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LEGGE 19 luglio 2019, n. 69

Modifiche al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere. (19G00076)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 09/08/2019
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vigente al 29/04/2024
Testo in vigore dal: 9-8-2019
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
              Obbligo di riferire la notizia del reato 
 
  1. All'articolo 347, comma 3, del codice di procedura penale,  dopo
le parole: « nell'articolo 407, comma 2, lettera a), numeri da  1)  a
6) » sono inserite le seguenti: « , del presente codice, o di uno dei
delitti previsti dagli articoli 572,  609-bis,  609-ter,  609-quater,
609-quinquies, 609-octies,  612-bis  e  612-ter  del  codice  penale,
ovvero dagli articoli 582 e 583-quinquies  del  codice  penale  nelle
ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2,
5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del  medesimo
codice penale, ». 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
 
          Note all'art. 1: 
 
              - Si riporta il  testo  dell'art.  347  del  codice  di
          procedura  penale,  come   modificato   dalla   legge   qui
          pubblicata: 
              «Art. 347 (Obbligo di riferire la notizia del reato). -
          1. Acquisita la notizia di reato, la  polizia  giudiziaria,
          senza  ritardo,  riferisce  al  pubblico   ministero,   per
          iscritto, gli elementi essenziali del  fatto  e  gli  altri
          elementi sino ad allora raccolti,  indicando  le  fonti  di
          prova e le attivita' compiute,  delle  quali  trasmette  la
          relativa documentazione. 
              2.  Comunica,  inoltre,   quando   e'   possibile,   le
          generalita',  il  domicilio  e  quanto  altro  valga   alla
          identificazione della persona  nei  cui  confronti  vengono
          svolte le indagini, della persona offesa e  di  coloro  che
          siano in grado di riferire su circostanze rilevanti per  la
          ricostruzione dei fatti. 
              2-bis. Qualora siano stati compiuti atti per i quali e'
          prevista l'assistenza del difensore della persona  nei  cui
          confronti vengono  svolte  le  indagini,  la  comunicazione
          della notizia di reato e' trasmessa  al  piu'  tardi  entro
          quarantotto  ore  dal  compimento   dell'atto,   salve   le
          disposizioni di legge che prevedono termini particolari. 
              3.  Se  si  tratta  di  taluno  dei  delitti   indicati
          nell'art. 407, comma 2, lettera a), numeri da 1) a 6) , del
          presente codice,  o  di  uno  dei  delitti  previsti  dagli
          articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater,  609-quinquies,
          609-octies, 612-bis e 612-ter  del  codice  penale,  ovvero
          dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale  nelle
          ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma,
          numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e  secondo
          comma, del medesimo codice penale, e, in ogni caso,  quando
          sussistono  ragioni  di  urgenza,  la  comunicazione  della
          notizia di reato e'  data  immediatamente  anche  in  forma
          orale. Alla comunicazione orale deve seguire senza  ritardo
          quella scritta  con  le  indicazioni  e  la  documentazione
          previste dai commi 1 e 2. 
              4. Con la comunicazione, la polizia giudiziaria  indica
          il giorno e l'ora in cui ha acquisito la notizia.».