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DECRETO-LEGGE 16 dicembre 2019, n. 142

Misure urgenti per il sostegno al sistema creditizio del Mezzogiorno e per la realizzazione di una banca di investimento. (19G00162)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/12/2019
Decreto-Legge convertito con modificazioni dalla L. 7 febbraio 2020, n. 5 (in G.U. 14/02/2020, n. 37).
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 18/03/2024)
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Testo in vigore dal:  17-12-2019 al: 14-2-2020
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerata la straordinaria necessità ed urgenza di prevedere interventi finanziari a sostegno del Mezzogiorno, secondo logiche, criteri e condizioni di mercato;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 15 dicembre 2019;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Ricapitalizzazione della Banca del Mezzogiorno -
Mediocredito Centrale
1. Con uno o più decreti del Ministro dell'economia e delle finanze sono assegnati in favore dell'Agenzia Nazionale per l'attrazione investimenti e lo sviluppo d'impresa S.p.A. - Invitalia, contributi in conto capitale, fino all'importo complessivo massimo di 900 milioni di euro per l'anno 2020, interamente finalizzati al rafforzamento patrimoniale mediante versamenti in conto capitale in favore di Banca del Mezzogiorno - Mediocredito Centrale S.p.A. affinchè questa promuova, secondo logiche, criteri e condizioni di mercato, lo sviluppo di attività finanziarie e di investimento, anche a sostegno delle imprese nel Mezzogiorno, da realizzarsi mediante operazioni finanziarie, anche attraverso il ricorso all'acquisizione di partecipazioni al capitale di società bancarie e finanziarie, di norma società per azioni, e nella prospettiva di ulteriori possibili operazioni di razionalizzazione di tali partecipazioni.
2. A seguito delle iniziative poste in essere dalla banca in attuazione del comma 1, con decreto del Ministro dell'economia delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico, può essere disposta la sua scissione con costituzione di nuova società, alla quale sono assegnate le attività e partecipazioni acquisite ai sensi del comma 1. Le azioni rappresentative dell'intero capitale sociale della società sono attribuite, senza corrispettivo, al Ministero dell'economia e delle finanze.
3. Alla società di nuova costituzione di cui al comma precedente non si applicano le disposizioni del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. La nomina del Consiglio di amministrazione della società è effettuata dal Ministro dell'economia e delle finanze di concerto con il Ministro dello sviluppo economico.
4. Tutti gli atti e le operazioni poste in essere per l'attuazione dei commi precedenti sono esenti da imposizione fiscale, diretta e indiretta, e da tassazione.
5. Le eventuali risorse di cui al comma 1 non più necessarie alle finalità di cui al presente decreto sono quantificate con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze e trasferite, anche mediante versamento all'entrata del bilancio dello Stato e successiva riassegnazione alla spesa, al capitolo di provenienza.