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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 giugno 2019, n. 94

Regolamento concernente modalità e criteri di valutazione delle prove degli esami di Stato conclusivi dei corsi di studio di istruzione secondaria di secondo grado nella Regione Valle d'Aosta. (19G00102)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/09/2019
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vigente al 01/05/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal: 6-9-2019
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio dei ministri» e in particolare l'articolo 17, comma 1; 
  Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante «Delega al Governo per
il conferimento di funzioni e compiti alle regioni  ed  enti  locali,
per  la   riforma   della   pubblica   amministrazione   e   per   la
semplificazione amministrativa»,  e  in  particolare  l'articolo  21,
comma 20-bis; 
  Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il  riordino  delle
disposizioni legislative vigenti»; 
  Visto il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, recante  «Norme
in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo
ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi  180  e  181,
lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107»; 
  Vista la legge della Regione autonoma  Valle  d'Aosta  17  dicembre
2018, n. 11, recante «Disciplina dello  svolgimento  delle  prove  di
francese all'esame di Stato del secondo ciclo di istruzione in  Valle
d'Aosta»; 
  Visto il formale assenso espresso dalla Regione Valle  d'Aosta  sul
presente regolamento; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 18 aprile 2019; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 giugno 2019; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 26 giugno 2019; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca; 
 
                                Emana 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                       Oggetto del regolamento 
 
  1. Il presente regolamento definisce le modalita' e  i  criteri  di
valutazione delle prove dell'esame di Stato  conclusivo  del  secondo
ciclo  di  istruzione  nella   Regione   Valle   d'Aosta   ai   sensi
dell'articolo 21, comma 20-bis, della legge 15 marzo 1997, n. 59, ivi
compresa la terza prova scritta di lingua francese  disciplinata  con
la legge regionale 17 dicembre 2018, n. 11. 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          alle quali e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il
          valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
 
          Note alle premesse: 
 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  17  della  legge  23
          agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio  dei  ministri),
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre  1988,  n.
          214, S.O. n. 86: 
              «Art.  17.  -  1.  Con  decreto  del  Presidente  della
          Repubblica,  previa   deliberazione   del   Consiglio   dei
          ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta,  possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare: 
                a)   l'esecuzione   delle   leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; 
                b) l'attuazione e l'integrazione delle  leggi  e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
                d)  l'organizzazione  ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge; 
                e). 
              2. Con decreto del Presidente della Repubblica,  previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del Ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  Ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
              4. I regolamenti di cui al comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale. 
              4-bis. L'organizzazione e la  disciplina  degli  uffici
          dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati  ai
          sensi del comma 2,  su  proposta  del  Ministro  competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni, con  i  contenuti  e  con  l'osservanza  dei
          criteri che seguono: 
                a) riordino degli uffici  di  diretta  collaborazione
          con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali  uffici  hanno  esclusive   competenze   di   supporto
          dell'organo di direzione politica e di raccordo tra  questo
          e l'amministrazione; 
                b)   individuazione   degli   uffici    di    livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione tra strutture con funzioni  finali  e  con
          funzioni strumentali e  loro  organizzazione  per  funzioni
          omogenee e secondo criteri di flessibilita'  eliminando  le
          duplicazioni funzionali; 
                c) previsione  di  strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati; 
                d)   indicazione   e   revisione   periodica    della
          consistenza delle piante organiche; 
                e) previsione di decreti ministeriali di  natura  non
          regolamentare per la definizione dei compiti  delle  unita'
          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali
          generali. 
              4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma  1
          del presente articolo, si provvede  al  periodico  riordino
          delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
          di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
          all'espressa abrogazione di quelle che  hanno  esaurito  la
          loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
          o sono comunque obsolete.». 
              - La legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo  per
          il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed  enti
          locali, per la riforma della pubblica amministrazione e per
          la  semplificazione  amministrativa»  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 17 marzo 1997, n. 63. 
              - In particolare, si riporta  il  testo  dell'art.  21,
          comma 20-bis: 
              «20-bis. Con la stessa legge regionale di cui al  comma
          20 la regione Valle d'Aosta stabilisce tipologia, modalita'
          di svolgimento e di  certificazione  di  una  quarta  prova
          scritta di lingua francese, in aggiunta  alle  altre  prove
          scritte previste dallalegge 10 dicembre 1997,  n.  425.  Le
          modalita' e i criteri di valutazione  delle  prove  d'esame
          sono   definiti   nell'ambito   dell'apposito   regolamento
          attuativo,  d'intesa  con  la  regione  Valle  d'Aosta.  E'
          abrogato il comma 5 dell'art.3dellalegge 10 dicembre  1997,
          n. 425.». 
              - La legge 13 luglio 2015, n. 107 (Riforma del  sistema
          nazionale di  istruzione  e  formazione  e  delega  per  il
          riordino  delle  disposizioni   legislative   vigenti)   e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 15 luglio 2015, n. 162. 
              - Il decreto legislativo 13 aprile 2017, n.  62  (Norme
          in materia di valutazione e certificazione delle competenze
          nel primo ciclo ed esami di Stato,  a  norma  dell'art.  1,
          commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n.
          107) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2017,
          n. 112. 
              - La legge della  Regione  autonoma  Valle  d'Aosta  17
          dicembre 2018, n. 11 (Disciplina  dello  svolgimento  delle
          prove di francese all'esame di Stato del secondo  ciclo  di
          istruzione in Valle d'Aosta) e' pubblicata nel B.U. del  15
          gennaio 2019, n. 3. 
              - In particolare, si riporta il testo dell'art. 10: 
              «Art. 10 (Certificazione). - 1. Il  diploma  rilasciato
          in esito al superamento dell'esame di  Stato  contiene,  ai
          fini  di   cui   all'art.   11,   una   sezione   riservata
          all'attestazione  della  piena  conoscenza   della   lingua
          francese con l'indicazione della relativa votazione. 
              2. La sezione di cui  al  comma  1  reca  la  votazione
          complessiva  conseguita  risultante  dalla  media  tra   il
          punteggio della prova scritta e il  punteggio  della  prova
          orale, ottenuta con le modalita' previste  dal  regolamento
          di cui all'art. 21, comma 20-bis, della legge  n.  59/1997.
          Tale votazione e' distribuita su dieci  punti,  secondo  la
          tabella A allegata alla presente legge. 
              3. La sezione e' compilata solamente se la votazione e'
          uguale o superiore a sei decimi e se il  candidato  non  ha
          sostenuto  la  prova   di   francese   con   le   modalita'
          semplificate di cui all'art. 9, comma 2. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 7  gennaio
          1999, n. 13, e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  29
          gennaio 1999, n. 23. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Per i riferimenti alla legge 15 marzo 1997, n. 59, si
          veda nelle note alle premesse. 
              - Per i riferimenti alla legge della  Regione  autonoma
          Valle d'Aosta 17 dicembre 2018, n. 11, si veda  nelle  note
          alle premesse.