LEGGE 21 dicembre 1999, n. 508

Riforma delle Accademie di belle arti, dell'Accademia nazionale di danza, dell'Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati.

note: Entrata in vigore della legge: 19-1-2000 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/04/2023)
Testo in vigore dal: 22-4-2023
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 2. 
      (Alta formazione e specializzazione artistica e musicale) 
  1. Le Accademie  di  belle  arti,  l'Accademia  nazionale  di  arte
drammatica e gli ISIA, nonche', con l'applicazione delle disposizioni
di cui al comma 2, i Conservatori di musica, l'Accademia nazionale di
danza e gli Istituti musicali pareggiati  costituiscono,  nell'ambito
delle  istituzioni  di  alta  cultura   cui   l'articolo   33   della
Costituzione riconosce il diritto di darsi ordinamenti  autonomi,  il
sistema dell'alta formazione e specializzazione artistica e musicale.
Le predette istituzioni sono disciplinate dalla presente legge, dalle
norme in essa richiamate e dalle altre norme che  vi  fanno  espresso
riferimento. 
  2. I Conservatori di musica, l'Accademia nazionale di danza  e  gli
Istituti musicali pareggiati sono trasformati in  Istituti  superiori
di studi musicali e coreutici, ai sensi del presente articolo. 
  3. Il Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca  scientifica  e
tecnologica  esercita,  nei  confronti  delle  istituzioni   di   cui
all'articolo 1, poteri di programmazione, indirizzo  e  coordinamento
sulla base di quanto previsto dal titolo I della legge 9 maggio 1989,
n. 168, e nel  rispetto  dei  principi  di  autonomia  sanciti  dalla
presente legge. 
  4. Le istituzioni di cui all'articolo 1 sono sedi primarie di  alta
formazione, di specializzazione e di ricerca nel settore artistico  e
musicale e svolgono correlate attivita' di produzione. Sono dotate di
personalita' giuridica e godono di autonomia  statutaria,  didattica,
scientifica, amministrativa, finanziaria e  contabile  ai  sensi  del
presente  articolo,  anche  in  deroga  alle  norme  dell'ordinamento
contabile dello Stato e degli enti pubblici, ma comunque nel rispetto
dei relativi principi. 
  5. Le istituzioni di cui all'articolo  1  istituiscono  e  attivano
corsi di formazione ai quali si accede con il possesso del diploma di
scuola secondaria di secondo grado, nonche' corsi di  perfezionamento
e di specializzazione. Le predette istituzioni  rilasciano  specifici
diplomi  accademici  di  primo  e   secondo   livello,   nonche'   di
perfezionamento, di specializzazione e di  dottorato  di  ricerca  in
campo artistico e  musicale.  Ai  titoli  rilasciati  dalle  predette
istituzioni si applica il comma 5  dell'articolo  9  della  legge  19
novembre 1990, n. 341. Con decreto del Presidente del  Consiglio  dei
ministri, adottato su proposta del Ministro dell'universita' e  della
ricerca scientifica e tecnologica, di concerto con il Ministro per la
funzione pubblica, previo parere del Consiglio nazionale  per  l'alta
formazione artistica e musicale (CNAM), di cui all'articolo  3,  sono
dichiarate le equipollenze tra i titoli di studio rilasciati ai sensi
della presente legge e  i  titoli  di  studio  universitari  al  fine
esclusivo dell'ammissione ai pubblici  concorsi  per  l'accesso  alle
qualifiche funzionali  del  pubblico  impiego  per  le  quali  ne  e'
prescritto il possesso. 
  6. Il rapporto di lavoro del personale  delle  istituzioni  di  cui
all'articolo 1 e' regolato  contrattualmente  ai  sensi  del  decreto
legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive  modificazioni  e
integrazioni, nell'ambito di  apposito  comparto  articolato  in  due
distinte aree di contrattazione,  rispettivamente  per  il  personale
docente e non docente. Nell'ambito dell'area di contrattazione per il
personale  docente  e'  istituito  il   profilo   professionale   del
ricercatore, a tempo  determinato  e  indeterminato,  con  preminenti
funzioni di ricerca nonche' obblighi didattici nel limite massimo del
50 per cento dell'orario di lavoro, al quale non puo' essere affidata
la piena responsabilita' didattica di cattedre di docenza. Nei limiti
delle facolta' assunzionali disponibili a  legislazione  vigente,  le
istituzioni di cui all'articolo 1 individuano i posti da  ricercatore
nell'ambito delle relative dotazioni  organiche.  Limitatamente  alla
copertura dei posti in organico che  si  rendono  disponibili  si  fa
ricorso alle graduatorie nazionali previste dall'articolo 270,  comma
1, del testo unico delle disposizioni legislative vigenti in  materia
di istruzione, relative alle scuole di ogni ordine e grado, approvato
con decreto legislativo 16  aprile  1994,  n.  297,  come  modificato
dall'articolo 3, comma 1, della legge  3  maggio  1999,  n.  124,  le
quali, integrate in prima applicazione a norma del citato articolo 3,
comma 2, sono trasformate  in  graduatorie  ad  esaurimento.  Per  le
esigenze didattiche derivanti dalla presente legge cui non  si  possa
far  fronte  nell'ambito  delle  dotazioni  organiche,  si   provvede
esclusivamente mediante l'attribuzione di incarichi  di  insegnamento
di durata  non  superiore  al  quinquennio,  rinnovabili,  anche  ove
temporaneamente  conferiti  a  personale   incluso   nelle   predette
graduatorie nazionali. Dopo l'esaurimento di  tali  graduatorie,  gli
incarichi di insegnamento sono attribuiti con contratti di durata non
superiore  al  quinquennio,  rinnovabili.  I  predetti  incarichi  di
insegnamento non sono comunque conferibili al personale  in  servizio
di ruolo. Il personale docente  e  non  docente,  in  servizio  nelle
istituzioni di cui all'articolo 1 alla  data  di  entrata  in  vigore
della presente legge con rapporto di lavoro a tempo indeterminato, e'
inquadrato  presso  di  esse  in  appositi  ruoli   ad   esaurimento,
mantenendo le funzioni e il  trattamento  complessivo  in  godimento.
Salvo quanto stabilito nel secondo e nel terzo periodo  del  presente
comma, nei predetti ruoli ad esaurimento e'  altresi'  inquadrato  il
personale inserito nelle graduatorie nazionali  sopraindicate,  anche
se assunto dopo la data di entrata in vigore della presente legge. 
  7. Con uno o piu' regolamenti emanati ai  sensi  dell'articolo  17,
comma 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministro
dell'universita'  e  della  ricerca  scientifica  e  tecnologica   di
concerto con il Ministro della pubblica istruzione, sentiti il CNAM e
le competenti Commissioni parlamentari, le quali  si  esprimono  dopo
l'acquisizione  degli  altri  pareri   previsti   per   legge,   sono
disciplinati: 
    a)  i  requisiti  di  qualificazione  didattica,  scientifica   e
artistica delle istituzioni e dei docenti; 
    b) i requisiti di idoneita' delle sedi; 
    c) le modalita' di trasformazione di cui al comma 2; 
    d) i possibili accorpamenti e fusioni, nonche'  le  modalita'  di
convenzionamento con istituzioni scolastiche e  universitarie  e  con
altri soggetti pubblici e privati; 
    e) le procedure di reclutamento del personale; (3) 
    f) i criteri generali per l'adozione degli statuti di autonomia e
per l'esercizio dell'autonomia regolamentare; 
    g) le procedure, i tempi e le modalita' per la programmazione, il
riequilibrio e lo sviluppo dell'offerta didattica nel settore; 
    h) i criteri  generali  per  l'istituzione  e  l'attivazione  dei
corsi, ivi compresi quelli di cui all'articolo 4, comma  3,  per  gli
ordinamenti didattici e per la programmazione degli accessi; 
    i)  la  valutazione  dell'attivita'  delle  istituzioni  di   cui
all'articolo 1. 
  8. I regolamenti di cui al comma 7  sono  emanati  sulla  base  dei
seguenti principi e criteri direttivi: 
    a)  valorizzazione  delle  specificita'  culturali   e   tecniche
dell'alta formazione artistica e musicale  e  delle  istituzioni  del
settore, nonche' definizione di standard qualitativi riconosciuti  in
ambito internazionale; 
    ((a-bis) previsione dell'abilitazione artistica  nazionale  quale
attestazione della qualificazione didattica, artistica e  scientifica
dei docenti nonche' quale requisito  necessario  per  l'accesso  alle
procedure di reclutamento a  tempo  indeterminato  dei  docenti,  con
decentramento delle procedure di nomina delle  relative  commissioni,
di valutazione dei candidati,  di  pubblicazione  degli  esiti  e  di
gestione del relativo contenzioso. Il conseguimento dell'abilitazione
non da' diritto all'assunzione in ruolo)); 
    b)  rapporto  tra  studenti  e  docenti,  nonche'  dotazione   di
strutture  e  infrastrutture,  adeguati  alle  specifiche   attivita'
formative; 
    c)  programmazione  dell'offerta  formativa  sulla   base   della
valutazione degli sbocchi professionali e  della  considerazione  del
diverso ruolo della formazione del settore rispetto  alla  formazione
tecnica superiore di cui all'articolo 69 della legge 17 maggio  1999,
n. 144, e a quella universitaria, prevedendo modalita' e strumenti di
raccordo tra i tre sistemi su base territoriale; 
    d) previsione, per le istituzioni di cui  all'articolo  1,  della
facolta' di  attivare,  fino  alla  data  di  entrata  in  vigore  di
specifiche  norme  di  riordino  del  settore,  corsi  di  formazione
musicale o coreutica di base, disciplinati in modo da consentirne  la
frequenza agli alunni  iscritti  alla  scuola  media  e  alla  scuola
secondaria superiore; 
    e)    possibilita'    di    prevedere,    contestualmente    alla
riorganizzazione delle strutture e dei corsi esistenti  e,  comunque,
senza maggiori oneri  per  il  bilancio  dello  Stato,  una  graduale
statizzazione,  su  richiesta,  degli   attuali   Istituti   musicali
pareggiati e delle Accademie di belle arti  legalmente  riconosciute,
nonche' istituzione di nuovi musei e riordino di musei esistenti,  di
collezioni e biblioteche, ivi comprese quelle musicali, degli archivi
sonori, nonche'  delle  strutture  necessarie  alla  ricerca  e  alle
produzioni artistiche. 
  Nell'ambito  della  graduale  statizzazione  si  terra'  conto,  in
particolare  nei  capoluoghi  sprovvisti  di   istituzioni   statali,
dell'esistenza di Istituti non statali e  di  Istituti  pareggiati  o
legalmente riconosciuti che abbiano fatto  domanda,  rispettivamente,
per il pareggiamento  o  il  legale  riconoscimento,  ovvero  per  la
statizzazione, possedendone i  requisiti  alla  data  di  entrata  in
vigore della presente legge; 
    f) definizione di un sistema di crediti didattici finalizzati  al
riconoscimento reciproco dei corsi e delle altre attivita' didattiche
seguite dagli studenti, nonche' al riconoscimento parziale  o  totale
degli studi effettuati qualora lo studente  intenda  proseguirli  nel
sistema universitario o della formazione  tecnica  superiore  di  cui
all'articolo 69 della legge 17 maggio 1999, n. 144; 
    g)  facolta'  di  convenzionamento,  nei  limiti  delle   risorse
attribuite a ciascuna istituzione, con  istituzioni  scolastiche  per
realizzare percorsi integrati di istruzione e di formazione  musicale
o coreutica anche ai fini del conseguimento del diploma di istruzione
secondaria superiore o  del  proseguimento  negli  studi  di  livello
superiore; 
    h)  facolta'  di  convenzionamento,  nei  limiti  delle   risorse
attribuite a ciascuna istituzione, con istituzioni universitarie  per
lo svolgimento di attivita'  formative  finalizzate  al  rilascio  di
titoli universitari da parte degli atenei e di diplomi accademici  da
parte delle istituzioni di cui all'articolo 1; 
    i)  facolta'  di  costituire,  sulla   base   della   contiguita'
territoriale,  nonche'   della   complementarieta'   e   integrazione
dell'offerta formativa, Politecnici delle  arti,  nei  quali  possono
confluire le istituzioni di  cui  all'articolo  1  nonche'  strutture
delle  universita'.  Ai  Politecnici  delle  arti  si  applicano   le
disposizioni del presente articolo; 
    l)    verifica    periodica,    anche    mediante     l'attivita'
dell'Osservatorio per la valutazione del sistema  universitario,  del
mantenimento da parte  di  ogni  istituzione  degli  standard  e  dei
requisiti prescritti;  in  caso  di  non  mantenimento  da  parte  di
istituzioni statali, con  decreto  del  Ministro  dell'universita'  e
della ricerca scientifica e tecnologica le stesse sono trasformate in
sedi distaccate di altre istituzioni e,  in  caso  di  gravi  carenze
strutturali e formative, soppresse; in caso di  non  mantenimento  da
parte  di  istituzioni  pareggiate  o  legalmente  riconosciute,   il
pareggiamento  o  il  riconoscimento  e'  revocato  con  decreto  del
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica. 
    l-bis) programmazione  triennale  dei  fabbisogni  di  personale,
decentramento delle procedure di reclutamento a  livello  di  singola
istituzione  e  previsione  del  ciclo  di  reclutamento  di   durata
corrispondente  a  quella  dell'offerta   formativa   e   conseguente
disciplina della mobilita' del personale, anche in deroga, quanto  al
personale  docente,  all'articolo  30,  comma  2-bis,   del   decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165; 
    l-ter) facolta' di disciplinare l'istituzione di cattedre a tempo
definito, con impegno orario pari al 50 per cento  delle  cattedre  a
tempo pieno, nell'ambito della dotazione organica  delle  istituzioni
di cui all'articolo 1, con l'applicazione al relativo personale della
disciplina di cui agli articoli 5, 7, 9 e 11 del decreto  legislativo
15 giugno 2015, n. 81, salva diversa disciplina contrattuale. 
  8-bis.  Sulla  base  di  accordi  di  programma  con  il  Ministero
dell'universita' e della ricerca, le istituzioni di cui  all'articolo
1 possono sperimentare, anche in deroga  al  regolamento  di  cui  al
decreto del Presidente della Repubblica 28 febbraio  2003,  n.132,  e
comunque nel rispetto dei principi e  criteri  direttivi  di  cui  al
comma  8  del  presente  articolo,  propri   modelli   funzionali   e
organizzativi, ivi comprese modalita' di composizione e  costituzione
degli organi di governo, nonche' forme sostenibili di  organizzazione
dell'attivita' di ricerca. Con decreto del Ministero dell'universita'
e della ricerca, di concerto con il Ministero dell'economia  e  delle
finanze,   sono   definiti   i   criteri   per   l'ammissione    alla
sperimentazione e le modalita' di verifica  periodica  dei  risultati
conseguiti, fermo restando il rispetto del limite massimo delle spese
di personale nonche' delle  dotazioni  organiche  previste  ai  sensi
della normativa vigente e delle  risorse  finanziarie  disponibili  a
legislazione vigente. 
  9. Con  effetto  dalla  data  di  entrata  in  vigore  delle  norme
regolamentari di cui al comma 7 sono abrogate le disposizioni vigenti
incompatibili con esse e con la presente legge, la  cui  ricognizione
e' affidata ai regolamenti stessi. 
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AGGIORNAMENTO (3) 
  Il D.L. 12 settembre 2013, n.  104,  convertito  con  modificazioni
dalla L. 8 novembre 2013, n. 128 ha disposto (con  l'art.  19,  comma
01) che "Entro centottanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore
della legge  di  conversione  del  presente  decreto  e'  emanato  il
regolamento previsto dall'articolo 2,  comma  7,  lettera  e),  della
legge 21 dicembre 1999, n. 508, al fine  di  consentire  le  relative
procedure  di  assunzione  in  tempi  utili  per  l'avvio   dell'anno
accademico 2015/2016".