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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 16 aprile 2018, n. 78

Regolamento che stabilisce i titoli valutabili nell'ambito del concorso per l'accesso alla qualifica di dirigente e il valore massimo assegnabile, ad ognuno di essi, ai sensi dell'articolo 3, comma 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004, n. 272. (18G00102)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/07/2018
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vigente al 01/05/2024
Testo in vigore dal: 12-7-2018
 
                            IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto  il  decreto  legislativo  30  marzo  2001,  n.  165,  ed  in
particolare l'articolo 28, riguardante l'accesso  alla  qualifica  di
dirigente nelle pubbliche amministrazioni e negli enti  pubblici  non
economici tramite  concorso  indetto  dalle  singole  amministrazioni
ovvero di corso-concorso selettivo di formazione bandito dalla Scuola
nazionale dell'amministrazione; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre 2004,
n. 272, recante «Regolamento di disciplina in materia di accesso alla
qualifica di dirigente, ai  sensi  dell'articolo  28,  comma  5,  del
decreto legislativo  30  marzo  2001,  n.  165»  e,  in  particolare,
l'articolo 3, comma 2-bis; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.
70, «Regolamento recante  riordino  del  sistema  di  reclutamento  e
formazione dei  dipendenti  pubblici  e  delle  Scuole  pubbliche  di
formazione, a norma dell'articolo 11 del decreto-legge 6 luglio 2012,
n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto  2012,  n.
135» e, in particolare, l'articolo 7; 
  Visti il decreto del  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca
scientifica e tecnologica 3 novembre 1999, n. 509, nonche' il decreto
del Ministro dell'istruzione, dell'universita'  e  della  ricerca  22
ottobre 2004, n. 270; 
  Visti i decreti ministeriali 4 agosto 2000 e 2 aprile 2001 relativi
alla  determinazione  delle  classi  delle  lauree  universitarie,  i
decreti ministeriali 28 novembre 2000, 2 aprile 2001 e 12 aprile 2001
relativi alla determinazione delle classi delle lauree  universitarie
specialistiche, i decreti ministeriali 16 marzo 2007 e 8 gennaio 2009
relativi alla determinazione delle classi di  laurea  magistrale,  il
decreto ministeriale 19 febbraio 2009  relativo  alla  determinazione
delle classi delle  lauree  universitarie,  i  decreti  del  Ministro
dell'istruzione, dell'universita' e della ricerca,  di  concerto  col
Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione del 9 luglio
2009, recante, il primo, «Equiparazioni  tra  diplomi  di  lauree  di
vecchio  ordinamento,  lauree  specialistiche  (LS)  ex  decreto   n.
509/1999 e lauree magistrali (LM) ex decreto  n.  270/2004,  ai  fini
della partecipazione ai concorsi»,  il  secondo,  «Equiparazione  tra
classi delle lauree di cui all'ex decreto n. 509/1999 e classi  delle
lauree di cui all'ex decreto n. 270/2004 ai fini della partecipazione
ai pubblici concorsi»; 
  Vista la legge 29 luglio 1991, n. 243, in  materia  di  Universita'
non statali legalmente riconosciute; 
  Vista la legge 21 dicembre 1999, n. 508, articolo 2, comma  5,  che
riforma  la  disciplina  relativa  alle  Accademie  di  belle   arti,
all'Accademia nazionale di danza,  all'Accademia  nazionale  di  arte
drammatica, agli Istituti superiori per le industrie  artistiche,  ai
Conservatori di musica e agli Istituti musicali pareggiati prevedendo
che le predette istituzioni rilascino specifici diplomi accademici di
primo   e   secondo   livello,   nonche'   di   perfezionamento,   di
specializzazione e di formazione alla ricerca in  campo  artistico  e
musicale; 
  Vista la legge 24 dicembre  2012,  n.  228,  (legge  di  stabilita'
2013), articolo 1, commi da 102 a 107, che ha disposto un sistema  di
equipollenze fra i diplomi accademici di primo e di  secondo  livello
rilasciati dalle Istituzioni AFAM e, rispettivamente,  i  diplomi  di
laurea e di laurea magistrale appartenenti ad alcune classi, al  fine
esclusivo della partecipazione ai pubblici concorsi; 
  Visti i decreti ministeriali numeri 241, 242  e  243  del  2013,  e
successive modificazioni e integrazioni, con cui sono state  definite
le  corrispondenze  dei  titoli  conclusivi  dei  corsi  sperimentali
triennali ai diplomi accademici di primo livello; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive modifiche ed integrazioni; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi nella adunanza del 12 aprile 2018; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  26
gennaio 2017, che dispone la delega di funzioni al  Ministro  per  la
semplificazione e la pubblica amministrazione  on.le  dott.ssa  Maria
Anna Madia; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                  Oggetto ed ambito di applicazione 
 
  1. Il presente decreto disciplina, ai sensi dell'articolo 3,  comma
2-bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre  2004,
n. 272, i titoli valutabili nonche' il valore massimo assegnabile  ad
ognuno di essi, nell'ambito del  concorso  pubblico,  per  titoli  ed
esami, per l'accesso alla qualifica di dirigente, di cui all'articolo
28, comma 1, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n.1092, al solo fine
          di facilitare la lettura delle disposizioni di  legge  alle
          quali e' operato il rinvio. Restano invariati il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  28  del  sitato
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165: 
              «Art. 28. (Accesso alla qualifica  di  dirigente  della
          seconda  fascia).  -   1.  L'accesso  alla   qualifica   di
          dirigente   nelle   amministrazioni   statali,   anche   ad
          ordinamento autonomo, e negli enti pubblici  non  economici
          avviene per concorso indetto dalle singole  amministrazioni
          ovvero per corso-concorso selettivo di  formazione  bandito
          dalla Scuola superiore della pubblica amministrazione. 
              (Omissis). 
              5. Con regolamento emanato ai sensi  dell'articolo  17,
          comma 1, della legge 23 agosto 1988, n.  400,  su  proposta
          del Ministro per la funzione pubblica sentita, per la parte
          relativa  al  corso-concorso,  la  Scuola  superiore  della
          pubblica amministrazione, sono definiti: 
                a)  le  percentuali,  sul  complesso  dei  posti   di
          dirigente disponibili, riservate al concorso per esami e al
          corso-concorso; 
                b)  la  percentuale  di  posti  che  possono   essere
          riservati al  personale  di  ciascuna  amministrazione  che
          indice i concorsi pubblici per esami; 
                c) i criteri per la composizione e  la  nomina  delle
          commissioni esaminatrici; 
                d)  le  modalita'  di  svolgimento  delle  selezioni,
          prevedendo  anche  la  valutazione  delle   esperienze   di
          servizio professionali  maturate  nonche',  nella  fase  di
          prima applicazione del concorso di  cui  al  comma  2,  una
          riserva di posti non superiore  al  30  per  cento  per  il
          personale  appartenente  da  almeno  quindici   anni   alla
          qualifica  apicale,  comunque  denominata,  della  carriera
          direttiva; 
                e)  l'ammontare  delle  borse   di   studio   per   i
          partecipanti al corso-concorso. 
              6.  I  vincitori  dei  concorsi  di  cui  al  comma  2,
          anteriormente   al   conferimento   del   primo    incarico
          dirigenziale, frequentano un ciclo di  attivita'  formative
          organizzato   dalla   Scuola   superiore   della   pubblica
          amministrazione  e  disciplinato  ai  sensi   del   decreto
          legislativo  30  luglio  1999,  n.  287.  Tale  ciclo  puo'
          comprendere  anche  l'applicazione  presso  amministrazioni
          italiane e  straniere,  enti  o  organismi  internazionali,
          istituti o aziende pubbliche o private. Il  medesimo  ciclo
          formativo, di durata non  superiore  a  dodici  mesi,  puo'
          svolgersi anche in collaborazione con istituti universitari
          italiani o stranieri, ovvero primarie istituzioni formative
          pubbliche o private. 
              (Omissis). 
              8. Restano ferme le vigenti disposizioni in materia  di
          accesso  alle  qualifiche   dirigenziali   delle   carriere
          diplomatica e prefettizia, delle Forze  di  polizia,  delle
          Forze armate e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 
              9. Per le finalita' di cui  al  presente  articolo,  e'
          attribuito   alla   Scuola   superiore    della    pubblica
          amministrazione un ulteriore contributo di  1.500  migliaia
          di euro a decorrere dall'anno 2002. 
              10. All'onere derivante dall'attuazione  del  comma  9,
          pari a 1.500 migliaia di euro a decorrere  dall'anno  2002,
          si  provvede  mediante   corrispondente   riduzione   dello
          stanziamento  iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale
          2002-2004, nell'ambito dell'unita' previsionale di base  di
          parte corrente "Fondo speciale" dello stato  di  previsione
          del Ministero dell'economia  e  delle  finanze  per  l'anno
          2002, allo scopo parzialmente utilizzando  l'accantonamento
          relativo al medesimo Ministero.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 3, comma 2-bis  del
          decreto del Presidente della Repubblica 24 settembre  2004,
          n. 272, recante Regolamento di  disciplina  in  materia  di
          accesso alla qualifica di dirigente, ai sensi dell'articolo
          28, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165: 
              «Art. 3. (Concorso pubblico per  titoli  ed  esami).  -
          (Omissis). 
              2-bis. Con decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei
          Ministri sono stabiliti i titoli valutabili nell'ambito del
          concorso di cui al comma 1 ed il valore massimo assegnabile
          ad ognuno di essi nell'ambito della procedura  concorsuale.
          Il valore complessivo  dei  titoli  non  puo'  superare  il
          quaranta per cento della votazione finale del candidato.». 
              - Si riporta  il  testo  dell'articolo  7  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  16  aprile   2013,   n.   70
          (Regolamento recante riordino del sistema di reclutamento e
          formazione dei dipendenti pubblici e delle Scuole pubbliche
          di formazione, a norma dell'articolo 11 del decreto-legge 6
          luglio 2012, n. 95, convertito,  con  modificazioni,  dalla
          legge 7 agosto 2012, n. 135), pubblicato nella  Gazz.  Uff.
          24 giugno 2013, n. 146: 
              «Art. 7. (Reclutamento dei dirigenti). - 1. Al concorso
          per titoli ed esami di cui all'articolo 28,  comma  1,  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  possono  essere
          ammessi   i   dipendenti   di   ruolo    delle    pubbliche
          amministrazioni, muniti di  laurea,  che  abbiano  compiuto
          almeno cinque anni  di  servizio  o,  se  in  possesso  del
          dottorato di ricerca  o  del  diploma  di  specializzazione
          conseguito presso le scuole di specializzazione individuate
          con decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri,  di
          concerto con il Ministro dell'istruzione,  dell'universita'
          e della ricerca, almeno tre anni  di  servizio,  svolti  in
          posizioni funzionali per l'accesso alle quali e'  richiesto
          il possesso del dottorato  di  ricerca  o  del  diploma  di
          laurea. Per  i  dipendenti  delle  amministrazioni  statali
          reclutati  a  seguito  di  corso-concorso,  il  periodo  di
          servizio e' ridotto a quattro anni. Sono, altresi', ammessi
          i soggetti in possesso della qualifica di dirigente in enti
          e  strutture  pubbliche  non  ricomprese   nel   campo   di
          applicazione  dell'articolo  1,  comma   2,   del   decreto
          legislativo 30 marzo 2001, n. 165, muniti  del  diploma  di
          laurea, che hanno svolto per almeno due  anni  le  funzioni
          dirigenziali.  Sono,  inoltre,  ammessi  coloro  che  hanno
          ricoperto   incarichi   dirigenziali   o   equiparati    in
          amministrazioni pubbliche per un periodo  non  inferiore  a
          cinque anni, purche' muniti  di  diploma  di  laurea.  Sono
          altresi' ammessi i cittadini italiani,  forniti  di  idoneo
          titolo di studio universitario,  che  hanno  maturato,  con
          servizio continuativo per almeno quattro anni  presso  enti
          od  organismi  internazionali,  esperienze  lavorative   in
          posizioni funzionali apicali per l'accesso  alle  quali  e'
          richiesto il possesso del diploma di laurea. 
              2. Al corso-concorso selettivo  di  formazione  di  cui
          all'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 30  marzo
          2001, n. 165, possono  essere  ammessi,  con  le  modalita'
          stabilite nel regolamento di cui al comma  5  del  medesimo
          articolo 28, i soggetti muniti di  laurea  specialistica  o
          magistrale oppure del diploma di laurea conseguito  secondo
          gli   ordinamenti   didattici   previgenti    al    decreto
          ministeriale 3 novembre 1999, n. 509, nonche' di  dottorato
          di  ricerca,  o  diploma  di  specializzazione,  conseguito
          presso  le  scuole  di  specializzazione  individuale   con
          decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  di
          concerto con il Ministro dell'istruzione,  dell'universita'
          e della ricerca, o master  di  secondo  livello  conseguito
          presso universita' italiane  o  straniere  dopo  la  laurea
          magistrale.  Al  corso-concorso  possono  essere   ammessi,
          altresi',   i   dipendenti   di   ruolo   delle   pubbliche
          amministrazioni,   muniti   di   laurea   specialistica   o
          magistrale, che abbiano  compiuto  almeno  cinque  anni  di
          servizio, svolti in posizioni funzionali per l'accesso alle
          quali e' richiesto il possesso della laurea. 
              3. Il  corso-concorso  ha  la  durata  di  dodici  mesi
          comprensivi  di   un   periodo   di   applicazione   presso
          amministrazioni pubbliche,  uffici  amministrativi  di  uno
          Stato dell'Unione europea o di un organismo  comunitario  o
          internazionale, secondo modalita' determinate  dal  decreto
          di cui all'articolo 28, comma 5, del decreto legislativo n.
          165 del 2001, nell'ambito degli  ordinari  stanziamenti  di
          bilancio. Durante la partecipazione al corso e nel  periodo
          di applicazione e' corrisposta una borsa di studio a carico
          della Scuola nazionale dell'amministrazione. 
              4. La percentuale sui posti  di  dirigente  disponibili
          riservata al corso-concorso di cui  al  comma  2  non  puo'
          essere inferiore al cinquanta per cento. 
              5.  Al  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  24
          settembre  2004,  n.  272,  sono  apportate   le   seguenti
          modificazioni: 
                a) l'articolo 2 e' abrogato; 
                b)  all'articolo  3  sono   apportate   le   seguenti
          modificazioni: 
                  1)  la  rubrica  e'  sostituita   dalla   seguente:
          "Concorso pubblico per titoli ed esami"; 
                  2) il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
                    "1. L'accesso alla qualifica di  dirigente  nelle
          amministrazioni ed enti di cui  all'articolo  1,  comma  1,
          avviene per concorso pubblico per titoli ed esami,  indetto
          dalle singole amministrazioni,  nella  percentuale  massima
          del cinquanta per cento dei posti da ricoprire."; 
                  3) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: 
                    "2-bis. Con decreto del Presidente del  Consiglio
          dei Ministri sono stabiliti i titoli valutabili nell'ambito
          del concorso di  cui  al  comma  1  ed  il  valore  massimo
          assegnabile ad ognuno di essi nell'ambito  della  procedura
          concorsuale. Il valore  complessivo  dei  titoli  non  puo'
          superare il quaranta per cento della votazione  finale  del
          candidato."; 
                c) all'articolo 5, comma 1, le parole:  "Il  concorso
          pubblico per esami" sono  sostituite  dalle  seguenti:  "Il
          concorso pubblico per titoli ed esami»; 
                d) all'articolo 5, comma 5, dopo  le  parole:  "prova
          orale" sono aggiunte le seguenti: ", nonche'  il  punteggio
          conseguito all'esito della valutazione dei titoli"; 
                e) all'articolo 6, comma 1, dopo  le  parole:  "dalla
          Scuola  superiore  della  pubblica  amministrazione"   sono
          inserite le seguenti: "su delibera  conforme  del  Comitato
          per il coordinamento delle scuole pubbliche di formazione"; 
                f) all'articolo 6, comma 2, dopo  le  parole:  "dalla
          Scuola  superiore  della  pubblica  amministrazione"   sono
          inserite le seguenti: "su delibera  conforme  del  Comitato
          per il coordinamento delle scuole pubbliche di formazione"; 
                g) l'articolo 7 e' sostituito dal seguente: 
              "Art.  7.  (Corso-concorso  selettivo   di   formazione
          dirigenziale). - 1. L'accesso alla qualifica  di  dirigente
          nelle amministrazioni di cui all'articolo 1, comma  1,  per
          una percentuale non inferiore al cinquanta  per  cento  dei
          posti da ricoprire, avviene per corso-concorso selettivo di
          formazione     bandito     dalla      Scuola      nazionale
          dell'amministrazione."; 
                h) l'articolo 10 e' sostituito dal seguente: 
              "Art.  10.  (Graduatoria  del  concorso).   -   1.   Al
          corso-concorso di formazione dirigenziale  sono  ammessi  i
          candidati utilmente inseriti nella graduatoria del concorso
          di  ammissione  entro  il  limite  del  numero  dei   posti
          disponibili di cui all'articolo 7, comma 1, maggiorato  del
          venti per cento. 
              2. La graduatoria di merito del concorso di  ammissione
          al  corso-concorso   e'   predisposta   dalla   commissione
          esaminatrice in base  al  punteggio  finale  conseguito  da
          ciascun candidato,  costituito  dalla  somma  dei  voti  di
          ciascuna delle prove scritte e dal voto della prova  orale.
          A  parita'  di  merito  trovano  applicazione  le   vigenti
          disposizioni  in  materia  di  titoli  di  preferenza.   La
          graduatoria  di  merito  e'  approvata  con   decreto   del
          Presidente della Scuola nazionale  dell'amministrazione  ed
          e' pubblicata sul sito internet della stessa Scuola.  Della
          pubblicazione viene dato avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale
          della Repubblica italiana."; 
                i) l'articolo 11 e' sostituito dal seguente: 
              "Art.   11   (Commissioni   esaminatrici). -   1.    Le
          commissioni esaminatrici del concorso per  l'ammissione  al
          corso-concorso e degli esami di cui agli articoli 13 e  14,
          sono nominate con decreto del Presidente del Consiglio  dei
          Ministri."; 
                l) l'articolo 12 e' sostituito dal seguente: 
              "Art. 12 (Modalita' di svolgimento dei corsi). - 1. Con
          decreto   del    Presidente    della    Scuola    nazionale
          dell'amministrazione,  d'intesa  con  il  Comitato  per  il
          coordinamento delle scuole  pubbliche  di  formazione  sono
          stabilite  le  modalita'  di  svolgimento  della  fase   di
          formazione generale del corso-concorso della durata di otto
          mesi, della  valutazione  continua,  dell'esame  conclusivo
          della  fase  di  formazione  specialistica   e   dell'esame
          finale."; 
                m) l'articolo 13 e' sostituito dal seguente: 
              "Art. 13  (Valutazione  continua  ed  esame  conclusivo
          della fase di formazione generale). - 1.  Gli  allievi  che
          conseguono  nella  valutazione  continua  una  media  delle
          votazioni pari almeno a ottanta su cento accedono all'esame
          conclusivo della  fase  di  formazione  generale.  Superano
          l'esame gli allievi che si  collocano  in  graduatoria  nel
          limite dei posti di dirigente in concorso."; 
                n) l'articolo 14 e' sostituito dal seguente: 
              "Art. 14. (Formazione specialistica). - 1. Gli  allievi
          che  superano  l'esame  di  cui  all'articolo  13   vengono
          assegnati  alle  amministrazioni  di  destinazione,  scelte
          sulla base delle preferenze espresse secondo l'ordine della
          graduatoria  di  merito,  per  svolgere   un   periodo   di
          formazione specialistica di quattro mesi. Il  Comitato  per
          il  coordinamento  delle  scuole  pubbliche  di  formazione
          provvede  all'organizzazione  del  periodo  di   formazione
          specialistica tramite le Scuole di riferimento per  singolo
          Ministero o,  in  mancanza,  tramite  la  Scuola  nazionale
          dell'amministrazione. 
              2.   A   conclusione   del   periodo   di    formazione
          specialistica  gli  allievi  sostengono  un  esame  finale.
          Superano l'esame finale  gli  allievi  che  conseguono  una
          votazione di almeno ottanta su cento."; 
                o) l'articolo 15 e' sostituito dal seguente: 
              "Art. 15 (Graduatoria finale del corso-concorso). -  1.
          Le graduatorie dei vincitori sono approvate con decreto del
          Presidente del Consiglio dei Ministri che viene  pubblicato
          sui  siti  internet  delle  scuole  di  formazione  di  cui
          all'articolo 14, comma 1, e della Presidenza del  Consiglio
          dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica.  Della
          pubblicazione viene dato avviso  nella  Gazzetta  Ufficiale
          della Repubblica italiana. 
              2.  La  Presidenza  del  Consiglio   dei   Ministri   -
          Dipartimento    della    funzione     pubblica     provvede
          all'assegnazione  dei  vincitori  alle  amministrazioni  di
          destinazione."; 
                p) l'articolo 16 e' sostituito dal seguente: 
              "Art. 16. (Trattamento economico degli allievi).  -  1.
          Agli allievi del corso-concorso  selettivo  non  dipendenti
          pubblici   la   Scuola    nazionale    dell'amministrazione
          corrisponde   una   borsa   di    studio    stabilita    in
          millecinquecento euro mensili al netto degli oneri  fiscali
          e previdenziali, rivalutata secondo l'indice  ISTAT-FOI  ad
          inizio di ciascun corso. L'importo della  borsa  di  studio
          corrisposto  dalla  Scuola  nazionale  dell'amministrazione
          sara'  rimborsato  dall'amministrazione   di   destinazione
          finale. 
              2. Agli allievi del corso-concorso selettivo dipendenti
          pubblici e' corrisposto,  a  cura  dell'amministrazione  di
          appartenenza, il trattamento economico in godimento,  senza
          alcun trattamento di missione. L'importo corrisposto  sara'
          rimborsato   dall'amministrazione   di   destinazione   del
          dipendente  all'amministrazione  che  lo   ha   anticipato.
          Qualora  il  trattamento  economico  del   dipendente   sia
          inferiore  a  millecinquecento  euro  mensili,  la   Scuola
          nazionale dell'amministrazione corrisponde un'integrazione. 
              3. Gli allievi del corso-concorso selettivo  dipendenti
          pubblici  sono  collocati  a  disposizione   della   Scuola
          nazionale  dell'amministrazione   con   il   riconoscimento
          dell'anzianita' di servizio a tutti gli effetti di legge."; 
                q)  le  parole:  "Scuola  Superiore  della   Pubblica
          Amministrazione", ovunque ricorrano, sono sostituite  dalle
          seguenti: "Scuola Nazionale dell'Amministrazione".». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 2,  comma  5  della
          legge 21  dicembre  1999,  n.  508  recante  Riforma  delle
          Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza,
          dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti
          superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori  di
          musica e degli Istituti musicali pareggiati: 
              «Art. 2. (Alta formazione e specializzazione  artistica
          e musicale). - (Omissis). 
              5. Le istituzioni di cui all'articolo 1 istituiscono  e
          attivano corsi di formazione ai  quali  si  accede  con  il
          possesso del diploma di scuola secondaria di secondo grado,
          nonche' corsi di perfezionamento e di specializzazione.  Le
          predette   istituzioni   rilasciano    specifici    diplomi
          accademici  di  primo  e  secondo   livello,   nonche'   di
          perfezionamento, di specializzazione e di  formazione  alla
          ricerca in campo artistico e musicale. Ai titoli rilasciati
          dalle  predette  istituzioni  si   applica   il   comma   5
          dell'articolo 9 della legge 19 novembre 1990, n.  341.  Con
          decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, adottato
          su proposta del Ministro dell'universita' e  della  ricerca
          scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro  per
          la funzione pubblica, previo parere del Consiglio nazionale
          per l'alta formazione artistica e musicale (CNAM),  di  cui
          all'articolo 3,  sono  dichiarate  le  equipollenze  tra  i
          titoli di studio rilasciati ai sensi della presente legge e
          i  titoli  di  studio  universitari   al   fine   esclusivo
          dell'ammissione ai pubblici  concorsi  per  l'accesso  alle
          qualifiche funzionali del pubblico impiego per le quali  ne
          e' prescritto il possesso. 
              (Omissis).». 
              -  Si  riporta  il  testo  dei  commi  da  102  a   107
          dell'articolo1 della legge 24 dicembre 2012, n. 228  (Legge
          di stabilita' 2013): 
              «102. Al  fine  di  valorizzare  il  sistema  dell'alta
          formazione artistica e musicale e favorire la crescita  del
          Paese e  al  fine  esclusivo  dell'ammissione  ai  pubblici
          concorsi  per  l'accesso  alle  qualifiche  funzionali  del
          pubblico impiego per le quali ne e' prescritto il possesso,
          i diplomi accademici  di  primo  livello  rilasciati  dalle
          istituzioni facenti parte del sistema dell'alta  formazione
          e specializzazione artistica e musicale di cui all'articolo
          2, comma 1, della legge 21  dicembre  1999,  n.  508,  sono
          equipollenti  ai  titoli   di   laurea   rilasciati   dalle
          universita' appartenenti  alla  classe  L-3  dei  corsi  di
          laurea  nelle  discipline  delle  arti  figurative,   della
          musica, dello spettacolo e della moda  di  cui  al  decreto
          ministeriale  16  marzo  2007,  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale n. 153 del 6 luglio 2007. 
              103. Al  fine  esclusivo  dell'ammissione  ai  pubblici
          concorsi  per  l'accesso  alle  qualifiche  funzionali  del
          pubblico impiego per le quali ne e' prescritto il possesso,
          i diplomi accademici di secondo  livello  rilasciati  dalle
          istituzioni di cui al comma 102 sono equipollenti ai titoli
          di   laurea   magistrale   rilasciati   dalle   universita'
          appartenenti alle  seguenti  classi  dei  corsi  di  laurea
          magistrale di cui al decreto ministeriale  16  marzo  2007,
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.  155  del  9  luglio
          2007: 
                a) Classe LM-12 (Design)  per  i  diplomi  rilasciati
          dagli  Istituti  superiori  per  le  industrie  artistiche,
          nonche' dalle Accademie di  belle  arti  nell'ambito  della
          scuola di "Progettazione artistica per l'impresa",  di  cui
          alla Tabella A del decreto del Presidente della  Repubblica
          8 luglio 2005, n. 212; 
                b) Classe LM-45 (Musicologia e beni musicali)  per  i
          diplomi   rilasciati   dai    Conservatori    di    musica,
          dall'Accademia nazionale di danza e dagli Istituti musicali
          pareggiati; 
                c)  Classe  LM-65   (Scienze   dello   spettacolo   e
          produzione   multimediale)   per   i   diplomi   rilasciati
          dall'Accademia nazionale di arte drammatica, nonche'  dalle
          Accademie  di  belle  arti  nell'ambito  delle  scuole   di
          "Scenografia" e di "Nuove  tecnologie  dell'arte",  di  cui
          alla Tabella A del decreto del Presidente della  Repubblica
          8 luglio 2005, n. 212; 
                d) Classe LM-89  (Storia  dell'arte)  per  i  diplomi
          rilasciati dalle Accademie di  belle  arti  nell'ambito  di
          tutte le altre scuole di cui alla Tabella A del decreto del
          Presidente della Repubblica  8  luglio  2005,  n.  212,  ad
          eccezione di quelle citate alle lettere a) e c). 
              104. I diplomi accademici di secondo livello rilasciati
          dalle istituzioni di cui all'articolo  2,  comma  1,  della
          legge 21 dicembre 1999,  n.  508  costituiscono  titolo  di
          accesso ai concorsi di ammissione  ai  corsi  o  scuole  di
          dottorato  di  ricerca  o  di  specializzazione  in  ambito
          artistico, musicale, storico-artistico  o  storico-musicale
          istituiti dalle universita'. 
              105. Entro dodici mesi dalla data di entrata in  vigore
          della presente legge le istituzioni di cui all'articolo  2,
          comma 1, della legge 21 dicembre 1999, n. 508 concludono la
          procedura  di  messa  a  ordinamento  di  tutti   i   corsi
          accademici di secondo livello. 
              106. I titoli sperimentali  conseguiti  al  termine  di
          percorsi   validati    dal    Ministero    dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca nelle istituzioni  di  cui
          al comma 102, entro la data  di  cui  al  comma  105,  sono
          equipollenti ai diplomi accademici di primo  e  di  secondo
          livello, secondo una tabella di corrispondenza  determinata
          con decreto del Ministro dell'istruzione,  dell'universita'
          e della ricerca sulla base dei medesimi principi di cui  ai
          commi 102 e 103, da emanarsi entro tre mesi dalla  data  di
          entrata in vigore della presente legge. 
              107. I diplomi finali rilasciati dalle  istituzioni  di
          cui al comma 102, al termine  dei  percorsi  formativi  del
          previgente ordinamento, conseguiti  prima  dell'entrata  in
          vigore della presente legge e congiuntamente al possesso di
          un   diploma   di   scuola   secondaria   superiore,   sono
          equipollenti  ai  diplomi  accademici  di  secondo  livello
          secondo  una  tabella  di  corrispondenza  determinata  con
          decreto del Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
          della ricerca sulla base dei medesimi principi  di  cui  ai
          commi 102 e 103, da emanarsi entro tre mesi dalla  data  di
          entrata in vigore della presente legge." 
              (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 17, comma 3,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400: 
              «Art. 17. (Regolamenti). - (Omissis). 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
              (Omissis).».