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DECRETO-LEGGE 3 dicembre 2012, n. 207

Disposizioni urgenti a tutela della salute, dell'ambiente e dei livelli di occupazione, in caso di crisi di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale. (12G0234)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 03/12/2012.
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 24 dicembre 2012, n. 231 (in G.U. 03/01/2013, n. 2).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 09/06/2016)
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Testo in vigore dal:  6-8-2016
aggiornamenti all'articolo

Art. 3

Efficacia dell'autorizzazione integrata ambientale rilasciata in data 26 ottobre 2012 alla società ILVA S.p.A. Controlli e garanzie
1. Gli impianti siderurgici della società ILVA s.p.a. costituiscono stabilimenti di interesse strategico nazionale a norma dell'articolo 1.
1-bis. Entro centottanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Governo adotta una strategia industriale per la filiera produttiva dell'acciaio.
2. L'autorizzazione integrata ambientale rilasciata in data 26 ottobre 2012 alla società ILVA S.p.A. con decreto del Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare prot. n. DVA/DEC/2012/0000547, nella versione di cui al comunicato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 252 del 27 ottobre 2012, contiene le prescrizioni volte ad assicurare la prosecuzione dell'attività produttiva dello stabilimento siderurgico della società ILVA S.p.A. di Taranto a norma dell'articolo 1.
3. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto, per un periodo di trentasei mesi,
((la società ILVA S.p.A. di Taranto e l'affittuario o acquirente dei relativi stabilimenti sono immessi))
nel possesso dei beni dell'impresa
((e sono in ogni caso autorizzati))
, nei limiti consentiti dal provvedimento di cui al comma 2, alla prosecuzione dell'attività produttiva nello stabilimento e alla commercializzazione dei prodotti, ivi compresi quelli realizzati antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, ferma restando l'applicazione di tutte le disposizioni contenute nel medesimo decreto. (3) (4)
((5))
4. COMMA ABROGATO DAL D.L. 4 GIUGNO 2013, N. 61, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 3 AGOSTO 2013, N. 89. (2)
5. COMMA ABROGATO DAL D.L. 4 GIUGNO 2013, N. 61, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 3 AGOSTO 2013, N. 89. (2)
6. COMMA ABROGATO DAL D.L. 4 GIUGNO 2013, N. 61, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 3 AGOSTO 2013, N. 89. (2)

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AGGIORNAMENTO (2)

Il D.L. 4 giugno 2013, n. 61, convertito con modificazioni dalla L. 3 agosto 2013, n. 89, ha disposto (con l'art. 2-quater, comma 1) che "I commi 4, 5 e 6 dell'articolo 3 del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, sono abrogati. Il Garante ivi previsto cessa lo svolgimento delle sue funzioni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto".
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AGGIORNAMENTO (3)

Il D.L. 31 agosto 2013, n. 101, convertito con modificazioni dalla L. 30 ottobre 2013, n. 125, ha disposto (con l'art. 12, comma 5-quater) che "L'articolo 3, comma 3, del decreto-legge 3 dicembre 2012, n. 207, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 dicembre 2012, n. 231, si interpreta nel senso che per beni dell'impresa si devono intendere anche le partecipazioni dirette e indirette in altre imprese, nonché i cespiti aziendali alle stesse facenti capo".
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AGGIORNAMENTO (4)

Il D.L. 5 gennaio 2015, n. 1, convertito con modificazioni dalla L. 4 marzo 2015, n. 20, come modificato dal D.L. 4 dicembre 2015, n. 191, convertito con modificazioni dalla L. 1 febbraio 2016, n. 13, ha disposto (con l'art. 2, comma 5) che il termine di cui al comma 3 del presente articolo è prorogato al 30 giugno 2017.
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AGGIORNAMENTO (5)

Il D.L. 9 giugno 2016, n. 98, convertito con modificazioni dalla L. 1 agosto 2016, n. 151, ha disposto (con l'art. 1, comma 5) che le presenti modifiche si applicano anche in relazione alle procedure di amministrazione straordinaria iniziate prima del 10/06/2016.