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DECRETO LEGISLATIVO 2 ottobre 2018, n. 121

((Disciplina dell'esecuzione delle pene nei confronti dei condannati minorenni, in attuazione della delega di cui all'art. 1, commi 82, 83 e 85, lettera p), della legge 23 giugno 2017, n. 103)). (18G00147)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/11/2018 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/11/2023)
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vigente al 29/04/2024
Testo in vigore dal: 30-12-2022
aggiornamenti all'articolo
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Vista la legge 23 giugno 2017, n. 103, recante «Modifiche al codice
penale,   al   codice   di   procedura   penale   e   all'ordinamento
penitenziario», contenente  la  delega  al  Governo  per  la  riforma
dell'ordinamento penitenziario, e, in particolare l'articolo 1, commi
82, 83, 85, lettera p); 
  Vista  la  legge  26  luglio   1975,   n.   354,   recante   «Norme
sull'ordinamento  penitenziario  e  sulla  esecuzione  delle   misure
privative e limitative della liberta'»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988,
n. 447, recante «Approvazione del codice di procedura penale»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988,
n. 448, recante «Approvazione delle disposizioni sul processo  penale
a carico di imputati minorenni»; 
  Visto il decreto legislativo  28  luglio  1989,  n.  272,  recante:
«Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del decreto  del
Presidente della  Repubblica  22  settembre  1988,  n.  448,  recante
disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29  ottobre  2012,
n.  263,  recante  «Regolamento  recante  norme   generali   per   la
ridefinizione  dell'assetto  organizzativo   didattico   dei   Centri
d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i  corsi  serali,  a  norma
dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»; 
  Sentito il Garante nazionale dei diritti delle persone  detenute  o
private della liberta' personale; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 22 febbraio 2018; 
  Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui  all'articolo
8 del decreto delegato 28 agosto 1997, n. 28, espressa  nella  seduta
del 1° agosto 2018; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 27 settembre 2018; 
  Sulla proposta del Ministro della giustizia,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
               Emana il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
                 Regole e finalita' dell'esecuzione 
 
  1. Nel procedimento per l'esecuzione della pena detentiva  e  delle
misure penali  di  comunita'  a  carico  di  minorenni,  nonche'  per
l'applicazione di queste ultime, si  osservano  le  disposizioni  del
presente decreto e, per quanto  da  esse  non  previsto,  quelle  del
codice di procedura penale, della legge 26 luglio 1975, n.  354,  del
relativo regolamento di attuazione di cui al decreto  del  Presidente
della Repubblica 30 giugno 2000, n.230, e del decreto del  Presidente
della Repubblica 22 settembre 1988,  n.  448,  e  relative  norme  di
attuazione, di coordinamento  e  transitorie  approvate  con  decreto
legislativo 28 luglio 1989, n. 272. 
  2. L'esecuzione della pena  detentiva  e  delle  misure  penali  di
comunita' deve favorire ((i programmi di giustizia riparativa di  cui
al decreto legislativo attuativo della legge 27  settembre  2021,  n.
134)).   Tende   altresi'   a   favorire   la   responsabilizzazione,
l'educazione e il  pieno  sviluppo  psico-fisico  del  minorenne,  la
preparazione alla vita libera, l'inclusione sociale e a prevenire  la
commissione di ulteriori reati, anche mediante il ricorso ai percorsi
di  istruzione,  di  formazione  professionale,   di   istruzione   e
formazione professionale, di educazione alla  cittadinanza  attiva  e
responsabile, e ad attivita' di utilita' sociale, culturali, sportive
e di tempo libero.