DECRETO LEGISLATIVO 9 aprile 2008, n. 81

Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro.

note: Entrata in vigore del decreto: 15-5-2008. Le disposizioni di cui agli artt. 17, comma 1, lettera a), e 28, nonche' le altre disposizioni in tema di valutazione dei rischi che ad esse rinviano, ivi comprese le relative disposizioni sanzionatorie, previste dal presente decreto, diventano efficaci decorsi novanta giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella Gazzetta Ufficiale; fino a tale data continuano a trovare applicazione le disposizioni previgenti.Le disposizioni di cui al titolo VIII, capo IV entrano in vigore alla data fissata dal primo comma dell'articolo 13, paragrafo 1, della direttiva 2004/40/CE; le disposizioni di cui al capo V del medesimo titolo VIII entrano in vigore il 26 aprile 2010. (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 04/05/2023)
  • Allegati
Testo in vigore dal: 21-12-2021
aggiornamenti all'articolo
                              Art. 13. 
                              Vigilanza 
 
  1. La vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia  di
salute e sicurezza nei luoghi  di  lavoro  e'  svolta  dalla  azienda
sanitaria  locale   competente   per   territorio,   dall'Ispettorato
nazionale del lavoro e, per quanto di specifica competenza, dal Corpo
nazionale dei vigili del fuoco, nonche'  per  il  settore  minerario,
fino all'effettiva attuazione  del  trasferimento  di  competenze  da
adottarsi ai sensi del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,  e
successive modificazioni, dal Ministero dello sviluppo  economico,  e
per le industrie estrattive di seconda categoria e le acque  minerali
e termali dalle regioni e province autonome di Trento e  di  Bolzano.
Le province autonome di Trento e di Bolzano provvedono alle finalita'
del presente articolo, nell'ambito delle proprie competenze,  secondo
quanto previsto dai rispettivi ordinamenti. 
  1-bis. Nei luoghi di lavoro delle  Forze  armate,  delle  Forze  di
polizia e dei vigili del fuoco la vigilanza sulla applicazione  della
legislazione in materia di salute e sicurezza sul  lavoro  e'  svolta
esclusivamente dai servizi sanitari e  tecnici  istituiti  presso  le
predette amministrazioni. 
  2. COMMA ABROGATO DAL D.L. 21 OTTOBRE 2021, N. 146, CONVERTITO  CON
MODIFICAZIONI DALLA L. 17 DICEMBRE 2021, N. 215. 
  3. In attesa del complessivo riordino delle competenze in  tema  di
vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e
sicurezza sui luoghi  di  lavoro,  restano  ferme  le  competenze  in
materia  di  salute  e  sicurezza  dei  lavoratori  attribuite   alle
autorita' marittime a bordo delle navi ed in  ambito  portuale,  agli
uffici di sanita' aerea  e  marittima,  alle  autorita'  portuali  ed
aeroportuali, per quanto riguarda la sicurezza dei lavoratori a bordo
di navi e di aeromobili ed in ambito portuale ed aeroportuale nonche'
ai servizi sanitari e tecnici istituiti per le Forze armate e per  le
Forze di polizia e per i Vigili del fuoco; i  predetti  servizi  sono
competenti altresi' per le aree riservate o operative  e  per  quelle
che presentano analoghe esigenze da individuarsi, anche per quel  che
riguarda  le  modalita'  di  attuazione,  con  decreto  del  Ministro
competente, di concerto con i Ministri del lavoro e della  previdenza
sociale  e  della  salute.  L'Amministrazione  della  giustizia  puo'
avvalersi dei servizi istituiti per le Forze  armate  e  di  polizia,
anche mediante convenzione con i rispettivi  Ministeri,  nonche'  dei
servizi istituiti con riferimento alle strutture penitenziarie. 
  4. La vigilanza di cui  al  presente  articolo  e'  esercitata  nel
rispetto del coordinamento di cui agli articoli  5  e  7.  A  livello
provinciale, nell'ambito della programmazione regionale realizzata ai
sensi dell'articolo 7, le aziende sanitarie  locali  e  l'Ispettorato
nazionale del lavoro promuovono  e  coordinano  sul  piano  operativo
l'attivita' di vigilanza esercitata da tutti gli  organi  di  cui  al
presente  articolo.  Sono  adottate  le  conseguenti   modifiche   al
((decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 21 dicembre 2007,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 31 del 6 febbraio 2008)). 
  5. Il personale delle  pubbliche  amministrazioni,  assegnato  agli
uffici che svolgono attivita' di vigilanza,  non  puo'  prestare,  ad
alcun titolo e in alcuna parte del territorio nazionale, attivita' di
consulenza. 
  6. L'importo delle somme che l'ASL e  l'Ispettorato  nazionale  del
lavoro, in qualita' di organo di vigilanza, ((ammettono)) a pagare in
sede  amministrativa  ai  sensi  dell'articolo  21,  comma  2,  primo
periodo, del decreto legislativo 19 dicembre 1994,  n.  758,  integra
rispettivamente,  l'apposito  capitolo  regionale   e   il   bilancio
dell'Ispettorato nazionale del lavoro per finanziare  l'attivita'  di
prevenzione  nei  luoghi  di  lavoro  svolta  dai   dipartimenti   di
prevenzione delle AA.SS.LL. e dall'Ispettorato. 
  7. E' fatto salvo quanto previsto dall'articolo 64 del decreto  del
Presidente della Repubblica 19 marzo 1956, n.  303,  con  riferimento
agli organi di vigilanza competenti, come  individuati  dal  presente
decreto. 
  7-bis. L'Ispettorato nazionale del lavoro e' tenuto  a  presentare,
entro il 30 giugno di ogni  anno  al  Ministro  del  lavoro  e  delle
politiche sociali per la trasmissione al  Parlamento,  una  relazione
analitica sull'attivita' svolta in materia di prevenzione e contrasto
del lavoro irregolare e che dia conto dei  risultati  conseguiti  nei
diversi  settori  produttivi  e  delle   prospettive   di   sviluppo,
programmazione ed efficacia dell'attivita' di vigilanza nei luoghi di
lavoro.