  a
restituzione, per capitale e interessi, in prededuzione  rispetto  ad
ogni altra  posizione  debitoria  della  procedura  anche  in  deroga
all'articolo   222   del   ((codice   della   crisi    d'impresa    e
dell'insolvenza, di cui al)) decreto legislativo 12 gennaio 2019,  n.
14. ((Il finanziamento di cui  al  presente  comma  e'  concesso  con
decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di  concerto  con
il Ministro delle imprese e  del  made  in  Italy,  previa  richiesta
motivata del commissario straordinario)). 
  2. A seguito delle  iniziative  poste  in  essere  dalla  banca  in
attuazione del comma 1, con decreto del Ministro dell'economia  delle
finanze di concerto con il Ministro dello  sviluppo  economico,  puo'
essere disposta la sua scissione con costituzione di nuova  societa',
alla quale sono assegnate le attivita' e partecipazioni acquisite  ai
sensi del comma 1. Le  azioni  rappresentative  dell'intero  capitale
sociale della  societa'  sono  attribuite,  senza  corrispettivo,  al
Ministero dell'economia e delle finanze. 
  3. Alla societa' di nuova costituzione di cui al  comma  precedente
non si applicano le disposizioni del decreto  legislativo  19  agosto
2016, n. 175. Resta ferma la disciplina in materia  di  requisiti  di
onorabilita',  professionalita'  e  autonomia  degli   amministratori
prevista  dal  testo  unico  delle  leggi  in  materia   bancaria   e
creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n.  385.
La  nomina  del  Consiglio  di  amministrazione  della  societa'   e'
effettuata dal Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con
il Ministro dello sviluppo economico. 
  4. Tutti gli atti e le operazioni poste in essere per  l'attuazione
dei commi precedenti sono esenti da imposizione  fiscale,  diretta  e
indiretta, e da tassazione. 
  5. Le eventuali risorse di cui al comma 1 non piu' necessarie  alle
finalita' di cui al presente decreto sono  quantificate  con  decreto
del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  e  trasferite,  anche
mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato e successiva
riassegnazione alla spesa, al capitolo di provenienza.