stai visualizzando l'atto

DECRETO LEGISLATIVO 5 ottobre 2018, n. 126

Disposizioni integrative e correttive, a norma dell'articolo 8, comma 6, della legge 7 agosto 2015, n. 124, al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, recante: «Disposizioni in materia di revisione dei ruoli delle Forze di polizia, ai sensi dell'articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche». (18G00152)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 17/11/2018 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/07/2021)
nascondi
vigente al 29/04/2024
  • Articoli
  • 1
  • Modifiche alla revisione dei ruoli del personale della Polizia di
    Stato
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • Modifiche alla revisione dei ruoli del personale dell'Arma dei
    carabinieri
  • 7
  • Modifiche alla revisione dei ruoli del personale del Corpo della
    guardia di finanza
  • 8
  • 9
  • 10
  • Modifiche alla revisione dei ruoli del personale del Corpo di polizia
    penitenziaria
  • 11
  • 12
  • 13
  • Modifiche al decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19
  • 20
  • 21
  • 22
  • Allegati
Testo in vigore dal:  31-7-2021
aggiornamenti all'articolo

Art. 6

Modifiche al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334
1. Al decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) all'articolo 2, comma 2, dopo le parole «in caso di assenza o impedimento.» sono aggiunte le seguenti: «Nella sostituzione del dirigente dei Commissariati distaccati, i commissari capo esercitano anche le attribuzioni di Autorità locale di pubblica sicurezza»;
b) all'articolo 2-bis, le parole: «, riservato al personale del ruolo degli ispettori» sono soppresse;
c) all'articolo 3:
1)
((NUMERO ABROGATO DAL D.L. 31 MAGGIO 2021, N. 77, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 29 LUGLIO 2021, N. 108))
;
2) al comma 3:
1.1) al primo periodo, le parole: «decreto del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza» sono sostituite dalle seguenti: «regolamento del Ministro dell'interno, da emanare ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400»;
1.2) al secondo periodo, le parole: «Con il medesimo decreto sono, altresì, previste» sono sostituite dalle seguenti: «Con decreto del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza sono previste le tipologie e le modalità di svolgimento dei concorsi e delle relative prove e fasi concorsuali, tra cui» e le parole: «le modalità di svolgimento del concorso,» sono soppresse;
3) al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «nel decreto» sono inserite le seguenti: «del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza»;
d) all'articolo 4:
1) al comma 1, le parole «l'Istituto Superiore di Polizia» sono sostituite con le seguenti: «la Scuola Superiore di Polizia»;
2) al comma 3, le parole «dell'Istituto Superiore di Polizia» sono sostituite con le seguenti: «della Scuola Superiore di Polizia»;
3) al comma 8, dopo le parole: «nell'ambito delle sedi indicate dall'Amministrazione», sono aggiunte le seguenti: «ad esclusione della provincia di residenza e di provenienza risultanti alla data di emanazione del bando»;
e) all'articolo 5:
1) al comma 1, lettera b), sono inserite, in fine, le seguenti parole «a seguito della ripetizione del corso di cui al comma 1-bis»;
2) al comma 1, lettera c), sono inserite, in fine, le seguenti parole «a seguito della ripetizione del corso di cui al comma 1-bis»;
3) dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
«1-bis. I commissari che non ottengono il giudizio di idoneità previsto al termine del primo ciclo del corso, nonché il giudizio di idoneità al servizio di polizia, che non superano le prove, ovvero che non conseguono nei tempi stabiliti, tutti gli obiettivi formativi previsti per il primo ciclo ed il secondo ciclo del corso sono ammessi a partecipare, per una sola volta, al primo corso successivo.»;
f) all'articolo 5-bis:
1) al comma 1, le parole: «del ruolo degli ispettori in possesso della laurea triennale di cui all'articolo 3, comma 2, con un'età non superiore a trentacinque anni» sono sostituite dalle seguenti: «in possesso della laurea triennale o laurea magistrale o specialistica, di cui all'articolo 3, comma 2,», e le parole: «di cui il venti per cento riservato ai sostituti commissari.», sono sostituite dalle seguenti: «di cui il venti per cento riservato al personale dei ruoli degli agenti e assistenti e dei sovrintendenti con un'anzianità di servizio non inferiore a cinque anni e con un'età non superiore a trentacinque anni, e l'ottanta per cento riservato al personale del ruolo degli ispettori, di cui il venti per cento riservato ai sostituti commissari, con un'età non superiore a cinquantacinque anni.»;
2) al comma 3, dopo le parole: «il decreto» sono inserite le seguenti: «del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza»;
g) all'articolo 5-ter, comma 6, dopo le parole: «nell'ambito delle sedi disponibili» sono aggiunte le seguenti: «ad esclusione della provincia di residenza e di provenienza risultanti alla data di emanazione del bando»;
h) all'articolo 11, comma 2, le parole: «e dai prefetti provenienti dai ruoli della Polizia di Stato in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza» sono sostituite dalle seguenti: «e dai prefetti e dai dirigenti generali di pubblica sicurezza preposti alle direzioni e agli uffici di cui all'articolo 59, comma 1»;
i) alla rubrica del titolo II le parole: «di polizia» sono sostituite dalle seguenti: «della Polizia di Stato»;
l) all'articolo 29, comma 2, le parole: «direttore tecnico» sono sostituite dalle seguenti: «commissario tecnico» e le parole: «direttore tecnico principale» sono sostituite dalle seguenti: «commissario capo tecnico»;
m) all'articolo 30, comma 2, le parole: «fino a direttore tecnico principale» sono sostituite dalle seguenti: «fino a commissario capo tecnico», e le parole: «Ai direttori tecnici e ai direttori tecnici principali» sono sostituite dalle seguenti: «Ai commissari tecnici e ai commissari capo tecnici»;
n) all'articolo 31:
1) al comma 3:
1.1) al primo periodo, le parole: «Con decreto» sono sostituite dalle seguenti: «Con il regolamento» e le parole: «sono stabilite le modalità di effettuazione delle prove di efficienza fisica, i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale», sono sostituite dalle seguenti: «sono stabiliti i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale»;
1.2) al secondo periodo, le parole: «Con il medesimo decreto sono, altresì, previste» sono sostituite dalle seguenti: «Con decreto del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza di cui all'articolo 3, comma 3, sono previste le tipologie e le modalità di svolgimento dei concorsi e delle relative prove e fasi concorsuali, tra cui» e le parole: «le modalità di svolgimento dei concorsi,» sono soppresse;
2) al comma 4, primo periodo, dopo le parole: «dal decreto» sono inserite le seguenti: «del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza»;
o) all'articolo 32:
1) al comma 1, le parole: «i direttori tecnici» sono sostituite dalle seguenti: «i commissari tecnici»;
2) al comma 4, le parole: «I direttori tecnici» sono sostitute dalle seguenti: «I commissari tecnici» e le parole: «di direttore tecnico principale», ovunque ricorrano, sono sostituite dalle seguenti: «di commissario capo tecnico»;
p) all'articolo 33, comma 1, le parole: «nella qualifica di direttore tecnico principale» sono sostituite dalle seguenti: «di commissario capo tecnico»;
q) alla rubrica del titolo III le parole: «di polizia» sono sostituite dalle seguenti: «della Polizia di Stato»;
r) all'articolo 45, comma 1, è aggiunto il seguente periodo: «Gli stessi possono essere altresì componenti delle commissioni medico legali, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461 e all'articolo 1-ter del decreto-legge 31 marzo 2005, n. 45, convertito, con modificazioni, dalla legge 31 maggio 2005, n. 89.»;
s) all'articolo 46:
1) al comma 1, primo periodo, le parole: «dei requisiti previsti dal decreto» sono sostituite dalle seguenti: «dei requisiti previsti dal regolamento»;
2) al comma 2, primo periodo, le parole: «Con il decreto» sono sostituite dalle seguenti: «Con il regolamento» e, al secondo periodo, le parole: «Con il medesimo decreto sono, altresì, previste» sono sostituite dalle seguenti: «Con il decreto del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza di cui all'articolo 3, comma 3, sono previste le tipologie e le modalità di svolgimento dei concorsi e delle relative prove e fasi concorsuali, tra cui» e le parole: «le modalità di svolgimento del concorso,» sono soppresse;
3) dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:
«2-bis. Il venti per cento dei posti disponibili per l'accesso alla qualifica di medico e di medico veterinario, determinati con modalità stabilite nel decreto del capo della polizia - direttore generale della pubblica sicurezza di cui al comma 2, è riservato al personale della Polizia di Stato in possesso dei prescritti diploma di laurea e specializzazione e dell'iscrizione all'albo professionale e con un'età non superiore a quaranta anni, per la metà dei posti a quello del ruolo degli ispettori tecnici-settore sanitario, e per l'altra metà, al restante personale con un'anzianità di servizio effettivo non inferiore a cinque anni, in possesso, in entrambi i casi, dei requisiti attitudinali richiesti. Il predetto personale non deve aver riportato, nei tre anni precedenti, la sanzione disciplinare della pena pecuniaria o altra sanzione più grave e deve aver riportato, nello stesso periodo, un giudizio complessivo non inferiore a "ottimo".»;
t) all'articolo 47, comma 1, le parole «di un anno» sono sostituite dalle seguenti: «della durata di sei mesi» e le parole «, finalizzato anche al conseguimento del master universitario di secondo livello, sulle basi di programmi e modalità coerenti con le norme concernenti l'autonomia didattica degli atenei» sono soppresse;
u) all'articolo 48, comma 1, le parole «non inferiore» sono sostituite dalle seguenti: «non superiore» e le parole: «con almeno tre e sette anni» sono sostituite dalle seguenti: «con almeno tre anni e sei mesi e sette anni e sei mesi»;
v) all'articolo 52, comma 1, primo periodo, dopo la parola: «provvede» è inserita la seguente: «anche»;
z) all'articolo 59, comma 1, le parole «e composta dal vice direttore generale della pubblica sicurezza con funzioni vicarie e dai prefetti provenienti dai ruoli della Polizia di Stato in servizio presso il Dipartimento della pubblica sicurezza» sono sostituite dalle seguenti: «e composta dai vice direttori generali della pubblica sicurezza e dai prefetti e dai dirigenti generali di pubblica sicurezza direttori di direzioni e uffici di pari livello nell'ambito del Dipartimento della pubblica sicurezza, di cui all'articolo 4, comma 2, primo periodo, con esclusione delle lettere i) ed n), del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2001, n. 398, nonché della direzione centrale anticrimine della Polizia di Stato, della direzione centrale dell'immigrazione e della polizia delle frontiere e dell'ufficio centrale interforze per la sicurezza personale»;
aa) all'articolo 63, comma 1:
1) al secondo periodo, le parole «Per il conferimento delle promozioni per merito straordinario alle qualifiche di primo dirigente e di dirigente superiore,» sono soppresse e la parola «la» è sostituita dalla seguente: «La»;
2) dopo l'ultimo periodo è aggiunto il seguente: «Non può conseguire la promozione per merito straordinario alle qualifiche di vice questore aggiunto e vice questore e qualifiche equiparate il funzionario che riporti un punteggio inferiore al sessanta per cento del coefficiente totale massimo attribuibile al personale scrutinato ai sensi dei vigenti criteri di massima.».