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DECRETO LEGISLATIVO 6 ottobre 2018, n. 127

Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97, riguardante «Disposizioni recanti modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, concernente le funzioni e i compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonchè al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, concernente l'ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e altre norme per l'ottimizzazione delle funzioni del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche», al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, recante «Riassetto delle disposizioni relative alle funzioni ed ai compiti del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma dell'articolo 11 della legge 29 luglio 2003, n. 229» e al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, recante «Ordinamento del personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco a norma dell'articolo 2 della legge 30 settembre 2004, n. 252». (18G00153)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/11/2018 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 17/08/2022)
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vigente al 29/04/2024
  • Articoli
  • Modifiche al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139
  • 1
  • Modifiche al decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217
  • 2(parte 1)
  • 2(parte 2)
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • Modifiche al Capo III del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97
  • 8
  • Modifiche al Capo IV del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97
  • 9
  • Modifiche al Capo V del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 97
  • 10
  • ((Disposizioni transitorie, finali e copertura finanziaria))
  • 11
  • 12
  • Allegati
Testo in vigore dal:  21-11-2018

Art. 3

Modifiche al titolo II del decreto legislativo
13 ottobre 2005, n. 217


1. Il titolo II del decreto legislativo 13 ottobre 2005, n. 217, è sostituito dal seguente:
«Titolo II (Ordinamento del personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale dei vigili del fuoco). - Capo I (Ruoli dei direttivi e dei dirigenti che espletano funzioni operative). - Art. 141 (Istituzione e articolazione dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti che espletano funzioni operative). - 1. Sono istituiti i seguenti ruoli dei direttivi e dei dirigenti che espletano funzioni operative:
a) ruolo dei direttivi;
b) ruolo dei dirigenti.
2. Il ruolo dei direttivi è articolato in tre qualifiche che assumono le seguenti denominazioni:
a) vice direttore;
b) direttore;
c) direttore vicedirigente.
3. Il ruolo dei dirigenti è articolato in tre qualifiche che assumono le seguenti denominazioni:
a) primo dirigente;
b) dirigente superiore;
c) dirigente generale.
4. La sovraordinazione funzionale fra gli appartenenti ai ruoli di cui al presente articolo è determinata come segue: dirigenti generali, dirigenti superiori, primi dirigenti e direttivi. Al capo del Corpo nazionale è riconosciuta, altresì, una posizione di sovraordinazione funzionale nei confronti dei dirigenti generali del Corpo.
5. La dotazione organica dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti è fissata nella tabella A allegata al presente decreto.
Art. 142 (Funzioni del personale appartenente ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti che espletano funzioni operative). - 1. Il personale appartenente ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti cui all'articolo 141 svolge, anche in relazione alla qualificazione professionale posseduta, le funzioni implicanti autonoma responsabilità decisionale e rilevante professionalità, inerenti ai compiti istituzionali del Corpo nazionale, e le altre funzioni attribuite dalle disposizioni vigenti, secondo i livelli di responsabilità e gli ambiti di competenza correlati alla qualifica ricoperta. Al personale del ruolo dei direttivi, ai primi dirigenti e ai dirigenti superiori, con esclusione di quelli che rivestono l'incarico di comandante dei vigili del fuoco, è attribuita la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, nei limiti di competenza previsti per il ruolo di appartenenza.
2. Il personale appartenente al ruolo dei direttivi esercita le funzioni di cui al comma 1, partecipando all'attività del dirigente responsabile della struttura a cui è assegnato e lo coadiuva per gli aspetti organizzativi, procedurali e di gestione generale; svolge funzioni di direzione di uffici non riservati ai dirigenti, di unità organizzative e di distretti di particolare rilevanza, nonché funzioni di indirizzo, coordinamento e controllo di più unità organiche nell'ufficio cui è assegnato, con piena responsabilità per le direttive impartite, per i risultati conseguiti e per gli atti, anche a rilevanza esterna, delegati dal dirigente; svolge gli incarichi per i quali è richiesta una specifica competenza professionale direttamente attinente o collegata ai titoli abilitativi posseduti; partecipa alle attività di soccorso tecnico urgente e, ove necessario, ne assume la direzione; nell'attività di soccorso, di difesa civile e di protezione civile propone piani di intervento ed effettua, con piena autonomia, gli interventi nell'area di competenza; in caso di emergenze di protezione civile, può essergli affidata la responsabilità di gruppi operativi di tipo articolato e complesso; svolge attività di indirizzo, coordinamento e gestione connesse al funzionamento di servizi specialistici e specializzati; può essere delegato al rilascio di atti a rilevanza esterna in materia di prevenzione incendi; svolge, in relazione alla qualificazione professionale posseduta, attività di studio e di ricerca, attività ispettive e specialistiche di particolare rilevanza nel settore di propria competenza e ne segue le fasi di sperimentazione, implementazione, verifica e controllo; predispone piani e studi di fattibilità, verificandone risultati e costi; cura e partecipa alle procedure contrattuali per l'affidamento di lavori, servizi e forniture e alle procedure di acquisto, alle attività di indagine di mercato o a quelle di collaudo; svolge, in relazione alla professionalità posseduta, compiti di gestione ed attuazione dell'attività di istruzione e di formazione del personale del Corpo nazionale e partecipa in qualità di componente alle commissioni d'esame. Al personale con qualifica di direttore vicedirigente, i dirigenti delle strutture centrali e periferiche possono delegare l'esercizio di funzioni dirigenziali; in relazione agli incarichi di livello dirigenziale di cui all'articolo 201, assicura altresì le funzioni vicarie e la provvisoria sostituzione del dirigente, in caso di assenza o impedimento, e può essere incaricato della reggenza, in attesa della nomina del titolare. In assenza di personale con la qualifica di direttore vicedirigente, il direttore assume, in via temporanea e comunque per un periodo continuativo non superiore a sei mesi, le funzioni vicarie del dirigente della struttura dei vigili del fuoco, quando le procedure di mobilità siano andate deserte e quando non si possa procedere per esigenze di carattere funzionale o di servizio all'assegnazione di un direttore vicedirigente di una struttura dei vigili del fuoco limitrofa.
3. I primi dirigenti e i dirigenti superiori, nell'espletamento degli incarichi rispettivamente individuati nella tabella B allegata al presente decreto, adottano i provvedimenti relativi alla organizzazione interna degli uffici cui sono preposti per assicurare la funzionalità e l'efficienza dei servizi; provvedono alla gestione delle risorse umane e strumentali assegnate agli uffici cui sono preposti e seguono la formazione del personale dipendente; adottano i provvedimenti e le iniziative connessi all'espletamento dei servizi di istituto nell'ambito degli uffici cui sono preposti; dirigono le attività di soccorso tecnico urgente, protezione civile e difesa civile, anche in relazione a quanto stabilito dall'articolo 24 della legge 27 dicembre 1941, n. 1570, dall'articolo 12 della legge 13 maggio 1961, n. 469, e dall'articolo 24 del decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139; esercitano compiti di direzione, indirizzo e coordinamento delle articolazioni di servizio minori, anche territoriali, poste alle loro dipendenze; possono esercitare i poteri di spesa nei limiti delle attribuzioni previste e dei fondi loro assegnati per la realizzazione di ciascun programma; formulano proposte ed esprimono pareri su questioni inerenti ai compiti istituzionali del Corpo nazionale o comunque finalizzate all'efficace ed efficiente espletamento degli stessi.
4. Il primo dirigente cui viene affidato l'incarico di comunicazione in emergenza, individuato nella tabella B allegata al presente decreto, dirige, coordina e sovrintende alla redazione dei piani di comunicazione in emergenza, anche attraverso l'utilizzo di reti sociali virtuali; cura a livello nazionale i rapporti con la stampa e con gli organi di informazione; svolge funzioni di raccordo delle attività di comunicazione in emergenza espletate dalle strutture territoriali del Corpo nazionale.
Art. 143 (Accesso al ruolo dei direttivi che espletano funzioni operative). - 1. L'accesso alla qualifica di vice direttore avviene mediante concorso pubblico, per esami, consistenti in almeno due prove scritte e una prova orale, con facoltà di far precedere le prove di esame da forme di preselezione, il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso medesimo. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:
a) godimento dei diritti politici;
b) età stabilita con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
c) idoneità fisica al servizio operativo, nel rispetto dei parametri fisici stabiliti dalla normativa vigente per il reclutamento nelle forze armate, nelle forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale, nonché idoneità psichica e attitudinale al servizio operativo, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
d) laurea magistrale in ingegneria o architettura, conseguita al termine di un corso di laurea magistrale ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270, e del decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 16 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 luglio 2007, n. 157, di determinazione delle classi di laurea magistrale. Sono fatte salve, ai fini dell'ammissione al concorso, le lauree universitarie in ingegneria e architettura conseguite secondo gli ordinamenti didattici previgenti ed equiparate ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione del 9 luglio 2009 di equiparazione tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;
e) abilitazione professionale attinente ai titoli di studio di cui alla lettera d);
f) diplomi di specializzazione, qualora, in relazione a particolari esigenze dell'amministrazione, sia richiesto nel bando di concorso;
g) qualità morali e di condotta previste dall'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;
h) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso all'impiego nella pubblica amministrazione.
2. Il 25 per cento dei posti messi a concorso è riservato al personale del Corpo nazionale in possesso, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, della laurea magistrale, dei titoli abilitativi e degli altri requisiti di cui al comma 1, ad esclusione dei limiti di età. È ammesso a fruire della riserva il personale che, nell'ultimo triennio, non abbia riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria. Nella procedura è altresì prevista una riserva, pari al 10 per cento dei posti messi a concorso, per il personale volontario del Corpo nazionale che, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno sette anni e abbia effettuato non meno di duecento giorni di servizio, fermi restando gli altri requisiti previsti per l'accesso alla qualifica di vice direttore. I posti riservati, non coperti per mancanza di vincitori, sono conferiti, secondo l'ordine della graduatoria, ai partecipanti al concorso risultati idonei.
3. Al concorso non sono ammessi coloro che siano stati destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che abbiano riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo o che siano stati sottoposti a misura di prevenzione.
4. A parità di merito, l'appartenenza al Corpo nazionale costituisce titolo di preferenza, fermi restando gli altri titoli preferenziali previsti dall'ordinamento vigente.
5. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalità di svolgimento dell'eventuale prova preliminare e del concorso, le prove di esame, le categorie di titoli valutabili, a parità di punteggio, ai fini della formazione della graduatoria, la composizione della commissione esaminatrice e i criteri di formazione della graduatoria finale.
Art. 144 (Corso di formazione e tirocinio per vice direttore). - 1. I vincitori del concorso di cui all'articolo 143 sono nominati vice direttori in prova. Il periodo di prova ha la durata di dodici mesi, di cui nove mesi di corso di formazione residenziale teorico-pratica presso l'Istituto superiore antincendi, e tre mesi di tirocinio tecnico-operativo presso i comandi dei vigili del fuoco.
2. Al termine dei nove mesi del corso di formazione, i vice direttori in prova sostengono un esame all'esito del quale il capo del Corpo nazionale, su proposta del direttore centrale per la formazione del Dipartimento, esprime un giudizio di idoneità allo svolgimento del tirocinio. Al termine del tirocinio, fermo restando quanto previsto dall'articolo 145, ricevono il giudizio di idoneità ai servizi di istituto formulato dal capo del Corpo, su proposta dei dirigenti responsabili delle sedi presso cui hanno prestato il tirocinio medesimo. I vice direttori in prova sono ammessi a ripetere, per una sola volta, il tirocinio con provvedimento del capo del Corpo nazionale, su motivata proposta del dirigente della struttura del Corpo presso cui hanno svolto il medesimo tirocinio, ai fini del definitivo superamento del periodo di prova.
3. I vice direttori in prova dichiarati idonei ai servizi di istituto prestano giuramento e sono confermati nel ruolo dei direttivi con la qualifica di vice direttore, secondo l'ordine della graduatoria di fine corso.
4. Il personale già appartenente ai ruoli del Corpo nazionale, che non supera il periodo di prova, conserva la qualifica rivestita all'atto dell'ammissione.
5. I vice direttori in prova, qualora siano impiegati nello svolgimento di servizi di istituto, rivestono la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria.
6. Con decreto del capo del Dipartimento sono stabiliti le modalità di svolgimento del corso di formazione e del tirocinio, i criteri per la formulazione dei giudizi di idoneità, le modalità di svolgimento dell'esame finale, nonché i criteri per la formazione della graduatoria di fine corso.
7. I vice direttori sono assegnati ai servizi di istituto presso i comandi dei vigili del fuoco, permanendo nella sede di prima assegnazione per un periodo non inferiore a due anni, fatte salve le ipotesi di trasferimento per incompatibilità. L'individuazione degli uffici viene effettuata anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 150, comma 1.
8. L'assegnazione di cui al comma 7 è effettuata in relazione alla scelta manifestata dagli interessati secondo l'ordine della graduatoria di fine corso, nell'ambito delle sedi indicate dall'amministrazione.
9. Ai partecipanti al corso di formazione provenienti dagli altri ruoli del Corpo nazionale è assegnato il trattamento economico più favorevole.
Art. 145 (Dimissioni ed espulsione dal corso di formazione e dal tirocinio). - 1. Sono dimessi dal corso di formazione e dal tirocinio di cui all'articolo 144 i vice direttori in prova che:
a) non superino gli esami del corso;
b) non ottengano i giudizi di idoneità al tirocinio e ai servizi di istituto;
c) dichiarino di rinunciare al corso e al tirocinio;
d) non superino il periodo di tirocinio, salvo quanto previsto dall'articolo 144, comma 2;
e) non conseguano nei tempi stabiliti tutti gli obiettivi formativi previsti dal programma del corso di formazione;
f) siano stati per qualsiasi motivo assenti dal corso e dal tirocinio per più di sessanta giorni, anche non consecutivi, salvi i casi di cui alle lettere g) e h);
g) siano stati assenti dal corso e dal tirocinio per più di cento giorni, anche non consecutivi, se l'assenza è stata determinata da infermità contratta durante il corso o il tirocinio ovvero sia stata riconosciuta dipendente da causa di servizio qualora si tratti di personale già appartenente al Corpo nazionale. In tale caso i vice direttori in prova sono ammessi a partecipare al primo corso successivo al riconoscimento della idoneità psico-fisica e a ripetere, per una sola volta, il tirocinio;
h) siano stati assenti dal corso e dal tirocinio per più di cento giorni, anche non consecutivi, se l'assenza è stata determinata da maternità. In tal caso i vice direttori in prova sono ammessi a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri e a ripetere, per una sola volta, il tirocinio.
2. Sono espulsi dal corso di formazione e dal tirocinio i vice direttori in prova responsabili di infrazioni punibili con sanzioni disciplinari pari o più gravi della sanzione pecuniaria.
3. I provvedimenti di dimissione e di espulsione sono adottati con decreto del capo del Dipartimento, su proposta del direttore centrale per la formazione.
4. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, lettere g) e h), la dimissione e l'espulsione dal corso e dal tirocinio comportano la cessazione di ogni rapporto con l'amministrazione, salvo che si tratti di personale proveniente dai ruoli del Corpo nazionale.
Art. 146 (Promozione alla qualifica di direttore). - 1. La promozione alla qualifica di direttore è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, ai vice direttori che abbiano maturato due anni di effettivo servizio nella qualifica e che non siano incorsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 203, comma 3.
2. La durata del corso di formazione e del tirocinio di cui all'articolo 144 è computata nel periodo di servizio di cui al comma 1.
Art. 147 (Promozione alla qualifica di direttore vicedirigente). - 1. La promozione alla qualifica di direttore vicedirigente si consegue a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale con la qualifica di direttore che abbia maturato cinque anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica e che non sia incorso in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 203, comma 3.
Art. 148 (Accesso al ruolo dei dirigenti che espletano funzioni operative). - 1. L'accesso alla qualifica di primo dirigente avviene, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo e superamento di un corso di formazione della durata di tre mesi con esame finale. Allo scrutinio sono ammessi i direttori vicedirigenti che, alla data di cui al periodo precedente, abbiano maturato due anni di effettivo servizio nella qualifica e non siano incorsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 203, comma 3, fermo restando che il personale direttivo deve aver svolto almeno nove anni e sei mesi di effettivo servizio nel ruolo dei direttivi.
2. L'accesso alla qualifica del primo dirigente che espleta le funzioni di cui all'articolo 142, comma 4, avviene mediante apposito scrutinio per merito comparativo e superamento di un corso di formazione della durata di tre mesi con esame finale. Allo scrutinio sono ammessi i direttori vicedirigenti di cui al presente capo, nonché quelli appartenenti ai ruoli tecnico-professionali di cui al capo II, che abbiano maturato due anni di effettivo servizio nella qualifica e che non siano incorsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 203, comma 3. In ogni caso è ammesso allo scrutinio il personale direttivo che abbia svolto almeno nove anni e sei mesi di effettivo servizio nei ruoli dei direttivi.
3. La nomina a primo dirigente decorre a tutti gli effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le carenze organiche ed è conferita secondo l'ordine della graduatoria formata sulla base della media tra i punteggi conseguiti in sede di scrutinio per merito comparativo per l'ammissione al corso di formazione e nell'esame finale del corso.
4. Il corso di formazione dirigenziale si svolge presso l'Istituto superiore antincendi ed è finalizzato a perfezionare le conoscenze di carattere tecnico, gestionale e giuridico necessarie all'esercizio delle funzioni dirigenziali.
5. Con decreto del capo del Dipartimento sono dettate le modalità di svolgimento del corso di formazione dirigenziale e dell'esame finale, nonché le disposizioni per la formazione della graduatoria di fine corso, in applicazione del criterio indicato al comma 3.
Art. 149 (Promozione alla qualifica di dirigente superiore). - 1.
La promozione alla qualifica di dirigente superiore si consegue, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale con la qualifica di primo dirigente che, alla stessa data, abbia maturato tre anni di effettivo servizio nella qualifica e non sia incorso in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 203, comma 3.
2. Le promozioni decorrono a tutti gli effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le carenze organiche.
Art. 150 (Percorso di carriera). - 1. Non possono partecipare allo scrutinio per l'ammissione al corso di formazione per l'accesso alla qualifica di primo dirigente, i direttori vicedirigenti che non abbiano prestato servizio effettivo per almeno due anni presso le strutture periferiche del Corpo nazionale.
2. Allo scrutinio per la promozione alla qualifica di dirigente superiore è ammesso il personale appartenente alla qualifica di primo dirigente che abbia svolto, in tale qualifica e durante la permanenza nel ruolo dei direttivi, incarichi per un periodo non inferiore ad un anno, in non meno di tre sedi diverse, di cui almeno una nella predetta qualifica dirigenziale.
Art. 151 (Nomina a dirigente generale). - 1. I dirigenti generali sono nominati tra i dirigenti superiori con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, nei limiti delle disponibilità di organico.
2. Con decreto del Ministro dell'interno, su designazione del consiglio di amministrazione, è costituita, con cadenza biennale, la commissione consultiva per le nomine a dirigente generale, composta dal capo del Dipartimento che la presiede, dal capo del Corpo nazionale, dal direttore centrale per le risorse umane del Dipartimento, da un dirigente generale del Corpo in servizio presso gli uffici centrali e da due dirigenti generali del Corpo in servizio presso le strutture periferiche, scelti secondo il criterio della rotazione. Con il medesimo decreto sono individuati, tra i dirigenti generali del Corpo, due componenti supplenti, uno in servizio presso gli uffici centrali, l'altro in servizio presso le strutture periferiche.
3. La commissione consultiva individua, nella misura pari a due volte il numero dei posti disponibili, con un minimo di tre unità, il personale in possesso della qualifica di dirigente superiore idoneo alla nomina a dirigente generale, sulla base delle esperienze professionali maturate e dell'intero servizio prestato nei ruoli direttivi e dirigenziali, nonché dell'attitudine ad assolvere le più elevate funzioni connesse alla qualifica superiore.
4. Per l'espletamento delle funzioni di cui al comma 3, la direzione centrale per le risorse umane del Dipartimento trasmette alla commissione gli elementi valutativi e informativi in suo possesso.
5. Il Ministro dell'interno individua, tra i dirigenti superiori indicati dalla commissione, quelli da proporre al Consiglio dei ministri.
Art. 152 (Capo del Corpo nazionale). - 1. Il capo del Corpo nazionale, oltre alle funzioni previste dalla normativa vigente, sostituisce il capo del Dipartimento in caso di assenza o impedimento. In ragione delle funzioni previste e della sovraordinazione funzionale riconosciuta ai sensi dell'articolo 141, comma 4, al capo del Corpo nazionale è attribuita una speciale indennità pensionabile, la cui misura è stabilita dal Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
2. Il capo del Corpo nazionale è individuato tra i dirigenti generali del Corpo con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno.
Capo II (Ruoli tecnico-professionali del personale direttivo e dirigente). - Sezione I (Ruoli dei direttivi e dei dirigenti logistico-gestionali). - Art. 153 (Istituzione e articolazione dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti logistico-gestionali). - 1. Sono istituiti i seguenti ruoli dei direttivi e dei dirigenti logistico-gestionali:
a) ruolo dei direttivi logistico-gestionali;
b) ruolo dei dirigenti logistico-gestionali.
2. Il ruolo dei direttivi logistico-gestionali è articolato in tre qualifiche che assumono le seguenti denominazioni:
a) vice direttore logistico-gestionale;
b) direttore logistico-gestionale;
c) direttore vicedirigente logistico-gestionale.
3. Il ruolo dei dirigenti logistico-gestionali è costituito dalla qualifica di primo dirigente logistico-gestionale.
4. La sovraordinazione funzionale fra gli appartenenti ai ruoli di cui al presente articolo è determinata come segue: primo dirigente logistico-gestionale, direttivi logistico-gestionali.
5. La dotazione organica dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti logistico-gestionali è fissata nella tabella A allegata al presente decreto.
Art. 154 (Funzioni del personale appartenente ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti logistico-gestionali). - 1. Il personale appartenente ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti logistico-gestionali di cui all'articolo 153 espleta le funzioni proprie della qualifica di appartenenza anche a integrazione delle attività svolte dalle strutture operative, sia ordinariamente sia nei casi di calamità pubbliche o in altre situazioni di emergenza.
2. Il personale di cui al comma 1 svolge, anche in relazione alla qualificazione professionale posseduta, funzioni logistico-gestionali implicanti autonoma responsabilità decisionale e rilevante professionalità, connesse all'assolvimento dei compiti istituzionali del Corpo nazionale, secondo i livelli di responsabilità e gli ambiti di competenza correlati alla qualifica ricoperta.
3. Il personale del ruolo dei direttivi logistico-gestionali esercita le funzioni di cui al comma 2, partecipando all'attività del dirigente responsabile dell'ufficio cui è assegnato e lo coadiuva per gli aspetti organizzativi, procedurali e di gestione generale; svolge funzioni di direzione di unità organizzative nell'ambito dell'ufficio dirigenziale cui è assegnato ed esercita, nel quadro degli indirizzi ricevuti, compiti di pianificazione, coordinamento e controllo delle attività amministrative e contabili, con autonomia organizzativa e responsabilità dei risultati conseguiti; predispone l'attività istruttoria ed adotta atti e provvedimenti attribuiti alla propria competenza, anche aventi un elevato grado di complessità; svolge gli incarichi per i quali è richiesta una specifica competenza professionale direttamente attinente al titolo di studio posseduto; svolge attività di studio, di ricerca e di verifica per l'applicazione delle normative vigenti; firma congiuntamente al funzionario delegato gli atti contabili; collabora alla predisposizione del bilancio preventivo e consuntivo, in riferimento al proprio settore di competenza; può svolgere le funzioni di consegnatario, economo e agente di cassa; partecipa alle procedure contrattuali per l'affidamento di lavori, servizi e forniture e alle procedure di acquisto, anche curando la predisposizione dei relativi atti, provvedendo alle attività di indagine di mercato e collaborando a quelle di collaudo; svolge, in relazione alla professionalità posseduta, compiti di gestione ed attuazione dell'attività di formazione del personale del Corpo nazionale e partecipa in qualità di componente alle commissioni di esame. Il personale con la qualifica di direttore vicedirigente logistico-gestionale, altresì, gestisce, coordina e controlla processi lavorativi complessi, attinenti agli ambiti amministrativi di propria competenza, anche avvalendosi delle risorse umane e strumentali assegnate. Allo stesso possono essere attribuiti incarichi specialistici richiedenti elevati livelli di competenza e può essere delegato l'esercizio di funzioni dirigenziali correlate al ruolo di appartenenza; in relazione agli incarichi di livello dirigenziale di cui all'articolo 201, assicura le funzioni vicarie e la provvisoria sostituzione del dirigente logistico-gestionale, in caso di assenza o impedimento. In assenza di personale con la qualifica di direttore vicedirigente logistico-gestionale, il direttore logistico-gestionale assume, in via temporanea e comunque per un periodo continuativo non superiore a sei mesi, le funzioni vicarie del dirigente logistico-gestionale della struttura dei vigili del fuoco, quando le procedure di mobilità siano andate deserte e quando non si possa procedere per esigenze di carattere funzionale o di servizio all'assegnazione di un direttore vicedirigente logistico-gestionale di una struttura dei vigili del fuoco limitrofa.
4. I dirigenti logistico-gestionali, nell'espletamento degli incarichi di funzione individuati nella tabella B, allegata al presente decreto, dirigono, coordinano e controllano l'attività degli uffici cui sono preposti ed adottano i provvedimenti organizzativi necessari ad assicurarne la funzionalità e l'efficienza; controllano l'attività dei responsabili dei procedimenti amministrativi e contabili, esercitando anche poteri sostitutivi in caso di inerzia; provvedono alla gestione delle risorse umane e strumentali assegnate agli uffici cui sono preposti e seguono la formazione del personale dipendente; curano l'attuazione dei progetti loro assegnati dai dirigenti di cui all'articolo 141, adottando i provvedimenti relativi; possono esercitare i poteri di spesa nei limiti delle attribuzioni previste e dei fondi loro assegnati per la realizzazione di ciascun programma; formulano proposte ed esprimono pareri su questioni di carattere giuridico, amministrativo e contabile.
Art. 155 (Accesso al ruolo dei direttivi logistico-gestionali). - 1. L'accesso alla qualifica di vice direttore logistico-gestionale avviene mediante concorso pubblico per esami, consistenti in almeno due prove scritte e una prova orale, con facoltà di far precedere le prove di esame da forme di preselezione, il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso medesimo. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:
a) godimento dei diritti politici;
b) età stabilita con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
c) idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
d) laurea magistrale a indirizzo giuridico ed economico, tra quelle indicate nel decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 2, conseguita al termine di un corso di laurea magistrale ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270, e del decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 16 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 luglio 2007, n. 157, di determinazione delle classi di laurea magistrale. Sono fatte salve, ai fini dell'ammissione al concorso, le lauree universitarie a indirizzo giuridico ed economico conseguite secondo gli ordinamenti didattici previgenti ed equiparate ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione del 9 luglio 2009 di equiparazione tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;
e) qualità morali e di condotta previste dall'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;
f) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso all'impiego nella pubblica amministrazione.
2. Con decreto del Ministro dell'interno sono individuate le classi di laurea magistrale ad indirizzo giuridico ed economico prescritte per l'ammissione al concorso di cui al comma 1.
3. Il 25 per cento dei posti messi a concorso è riservato al personale del Corpo nazionale in possesso, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, della laurea magistrale e degli altri requisiti di cui al comma 1, ad esclusione dei limiti di età. È ammesso a fruire della riserva il personale che, nell'ultimo triennio, non abbia riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria. Nella procedura è, altresì, prevista una riserva, pari al 10 per cento dei posti messi a concorso, per il personale volontario del Corpo nazionale che, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno sette anni e abbia effettuato non meno di duecento giorni di servizio, fermi restando gli altri requisiti previsti per l'accesso alla qualifica di vice direttore logistico-gestionale. I posti riservati, non coperti per mancanza di vincitori, sono conferiti, secondo l'ordine della graduatoria, ai partecipanti al concorso risultati idonei.
4. Al concorso non sono ammessi coloro che siano stati destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che abbiano riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo o che siano stati sottoposti a misura di prevenzione.
5. A parità di merito, l'appartenenza al Corpo nazionale costituisce titolo di preferenza, fermi restando gli altri titoli preferenziali previsti dall'ordinamento vigente.
6. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalità di svolgimento dell'eventuale prova preliminare e del concorso, le prove di esame, le categorie di titoli valutabili, a parità di punteggio, ai fini della formazione della graduatoria, la composizione della commissione esaminatrice e i criteri di formazione della graduatoria finale.
Art. 156 (Corso di formazione e tirocinio per vice direttore logistico-gestionale). - 1. I vincitori del concorso di cui all'articolo 155 sono nominati vice direttori logistico-gestionali in prova. Il periodo di prova ha la durata di sei mesi, di cui quattro mesi di corso di formazione residenziale presso l'Istituto superiore antincendi, e due mesi di tirocinio presso le strutture del Corpo nazionale.
2. Al termine dei quattro mesi del corso di formazione, i vice direttori logistico-gestionali in prova sostengono un esame all'esito del quale il capo del Corpo nazionale, su proposta del direttore centrale per la formazione del Dipartimento, esprime un giudizio di idoneità allo svolgimento del tirocinio. Al termine del tirocinio, fermo restando quanto previsto dall'articolo 157, ricevono il giudizio di idoneità ai servizi di istituto formulato dal capo del Corpo, su proposta dei dirigenti responsabili delle sedi presso cui hanno prestato il tirocinio medesimo. I vice direttori logistico-gestionali in prova sono ammessi a ripetere, per una sola volta, il tirocinio con provvedimento del capo del Corpo, su motivata proposta del dirigente della struttura del Corpo presso cui hanno svolto il medesimo tirocinio, ai fini del definitivo superamento del periodo di prova.
3. I vice direttori logistico-gestionali in prova dichiarati idonei ai servizi di istituto prestano giuramento e sono confermati nel ruolo dei direttivi logistico-gestionali con la qualifica di vice direttore logistico-gestionale, secondo l'ordine della graduatoria di fine corso.
4. Il personale già appartenente ai ruoli del Corpo nazionale, che non supera il periodo di prova, conserva la qualifica rivestita all'atto dell'ammissione.
5. Con decreto del capo del Dipartimento sono stabiliti le modalità di svolgimento del corso di formazione e del tirocinio, i criteri per la formulazione dei giudizi di idoneità, le modalità di svolgimento dell'esame finale, nonché i criteri per la formazione della graduatoria di fine corso.
6. I vice direttori logistico-gestionali sono assegnati ai servizi di istituto presso le strutture periferiche del Corpo nazionale permanendo nella sede di prima assegnazione per un periodo non inferiore a due anni, fatte salve le ipotesi di trasferimento per incompatibilità. L'individuazione degli uffici viene effettuata anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 161.
7. L'assegnazione di cui al comma 6 è effettuata in relazione alla scelta manifestata dagli interessati secondo l'ordine della graduatoria di fine corso, nell'ambito delle sedi indicate dall'amministrazione.
8. Ai partecipanti al corso di formazione provenienti dagli altri ruoli del Corpo nazionale è assegnato il trattamento economico più favorevole.
Art. 157 (Dimissioni ed espulsione dal corso di formazione e dal tirocinio). - 1. Sono dimessi dal corso di formazione e dal tirocinio di cui all'articolo 156 i vice direttori logistico-gestionali in prova che:
a) non superino gli esami del corso;
b) non ottengano i giudizi di idoneità al tirocinio e ai servizi di istituto;
c) dichiarino di rinunciare al corso e al tirocinio;
d) non superino il periodo di tirocinio, salvo quanto previsto dall'articolo 156, comma 2;
e) non conseguano nei tempi stabiliti tutti gli obiettivi formativi previsti dal programma del corso di formazione;
f) siano stati per qualsiasi motivo assenti dal corso e dal tirocinio per più di trenta giorni, anche non consecutivi, salvi i casi di cui alle lettere g) e h);
g) siano stati assenti dal corso e dal tirocinio per più di cinquanta giorni, anche non consecutivi, se l'assenza è stata determinata da infermità contratta durante il corso o il tirocinio ovvero sia stata riconosciuta dipendente da causa di servizio qualora si tratti di personale già appartenente al Corpo nazionale. In tale caso i vice direttori logistico-gestionali in prova sono ammessi a partecipare al primo corso successivo al riconoscimento della idoneità psico-fisica e a ripetere, per una sola volta, il tirocinio;
h) siano stati assenti dal corso e dal tirocinio per più di cinquanta giorni, anche non consecutivi, se l'assenza è stata determinata da maternità. In tal caso i vice direttori logistico-gestionali in prova sono ammessi a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri e a ripetere, per una sola volta, il tirocinio.
2. Sono espulsi dal corso di formazione e dal tirocinio i vice direttori logistico-gestionali in prova responsabili di infrazioni punibili con sanzioni disciplinari pari o più gravi della sanzione pecuniaria.
3. I provvedimenti di dimissione e di espulsione sono adottati con decreto del capo del Dipartimento, su proposta del direttore centrale per la formazione.
4. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, lettere g) e h), la dimissione e l'espulsione dal corso e dal tirocinio comportano la cessazione di ogni rapporto con l'amministrazione, salvo che si tratti di personale proveniente dai ruoli del Corpo nazionale.
Art. 158 (Promozione alla qualifica di direttore logistico-gestionale). - 1. La promozione alla qualifica di direttore logistico-gestionale è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, ai vice direttori logistico-gestionali che abbiano maturato due anni di effettivo servizio nella qualifica e che non siano incorsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 203, comma 3.
2. La durata del corso di formazione e del tirocinio di cui all'articolo 156 è computata nel periodo di servizio di cui al comma 1.
Art. 159 (Promozione alla qualifica di direttore vicedirigente logistico-gestionale). - 1. La promozione alla qualifica di direttore vicedirigente logistico-gestionale si consegue a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale con la qualifica di direttore logistico-gestionale che abbia maturato cinque anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica e che non sia incorso in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 203, comma 3.
Art. 160 (Accesso al ruolo dei dirigenti logistico-gestionali). - 1. L'accesso alla qualifica di primo dirigente logistico-gestionale avviene, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo e superamento di un corso di formazione della durata di tre mesi con esame finale. Allo scrutinio sono ammessi i direttori vicedirigenti logistico-gestionali che, alla data di cui al periodo precedente, abbiano maturato due anni di effettivo servizio nella qualifica e non siano incorsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 203, comma 3, fermo restando che il personale direttivo deve aver svolto almeno nove anni e sei mesi di effettivo servizio nel ruolo dei direttivi logistico-gestionali.
2. La nomina a primo dirigente logistico-gestionale decorre a tutti gli effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le carenze organiche ed è conferita secondo l'ordine della graduatoria formata sulla base della media tra i punteggi conseguiti in sede di scrutinio per merito comparativo per l'ammissione al corso di formazione e nell'esame finale del corso.
3. Il corso di formazione dirigenziale si svolge presso l'Istituto superiore antincendi ed è finalizzato a perfezionare le conoscenze di carattere giuridico e gestionale, necessarie all'esercizio delle funzioni dirigenziali.
4. Con decreto del capo del Dipartimento sono dettate le modalità di svolgimento del corso di formazione dirigenziale e dell'esame finale, nonché le disposizioni per la formazione della graduatoria di fine corso in applicazione del criterio indicato al comma 2.
Art. 161 (Percorso di carriera). - 1. Non possono partecipare allo scrutinio per l'ammissione al corso di formazione per l'accesso alla qualifica di primo dirigente logistico-gestionale, i direttori vicedirigenti logistico-gestionali che non abbiano prestato effettivo servizio per almeno due anni presso le strutture periferiche del Corpo nazionale.
Sezione II (Ruoli dei direttivi e dei dirigenti informatici). - Art. 162 (Istituzione e articolazione dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti informatici). - 1. Sono istituiti i seguenti ruoli dei direttivi e dei dirigenti informatici:
a) ruolo dei direttivi informatici;
b) ruolo dei dirigenti informatici.
2. Il ruolo dei direttivi informatici è articolato in tre qualifiche che assumono le seguenti denominazioni:
a) vice direttore informatico;
b) direttore informatico;
c) direttore vicedirigente informatico.
3. Il ruolo dei dirigenti informatici è costituito dalla qualifica di primo dirigente informatico.
4. La sovraordinazione funzionale fra gli appartenenti ai ruoli di cui al presente articolo è determinata come segue: primo dirigente informatico, direttivi informatici.
5. La dotazione organica dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti informatici è fissata nella tabella A allegata al presente decreto.
Art. 163 (Funzioni del personale appartenente ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti informatici). - 1. Il personale appartenente ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti informatici di cui all'articolo 162 espleta le funzioni proprie della qualifica di appartenenza anche a integrazione delle attività svolte dalle strutture operative, sia ordinariamente sia nei casi di calamità pubbliche o in altre situazioni di emergenza.
2. Il personale di cui al comma 1 svolge, anche in relazione alla qualificazione professionale posseduta, funzioni informatiche implicanti autonoma responsabilità decisionale e rilevante professionalità connesse all'assolvimento dei compiti istituzionali del Corpo nazionale, secondo i livelli di responsabilità e gli ambiti di competenza correlati alla qualifica ricoperta.
3. Il personale del ruolo dei direttivi informatici esercita le funzioni di cui al comma 2, partecipando all'attività del dirigente responsabile dell'ufficio cui è assegnato e lo coadiuva per gli aspetti organizzativi, procedurali e di gestione generale; svolge funzioni di direzione di unità organizzative nell'ambito dell'ufficio dirigenziale cui è assegnato ed esercita, nel quadro degli indirizzi ricevuti, compiti di pianificazione, di coordinamento e di controllo delle attività proprie del settore di competenza, con autonomia organizzativa e responsabilità dei risultati conseguiti; coordina e cura la progettazione, la realizzazione e il collaudo di lavorazioni, anche aventi un elevato grado di complessità, inerenti al proprio indirizzo tecnico-professionale; svolge gli incarichi per i quali è richiesta una specifica competenza professionale direttamente attinente al titolo di studio posseduto; nell'ambito dei settori di competenza, svolge attività di studio e di ricerca, elabora proposte e progetti particolareggiati e ne segue le fasi di sperimentazione, implementazione, verifica e controllo; effettua, anche avvalendosi di collaboratori, l'analisi tecnica di processi di lavoro, delinea la struttura hardware e definisce le specifiche tecniche e le funzioni relative al software, al sistema e alla rete; valuta prodotti di software e soluzioni hardware; controlla gli standard di funzionamento; pianifica, coordina e segue le attività di sviluppo dei sistemi informatici; partecipa alle procedure contrattuali per l'affidamento di lavori, servizi e forniture e alle procedure di acquisto, cooperando alle attività di indagine di mercato e a quelle di collaudo; svolge, in relazione alla professionalità posseduta, compiti di gestione ed attuazione dell'attività di formazione del personale del Corpo nazionale e partecipa in qualità di componente alle commissioni d'esame; cura lo sviluppo e il coordinamento delle attività connesse all'innovazione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione. Il personale con qualifica di direttore vicedirigente informatico, altresì, gestisce, coordina e controlla processi lavorativi complessi, attinenti agli ambiti di propria competenza, anche avvalendosi delle risorse umane e strumentali assegnate. Allo stesso possono essere attribuiti incarichi specialistici richiedenti elevati livelli di competenza e può essere delegato l'esercizio di funzioni dirigenziali correlate al ruolo di appartenenza; in relazione agli incarichi di livello dirigenziale di cui all'articolo 201, assicura le funzioni vicarie e la provvisoria sostituzione del dirigente informatico, in caso di assenza o impedimento. In assenza di personale con la qualifica di direttore vicedirigente informatico, il direttore informatico assume, in via temporanea e comunque per un periodo continuativo non superiore a sei mesi, le funzioni vicarie del dirigente informatico della struttura dei vigili del fuoco, quando le procedure di mobilità siano andate deserte e quando non si possa procedere per esigenze di carattere funzionale o di servizio all'assegnazione di un direttore vicedirigente informatico di una struttura dei vigili del fuoco limitrofa.
4. I dirigenti informatici, nell'espletamento degli incarichi di funzione individuati nella tabella B, allegata al presente decreto, dirigono, coordinano e controllano l'attività degli uffici cui sono preposti e adottano i provvedimenti organizzativi necessari ad assicurarne la funzionalità e l'efficienza; provvedono alla gestione delle risorse umane e strumentali assegnate agli uffici cui sono preposti e seguono la formazione del personale dipendente; curano l'attuazione dei progetti loro assegnati dai dirigenti di cui all'articolo 141, adottando i provvedimenti relativi; possono esercitare i poteri di spesa nei limiti delle attribuzioni previste e dei fondi loro assegnati per la realizzazione di ciascun programma; formulano proposte ed esprimono pareri su questioni di carattere informatico.
Art. 164 (Accesso al ruolo dei direttivi informatici). - 1.
L'accesso alla qualifica di vice direttore informatico avviene mediante concorso pubblico per esami, consistenti in almeno due prove scritte e una prova orale, con facoltà di far precedere le prove di esame da forme di preselezione, il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso medesimo. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:
a) godimento dei diritti politici;
b) età stabilita con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
c) idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
d) laurea magistrale ad indirizzo informatico, tra quelle indicate nel decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 2, conseguita al termine di un corso di laurea magistrale ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270, e del decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 16 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 luglio 2007, n. 157, di determinazione delle classi di laurea magistrale. Sono fatte salve, ai fini dell'ammissione al concorso, le lauree universitarie ad indirizzo informatico conseguite secondo gli ordinamenti didattici previgenti ed equiparate ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione del 9 luglio 2009 di equiparazione tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;
e) qualità morali e di condotta previste dall'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;
f) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso all'impiego nella pubblica amministrazione.
2. Con decreto del Ministro dell'interno sono individuate le classi di laurea magistrale ad indirizzo informatico prescritte per l'ammissione al concorso di cui al comma 1.
3. Il 25 per cento dei posti messi a concorso è riservato al personale del Corpo nazionale in possesso, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, della laurea magistrale e degli altri requisiti di cui al comma 1, ad esclusione dei limiti di età. È ammesso a fruire della riserva il personale che, nell'ultimo triennio, non abbia riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria. Nella procedura è altresì prevista una riserva, pari al 10 per cento dei posti messi a concorso, per il personale volontario del Corpo nazionale che, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno sette anni e abbia effettuato non meno di duecento giorni di servizio, fermi restando gli altri requisiti previsti per l'accesso alla qualifica di vice direttore informatico. I posti riservati, non coperti per mancanza di vincitori, sono conferiti, secondo l'ordine della graduatoria, ai partecipanti al concorso risultati idonei.
4. Al concorso non sono ammessi coloro che siano stati destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che abbiano riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo o che siano stati sottoposti a misura di prevenzione.
5. A parità di merito, l'appartenenza al Corpo nazionale costituisce titolo di preferenza, fermi restando gli altri titoli preferenziali previsti dall'ordinamento vigente.
6. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalità di svolgimento dell'eventuale prova preliminare e del concorso, le prove di esame, le categorie di titoli valutabili, a parità di punteggio, ai fini della formazione della graduatoria, la composizione della commissione esaminatrice e i criteri di formazione della graduatoria finale.
Art. 165 (Corso di formazione e tirocinio per vice direttore informatico). - 1. I vincitori del concorso di cui all'articolo 164 sono nominati vice direttori informatici in prova. Il periodo di prova ha la durata di sei mesi, di cui quattro mesi di corso di formazione residenziale presso l'Istituto superiore antincendi, e due mesi di tirocinio presso le strutture del Corpo nazionale.
2. Al termine dei quattro mesi del corso di formazione, i vice direttori informatici in prova sostengono un esame all'esito del quale il capo del Corpo nazionale, su proposta del direttore centrale per la formazione del Dipartimento, esprime un giudizio di idoneità allo svolgimento del tirocinio. Al termine del tirocinio, fermo restando quanto previsto dall'articolo 166, ricevono il giudizio di idoneità ai servizi di istituto formulato dal capo del Corpo, su proposta dei dirigenti responsabili delle sedi presso cui hanno prestato il tirocinio medesimo. I vice direttori informatici in prova sono ammessi a ripetere, per una sola volta, il tirocinio con provvedimento del capo del Corpo, su motivata proposta del dirigente della struttura del Corpo presso cui hanno svolto il medesimo tirocinio, ai fini del definitivo superamento del periodo di prova.
3. I vice direttori informatici in prova dichiarati idonei ai servizi di istituto prestano giuramento e sono confermati nel ruolo dei direttivi informatici con la qualifica di vice direttore informatico, secondo l'ordine della graduatoria di fine corso.
4. Il personale già appartenente ai ruoli del Corpo nazionale, che non supera il periodo di prova, conserva la qualifica rivestita all'atto dell'ammissione.
5. Con decreto del capo del Dipartimento sono stabiliti le modalità di svolgimento del corso di formazione e del tirocinio, i criteri per la formulazione dei giudizi di idoneità, le modalità di svolgimento dell'esame finale, nonché i criteri per la formazione della graduatoria di fine corso.
6. I vice direttori informatici sono assegnati ai servizi di istituto presso le strutture periferiche del Corpo nazionale permanendo nella sede di prima assegnazione per un periodo non inferiore a due anni, fatte salve le ipotesi di trasferimento per incompatibilità. L'individuazione degli uffici viene effettuata anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 170.
7. L'assegnazione di cui al comma 6 è effettuata in relazione alla scelta manifestata dagli interessati secondo l'ordine della graduatoria di fine corso, nell'ambito delle sedi indicate dall'amministrazione.
8. Ai partecipanti al corso di formazione provenienti dagli altri ruoli del Corpo nazionale è assegnato il trattamento economico più favorevole.
Art. 166 (Dimissioni ed espulsione dal corso di formazione e dal tirocinio). - 1. Sono dimessi dal corso di formazione e dal tirocinio di cui all'articolo 165 i vice direttori informatici in prova che:
a) non superino gli esami del corso;
b) non ottengano i giudizi di idoneità al tirocinio e ai servizi di istituto;
c) dichiarino di rinunciare al corso e al tirocinio;
d) non superino il periodo di tirocinio, salvo quanto previsto dall'articolo 165, comma 2;
e) non conseguano nei tempi stabiliti tutti gli obiettivi formativi previsti dal programma del corso di formazione;
f) siano stati per qualsiasi motivo assenti dal corso e dal tirocinio per più di trenta giorni, anche non consecutivi, salvi i casi di cui alle lettere g) e h);
g) siano stati assenti dal corso e dal tirocinio per più di cinquanta giorni, anche non consecutivi, se l'assenza è stata determinata da infermità contratta durante il corso o il tirocinio ovvero sia stata riconosciuta dipendente da causa di servizio qualora si tratti di personale già appartenente al Corpo nazionale. In tale caso i vice direttori informatici in prova sono ammessi a partecipare al primo corso successivo al riconoscimento della idoneità psico-fisica e a ripetere, per una sola volta, il tirocinio;
h) siano stati assenti dal corso e dal tirocinio per più di cinquanta giorni, anche non consecutivi, se l'assenza è stata determinata da maternità. In tal caso i vice direttori informatici in prova sono ammessi a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri e a ripetere, per una sola volta, il tirocinio.
2. Sono espulsi dal corso di formazione e dal tirocinio i vice direttori informatici in prova responsabili di infrazioni punibili con sanzioni disciplinari pari o più gravi della sanzione pecuniaria.
3. I provvedimenti di dimissione e di espulsione sono adottati con decreto del capo del Dipartimento, su proposta del direttore centrale per la formazione.
4. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, lettere g) e h), la dimissione e l'espulsione dal corso e dal tirocinio comportano la cessazione di ogni rapporto con l'amministrazione, salvo che si tratti di personale proveniente dai ruoli del Corpo nazionale.
Art. 167 (Promozione alla qualifica di direttore informatico). - 1.
La promozione alla qualifica di direttore informatico è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, ai vice direttori informatici che abbiano maturato due anni di effettivo servizio nella qualifica e che non siano incorsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 203, comma 3.
2. La durata del corso di formazione e del tirocinio di cui all'articolo 165 è computata nel periodo di servizio di cui al comma 1.
Art. 168 (Promozione alla qualifica di direttore vicedirigente informatico). - 1. La promozione alla qualifica di direttore vicedirigente informatico si consegue a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale con la qualifica di direttore informatico che abbia maturato cinque anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica e che non sia incorso in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 203, comma 3.
Art. 169 (Accesso al ruolo dei dirigenti informatici). - 1.
L'accesso alla qualifica di primo dirigente informatico avviene, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo e superamento di un corso di formazione della durata di tre mesi con esame finale. Allo scrutinio sono ammessi i direttori vicedirigenti informatici che, alla data di cui al periodo precedente, abbiano maturato due anni di effettivo servizio nella qualifica e non siano incorsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 203, comma 3, fermo restando che il personale direttivo deve aver svolto almeno nove anni e sei mesi di effettivo servizio nel ruolo dei direttivi informatici.
2. La nomina a primo dirigente informatico decorre a tutti gli effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le carenze organiche ed è conferita secondo l'ordine della graduatoria formata sulla base della media tra i punteggi conseguiti in sede di scrutinio per merito comparativo per l'ammissione al corso di formazione e nell'esame finale del corso.
3. Il corso di formazione dirigenziale si svolge presso l'Istituto superiore antincendi ed è finalizzato a perfezionare le conoscenze di carattere organizzativo e gestionale, necessarie all'esercizio delle funzioni dirigenziali.
4. Con decreto del capo del Dipartimento sono dettate le modalità di svolgimento del corso di formazione dirigenziale e dell'esame finale, nonché le disposizioni per la formazione della graduatoria di fine corso in applicazione del criterio indicato al comma 2.
Art. 170 (Percorso di carriera). - 1. Non possono partecipare allo scrutinio per l'ammissione al corso di formazione per l'accesso alla qualifica di primo dirigente informatico, i direttori vicedirigenti informatici che non abbiano prestato effettivo servizio per almeno due anni presso le strutture periferiche del Corpo nazionale.
Sezione III (Ruolo dei direttivi tecnico-scientifici). - Art. 171 (Istituzione e articolazione del ruolo dei direttivi tecnico-scientifici). - 1. È istituito il ruolo dei direttivi tecnico-scientifici, articolato in tre qualifiche che assumono le seguenti denominazioni:
a) vice direttore tecnico-scientifico;
b) direttore tecnico-scientifico;
c) direttore vicedirigente tecnico-scientifico.
2. La sovraordinazione funzionale fra gli appartenenti al ruolo di cui al presente articolo è determinata come segue: direttore vicedirigente tecnico-scientifico, direttore tecnico-scientifico e vice direttore tecnico-scientifico.
3. La dotazione organica del ruolo dei direttivi tecnico-scientifici è fissata nella tabella A allegata al presente decreto.
Art. 172 (Funzioni del personale appartenente al ruolo dei direttivi tecnico-scientifici). - 1. Il personale appartenente al ruolo dei direttivi tecnico-scientifici di cui all'articolo 171 espleta le funzioni proprie della qualifica di appartenenza anche a integrazione delle attività svolte dalle strutture operative, sia ordinariamente sia nei casi di calamità pubbliche o in altre situazioni di emergenza.
2. Il personale di cui al comma 1 svolge, anche in relazione alla qualificazione professionale posseduta, funzioni tecnico-scientifiche implicanti autonoma responsabilità decisionale e rilevante professionalità, connesse all'assolvimento dei compiti istituzionali del Corpo nazionale e le altre funzioni attribuite dalle disposizioni vigenti, secondo i livelli di responsabilità e gli ambiti di competenza correlati alla qualifica ricoperta. All'ambito tecnico-scientifico afferiscono, in relazione alla specifica qualificazione professionale del personale, settori di competenza attinenti all'applicazione delle scienze biologiche, chimiche, geologiche, agro-forestali, psicologiche e di eventuali ulteriori discipline di interesse del Corpo nazionale, da individuarsi con decreto del capo del Dipartimento.
3. Il personale del ruolo dei direttivi tecnico-scientifici esercita le funzioni di cui al comma 1, partecipando all'attività del dirigente responsabile dell'ufficio cui è assegnato e lo coadiuva per gli aspetti organizzativi, procedurali e di gestione generale; svolge funzioni di direzione di unità organizzative nell'ambito dell'ufficio dirigenziale cui è assegnato ed esercita, nel quadro degli indirizzi ricevuti e nell'ambito della specifica professionalità posseduta, compiti di pianificazione, di coordinamento e di controllo delle attività proprie del settore di competenza, con autonomia organizzativa e responsabilità dei risultati conseguiti; coordina e cura la progettazione, la realizzazione e il collaudo di lavorazioni, anche aventi un elevato grado di complessità, inerenti al proprio specifico indirizzo professionale; svolge gli incarichi per i quali è richiesta una specifica competenza professionale direttamente attinente al titolo di studio posseduto; nell'ambito dei settori di competenza, svolge attività di studio e di ricerca, elabora proposte e progetti particolareggiati e ne segue le fasi di sperimentazione, implementazione, verifica e controllo; effettua, anche in qualità di responsabile di unità organizzative, di laboratori di ricerca e di impianti di prova, attività di analisi e di sviluppo dei processi e degli strumenti di lavoro del Corpo nazionale, con particolare riferimento alle esigenze definite dalle direzioni centrali del Dipartimento; partecipa alle procedure contrattuali per l'affidamento di lavori, servizi e forniture e alle procedure di acquisto, cooperando anche alle fasi di indagine di mercato e a quelle di collaudo; svolge, in relazione alla professionalità posseduta, compiti di gestione e di attuazione dell'attività di formazione del personale del Corpo nazionale e partecipa in qualità di componente alle commissioni d'esame. Il personale con la qualifica di direttore vicedirigente tecnico-scientifico, inoltre, gestisce, coordina e controlla processi lavorativi complessi, attinenti agli ambiti di propria competenza, anche avvalendosi delle risorse umane e strumentali assegnate. Allo stesso possono essere attribuiti incarichi specialistici richiedenti elevati livelli di competenza.
Art. 173 (Accesso al ruolo dei direttivi tecnico-scientifici). - 1.
L'accesso alla qualifica di vice direttore tecnico-scientifico avviene mediante concorso pubblico per esami, consistenti in almeno due prove scritte e una prova orale, con facoltà di far precedere le prove di esame da forme di preselezione, il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso medesimo. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:
a) godimento dei diritti politici;
b) età stabilita con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
c) idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
d) laurea magistrale ad indirizzo tecnico e scientifico, tra quelle indicate nel decreto del Ministro dell'interno di cui al comma 2, conseguita al termine di un corso di laurea magistrale ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270, e del decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 16 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 luglio 2007, n. 157, di determinazione delle classi di laurea magistrale. Sono fatte salve, ai fini dell'ammissione al concorso, le lauree universitarie ad indirizzo tecnico e scientifico conseguite secondo gli ordinamenti didattici previgenti ed equiparate ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione del 9 luglio 2009 di equiparazione tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;
e) qualità morali e di condotta previste dall'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;
f) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso all'impiego nella pubblica amministrazione.
2. Con decreto del Ministro dell'interno sono individuate le classi di laurea magistrale ad indirizzo tecnico e scientifico prescritte per l'ammissione al concorso di cui al comma 1.
3. Il 25 per cento dei posti messi a concorso è riservato al personale del Corpo nazionale in possesso, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, della laurea magistrale e degli altri requisiti di cui al comma 1, ad esclusione dei limiti di età. È ammesso a fruire della riserva il personale che, nell'ultimo triennio, non abbia riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria. Nella procedura è altresì prevista una riserva, pari al 10 per cento dei posti messi a concorso, per il personale volontario del Corpo nazionale che, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno sette anni e abbia effettuato non meno di duecento giorni di servizio, fermi restando gli altri requisiti previsti per l'accesso alla qualifica di vice direttore tecnico-scientifico. I posti riservati, non coperti per mancanza di vincitori, sono conferiti, secondo l'ordine della graduatoria, ai partecipanti al concorso risultati idonei.
4. Al concorso non sono ammessi coloro che siano stati destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che abbiano riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo o che siano stati sottoposti a misura di prevenzione.
5. A parità di merito, l'appartenenza al Corpo nazionale costituisce titolo di preferenza, fermi restando gli altri titoli preferenziali previsti dall'ordinamento vigente.
6. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalità di svolgimento dell'eventuale prova preliminare e del concorso, le prove di esame, le categorie di titoli valutabili, a parità di punteggio, ai fini della formazione della graduatoria, la composizione della commissione esaminatrice e i criteri di formazione della graduatoria finale.
Art. 174 (Corso di formazione e tirocinio per vice direttore tecnico-scientifico). - 1. I vincitori del concorso di cui all'articolo 173 sono nominati vice direttori tecnico-scientifici in prova. Il periodo di prova ha la durata di sei mesi, di cui quattro mesi di corso di formazione residenziale presso l'Istituto superiore antincendi, e due mesi di tirocinio presso le strutture del Corpo nazionale.
2. Al termine dei quattro mesi del corso di formazione, i vice direttori tecnico-scientifici in prova sostengono un esame all'esito del quale il capo del Corpo nazionale, su proposta del direttore centrale per la formazione del Dipartimento, esprime un giudizio di idoneità allo svolgimento del tirocinio. Al termine del tirocinio, fermo restando quanto previsto dall'articolo 175, ricevono il giudizio di idoneità ai servizi di istituto formulato dal capo del Corpo, su proposta dei dirigenti responsabili delle sedi presso cui hanno prestato il tirocinio medesimo. I vice direttori tecnico-scientifici in prova sono ammessi a ripetere, per una sola volta, il tirocinio con provvedimento del capo del Corpo, su motivata proposta del dirigente della struttura del Corpo presso cui hanno svolto il medesimo tirocinio, ai fini del definitivo superamento del periodo di prova.
3. I vice direttori tecnico-scientifici in prova dichiarati idonei ai servizi di istituto prestano giuramento e sono confermati nel ruolo dei direttivi tecnico-scientifici con la qualifica di vice direttore tecnico-scientifico, secondo l'ordine della graduatoria di fine corso.
4. Il personale già appartenente ai ruoli del Corpo nazionale, che non supera il periodo di prova, conserva la qualifica rivestita all'atto dell'ammissione.
5. Con decreto del capo del Dipartimento sono stabiliti le modalità di svolgimento del corso di formazione e del tirocinio, i criteri per la formulazione dei giudizi di idoneità, le modalità di svolgimento dell'esame finale, nonché i criteri per la formazione della graduatoria di fine corso.
6. I vice direttori tecnico-scientifici sono assegnati ai servizi di istituto presso le strutture del Corpo nazionale permanendo nella sede di prima assegnazione per un periodo non inferiore a due anni, fatte salve le ipotesi di trasferimento per incompatibilità.
7. L'assegnazione di cui al comma 6 è effettuata in relazione alla scelta manifestata dagli interessati secondo l'ordine della graduatoria di fine corso, nell'ambito delle sedi indicate dall'amministrazione.
8. Ai partecipanti al corso di formazione provenienti dagli altri ruoli del Corpo nazionale è assegnato il trattamento economico più favorevole.
Art. 175 (Dimissioni ed espulsione dal corso di formazione e dal tirocinio). - 1. Sono dimessi dal corso di formazione e dal tirocinio di cui all'articolo 174 i vice direttori tecnico-scientifici in prova che:
a) non superino gli esami del corso;
b) non ottengano i giudizi di idoneità al tirocinio e ai servizi di istituto;
c) dichiarino di rinunciare al corso e al tirocinio;
d) non superino il periodo di tirocinio, salvo quanto previsto dall'articolo 174, comma 2;
e) non conseguano nei tempi stabiliti tutti gli obiettivi formativi previsti dal programma del corso di formazione;
f) siano stati per qualsiasi motivo assenti dal corso e dal tirocinio per più di trenta giorni, anche non consecutivi, salvi i casi di cui alle lettere g) e h);
g) siano stati assenti dal corso e dal tirocinio per più di cinquanta giorni, anche non consecutivi, se l'assenza è stata determinata da infermità contratta durante il corso o il tirocinio ovvero sia stata riconosciuta dipendente da causa di servizio qualora si tratti di personale già appartenente al Corpo nazionale. In tale caso i vice direttori tecnico-scientifici in prova sono ammessi a partecipare al primo corso successivo al riconoscimento della idoneità psico-fisica e a ripetere, per una sola volta, il tirocinio;
h) siano stati assenti dal corso e dal tirocinio per più di cinquanta giorni, anche non consecutivi, se l'assenza è stata determinata da maternità. In tal caso i vice direttori tecnico-scientifici in prova sono ammessi a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri e a ripetere, per una sola volta, il tirocinio.
2. Sono espulsi dal corso di formazione e dal tirocinio i vice direttori tecnico-scientifici in prova responsabili di infrazioni punibili con sanzioni disciplinari pari o più gravi della sanzione pecuniaria.
3. I provvedimenti di dimissione e di espulsione sono adottati con decreto del capo del Dipartimento, su proposta del direttore centrale per la formazione.
4. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, lettere g) e h), la dimissione e l'espulsione dal corso e dal tirocinio comportano la cessazione di ogni rapporto con l'amministrazione, salvo che si tratti di personale proveniente dai ruoli del Corpo nazionale.
Art. 176 (Promozione alla qualifica di direttore tecnico-scientifico). - 1. La promozione alla qualifica di direttore tecnico-scientifico è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, ai vice direttori tecnico-scientifici che abbiano maturato due anni di effettivo servizio nella qualifica e che non siano incorsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 203, comma 3.
2. La durata del corso di formazione e del tirocinio di cui all'articolo 174 è computata nel periodo di servizio di cui al comma 1.
Art. 177 (Promozione alla qualifica di direttore vicedirigente tecnico-scientifico). - 1. La promozione alla qualifica di direttore vicedirigente tecnico-scientifico si consegue a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale con la qualifica di direttore tecnico-scientifico che abbia maturato cinque anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica e che non sia incorso in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 203, comma 3.
Sezione IV (Ruoli dei direttivi e dei dirigenti sanitari). - Art. 178 (Istituzione e articolazione dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti sanitari). - 1. Sono istituiti i seguenti ruoli dei direttivi e dei dirigenti sanitari:
a) ruolo dei direttivi sanitari;
b) ruolo dei dirigenti sanitari.
2. Il ruolo dei direttivi sanitari è articolato in tre qualifiche che assumono le seguenti denominazioni:
a) vice direttore sanitario;
b) direttore sanitario;
c) direttore vicedirigente sanitario.
3. Il ruolo dei dirigenti sanitari è articolato in due qualifiche che assumono le seguenti denominazioni:
a) primo dirigente sanitario;
b) dirigente superiore sanitario.
4. La sovraordinazione funzionale fra gli appartenenti ai ruoli di cui al presente articolo è determinata come segue: dirigente superiore sanitario, primi dirigenti sanitari e direttivi sanitari.
5. La dotazione organica dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti sanitari è fissata nella tabella A allegata al presente decreto.
Art. 179 (Funzioni del personale appartenente ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti sanitari). - 1. Il personale appartenente ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti sanitari di cui all'articolo 178, fermo restando quanto disposto dall'articolo 6, lettera z), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, espleta le funzioni proprie della qualifica di appartenenza anche a integrazione delle attività svolte dalle strutture operative, sia ordinariamente sia nei casi di calamità pubbliche o in altre situazioni di emergenza.
2. Il personale di cui al comma 1 svolge le seguenti funzioni:
a) provvede all'accertamento dell'idoneità psico-fisica dei candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale e alla verifica, anche collegiale, della persistenza dei requisiti psico-fisici;
b) provvede all'assistenza sanitaria e di medicina preventiva del personale, inclusa la gestione del libretto individuale sanitario e di rischio;
c) nell'ambito delle strutture dipendenti dal Ministero dell'interno, svolge attività di medico nel settore della medicina del lavoro e, dopo aver esercitato per almeno quattro anni tali attribuzioni, espleta, altresì, le attività di sorveglianza e vigilanza ai sensi dell'articolo 13, commi 1-bis e 3, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, e successive modificazioni;
d) nell'ambito delle strutture dipendenti dal Ministero dell'interno, svolge le funzioni di medico competente, dopo aver esercitato per almeno quattro anni le attività di medico nel settore della medicina del lavoro;
e) provvede all'accertamento dell'idoneità psico-fisica degli aspiranti all'abilitazione all'espletamento del servizio antincendi negli aeroporti non compresi nella tabella A allegata al decreto legislativo 8 marzo 2006, n. 139, e successive modificazioni, negli eliporti e nelle elisuperfici, nonché alla verifica della persistenza dei requisiti psico-fisici per il personale che è già in possesso dell'abilitazione stessa;
f) rilascia certificazioni di idoneità psico-fisica con le stesse attribuzioni degli ufficiali medici delle Forze armate;
g) provvede all'istruttoria delle pratiche medico-legali del personale del Corpo nazionale e partecipa, con voto deliberativo, alle commissioni di cui all'articolo 6 del decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, e di cui agli articoli 193, 194 e 198 del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e successive modificazioni, allorché vengono prese in esame pratiche relative al personale appartenente ai ruoli del Corpo nazionale;
h) fa parte delle commissioni mediche sanitarie di cui all'articolo 1-ter del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 89;
i) svolge, in relazione alla professionalità posseduta, compiti di gestione ed attuazione dell'attività di formazione del personale del Corpo nazionale e partecipa in qualità di componente alle commissioni d'esame;
l) sovrintende all'attività, svolta in sede locale, finalizzata alla preparazione del personale in materia di primo soccorso sanitario;
m) fa parte delle commissioni mediche ospedaliere di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092;
n) svolge funzioni e compiti amministrativi connessi ai controlli sanitari dei dipendenti addetti e dei locali adibiti alla manipolazione e somministrazione di alimenti e bevande al personale del Corpo nazionale, da effettuare in collaborazione con le strutture sanitarie pubbliche territorialmente competenti;
o) partecipa allo sviluppo e all'aggiornamento del settore sanitario del Corpo nazionale, anche attraverso forme di collaborazione con le strutture sanitarie della Polizia di Stato, delle Forze armate e con le altre amministrazioni o enti competenti;
p) fa parte delle commissioni mediche locali di cui all'articolo 119, comma 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e di cui all'articolo 319 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495.
3. Il personale appartenente al ruolo dei direttivi sanitari esercita le funzioni di cui al comma 2, partecipando all'attività del dirigente responsabile dell'ufficio cui è assegnato e lo coadiuva per gli aspetti organizzativi, procedurali e di gestione generale; svolge funzioni di direzione di unità organizzative nell'ambito dell'ufficio cui è assegnato ed esercita, nel quadro degli indirizzi ricevuti e nell'ambito della specifica professionalità posseduta, compiti di pianificazione, coordinamento e controllo delle attività del settore sanitario, con autonomia organizzativa e responsabilità dei risultati conseguiti; svolge gli incarichi per i quali è richiesta una specifica competenza professionale direttamente attinente al titolo di studio posseduto; nell'ambito dei settori di competenza, svolge attività di studio e di ricerca, elabora proposte e progetti particolareggiati e ne segue le fasi di sperimentazione, implementazione, verifica e controllo; partecipa alle procedure contrattuali per l'affidamento di lavori, servizi e forniture e alle procedure di acquisto, cooperando anche alle fasi di indagine di mercato e a quelle di collaudo; negli uffici cui è preposto personale appartenente al ruolo dei dirigenti sanitari, il vice direttore sanitario, il direttore sanitario e il direttore vicedirigente sanitario partecipano all'attività del dirigente sanitario e lo sostituiscono in caso di assenza o impedimento.
4. I dirigenti sanitari sono titolari degli incarichi di funzione indicati nella tabella B, allegata al presente decreto; nell'espletamento di tali incarichi di funzione dirigono, coordinano e controllano l'attività degli uffici cui sono preposti ed adottano i provvedimenti organizzativi necessari ad assicurare la funzionalità e l'efficienza del settore di competenza; provvedono alla gestione delle risorse umane e strumentali assegnate agli uffici cui sono preposti e seguono la formazione del personale dipendente; curano l'attuazione dei progetti loro assegnati, adottando i provvedimenti relativi; possono esercitare i poteri di spesa nei limiti delle attribuzioni previste e dei fondi loro assegnati per la realizzazione di ciascun programma; formulano proposte ed esprimono pareri su questioni di carattere sanitario.
5. Al personale appartenente ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti sanitari non sono applicabili le norme relative alle incompatibilità inerenti all'esercizio delle attività libero-professionali, fermo restando il divieto, per i medici, di svolgere attività libero-professionale, a titolo oneroso, nei confronti degli appartenenti al Corpo nazionale e nei procedimenti medico-legali nei quali è coinvolto, quale controparte, lo stesso Corpo.
6. Il personale appartenente ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti sanitari riveste la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria relativamente alle attribuzioni di cui al comma 1, lettera c).
Art. 180 (Accesso al ruolo dei direttivi sanitari). - 1. L'accesso alla qualifica di vice direttore sanitario avviene mediante concorso pubblico per titoli ed esami, consistenti in almeno due prove scritte e una prova orale, con facoltà di far precedere le prove di esame da forme di preselezione, il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso medesimo. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:
a) godimento dei diritti politici;
b) età stabilita con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
c) idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
d) laurea magistrale in medicina e chirurgia, conseguita al termine di un corso di laurea magistrale ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270, e del decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 16 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 luglio 2007, n. 157, di determinazione delle classi di laurea magistrale. Sono fatte salve, ai fini dell'ammissione al concorso, le lauree universitarie in medicina e chirurgia conseguite secondo gli ordinamenti didattici previgenti ed equiparate ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione del 9 luglio 2009 di equiparazione tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;
e) abilitazione all'esercizio professionale e iscrizione al relativo albo;
f) diplomi di specializzazione, qualora, in relazione a particolari esigenze dell'amministrazione, sia richiesto nel bando di concorso;
g) qualità morali e di condotta previste dall'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;
h) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso all'impiego nella pubblica amministrazione.
2. Il 25 per cento dei posti messi a concorso è riservato al personale del Corpo nazionale in possesso, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, della laurea magistrale, dei titoli abilitativi e degli altri requisiti di cui al comma 1, ad esclusione dei limiti di età. È ammesso a fruire della riserva il personale che, nel triennio precedente, non abbia riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria. Nella procedura è altresì prevista una riserva, pari al 10 per cento dei posti messi a concorso, per il personale volontario del Corpo nazionale che, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno sette anni e abbia effettuato non meno di duecento giorni di servizio, fermi restando gli altri requisiti previsti per l'accesso alla qualifica di vice direttore sanitario. I posti riservati, non coperti per mancanza di vincitori, sono conferiti, secondo l'ordine della graduatoria, ai partecipanti al concorso risultati idonei.
3. Al concorso non sono ammessi coloro che siano stati destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che abbiano riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo o che siano stati sottoposti a misura di prevenzione.
4. A parità di merito, l'appartenenza al Corpo nazionale costituisce titolo di preferenza, fermi restando gli altri titoli preferenziali previsti dall'ordinamento vigente.
5. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalità di svolgimento dell'eventuale prova preliminare e del concorso, le prove di esame, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e il punteggio da attribuire a ciascuna di esse, la composizione della commissione esaminatrice e i criteri di formazione della graduatoria finale.
Art. 181 (Corso di formazione e tirocinio per vice direttore sanitario). - 1. I vincitori del concorso di cui all'articolo 180 sono nominati vice direttori sanitari in prova. Il periodo di prova ha la durata di sei mesi, di cui quattro mesi di corso di formazione residenziale presso l'Istituto superiore antincendi, e due mesi di tirocinio presso le strutture del Corpo nazionale.
2. Al termine dei quattro mesi del corso di formazione, i vice direttori sanitari in prova sostengono un esame all'esito del quale il capo del Corpo nazionale, su proposta del direttore centrale per la formazione del Dipartimento, esprime un giudizio di idoneità allo svolgimento del tirocinio. Al termine del tirocinio, fermo restando quanto previsto dall'articolo 182, ricevono il giudizio di idoneità ai servizi di istituto formulato dal capo del Corpo, su proposta dei dirigenti responsabili delle sedi presso cui hanno prestato il tirocinio medesimo. I vice direttori sanitari in prova sono ammessi a ripetere, per una sola volta, il tirocinio con provvedimento del capo del Corpo nazionale, su motivata proposta del dirigente della struttura del Corpo presso cui hanno svolto il medesimo tirocinio, ai fini del definitivo superamento del periodo di prova.
3. I vice direttori sanitari in prova dichiarati idonei ai servizi di istituto prestano giuramento e sono confermati nel ruolo dei direttivi sanitari con la qualifica di vice direttore sanitario secondo l'ordine della graduatoria di fine corso.
4. Il personale già appartenente ai ruoli del Corpo nazionale, che non supera il periodo di prova, conserva la qualifica rivestita all'atto dell'ammissione.
5. Con decreto del capo del Dipartimento sono stabiliti le modalità di svolgimento del corso di formazione e del tirocinio, i criteri per la formulazione dei giudizi di idoneità, le modalità di svolgimento dell'esame finale, nonché i criteri per la formazione della graduatoria di fine corso.
6. I vice direttori sanitari sono assegnati ai servizi di istituto presso le direzioni regionali e interregionali dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, permanendo nella sede di prima assegnazione per un periodo non inferiore a due anni, fatte salve le ipotesi di trasferimento per incompatibilità.
L'individuazione degli uffici viene effettuata anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 187.
7. L'assegnazione di cui al comma 6 è effettuata in relazione alla scelta manifestata dagli interessati secondo l'ordine della graduatoria di fine corso, nell'ambito delle sedi indicate dall'amministrazione.
8. Ai partecipanti al corso di formazione provenienti dagli altri ruoli del Corpo nazionale è assegnato il trattamento economico più favorevole.
Art. 182 (Dimissioni ed espulsione dal corso di formazione e dal tirocinio). - 1. Sono dimessi dal corso di formazione e dal tirocinio di cui all'articolo 181 i vice direttori sanitari in prova che:
a) non superino gli esami del corso;
b) non ottengano i giudizi di idoneità al tirocinio e ai servizi di istituto;
c) dichiarino di rinunciare al corso e al tirocinio;
d) non superino il periodo di tirocinio, salvo quanto previsto dall'articolo 181, comma 2;
e) non conseguano nei tempi stabiliti tutti gli obiettivi formativi previsti dal programma del corso di formazione;
f) siano stati per qualsiasi motivo assenti dal corso e dal tirocinio per più di trenta giorni, anche non consecutivi, salvi i casi di cui alle lettere g) e h);
g) siano stati assenti dal corso e dal tirocinio per più di cinquanta giorni, anche non consecutivi, se l'assenza è stata determinata da infermità contratta durante il corso o il tirocinio ovvero sia stata riconosciuta dipendente da causa di servizio qualora si tratti di personale già appartenente al Corpo nazionale. In tale caso i vice direttori sanitari in prova sono ammessi a partecipare al primo corso successivo al riconoscimento della idoneità psico-fisica e a ripetere, per una sola volta, il tirocinio;
h) siano stati assenti dal corso e dal tirocinio per più di cinquanta giorni, anche non consecutivi, se l'assenza è stata determinata da maternità. In tal caso i vice direttori sanitari in prova sono ammessi a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri e a ripetere, per una sola volta, il tirocinio.
2. Sono espulsi dal corso di formazione e dal tirocinio i vice direttori sanitari in prova responsabili di infrazioni punibili con sanzioni disciplinari pari o più gravi della sanzione pecuniaria.
3. I provvedimenti di dimissione e di espulsione sono adottati con decreto del capo del Dipartimento, su proposta del direttore centrale per la formazione.
4. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, lettere g) e h), la dimissione e l'espulsione dal corso e dal tirocinio comportano la cessazione di ogni rapporto con l'amministrazione, salvo che si tratti di personale proveniente dai ruoli del Corpo nazionale.
Art. 183 (Promozione alla qualifica di direttore sanitario). - 1.
La promozione alla qualifica di direttore sanitario è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, ai vice direttori sanitari che abbiano maturato due anni di effettivo servizio nella qualifica e che non siano incorsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 203, comma 3.
2. La durata del corso di formazione e del tirocinio di cui all'articolo 181 è computata nel periodo di servizio di cui al comma 1.
Art. 184 (Promozione alla qualifica di direttore vicedirigente sanitario). - 1. La promozione alla qualifica di direttore vicedirigente sanitario si consegue a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale con la qualifica di direttore sanitario che abbia maturato cinque anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica e che non sia incorso in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 203, comma 3.
Art. 185 (Accesso al ruolo dei dirigenti sanitari). - 1. L'accesso alla qualifica di primo dirigente sanitario avviene, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo e superamento di un corso di formazione della durata di tre mesi con esame finale. Allo scrutinio sono ammessi i direttori vicedirigenti sanitari che, alla predetta data, abbiano maturato due anni di effettivo servizio nella qualifica e non siano incorsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 203, comma 3, fermo restando che il personale direttivo deve aver svolto almeno nove anni e sei mesi di effettivo servizio nel ruolo dei direttivi.
2. La nomina a primo dirigente sanitario decorre a tutti gli effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le carenze organiche ed è conferita secondo l'ordine della graduatoria formata sulla base della media tra i punteggi conseguiti in sede di scrutinio per merito comparativo per l'ammissione al corso di formazione e nell'esame finale del corso.
3. Il corso di formazione dirigenziale si svolge presso l'Istituto superiore antincendi, ha un indirizzo prevalentemente professionale ed è finalizzato a perfezionare le conoscenze di carattere organizzativo e gestionale necessarie all'esercizio delle funzioni dirigenziali.
4. Con decreto del capo del Dipartimento sono dettate le modalità di svolgimento del corso di formazione dirigenziale e dell'esame finale, nonché le disposizioni per la formazione della graduatoria di fine corso in applicazione del criterio indicato al comma 2.
Art. 186 (Promozione alla qualifica di dirigente superiore sanitario). - 1. La promozione alla qualifica di dirigente superiore sanitario si consegue, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale con la qualifica di primo dirigente sanitario che, alla predetta data, abbia maturato tre anni di effettivo servizio nella qualifica e non sia incorso in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 203, comma 3.
2. Le promozioni decorrono a tutti gli effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le carenze organiche.
Art. 187 (Percorso di carriera). - 1. Non possono partecipare allo scrutinio per l'ammissione al corso di formazione per l'accesso alla qualifica di primo dirigente sanitario, i direttori vicedirigenti sanitari che non abbiano prestato effettivo servizio per almeno due anni presso le strutture periferiche del Corpo nazionale.
Sezione V (Ruoli dei direttivi e dei dirigenti ginnico-sportivi). - Art. 188 (Istituzione e articolazione dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti ginnico-sportivi). - 1. Sono istituiti i seguenti ruoli dei direttivi e dei dirigenti ginnico-sportivi:
a) ruolo dei direttivi ginnico-sportivi;
b) ruolo dei dirigenti ginnico-sportivi.
2. Il ruolo dei direttivi ginnico-sportivi è articolato in tre qualifiche che assumono le seguenti denominazioni:
a) vice direttore ginnico-sportivo;
b) direttore ginnico-sportivo;
c) direttore vicedirigente ginnico-sportivo.
3. Il ruolo dei dirigenti ginnico-sportivi è articolato in due qualifiche che assumono le seguenti denominazioni:
a) primo dirigente ginnico-sportivo;
b) dirigente superiore ginnico-sportivo.
4. La sovraordinazione funzionale fra gli appartenenti ai ruoli di cui al presente articolo è determinata come segue: dirigente superiore ginnico-sportivo, primo dirigente ginnico-sportivo e direttivi ginnico-sportivi.
5. La dotazione organica dei ruoli dei direttivi e dei dirigenti ginnico-sportivi è fissata nella tabella A allegata al presente decreto.
Art. 189 (Funzioni del personale appartenente ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti ginnico-sportivi). - 1. Il personale appartenente ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti ginnico-sportivi di cui all'articolo 188 espleta le funzioni proprie della qualifica di appartenenza anche a integrazione delle attività svolte dalle strutture operative, sia ordinariamente sia nei casi di calamità pubbliche o in altre situazioni di emergenza.
2. Il personale di cui al comma 1 svolge le seguenti funzioni:
a) provvede, quale componente di commissioni, anche di concorso, o di collegi, istituzionalmente od occasionalmente istituiti, all'accertamento dell'idoneità al servizio dei candidati ai concorsi pubblici o interni per l'accesso ai ruoli del personale del Corpo nazionale;
b) provvede alla preparazione motoria, all'organizzazione dell'addestramento ginnico-sportivo e al mantenimento dell'efficienza fisica del personale del Corpo nazionale, anche promuovendo la partecipazione del personale medesimo ad attività agonistiche interne ed esterne al Corpo nazionale nell'ambito dei gruppi sportivi;
c) sovrintende, coordina, controlla e promuove l'attività dei gruppi sportivi del Corpo nazionale e attua i programmi previsti dalle convenzioni stipulate con il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), concernenti le attività sportive praticate in campo nazionale e internazionale dal personale del Corpo nazionale;
d) partecipa alla formulazione dei programmi di addestramento del personale del Corpo nazionale, organizza e svolge, presso le strutture e gli istituti di istruzione del Corpo stesso, attività didattica e addestrativa nel settore di competenza e partecipa, in qualità di componente, alle commissioni d'esame;
e) mantiene i rapporti con il Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), le federazioni sportive nazionali, gli uffici sportivi di altri corpi dello Stato, le altre organizzazioni sportive e professionali nazionali e internazionali e le istituzioni universitarie;
f) effettua studi e ricerche nel settore motorio, anche ai fini della prevenzione degli infortuni in ambito professionale, formulando proposte e progetti particolareggiati e ne segue le fasi di sperimentazione, implementazione, verifica e controllo;
g) formula proposte in merito ai livelli prestazionali delle prove ginniche e motorie per i corsi e i concorsi;
h) espleta le funzioni di direzione gestionale e tecnica nell'ambito del ruolo degli atleti del gruppo sportivo vigili del fuoco Fiamme Rosse.
3. Il personale appartenente al ruolo dei direttivi ginnico-sportivi svolge le funzioni di cui al comma 2, partecipando all'attività del dirigente responsabile dell'ufficio cui è assegnato e lo coadiuva per gli aspetti organizzativi, procedurali e di gestione generale; svolge funzioni di direzione di unità organizzative nell'ambito dell'ufficio cui è assegnato ed esercita, nel quadro degli indirizzi ricevuti e nell'ambito della specifica professionalità posseduta, compiti di pianificazione, coordinamento e controllo delle attività del settore ginnico-sportivo, con autonomia organizzativa e responsabilità dei risultati conseguiti; svolge gli incarichi per i quali è richiesta una specifica competenza professionale direttamente attinente al titolo di studio posseduto; partecipa alle procedure contrattuali per l'affidamento di lavori, servizi e forniture e alle procedure di acquisto, cooperando anche alle fasi di indagine di mercato e a quelle di collaudo; negli uffici cui è preposto personale appartenente al ruolo dei dirigenti ginnico-sportivi, il vice direttore ginnico-sportivo, il direttore ginnico-sportivo e il direttore vicedirigente ginnico-sportivo partecipano all'attività del dirigente ginnico-sportivo e lo sostituiscono in caso di assenza o impedimento.
4. I dirigenti ginnico-sportivi sono titolari degli incarichi di funzione indicati nella tabella B, allegata al presente decreto; nell'espletamento di tali incarichi di funzione dirigono, coordinano e controllano l'attività degli uffici cui sono preposti ed adottano i provvedimenti organizzativi necessari ad assicurare la funzionalità e l'efficienza del settore di competenza; provvedono alla gestione delle risorse umane e strumentali assegnate agli uffici cui sono preposti e seguono la formazione del personale dipendente; curano l'attuazione dei progetti loro assegnati, adottando i provvedimenti relativi; possono esercitare i poteri di spesa nei limiti delle attribuzioni previste e dei fondi loro assegnati per la realizzazione di ciascun programma; formulano proposte ed esprimono pareri su questioni afferenti all'attività ginnico-sportiva.
Art. 190 (Accesso al ruolo dei direttivi ginnico-sportivi). - 1.
L'accesso alla qualifica di vice direttore ginnico-sportivo avviene mediante concorso pubblico, per titoli ed esami, consistenti in almeno due prove scritte e una prova orale, con facoltà di far precedere le prove di esame da forme di preselezione, il cui superamento costituisce requisito essenziale per la successiva partecipazione al concorso medesimo. Al concorso possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:
a) godimento dei diritti politici;
b) età stabilita con regolamento adottato ai sensi dell'articolo 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
c) idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
d) laurea magistrale in scienze motorie o sportive, conseguita al termine di un corso di laurea magistrale ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270, e del decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 16 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 9 luglio 2007, n. 157, di determinazione delle classi di laurea magistrale. Sono fatte salve, ai fini dell'ammissione al concorso, le lauree universitarie in scienze motorie o sportive conseguite secondo gli ordinamenti didattici previgenti ed equiparate ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione del 9 luglio 2009 di equiparazione tra diplomi di lauree di vecchio ordinamento, lauree specialistiche (LS) ex decreto n. 509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;
e) qualità morali e di condotta previste dall'articolo 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53;
f) gli altri requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi per l'accesso all'impiego nella pubblica amministrazione.
2. Il 25 per cento dei posti messi a concorso è riservato al personale del Corpo nazionale in possesso, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, della laurea magistrale e degli altri requisiti di cui al comma 1, ad esclusione dei limiti di età. È ammesso a fruire della riserva il personale che, nel triennio precedente, non abbia riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria. Nella procedura è altresì prevista una riserva, pari al 10 per cento dei posti messi a concorso, per il personale volontario del Corpo nazionale che, alla data di scadenza del termine stabilito nel bando di concorso per la presentazione della domanda di ammissione, sia iscritto negli appositi elenchi da almeno sette anni e abbia effettuato non meno di duecento giorni di servizio, fermi restando gli altri requisiti previsti per l'accesso alla qualifica di vice direttore ginnico-sportivo. I posti riservati, non coperti per mancanza di vincitori, sono conferiti, secondo l'ordine della graduatoria, ai partecipanti al concorso risultati idonei.
3. Al concorso non sono ammessi coloro che siano stati destituiti dai pubblici uffici o espulsi dalle Forze armate e dai corpi militarmente organizzati o che abbiano riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo o che siano stati sottoposti a misura di prevenzione.
4. A parità di merito, l'appartenenza al Corpo nazionale costituisce titolo di preferenza, fermi restando gli altri titoli preferenziali previsti dall'ordinamento vigente.
5. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalità di svolgimento dell'eventuale prova preliminare e del concorso, le prove di esame, le categorie dei titoli da ammettere a valutazione e il punteggio da attribuire a ciascuna di esse, la composizione della commissione esaminatrice e i criteri di formazione della graduatoria finale.
Art. 191 (Corso di formazione e tirocinio per vice direttore ginnico-sportivo). - 1. I vincitori del concorso di cui all'articolo 190 sono nominati vice direttori ginnico-sportivi in prova. Il periodo di prova ha la durata di sei mesi, di cui quattro mesi di corso di formazione residenziale presso l'Istituto superiore antincendi, e due mesi di tirocinio presso le strutture del Corpo nazionale.
2. Al termine dei quattro mesi del corso di formazione, i vice direttori ginnico-sportivi in prova sostengono un esame all'esito del quale il capo del Corpo nazionale, su proposta del direttore centrale per la formazione del Dipartimento, esprime un giudizio di idoneità allo svolgimento del tirocinio. Al termine del tirocinio, fermo restando quanto previsto dall'articolo 192, ricevono il giudizio di idoneità ai servizi di istituto formulato dal capo del Corpo nazionale, su proposta dei dirigenti responsabili delle sedi presso cui hanno prestato il tirocinio medesimo. I vice direttori ginnico-sportivi in prova sono ammessi a ripetere, per una sola volta, il tirocinio con provvedimento del capo del Corpo nazionale, su motivata proposta del dirigente della struttura del Corpo presso cui hanno svolto il medesimo tirocinio, ai fini del definitivo superamento del periodo di prova.
3. I vice direttori ginnico-sportivi in prova dichiarati idonei ai servizi di istituto prestano giuramento e sono confermati nel ruolo dei direttivi ginnico-sportivi con la qualifica di vice direttore ginnico-sportivo secondo l'ordine della graduatoria di fine corso.
4. Il personale già appartenente ai ruoli del Corpo nazionale, che non supera il periodo di prova, conserva la qualifica rivestita all'atto dell'ammissione.
5. Con decreto del capo del Dipartimento sono stabiliti le modalità di svolgimento del corso di formazione e del tirocinio, i criteri per la formulazione dei giudizi di idoneità, le modalità di svolgimento dell'esame finale, nonché i criteri per la formazione della graduatoria di fine corso.
6. I vice direttori ginnico-sportivi sono assegnati ai servizi di istituto presso le direzioni regionali o interregionali dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile, permanendo nella sede di prima assegnazione per un periodo non inferiore a due anni, fatte salve le ipotesi di trasferimento per incompatibilità.
L'individuazione degli uffici viene effettuata anche in relazione a quanto previsto dall'articolo 197.
7. L'assegnazione di cui al comma 6 è effettuata in relazione alla scelta manifestata dagli interessati secondo l'ordine della graduatoria di fine corso, nell'ambito delle sedi indicate dall'amministrazione.
8. Ai partecipanti al corso di formazione provenienti dagli altri ruoli del Corpo nazionale è assegnato il trattamento economico più favorevole.
Art. 192 (Dimissioni ed espulsione dal corso di formazione e dal tirocinio). - 1. Sono dimessi dal corso di formazione e dal tirocinio di cui all'articolo 191 i vice direttori ginnico-sportivi in prova che:
a) non superino gli esami del corso;
b) non ottengano i giudizi di idoneità al tirocinio e ai servizi di istituto;
c) dichiarino di rinunciare al corso e al tirocinio;
d) non superino il periodo di tirocinio, salvo quanto previsto dall'articolo 191, comma 2;
e) non conseguano nei tempi stabiliti tutti gli obiettivi formativi previsti dal programma del corso di formazione;
f) siano stati per qualsiasi motivo assenti dal corso e dal tirocinio per più di trenta giorni, anche non consecutivi, salvi i casi di cui alle lettere g) e h);
g) siano stati assenti dal corso e dal tirocinio per più di cinquanta giorni, anche non consecutivi, se l'assenza è stata determinata da infermità contratta durante il corso o il tirocinio ovvero sia stata riconosciuta dipendente da causa di servizio qualora si tratti di personale già appartenente al Corpo nazionale. In tale caso i vice direttori ginnico-sportivi in prova sono ammessi a partecipare al primo corso successivo al riconoscimento della idoneità psico-fisica e a ripetere, per una sola volta, il tirocinio;
h) siano stati assenti dal corso e dal tirocinio per più di cinquanta giorni, anche non consecutivi, se l'assenza è stata determinata da maternità. In tal caso i vice direttori ginnico-sportivi in prova sono ammessi a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri e a ripetere, per una sola volta, il tirocinio.
2. Sono espulsi dal corso di formazione e dal tirocinio i vice direttori ginnico-sportivi in prova responsabili di infrazioni punibili con sanzioni disciplinari pari o più gravi della sanzione pecuniaria.
3. I provvedimenti di dimissione e di espulsione sono adottati con decreto del capo del Dipartimento, su proposta del direttore centrale per la formazione.
4. Fermo restando quanto previsto dal comma 1, lettere g) e h), la dimissione e l'espulsione dal corso e dal tirocinio comportano la cessazione di ogni rapporto con l'amministrazione, salvo che si tratti di personale proveniente dai ruoli del Corpo nazionale.
Art. 193 (Promozione alla qualifica di direttore ginnico-sportivo).
- 1. La promozione alla qualifica di direttore ginnico-sportivo è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, ai vice direttori ginnico-sportivi che abbiano maturato due anni di effettivo servizio nella qualifica e che non siano incorsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 203, comma 3.
2. La durata del corso di formazione e del tirocinio di cui all'articolo 191 è computata nel periodo di servizio di cui al comma 1.
Art. 194 (Promozione alla qualifica di direttore vicedirigente ginnico-sportivo). - 1. La promozione alla qualifica di direttore vicedirigente ginnico-sportivo si consegue, a ruolo aperto, mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale con la qualifica di direttore ginnico-sportivo che abbia maturato cinque anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica e che non sia incorso in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 203, comma 3.
Art. 195 (Accesso al ruolo dei dirigenti ginnico-sportivi). - 1.
L'accesso alla qualifica di primo dirigente ginnico-sportivo avviene, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo e superamento di un corso di formazione della durata di tre mesi con esame finale. Allo scrutinio sono ammessi i direttori vicedirigenti ginnico-sportivi che, alla data di cui al periodo precedente, abbiano maturato due anni di effettivo servizio nella qualifica e non siano incorsi in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 203, comma 3, fermo restando che il personale direttivo deve aver svolto almeno nove anni e sei mesi di effettivo servizio nel ruolo dei direttivi.
2. La nomina a primo dirigente ginnico-sportivo decorre a tutti gli effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le carenze organiche ed è conferita secondo l'ordine della graduatoria formata sulla base della media tra i punteggi conseguiti in sede di scrutinio per merito comparativo per l'ammissione al corso di formazione e nell'esame finale del corso.
3. Il corso di formazione dirigenziale si svolge presso l'Istituto superiore antincendi, ha un indirizzo prevalentemente professionale ed è finalizzato a perfezionare le conoscenze di carattere tecnico-gestionale necessarie all'esercizio delle funzioni dirigenziali.
4. Con decreto del capo del Dipartimento sono dettate le modalità di svolgimento del corso di formazione dirigenziale e dell'esame finale, nonché le disposizioni per la formazione della graduatoria di fine corso in applicazione del criterio indicato al comma 2.
Art. 196 (Promozione alla qualifica di dirigente superiore ginnico-sportivo). - 1. La promozione alla qualifica di dirigente superiore ginnico-sportivo si consegue, nel limite dei posti disponibili al 31 dicembre di ogni anno, mediante scrutinio per merito comparativo al quale è ammesso il personale con la qualifica di primo dirigente ginnico-sportivo che, alla predetta data, abbia maturato tre anni di effettivo servizio nella qualifica e non sia incorso in alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 203, comma 3.
2. Le promozioni decorrono a tutti gli effetti dal 1° gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le carenze organiche.
Art. 197 (Percorso di carriera). - 1. Non possono partecipare allo scrutinio per l'ammissione al corso di formazione per l'accesso alla qualifica di primo dirigente ginnico-sportivo, i direttori vicedirigenti ginnico-sportivi che non abbiano prestato effettivo servizio per almeno due anni presso le strutture periferiche del Corpo nazionale.
Capo III (Disposizioni comuni al personale direttivo e dirigente).
- Art. 198 (Individuazione delle posizioni organizzative per il personale appartenente ai ruoli direttivi). - 1. Le posizioni organizzative, da conferire al personale direttivo del Corpo nazionale, sono individuate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione, al fine di incrementare il livello di funzionalità e di efficienza del Corpo nazionale e di razionalizzare il modello organizzativo delle strutture centrali e periferiche dell'amministrazione dell'interno. Con il medesimo decreto viene stabilita la loro graduazione sulla base della rilevanza e dei livelli di responsabilità connessi; sono individuate, altresì, quelle posizioni organizzative di particolare rilevanza che implicano la diretta responsabilità del titolare nei confronti della figura di vertice della struttura.
2. In relazione al sopravvenire di nuove esigenze organizzative e funzionali, e comunque con cadenza biennale, si provvede, con le modalità di cui al comma 1, alla periodica rideterminazione delle posizioni organizzative.
Art. 199 (Conferimento delle posizioni organizzative per il personale direttivo). - 1. Le posizioni organizzative sono conferite al personale appartenente ai ruoli dei direttivi dai dirigenti responsabili delle strutture presso cui prestano servizio, in relazione alla qualifica rivestita, alle attitudini individuali, alla capacità professionale, alla natura e alle caratteristiche degli incarichi da ricoprire e comunque sulla base di criteri generali previamente definiti con decreto del capo del Dipartimento.
2. Con il provvedimento di conferimento dell'incarico finalizzato all'attribuzione di una specifica posizione organizzativa è determinata la durata della stessa che non può eccedere il termine di cinque anni. L'incarico è rinnovabile. La preposizione del medesimo direttivo ad un determinato incarico non può avere comunque una durata complessiva superiore a dieci anni consecutivi. Le posizioni organizzative sono revocabili prima della scadenza per sopravvenute esigenze di servizio.
Art. 200 (Individuazione degli incarichi di livello dirigenziale).
- 1. Ferme restando le disposizioni di cui all'articolo 4 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, in materia di organizzazione dei Ministeri, gli incarichi da conferire ai primi dirigenti del Corpo nazionale, nell'ambito delle strutture centrali e periferiche dell'amministrazione dell'interno, sono individuati con decreto del Ministro dell'interno. Con lo stesso provvedimento sono individuati gli incarichi da conferire ai dirigenti superiori, ivi compresi quelli di particolare rilevanza. Per gli incarichi individuati ai sensi del presente comma, le funzioni vicarie, la provvisoria sostituzione del titolare, in caso di assenza o di impedimento, e la reggenza, in attesa della nomina del titolare, sono riservate, in relazione alle specifiche funzioni di ciascun ruolo di appartenenza, ad un altro dirigente del Corpo nazionale o ad un funzionario appartenente ai ruoli dei direttivi del Corpo.
2. In relazione al sopravvenire di nuove esigenze organizzative e funzionali, e comunque con cadenza biennale, si provvede, con le modalità di cui al comma 1, alla periodica rideterminazione degli incarichi di cui al medesimo comma.
Art. 201 (Conferimento degli incarichi di livello dirigenziale). - 1. Gli incarichi di funzione sono conferiti ai dirigenti del Corpo nazionale, in relazione alle attitudini individuali e alla capacità professionale, alle peculiarità della qualifica rivestita, alla natura e alle caratteristiche delle funzioni da esercitare e degli obiettivi e dei programmi da realizzare.
2. Con il provvedimento di conferimento dell'incarico è determinata la durata dello stesso, che è correlata agli obiettivi da conseguire e che, comunque, non può eccedere il termine di tre anni per i dirigenti generali e di cinque anni per i primi dirigenti e i dirigenti superiori. Gli incarichi sono rinnovabili. La preposizione del medesimo primo dirigente o dirigente superiore ad un determinato incarico non può avere comunque una durata complessiva superiore a dieci anni consecutivi. Gli incarichi sono revocabili prima della scadenza per sopravvenute esigenze di servizio.
3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 151, comma 2, gli incarichi di funzione sono conferiti ai dirigenti generali con decreto del Ministro dell'interno, sentito il Presidente del Consiglio dei ministri.
4. Gli incarichi di funzione sono conferiti ai primi dirigenti e ai dirigenti superiori dal capo del Dipartimento, su proposta del capo del Corpo nazionale, sulla base dei criteri generali preventivamente definiti con decreto del capo del Dipartimento medesimo.
5. Restano ferme le disposizioni degli articoli 206 e 233, concernenti rispettivamente il collocamento in disponibilità il primo e il comando e il collocamento fuori ruolo il secondo.
Art. 202 (Valutazione annuale dei direttivi e dei dirigenti). - 1.
L'amministrazione, anche sulla base dei risultati del controllo di gestione, valuta annualmente le prestazioni dei dirigenti superiori, dei primi dirigenti e dei direttivi del Corpo nazionale, nonché i comportamenti relativi allo sviluppo delle risorse professionali, umane e organizzative ad essi assegnate.
2. Ai fini della valutazione di cui al comma 1, il personale interessato presenta, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una relazione sull'attività svolta nell'anno precedente.
3. Entro il successivo 30 aprile, un apposito comitato, costituito con decreto del capo del Dipartimento e composto dal capo del Corpo nazionale, dal direttore centrale per le risorse umane del Dipartimento medesimo e da un dirigente generale del Corpo, scelto secondo il criterio della rotazione tra quelli in servizio presso gli uffici centrali e periferici, redige la scheda di valutazione di ciascun dirigente superiore e primo dirigente, previa acquisizione del giudizio valutativo del direttore regionale o interregionale ovvero del dirigente generale competente nell'ambito in cui l'interessato presta servizio.
4. Entro la data di cui al comma 3, la scheda di valutazione di ciascun funzionario appartenente ai ruoli dei direttivi è redatta, sulla base della relazione di cui al comma 2, dai seguenti organi:
a) nell'ambito delle strutture centrali dell'amministrazione dell'interno, dal dirigente dell'area o ufficio ovvero dal capo dell'ufficio di staff, da cui il funzionario dipende direttamente;
b) nelle direzioni regionali e interregionali dei vigili del fuoco, del soccorso pubblico e della difesa civile e nei comandi dei vigili del fuoco, dal primo dirigente dal quale il funzionario dipende direttamente. Nell'ipotesi in cui il funzionario non dipenda da un primo dirigente, la scheda di valutazione è redatta rispettivamente dal direttore regionale o interregionale e dal comandante.
5. La scheda di valutazione di ciascun funzionario appartenente ai ruoli dei direttivi è trasmessa, corredata del proprio giudizio valutativo, dal direttore regionale o interregionale ovvero dal dirigente generale nel cui ambito l'interessato presta servizio, ai competenti uffici del Dipartimento.
6. Qualora per uno o più anni non sia stata possibile la compilazione della scheda di valutazione ovvero la compilazione medesima riguardi personale comandato o fuori ruolo, si applicano le disposizioni dell'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3. I riferimenti al consiglio di amministrazione e al rapporto informativo, contenuti nel predetto articolo, si intendono effettuati, rispettivamente, al capo del Dipartimento e alla scheda di valutazione.
7. Le schede di valutazione, ciascuna comunicata al personale interessato e corredata della relazione presentata dallo stesso, sono inoltrate, su motivata proposta del capo del Corpo nazionale, al capo del Dipartimento che formula il giudizio valutativo finale entro il 30 giugno di ciascun anno, attraverso l'attribuzione di un punteggio complessivo non superiore a cento.
8. Il giudizio valutativo finale è notificato a ciascun interessato entro trenta giorni dalla formulazione.
9. I contenuti della relazione di cui al comma 2 e della scheda di valutazione connessa, le modalità della relativa compilazione e presentazione, i parametri della procedura di valutazione e i criteri per la formulazione del giudizio valutativo finale sono stabiliti, anche in modo differenziato per il personale direttivo e per quello dirigente, con decreto del Ministro dell'interno, sentito il consiglio di amministrazione, su proposta del capo del Dipartimento, d'intesa con il capo del Corpo nazionale.
10. L'esito della valutazione è tenuto in considerazione ai fini dell'eventuale revoca dell'incarico ricoperto, dell'affidamento di nuovi incarichi, della progressione in carriera dei direttivi e dei primi dirigenti e dell'attribuzione annuale della retribuzione di risultato ai primi dirigenti e ai dirigenti superiori.
Art. 203 (Norme relative agli scrutini di promozione). - 1. Il consiglio di amministrazione, su proposta del capo del Dipartimento, d'intesa con il capo del Corpo nazionale, determina con cadenza triennale: le categorie dei titoli di servizio ammessi a valutazione ai fini della progressione in carriera del personale appartenente ai ruoli dei direttivi e alle qualifiche di primo dirigente del Corpo nazionale; i criteri per l'attribuzione dei punteggi ai predetti titoli e alle schede di valutazione di cui all'articolo 202; il periodo temporale di riferimento per la valutabilità dei titoli e delle schede e il coefficiente minimo di idoneità alla promozione, che comunque non può essere fissato in misura inferiore alla metà del punteggio complessivo massimo previsto.
2. Il consiglio di amministrazione, sulla base della proposta di graduatoria di merito formulata dalla commissione per la progressione in carriera di cui all'articolo 204, conferisce le promozioni alle qualifiche di direttore vicedirigente e di dirigente superiore e approva la graduatoria per l'ammissione al corso di formazione per l'accesso alle qualifiche di primo dirigente, motivando le decisioni adottate in difformità alla proposta formulata dalla commissione.
3. Non è ammesso a scrutinio il personale appartenente ai ruoli dei direttivi e alle qualifiche di primo dirigente che:
a) nei tre anni precedenti lo scrutinio abbia riportato nella valutazione annuale di cui all'articolo 202 un punteggio inferiore a ottanta;
b) nell'anno precedente lo scrutinio abbia riportato la sanzione disciplinare della sanzione pecuniaria;
c) nei tre anni precedenti lo scrutinio abbia riportato una sanzione disciplinare più grave della sanzione pecuniaria.
4. È sospeso dagli scrutini il personale di cui al comma 1 rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per reati non colposi. Nei confronti di tale personale si applicano le disposizioni contenute nell'articolo 95 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, e successive modificazioni.
Art. 204 (Commissione per la progressione in carriera). - 1. Il Ministro dell'interno costituisce con cadenza biennale la commissione per la progressione in carriera del personale appartenente ai ruoli dei direttivi e alle qualifiche di primo dirigente del Corpo nazionale, presieduta dal capo del Dipartimento e composta dal capo del Corpo nazionale, dal direttore centrale per le risorse umane del Dipartimento e da due dirigenti generali del Corpo, uno in servizio presso gli uffici centrali e uno presso gli uffici periferici, scelti secondo il criterio della rotazione.
2. Per l'espletamento delle funzioni di cui al presente articolo, la direzione centrale per le risorse umane del Dipartimento trasmette alla commissione gli elementi valutativi e informativi in suo possesso.
3. La commissione formula al consiglio di amministrazione la proposta di graduatoria di merito relativa ai funzionari ammessi a valutazione per la promozione alle qualifiche di direttore vicedirigente e di dirigente superiore e per l'ammissione al corso di formazione per l'accesso alle qualifiche di primo dirigente, sulla base dei criteri di scrutinio determinati dal consiglio di amministrazione secondo le disposizioni di cui all'articolo 203, comma 1.
Art. 205 (Verifica dei risultati e responsabilità dirigenziale). - 1. La verifica dei risultati conseguiti dai dirigenti del Corpo nazionale, nell'espletamento degli incarichi di funzione conferiti, è effettuata sulla base delle modalità e garanzie stabilite dal regolamento di cui all'articolo 20 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. L'esito negativo della verifica comporta per il dirigente la revoca dell'incarico ricoperto e la destinazione ad altro incarico. Si osservano le disposizioni dell'articolo 201.
2. Nel caso di grave inosservanza delle direttive impartite dall'organo competente o di ripetuta valutazione negativa, il dirigente del Corpo nazionale, previa contestazione e valutazione degli elementi eventualmente dallo stesso forniti nel termine congruo assegnato all'atto della contestazione, può essere escluso, con decreto del Ministro dell'interno, da ogni incarico per un periodo compreso nel limite massimo di tre anni. Allo stesso compete esclusivamente il trattamento economico stipendiale di base correlato alla qualifica rivestita. Il provvedimento di esclusione è adottato su conforme parere di un comitato di garanti nominato dal Ministro dell'interno, presieduto da un magistrato amministrativo o contabile e composto dal capo del Corpo nazionale e da un esperto in tecniche di valutazione del personale.
3. All'articolo 21, comma 3, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «nonché del Corpo nazionale dei vigili del fuoco».
Art. 206 (Collocamento in disponibilità). - 1. I dirigenti del Corpo nazionale possono essere collocati in posizione di disponibilità, entro il limite non eccedente il 5 per cento della dotazione organica e per particolari esigenze di servizio, anche per lo svolgimento di incarichi particolari o a tempo determinato.
2. I dirigenti generali sono collocati in posizione di disponibilità, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro dell'interno, sentito il capo del Dipartimento.
3. I primi dirigenti e i dirigenti superiori sono collocati in posizione di disponibilità con decreto del Ministro dell'interno su proposta del capo del Dipartimento, sentito il capo del Corpo nazionale.
4. I dirigenti possono permanere nella posizione di disponibilità per un periodo non superiore al quadriennio, rinnovabile per una sola volta.
5. I dirigenti collocati in posizione di disponibilità non occupano posto nella qualifica del ruolo cui appartengono. Nella qualifica iniziale dei rispettivi ruoli direttivi è reso indisponibile un posto per ciascun dirigente collocato in disponibilità.
Art. 207 (Collocamento in disponibilità a domanda). - 1. I dirigenti del Corpo nazionale, i quali ne facciano richiesta almeno trenta giorni prima dell'ultimo anno di servizio, sono collocati in disponibilità ove ricorrano le particolari esigenze di servizio di cui all'articolo 206 e con le procedure ivi previste, anche oltre il limite percentuale di cui al comma 1 di quest'ultimo articolo, purché abbiano raggiunto una età anagrafica di non meno di un anno e di non più di tre anni inferiore a quella stabilita per il collocamento a riposo.
2. I collocamenti in disponibilità previsti dal presente articolo sono effettuati assicurando l'invarianza della spesa attraverso la disciplina autorizzatoria delle assunzioni del personale, di cui all'articolo 39 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni.
Art. 208 (Trattamento economico). - 1. Il trattamento economico omnicomprensivo si articola, per i dirigenti del Corpo nazionale, in una componente stipendiale di base, nonché in due componenti accessorie, la prima, correlata ai rischi assunti, alle posizioni funzionali ricoperte, agli incarichi e alle responsabilità esercitate, la seconda, volta a remunerare i risultati conseguiti rispetto agli obiettivi assegnati, nonché le maggiori attività effettivamente rese in occasione di interventi straordinari di soccorso tecnico urgente. Quest'ultima componente comprende la speciale indennità di cui all'articolo 1 del decreto-legge 30 gennaio 2004, n. 24, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2004, n. 87.
2. Il trattamento economico di cui al comma 1 remunera tutte le funzioni riconducibili ai compiti e ai doveri di ufficio attribuite ai dirigenti, in relazione alla qualifica di appartenenza.
3. Il procedimento negoziale di cui all'articolo 226 assicura, in relazione alla specificità dei ruoli di livello dirigenziale del Corpo nazionale e nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili, sviluppi omogenei e proporzionati del trattamento economico, secondo appositi parametri in tale sede definiti.
Art. 209 (Retribuzione di rischio e di posizione). - 1. La componente del trattamento economico, correlata ai rischi assunti, agli incarichi di funzione ricoperti e alle responsabilità esercitate, è attribuita a tutti i dirigenti del Corpo nazionale.
2. Con decreto del Ministro dell'interno si provvede alla graduazione degli incarichi di funzione ricoperti, sulla base della loro rilevanza, dei livelli di responsabilità connessi e delle condizioni di disagio delle sedi, in relazione alle condizioni ambientali e organizzative nelle quali il servizio è svolto.
3. La misura della retribuzione di rischio e di posizione, in attuazione delle disposizioni emanate con il decreto di cui al comma 2, è determinata attraverso il procedimento negoziale.
Art. 210 (Retribuzione di risultato). - 1. La retribuzione di risultato è attribuita secondo i parametri definiti dal procedimento negoziale, tenendo conto dell'efficacia, della tempestività e dell'efficienza del lavoro svolto, nonché delle maggiori attività effettivamente rese in occasione di interventi straordinari di soccorso tecnico urgente. La valutazione dei risultati conseguiti dai singoli dirigenti, ai fini della determinazione della relativa retribuzione, è effettuata annualmente con le modalità definite con decreto del Ministro dell'interno:
a) per i dirigenti generali, dal Ministro dell'interno;
b) per i dirigenti superiori e i primi dirigenti, dal capo del Dipartimento, su proposta del capo del Corpo nazionale.
Art. 211 (Attribuzione di uno scatto convenzionale al personale appartenente ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti). - 1. Fermo restando quanto previsto dal comma 2, al personale appartenente alle qualifiche direttive che abbia maturato sedici anni di effettivo servizio nelle qualifiche è attribuito uno scatto convenzionale; al medesimo personale è attribuito un ulteriore scatto convenzionale, dopo ventisei anni di effettivo servizio.
2. Al personale appartenente alle qualifiche di primo dirigente è attribuito uno scatto convenzionale, dopo ventisei anni di effettivo servizio maturato complessivamente nei ruoli dei direttivi e dei dirigenti.
3. Gli scatti convenzionali di cui ai commi 1 e 2 non sono attribuiti al personale che nel triennio precedente abbia riportato nella valutazione annuale di cui all'articolo 202 un punteggio inferiore a ottanta o una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria o sia stato sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria. In caso di proscioglimento, l'attribuzione degli scatti convenzionali avviene, anche con effetto retroattivo.
Art. 212 (Attribuzione di uno scatto convenzionale al personale appartenente ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti logistico-gestionali e informatici). - 1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 228, al personale appartenente ai ruoli dei direttivi e dei dirigenti logistico-gestionali e informatici si applicano le disposizioni di cui all'articolo 211, con il riconoscimento, ai fini dello scatto convenzionale, della sola anzianità maturata nei predetti ruoli.
Capo IV (Ruolo dei direttivi aggiunti del personale del Corpo nazionale). - Sezione I (Ruolo dei direttivi aggiunti che espletano funzioni operative). - Art. 213 (Istituzione e articolazione del ruolo dei direttivi aggiunti). - 1. È istituito il ruolo dei direttivi aggiunti, articolato in tre qualifiche che assumono le seguenti denominazioni:
a) vice direttore aggiunto;
b) direttore aggiunto;
c) direttore coordinatore.
2. La sovraordinazione funzionale fra gli appartenenti al ruolo di cui al presente articolo è determinata come segue: direttore coordinatore, direttore aggiunto e vice direttore aggiunto.
3. La dotazione organica dei ruoli dei direttivi aggiunti è fissata nella tabella A allegata al presente decreto.
Art. 214 (Funzioni dei direttivi aggiunti). - 1. Il personale appartenente al ruolo dei direttivi aggiunti di cui all'articolo 213 svolge, anche in relazione alla qualificazione professionale posseduta, le funzioni implicanti autonoma responsabilità decisionale e specifica professionalità inerenti ai compiti istituzionali del Corpo nazionale, secondo i livelli di responsabilità e gli ambiti di competenza correlati alla qualifica ricoperta. Il personale del ruolo dei direttivi aggiunti riveste la qualifica di ufficiale di polizia giudiziaria, nei limiti di competenza previsti per il ruolo di appartenenza.
2. Il personale del ruolo dei direttivi aggiunti esercita le funzioni di cui al comma 1, coadiuvando per gli aspetti organizzativi, procedurali e di gestione generali; svolge, nell'ambito dell'ufficio cui è assegnato, funzioni di direzione di unità organizzative, previste per il ruolo di appartenenza, e di distretti; esercita compiti di pianificazione, coordinamento e controllo di più unità organiche nell'ufficio cui è assegnato, con diretta responsabilità per le direttive impartite, per i risultati conseguiti e per gli atti, anche a rilevanza esterna, delegati dal dirigente; svolge gli incarichi per i quali è richiesta una specifica competenza professionale direttamente attinente o collegata ai titoli abilitativi posseduti; partecipa alle attività di soccorso tecnico urgente e, ove necessario, ne assume la direzione; nell'attività di soccorso, di difesa civile e di protezione civile propone piani di intervento ed effettua con piena autonomia gli interventi nell'ambito di competenza; in caso di emergenze di protezione civile, può essergli affidata la responsabilità di gruppi operativi di tipo articolato e complesso; svolge attività di indirizzo, coordinamento e gestione connesse al funzionamento di servizi specialistici e specializzati, anche a seguito del superamento di percorsi di qualificazione e professionalizzazione nelle specifiche discipline; può essere delegato al rilascio di atti a rilevanza esterna in materia di prevenzione incendi; svolge, in relazione alla qualificazione professionale posseduta, attività di studio e di ricerca, attività ispettive e specialistiche di particolare rilevanza nel settore di propria competenza e ne segue le fasi di sperimentazione, implementazione, verifica e controllo; predispone piani e studi di fattibilità, monitorandone risultati e costi; partecipa alle procedure contrattuali per l'affidamento di lavori, servizi e forniture e alle procedure di acquisto, alle attività di indagine di mercato ed a quelle di collaudo; svolge, in relazione alla professionalità posseduta, compiti di gestione ed attuazione dell'attività di istruzione e formazione del personale del Corpo nazionale e partecipa in qualità di componente alle commissioni d'esame.
Art. 215 (Concorso interno per l'accesso alla qualifica di vice direttore aggiunto). - 1. L'accesso alla qualifica di vice direttore aggiunto avviene, nel limite dei posti disponibili, mediante concorso interno, per titoli ed esami, consistenti in una prova scritta e una prova orale, al quale può partecipare il personale appartenente al ruolo degli ispettori antincendi, in possesso dei seguenti requisiti:
a) anzianità di effettivo servizio nel ruolo degli ispettori antincendi non inferiore ad otto anni;
b) laurea conseguita al termine di un corso di laurea nell'ambito delle facoltà di ingegneria o architettura, ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca del 22 ottobre 2004, n. 270, e del decreto del Ministro dell'università e della ricerca del 16 marzo 2007, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 6 luglio 2007, n. 155, di determinazione delle classi di laurea.
Sono fatte salve, ai fini dell'ammissione al concorso, le lauree universitarie in ingegneria e architettura conseguite secondo gli ordinamenti didattici previgenti ed equiparate ai sensi del decreto del Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione del 9 luglio 2009 di equiparazione tra classi delle lauree di cui all'ex decreto n. 509/1999 e classi delle lauree di cui all'ex decreto n. 270/2004, ai fini della partecipazione ai pubblici concorsi;
c) abilitazione professionale attinente ai titoli di studio di cui alla lettera b).
2. Non è ammesso al concorso di cui al comma 1 il personale che abbia riportato, nel triennio precedente la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso, una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria. Non è, altresì, ammesso al concorso il personale che abbia riportato sentenza irrevocabile di condanna per delitto non colposo ovvero che sia stato sottoposto a misura di prevenzione.
3. Per la formazione della graduatoria del concorso di cui al comma 1, a parità di punteggio, prevalgono, nell'ordine, la qualifica, l'anzianità di qualifica, l'anzianità di servizio e la maggiore età anagrafica.
4. Con regolamento del Ministro dell'interno, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti le modalità di svolgimento del concorso di cui al comma 1, le prove di esame, le categorie di titoli da ammettere a valutazione e il punteggio da attribuire a ciascuno di esse, la composizione della commissione esaminatrice e i criteri di formazione della graduatoria finale.
Art. 216 (Corso di formazione per l'immissione nella qualifica di vice direttore aggiunto). - 1. I vincitori del concorso interno di cui all'articolo 215 sono nominati vice direttori aggiunti in prova e sono ammessi a frequentare un corso di formazione residenziale della durata di tre mesi presso l'Istituto superiore antincendi o le strutture centrali e periferiche del Corpo nazionale. Il corso è preordinato al perfezionamento delle competenze tecnico-professionali, finalizzato all'espletamento delle funzioni di cui all'articolo 214.
2. Al termine del corso di formazione, i vice direttori aggiunti in prova che abbiano superato le prove d'esame ricevono il giudizio di idoneità al servizio d'istituto formulato dal capo del Corpo nazionale, su proposta del direttore centrale per la formazione del Dipartimento. Gli esiti dell'esame determinano l'ordine della graduatoria finale, fatti salvi gli ulteriori criteri previsti dalla normativa vigente.
3. Con decreto del capo del Dipartimento sono stabiliti le modalità di svolgimento del corso di formazione, i criteri per la formulazione del giudizio di idoneità, nonché le modalità di svolgimento dell'esame finale.
4. L'assegnazione dei vice direttori aggiunti alle sedi di servizio è effettuata in relazione alla scelta manifestata dagli interessati secondo l'ordine della graduatoria determinata ai sensi del comma 2, nell'ambito delle sedi indicate dall'amministrazione.
Art. 217 (Dimissioni ed espulsione dal corso di formazione). - 1.
Sono dimessi dal corso di formazione di cui all'articolo 216 i vice direttori aggiunti in prova che:
a) non superino gli esami del corso;
b) non ottengano il giudizio di idoneità al termine del corso di formazione;
c) dichiarino di rinunciare al corso;
d) siano stati per qualsiasi motivo assenti dal corso per più di quindici giorni, anche non consecutivi , salvi i casi di cui alle lettere e) ed f);
e) siano stati assenti dal corso per più di venticinque giorni, anche non consecutivi, se l'assenza è stata determinata da infermità contratta durante il corso ovvero sia stata riconosciuta dipendente da causa di servizio. In tale caso i vice direttori aggiunti in prova sono ammessi a partecipare al primo corso successivo al riconoscimento della idoneità psico-fisica;
f) siano stati assenti dal corso per più di venticinque giorni, anche non consecutivi, se l'assenza è stata determinata da maternità. In tal caso i vice direttori aggiunti in prova sono ammessi a partecipare al primo corso successivo ai periodi di assenza dal lavoro previsti dalle disposizioni sulla tutela delle lavoratrici madri.
2. Sono espulsi dal corso di formazione i vice direttori aggiunti in prova responsabili di infrazioni punite con sanzioni disciplinari pari o più gravi della sanzione pecuniaria.
3. I provvedimenti di dimissione e di espulsione sono adottati con decreto del capo del Dipartimento, su proposta del direttore centrale per la formazione.
4. Il personale che non supera il corso di formazione permane nella qualifica di appartenenza senza detrazioni di anzianità ed è restituito al servizio di istituto.
Art. 218 (Promozione alla qualifica di direttore aggiunto). - 1. La promozione alla qualifica di direttore aggiunto è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, ai vice direttori aggiunti che abbiano maturato due anni di effettivo servizio nella qualifica e che, nel triennio precedente lo scrutinio, non abbiano riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria e una valutazione inferiore a sufficiente, secondo le modalità stabilite dall'articolo 220.
2. La durata del corso di formazione di cui all'articolo 216 è computata nel periodo di servizio di cui al comma 1.
Art. 219 (Promozione alla qualifica di direttore coordinatore). - 1. La promozione alla qualifica di direttore coordinatore è conferita a ruolo aperto, secondo l'ordine di ruolo, ai direttori aggiunti che abbiano maturato cinque anni e sei mesi di effettivo servizio nella qualifica e che, nel triennio precedente lo scrutinio, non abbiano riportato una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria e una valutazione inferiore a sufficiente, secondo le modalità stabilite dall'articolo 220.
Art. 220 (Valutazione annuale del personale appartenente al ruolo dei direttivi aggiunti). - 1. Il personale appartenente al ruolo dei direttivi aggiunti del Corpo nazionale è valutato annualmente dall'amministrazione.
2. La valutazione di cui al comma 1 è formulata dal dirigente da cui il personale dipende direttamente, mediante un giudizio sintetico complessivo sulla base dei risultati raggiunti, delle capacità dimostrate nell'espletamento degli incarichi assegnati nonché del livello di rendimento raggiunto nello svolgimento degli stessi.
3. Il personale interessato partecipa al procedimento di valutazione annuale compilando, entro il 31 gennaio di ciascun anno, una scheda valutativa, riepilogativa dell'attività svolta durante l'anno precedente.
4. Entro il successivo 30 aprile, il dirigente valuta la scheda compilata dal personale assegnato al proprio ufficio, esprimendo un giudizio sintetico complessivo.
5. Il giudizio sintetico complessivo è notificato a ciascun interessato entro trenta giorni dalla formulazione.
6. I contenuti della scheda valutativa di cui al comma 3, le modalità di compilazione e di presentazione, i parametri per la valutazione e i criteri per la formulazione del giudizio valutativo finale sono stabiliti con decreto del capo del Dipartimento, su proposta del capo del Corpo nazionale.
7. Gli esiti delle valutazioni del personale di cui al comma 1 sono trasmessi alla direzione centrale per le risorse umane del Dipartimento e sono tenuti in considerazione ai fini giuridici ed economici per la progressione in carriera.
8. Qualora per uno o più anni non sia stata possibile la compilazione della scheda di valutazione ovvero la compilazione medesima riguardi personale comandato o fuori ruolo, il dirigente formula il giudizio complessivo sulla base degli elementi in proprio possesso.
Art. 221 (Attribuzione di uno scatto convenzionale al personale appartenente al ruolo dei direttivi aggiunti). - 1. Al personale appartenente al ruolo dei direttivi aggiunti che abbia maturato sedici anni di effettivo servizio nel ruolo è attribuito uno scatto convenzionale; al medesimo personale è attribuito un ulteriore scatto convenzionale, dopo ventisei anni di effettivo servizio nel ruolo.
2. Gli scatti convenzionali di cui al comma 1 non sono attribuiti al personale che, nel triennio precedente, abbia riportato una valutazione inferiore a sufficiente, secondo i criteri di cui all'articolo 220, o una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria, o sospeso cautelarmente dal servizio, rinviato a giudizio o ammesso ai riti alternativi per i delitti di cui all'articolo 10, comma 1, del decreto legislativo 31 dicembre 2012, n. 235, ovvero sottoposto a procedimento disciplinare per l'applicazione di una sanzione disciplinare pari o più grave della sanzione pecuniaria. In caso di proscioglimento l'attribuzione degli scatti convenzionali avviene anche con effetto retroattivo.
4. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 228, ai fini degli scatti convenzionali di cui al presente articolo, viene computata la sola anzianità maturata nel ruolo dei direttivi aggiunti.
Art. 222 (Individuazione delle posizioni organizzative per il personale appartenente al ruolo dei direttivi aggiunti). - 1. Le posizioni organizzative da conferire ai direttivi aggiunti del Corpo nazionale sono individuate con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze e il Ministro per la pubblica amministrazione, al fine di incrementare il livello di funzionalità e di efficienza del Corpo nazionale e di razionalizzare il modello organizzativo delle strutture centrali e periferiche dell'amministrazione dell'interno. Tali posizioni organizzative comportano l'individuazione delle specifiche funzioni di cui il titolare risponde nei confronti del responsabile dell'ufficio presso cui la stessa posizione organizzativa è incardinata. Con il medesimo decreto sono individuate, altresì, le posizioni organizzative che implicano la diretta responsabilità del titolare nei confronti della figura di vertice della struttura.
2. In relazione al sopravvenire di nuove esigenze organizzative e funzionali, e comunque con cadenza biennale, si provvede, con le modalità di cui al comma 1, alla periodica rideterminazione delle posizioni organizzative.
Art. 223 (Conferimento delle posizioni organizzative per il personale appartenente al ruolo dei direttivi aggiunti). - 1. Le posizioni organizzative sono conferite ai direttivi aggiunti dai dirigenti responsabili delle strutture presso cui prestano servizio, in relazione alle attitudini individuali, alla capacità professionale, alla natura e alle caratteristiche degli incarichi da ricoprire, e comunque sulla base di criteri generali previamente definiti con decreto del capo del Dipartimento.
2. Con il provvedimento di conferimento dell'incarico finalizzato all'attribuzione di una specifica posizione organizzativa è determinata la durata della stessa che non può eccedere il termine di cinque anni. L'incarico è rinnovabile. La preposizione del medesimo direttivo ad un determinato incarico non può avere comunque una durata complessiva superiore a dieci anni consecutivi. Le posizioni organizzative sono revocabili prima della scadenza per sopravvenute esigenze di servizio.
3. Le posizioni organizzative non ricoperte dal personale direttivo di cui all'articolo 141, ad eccezione di quelle di natura vicariale, possono essere conferite al direttore coordinatore in servizio nella medesima struttura, qualora le procedure di mobilità siano andate deserte e in presenza di eccezionali e temporanee esigenze di servizio.
Art. 224 (Procedimento negoziale del personale appartenente al ruolo dei direttivi aggiunti). - 1. La definizione degli aspetti economici e di determinati aspetti giuridici del rapporto di impiego del personale appartenente al ruolo dei direttivi aggiunti avviene nell'ambito del procedimento negoziale del personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale, in un'apposita sezione del medesimo comparto di negoziazione.
Capo V (Procedimento negoziale del personale direttivo e dirigente). - Art. 225 (Consultazione delle organizzazioni sindacali nell'ambito della programmazione finanziaria e di bilancio). - 1. Le organizzazioni sindacali rappresentative del personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale sono convocate presso la Presidenza del Consiglio dei ministri in occasione della predisposizione del Documento di economia e finanza (DEF) e prima della deliberazione del disegno di legge di bilancio per essere consultate.
Art. 226 (Ambito di applicazione). - 1. Nelle materie di negoziazione di cui all'articolo 228, i relativi aspetti del rapporto di impiego del personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale sono oggetto della procedura di negoziazione di cui all'articolo 229, nell'ambito del comparto autonomo di negoziazione denominato "Vigili del fuoco e soccorso pubblico".
2. La disciplina derivante dal procedimento negoziale di cui al comma 1 ha durata triennale, sia per la parte economica sia per la parte normativa.
3. Nei casi in cui le disposizioni generali sul pubblico impiego rinviano alla contrattazione collettiva e si verte in materie diverse da quelle indicate nell'articolo 228 e non disciplinate per il personale direttivo e dirigenziale del Corpo nazionale da particolari disposizioni di legge, per lo stesso personale si provvede, sentite le organizzazioni sindacali rappresentative, con decreto del Presidente della Repubblica, da adottare ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro dell'interno, di concerto con il Ministro per la pubblica amministrazione e il Ministro dell'economia e delle finanze.
Art. 227 (Delegazioni negoziali). - 1. Il procedimento negoziale intercorre tra una delegazione di parte pubblica composta dal Ministro per la pubblica amministrazione, che la presiede, dai Ministri dell'interno e dell'economia e delle finanze, o dai sottosegretari di Stato rispettivamente delegati, e una delegazione delle organizzazioni sindacali rappresentative sul piano nazionale del personale direttivo e dirigente del Corpo nazionale, individuate con decreto del Ministro per la pubblica amministrazione secondo i criteri generali in materia di rappresentatività sindacale stabiliti per il pubblico impiego.
Art. 228 (Materie di negoziazione). - 1. Formano oggetto del procedimento negoziale:
a) il trattamento economico fondamentale e accessorio, ivi compreso quello di lavoro straordinario e quello correlato all'attribuzione di posizioni organizzative del personale appartenente ai ruoli direttivi, secondo parametri appositamente definiti in tale sede che ne assicurino, nell'ambito delle risorse stanziate dalle leggi finanziarie per corrispondere i miglioramenti retributivi al personale statale di diritto pubblico, sviluppi omogenei e proporzionati;
b) il trattamento economico di missione e di trasferimento e i buoni pasto;
c) il trattamento di fine rapporto e le forme pensionistiche complementari;
d) il tempo di lavoro e l'orario di lavoro;
e) il congedo ordinario e straordinario;
f) la reperibilità;
g) l'aspettativa per motivi di salute e di famiglia;
h) i permessi brevi per esigenze personali;
i) il patrocinio legale e la tutela assicurativa;
l) le linee di indirizzo per la formazione e l'aggiornamento professionale, per la garanzia e il miglioramento della sicurezza sul lavoro e per la gestione delle attività socio-assistenziali del personale;
m) gli istituti e le materie di partecipazione sindacale;
n) le procedure di raffreddamento dei conflitti;
o) le aspettative, i distacchi e i permessi sindacali;
p) la struttura degli accordi negoziali e i rapporti tra i diversi livelli.
2. I distacchi e i permessi sindacali spettanti alle organizzazioni sindacali rappresentative del comparto di cui all'articolo 226 possono essere utilizzati dalle medesime organizzazioni sindacali rappresentative del comparto di cui all'articolo 136, nei limiti spettanti ad invarianza di costi per l'amministrazione.
Art. 229 (Procedura di negoziazione). - 1. La procedura negoziale è avviata dal Ministro per la pubblica amministrazione almeno quattro mesi prima della scadenza del termine triennale di cui all'articolo 226, comma 2. Le trattative si svolgono tra i soggetti di cui all'articolo 227 e si concludono con la sottoscrizione di un'ipotesi di accordo. Il procedimento negoziale si conclude con l'emanazione di un decreto del Presidente della Repubblica.
2. La delegazione di parte pubblica, prima di procedere alla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo, verifica, sulla base della rappresentatività accertata per l'ammissione alle trattative ai sensi dell'articolo 227, che le organizzazioni sindacali aderenti all'ipotesi stessa rappresentino più del 50 per cento del dato associativo espresso dal totale delle deleghe sindacali rilasciate.
3. Le organizzazioni sindacali dissenzienti possono trasmettere al Presidente del Consiglio dei ministri ed ai Ministri che compongono la delegazione di parte pubblica le loro osservazioni entro il termine di cinque giorni dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo.
4. L'ipotesi di accordo è corredata da prospetti contenenti l'individuazione del personale interessato, i costi unitari e gli oneri riflessi del trattamento economico, nonché la quantificazione complessiva della spesa, diretta e indiretta, con l'indicazione della copertura finanziaria complessiva per l'intero periodo di validità.
L'ipotesi di accordo non può in ogni caso comportare, direttamente o indirettamente, anche a carico di esercizi successivi, impegni di spesa eccedenti rispetto a quanto stabilito nel Documento di economia e finanza (DEF) approvato dal Parlamento nella legge di bilancio.
5. Il Consiglio dei ministri, entro quindici giorni dalla sottoscrizione dell'ipotesi di accordo, verificate le compatibilità finanziarie ed esaminate le eventuali osservazioni di cui al comma 3, approva l'ipotesi di accordo e il relativo schema di decreto del Presidente della Repubblica, prescindendo dal parere del Consiglio di Stato. Nel caso in cui l'accordo non sia definito entro novanta giorni dall'inizio delle procedure, il Governo riferisce alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica nelle forme e nei modi stabiliti dai rispettivi regolamenti.
6. Nel caso in cui la Corte dei conti, in sede di esercizio del controllo preventivo di legittimità sul decreto di cui al comma 5, richieda chiarimenti o elementi integrativi, ai sensi dell'articolo 3, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20, le controdeduzioni devono essere trasmesse entro quindici giorni.
Art. 230 (Accordi integrativi nazionali e accordi decentrati). - 1.
Nei limiti, per le materie, per la durata e secondo le procedure negoziali fissate dal decreto di cui all'articolo 229, comma 1, possono essere conclusi accordi integrativi nazionali tra una delegazione di parte pubblica presieduta dal Ministro dell'interno o da un suo delegato e da una delegazione composta dai rappresentanti delle organizzazioni sindacali firmatarie dell'ipotesi di accordo triennale di cui all'articolo 229, comma 1.
2. Nei limiti, per le materie, per la durata e secondo le procedure negoziali fissate dal decreto di cui all'articolo 229, comma 1, sono conclusi accordi decentrati a livello centrale e periferico tra una delegazione di parte pubblica presieduta rispettivamente dal capo del Dipartimento o da un suo delegato e dai titolari degli uffici periferici interessati e una delegazione sindacale composta dai rappresentanti delle corrispondenti strutture centrali e periferiche delle organizzazioni sindacali firmatarie dell'ipotesi di accordo triennale di cui all'articolo 229, comma 1. Le trattative si svolgono in un'unica sessione negoziale, salvo per le materie che per loro natura richiedono tempi di negoziazione diversi o verifiche periodiche.
3. Le delegazioni di parte pubblica non possono sottoscrivere accordi integrativi nazionali e accordi decentrati in contrasto con i vincoli risultanti dal decreto di cui all'articolo 229, comma 1, o che comportino oneri non previsti negli strumenti di programmazione annuale e pluriennale. Le clausole difformi sono nulle e non possono essere applicate.».