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DECRETO LEGISLATIVO 18 maggio 2018, n. 60

Attuazione della direttiva 2016/2258/UE del Consiglio, del 6 dicembre 2016, recante modifica della direttiva 2011/16/UE del Consiglio, del 15 febbraio 2011, per quanto riguarda l'accesso da parte delle autorità fiscali alle informazioni in materia di antiriciclaggio. (18G00084)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/06/2018
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vigente al 27/04/2024
Testo in vigore dal: 6-6-2018
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista la legge 25 ottobre 2017, n. 163, recante delega  al  Governo
per il recepimento delle direttive europee e  l'attuazione  di  altri
atti dell'Unione europea - legge di delegazione europea 2016-2017; 
  Vista la direttiva 2016/2258/UE del Consiglio, del 6 dicembre 2016,
che modifica la direttiva 2011/16/UE per quanto riguarda l'accesso da
parte  delle  autorita'  fiscali  alle  informazioni  in  materia  di
antiriciclaggio; 
  Vista la direttiva 2015/849 del Parlamento europeo e del Consiglio,
del 20 maggio 2015, relativa alla prevenzione  dell'uso  del  sistema
finanziario ai fini di riciclaggio o  finanziamento  del  terrorismo,
che modifica il regolamento (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e
del Consiglio e abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo
e del Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della commissione; 
  Vista la direttiva 2014/107/UE del Consiglio, del 9 dicembre  2014,
recante modifica della direttiva 2011/16/UE per  quanto  riguarda  lo
scambio automatico obbligatorio di informazioni nel settore fiscale; 
  Vista la direttiva 2011/16/UE del Consiglio del 15  febbraio  2011,
relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale  e  che
abroga la direttiva 77/799/CEE; 
  Visto il decreto legislativo 25 maggio  2017,  n.  90,  concernente
l'attuazione della direttiva (UE) 2015/849 relativa alla  prevenzione
dell'uso del sistema finanziario a scopo di riciclaggio dei  proventi
di attivita' criminose e di finanziamento del  terrorismo  e  recante
modifica delle direttive 2005/60/CE e  2006/70/CE  e  attuazione  del
regolamento (UE) n.  2015/847  riguardante  i  dati  informativi  che
accompagnano i trasferimenti di fondi e  che  abroga  il  regolamento
(CE) n. 1781/2006; 
  Vista  la  legge  18  giugno  2015,  n.  95,  recante  ratifica  ed
esecuzione dell'Accordo tra il Governo della Repubblica italiana e il
Governo degli Stati  Uniti  d'America  finalizzato  a  migliorare  la
compliance  fiscale  internazionale  e  ad  applicare  la   normativa
F.A.T.C.A. (Foreign Account Tax Compliance Act), con Allegati,  fatto
a Roma il 10  gennaio  2014,  nonche'  disposizioni  concernenti  gli
adempimenti  delle   istituzioni   finanziarie   italiane   ai   fini
dell'attuazione dello scambio automatico  di  informazioni  derivanti
dal predetto Accordo e da accordi tra l'Italia e altri Stati esteri; 
  Visto  il  decreto  legislativo  4  marzo  2014,  n.  29,   recante
attuazione della  direttiva  2011/16/UE  relativa  alla  cooperazione
amministrativa  nel  settore  fiscale  e  che  abroga  la   direttiva
77/799/CEE; 
  Visto il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo  e  del
Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la tutela delle  persone
fisiche in relazione al trattamento dei dati personali da parte delle
istituzioni  e  degli  organismi  comunitari,   nonche'   la   libera
circolazione di tali dati; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, recante disposizioni comuni in materia di accertamento  delle
imposte sui redditi; 
  Visto il decreto del Ministro  dell'economia  e  delle  finanze  28
dicembre 2015 di attuazione della legge 18 giugno 2015, n. 95 e della
direttiva 2014/107/UE del Consiglio, del  9  dicembre  2014,  recante
modifica della direttiva 2011/16/UE per quanto  riguarda  lo  scambio
automatico  obbligatorio  di  informazioni   nel   settore   fiscale,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 303 del 31 dicembre 2015; 
  Visto il decreto direttoriale del Ministero dell'economia  e  delle
finanze 29 maggio  2014,  recante  recepimento  della  direttiva  del
Consiglio 2011/16/UE del  16  febbraio  2011  che  designa  l'ufficio
centrale  di  collegamento  e  i  servizi  di  collegamento  ai  fini
dell'attivita' di cooperazione amministrativa  nel  settore  fiscale,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 128 del 6 giugno 2014; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 19 gennaio 2018; 
  Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui  all'articolo
9 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,  espresso  nella
seduta del 15 febbraio 2018; 
  Considerato che le commissioni 6 e 14  del  Senato  e  che  la  XIV
Commissione della Camera dei deputati non si sono espresse; 
  Acquisito il parere della VI commissione della Camera dei deputati,
espresso nella seduta del 27 febbraio 2018; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 16 maggio 2018; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto  con  i  Ministri
degli affari esteri  e  della  cooperazione  internazionale  e  della
giustizia; 
 
                                Emana 
 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
        Modifiche al decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 29 
 
  1. All'articolo 3, comma 3, del decreto legislativo 4  marzo  2014,
n. 29, il secondo periodo e' sostituito dal  seguente:  «A  tal  fine
utilizzano i dati e le notizie acquisiti ai  sensi  del  decreto  del
Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.  605,  e  hanno
accesso ai dati e alle informazioni sulla  titolarita'  effettiva  di
persone  giuridiche  e  trust,  contenuti  in  apposita  sezione  del
Registro  delle  imprese,  di  cui  all'articolo   21   del   decreto
legislativo 21 novembre 2007, n. 231, con  le  modalita'  di  cui  al
comma 2, lettera d), e al comma 4, lettera c), del medesimo articolo.
Si avvalgono, ai fini dell'espletamento delle indagini amministrative
concernenti le persone interessate dai controlli, dei poteri previsti
dal  Titolo  IV  del  decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 600.». 
  2. Dopo il comma 3, dell'articolo  3,  del  decreto  legislativo  4
marzo 2014, n. 29, sono inseriti i seguenti: 
    «3-bis. Ai fini dell'espletamento delle  indagini  amministrative
di cui al comma 3, nell'ambito dell'esercizio dei poteri previsti dal
Titolo IV del decreto del Presidente della  Repubblica  29  settembre
1973, n. 600, agli uffici dell'Agenzia  delle  entrate  e  del  Corpo
della Guardia di finanza e' consentito  l'accesso  ai  documenti,  ai
dati e alle informazioni acquisiti in  assolvimento  dell'obbligo  di
adeguata verifica della  clientela  ai  sensi  dell'articolo  18  del
decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, con le modalita' di cui
all'articolo 19 del predetto decreto  legislativo,  e  conservati  ai
sensi dell'articolo 31 con le modalita' di cui  all'articolo  32  del
medesimo decreto legislativo. 
    3-ter. Nel caso in cui i documenti, i dati e le  informazioni  di
cui al comma 3-bis siano nella disponibilita'  dei  soggetti  di  cui
all'articolo  3 del decreto legislativo 21  novembre  2007,  n.  231,
diversi da quelli previsti dall'articolo  4  della  legge  18  giugno
2015, n. 95, l'Agenzia delle  entrate  si  avvale  della  Guardia  di
finanza; a tal fine l'Agenzia delle entrate e la Guardia  di  finanza
stipulano apposita convenzione per la definizione dei termini e delle
modalita' di esecuzione, nonche' dei livelli dei servizi. 
    3-quater. L'accesso ai documenti, ai dati e alle informazioni  di
cui al comma 3-bis  e'  altresi'  consentito  nello  svolgimento  dei
controlli finalizzati alla verifica del  corretto  adempimento  delle
procedure  di  adeguata  verifica  ai  fini  fiscali,   previste   in
attuazione della legge 18 giugno 2015, n. 95.». 
  3. La convenzione di cui al comma 3-ter dell'articolo 3 del decreto
legislativo 4 marzo 2014, n. 29, e'  stipulata  tra  l'Agenzia  delle
entrate e la Guardia di finanza, entro trenta giorni  dalla  data  di
pubblicazione del presente decreto. 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'articolo 10, commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Per gli atti dell'Unione europea  vengono  forniti  gli
          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione Europea (GUUE). 
          Note alle premesse: 
              L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio
          della funzione legislativa  non  puo'  essere  delegato  al
          Governo se non con determinazione  di  principi  e  criteri
          direttivi e soltanto  per  tempo  limitato  e  per  oggetti
          definiti. 
              L'art. 87 della Costituzione conferisce,  tra  l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              La legge 25 ottobre 2017,  n.  163  recante  delega  al
          Governo  per  il  recepimento  delle  direttive  europee  e
          l'attuazione di altri atti dell'Unione europea -  Legge  di
          delegazione  europea  2016 -  2017),  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 6 novembre 2017, n. 259. 
              La direttiva 2016/2258/UE del Consiglio, del 6 dicembre
          2016, che  modifica  la  direttiva  2011/16/UE  per  quanto
          riguarda l'accesso da parte delle  autorita'  fiscali  alle
          informazioni in materia di antiriciclaggio,  e'  pubblicata
          nella G.U.U.E. 16 dicembre 2016, n. L 342. 
              La direttiva 2015/849  del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, del 20 maggio 2015,  relativa  alla  prevenzione
          dell'uso del sistema finanziario ai fini di  riciclaggio  o
          finanziamento del terrorismo, che modifica  il  regolamento
          (UE) n. 648/2012 del Parlamento europeo e del  Consiglio  e
          abroga la direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del
          Consiglio e la direttiva 2006/70/CE della  Commissione,  e'
          pubblicata nella G.U.U.E. 5 giugno 2015, n. L 141. 
              La direttiva 2014/107/UE del Consiglio, del 9  dicembre
          2014,  recante  modifica  della  direttiva  2011/16/UE  per
          quanto  riguarda  lo  scambio  automatico  obbligatorio  di
          informazioni  nel  settore  fiscale,  e'  pubblicata  nella
          G.U.U.E. 16 dicembre 2014, n. L 359. 
              La direttiva 2011/16/UE del Consiglio del  15  febbraio
          2011, relativa alla cooperazione amministrativa nel settore
          fiscale e che abroga la direttiva 77/799/CEE, e' pubblicata
          nella G.U.U.E. 11 marzo 2011, n. L 64. 
              Il  decreto  legislativo  25  maggio   2017,   n.   90,
          concernente  l'attuazione  della  direttiva  (UE)  2015/849
          relativa alla prevenzione dell'uso del sistema  finanziario
          a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita'  criminose
          e di finanziamento del terrorismo e recante modifica  delle
          direttive  2005/60/CE  e  2006/70/CE   e   attuazione   del
          regolamento (UE) n. 2015/847 riguardante i dati informativi
          che accompagnano i trasferimenti di fondi e che  abroga  il
          regolamento (CE) n. 1781/2006, e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 19 giugno 2017, n. 140, S.O. 
              La legge 18 giugno 2015, n.  95,  recante  ratifica  ed
          esecuzione dell'Accordo tra  il  Governo  della  Repubblica
          italiana  e  il  Governo  degli   Stati   Uniti   d'America
          finalizzato   a   migliorare    la    compliance    fiscale
          internazionale  e  ad  applicare  la  normativa  F.A.T.C.A.
          (Foreign Account Tax Compliance Act), con Allegati, fatto a
          Roma il 10 gennaio 2014, nonche'  disposizioni  concernenti
          gli adempimenti delle istituzioni finanziarie  italiane  ai
          fini   dell'attuazione   dello   scambio   automatico    di
          informazioni derivanti dal predetto Accordo  e  da  accordi
          tra l'Italia e altri  Stati  esteri,  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 7 luglio 2015, n. 155. 
              Il decreto legislativo 4 marzo  2014,  n.  29,  recante
          attuazione  della  direttiva   2011/16/UE   relativa   alla
          cooperazione  amministrativa  nel  settore  fiscale  e  che
          abroga la direttiva 77/799/CEE e' pubblicato nella Gazzetta
          Ufficiale 17 marzo 2014, n. 63. 
              Il regolamento (CE) n. 45/2001 del Parlamento europeo e
          del Consiglio, del 18 dicembre 2000, concernente la  tutela
          delle persone fisiche in relazione al trattamento dei  dati
          personali da parte  delle  istituzioni  e  degli  organismi
          comunitari, nonche' la libera  circolazione  di  tali  dati
          Pubblicato nella G.U.C.E. 12 gennaio 2001, n. L 8. 
              Il decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre
          1973, n. 600, recante disposizioni  comuni  in  materia  di
          accertamento delle imposte sui redditi, e' pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale 16 ottobre 1973, n. 268, S.O. 
              Il testo dell'articolo 9  del  decreto  legislativo  28
          agosto 1997, n. 281, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30
          agosto 1997, n. 202, cosi' recita: 
                «Art. 9. (Funzioni). -  1.  La  Conferenza  unificata
          assume  deliberazioni,  promuove  e  sancisce   intese   ed
          accordi,  esprime   pareri,   designa   rappresentanti   in
          relazione alle materie ed ai compiti  di  interesse  comune
          alle regioni, alle province, ai  comuni  e  alle  comunita'
          montane. 
                2. La Conferenza unificata e' comunque competente  in
          tutti i casi in cui regioni, province, comuni  e  comunita'
          montane ovvero la Conferenza Stato-regioni e la  Conferenza
          Stato-citta' ed autonomie locali debbano esprimersi  su  un
          medesimo oggetto. In particolare la Conferenza unificata: 
                  a) esprime parere: 
                    1) sul disegno di legge finanziaria e sui disegni
          di legge collegati; 
                    2) sul documento di  programmazione  economica  e
          finanziaria; 
                    3) sugli schemi di decreto  legislativo  adottati
          in base all'articolo 1 della legge 15 marzo 1997, n. 59; 
                  b) promuove e sancisce intese tra Governo, regioni,
          province, comuni e comunita' montane. Nel caso  di  mancata
          intesa o di urgenza si applicano  le  disposizioni  di  cui
          all'articolo 3, commi 3 e 4; 
                  c)  promuove  e  sancisce  accordi   tra   Governo,
          regioni, province, comuni e comunita' montane, al  fine  di
          coordinare  l'esercizio  delle  rispettive   competenze   e
          svolgere in collaborazione attivita' di interesse comune; 
                  d) acquisisce le  designazioni  dei  rappresentanti
          delle  autonomie  locali  indicati,  rispettivamente,   dai
          presidenti delle regioni e province autonome di Trento e di
          Bolzano, dall'ANCI, dall'UPI e dall'UNCEM nei casi previsti
          dalla legge; 
                  e) assicura lo scambio di dati e  informazioni  tra
          Governo, regioni, province, comuni e comunita' montane  nei
          casi di sua competenza, anche attraverso l'approvazione  di
          protocolli di intesa  tra  le  amministrazioni  centrali  e
          locali secondo le modalita' di cui all'articolo 6; 
                  f)  e'  consultata  sulle  linee   generali   delle
          politiche  del  personale  pubblico  e  sui   processi   di
          riorganizzazione e  mobilita'  del  personale  connessi  al
          conferimento di funzioni e compiti  alle  regioni  ed  agli
          enti locali; 
                  g)   esprime   gli   indirizzi   per    l'attivita'
          dell'Agenzia per i servizi sanitari regionali. 
                3. Il Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  puo'
          sottoporre alla Conferenza unificata,  anche  su  richiesta
          delle autonomie regionali e locali, ogni altro  oggetto  di
          preminente interesse comune delle regioni, delle  province,
          dei comuni e delle comunita' montane. 
                4. Ferma  restando  la  necessita'  dell'assenso  del
          Governo per l'adozione delle  deliberazioni  di  competenza
          della Conferenza unificata, l'assenso delle regioni,  delle
          province, dei comuni e delle comunita' montane  e'  assunto
          con il consenso distinto dei membri dei  due  gruppi  delle
          autonomie che compongono,  rispettivamente,  la  Conferenza
          Stato-regioni e la  Conferenza  Stato-citta'  ed  autonomie
          locali. L'assenso e' espresso di regola all'unanimita'  dei
          membri  dei  due  predetti  gruppi.  Ove  questa  non   sia
          raggiunta  l'assenso  e'  espresso  dalla  maggioranza  dei
          rappresentanti di ciascuno dei due gruppi. 
                5. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  ha
          compiti di: 
                  a) coordinamento nei rapporti tra  lo  Stato  e  le
          autonomie locali; 
                  b)   studio,   informazione   e   confronto   nelle
          problematiche connesse agli indirizzi di politica  generale
          che possono incidere sulle funzioni proprie o  delegate  di
          province e comuni e comunita' montane. 
                6. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali, in
          particolare, e' sede di discussione ed esame: 
                  a) dei  problemi  relativi  all'ordinamento  ed  al
          funzionamento  degli  enti  locali,  compresi  gli  aspetti
          relativi alle politiche finanziarie  e  di  bilancio,  alle
          risorse  umane  e  strumentali,  nonche'  delle  iniziative
          legislative  e  degli  atti  generali  di  governo  a  cio'
          attinenti; 
                  b) dei problemi relativi alle attivita' di gestione
          ed erogazione dei servizi pubblici; 
                  c) di ogni altro problema connesso con gli scopi di
          cui al  presente  comma  che  venga  sottoposto,  anche  su
          richiesta del Presidente dell'ANCI, dell'UPI e  dell'UNCEM,
          al parere della Conferenza dal Presidente del Consiglio dei
          Ministri o dal Presidente delegato. 
                7. La Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali  ha
          inoltre il compito di favorire: 
                  a)  l'informazione   e   le   iniziative   per   il
          miglioramento dell'efficienza dei servizi pubblici locali; 
                  b)  la  promozione  di  accordi  o   contratti   di
          programma ai sensi dell'articolo 12 della legge 23 dicembre
          1992, n. 498; 
                  c) le attivita'  relative  alla  organizzazione  di
          manifestazioni che coinvolgono piu' comuni  o  province  da
          celebrare in ambito nazionale.». 
 
          Note all'art. 1: 
              Il testo dell'articolo 3 del citato decreto legislativo
          4 marzo 2014, n. 29, come modificato dal presente  decreto,
          cosi' recita: 
                «Art. 3. (Organizzazione). In  vigore  dal  1  aprile
          2014  -  1.  L'autorita'  competente  per   il   territorio
          nazionale e' il Direttore Generale delle Finanze. 
                2. Il Direttore Generale delle Finanze, con  apposito
          provvedimento, designa l'ufficio centrale di collegamento e
          i  servizi  di  collegamento  ai  fini  dell'attivita'   di
          cooperazione amministrativa a norma del presente decreto. 
                3. I servizi di  collegamento,  ciascuno  secondo  le
          competenze stabilite con il provvedimento di cui  al  comma
          2, forniscono all'autorita'  richiedente  dell'altro  Stato
          membro  tutti  gli  elementi  utili  per  lo   scambio   di
          informazioni e la cooperazione amministrativa. A  tal  fine
          utilizzano i dati e  le  notizie  acquisiti  ai  sensi  del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n. 605, e hanno accesso ai dati e alle  informazioni  sulla
          titolarita'  effettiva  di  persone  giuridiche  e   trust,
          contenuti in apposita sezione del Registro  delle  imprese,
          di cui all'articolo 21 del decreto legislativo 21  novembre
          2007, n. 231, con le modalita' di cui al comma  2,  lettera
          d), e al comma 4, lettera c),  del  medesimo  articolo.  Si
          avvalgono,  ai  fini   dell'espletamento   delle   indagini
          amministrative  concernenti  le  persone  interessate   dai
          controlli, dei poteri previsti dal Titolo  IV  del  decreto
          del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 600. 
                3-bis.  Ai  fini  dell'espletamento  delle   indagini
          amministrative   di   cui   al   comma    3,    nell'ambito
          dell'esercizio  dei  poteri  previsti  dal  Titolo  IV  del
          decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre  1973,
          n. 600, agli uffici dell'Agenzia delle entrate e del  Corpo
          della  Guardia  di  finanza  e'  consentito  l'accesso   ai
          documenti,  ai  dati  e  alle  informazioni  acquisiti   in
          assolvimento  dell'obbligo  di  adeguata   verifica   della
          clientela ai sensi dell'articolo 18 del decreto legislativo
          21  novembre  2007,  n.  231,  con  le  modalita'  di   cui
          all'articolo  19  del  predetto  decreto   legislativo,   e
          conservati ai sensi dell'articolo 31 con  le  modalita'  di
          cui all'articolo 32 del medesimo decreto legislativo. 
                3-ter. Nel caso in cui  i  documenti,  i  dati  e  le
          informazioni  di   cui   al   comma   3-bis   siano   nella
          disponibilita' dei  soggetti  di  cui  all'articolo  3  del
          decreto legislativo 21 novembre 2007, n.  231,  diversi  da
          quelli previsti dall'articolo 4 della legge 18 giugno 2015,
          n. 95, l'Agenzia delle entrate si avvale della  Guardia  di
          finanza; a tal fine l'Agenzia delle entrate e la Guardia di
          finanza stipulano apposita convenzione per  la  definizione
          dei termini e delle modalita' di  esecuzione,  nonche'  dei
          livelli dei servizi. 
                3-quater. L'accesso ai  documenti,  ai  dati  e  alle
          informazioni di cui al comma 3-bis e'  altresi'  consentito
          nello svolgimento dei controlli finalizzati  alla  verifica
          del  corretto  adempimento  delle  procedure  di   adeguata
          verifica ai fini  fiscali,  previste  in  attuazione  della
          legge 18 giugno 2015, n. 95. 
                4. Il servizio di collegamento presso il Dipartimento
          delle Finanze e' competente allo scambio di informazioni in
          materia di tributi locali  nel  rispetto  delle  norme  che
          disciplinano i singoli tributi. 
                5. Spetta all'ufficio centrale di collegamento tenere
          aggiornato l'elenco dei servizi di collegamento e  renderlo
          accessibile agli  uffici  centrali  di  collegamento  degli
          altri Stati membri interessati e alla Commissione europea. 
                6. Quando un  servizio  di  collegamento  riceve  una
          richiesta di cooperazione che  rende  necessaria  un'azione
          che esula dalla  competenza  attribuitagli  in  conformita'
          alla  normativa  o  alla  prassi,  trasmette  la  richiesta
          all'ufficio  centrale  di   collegamento   e   ne   informa
          l'autorita' richiedente. In tale  caso  i  termini  di  cui
          all'articolo 11, comma 1, lettera b), del presente decreto,
          iniziano a decorrere il giorno successivo a quello  in  cui
          la  richiesta  di  cooperazione  e'  trasmessa  all'ufficio
          centrale di collegamento. 
                7. L'ufficio centrale di collegamento e i servizi  di
          collegamento  indicati   al   comma   2   sono   ricompresi
          nell'ambito  degli  uffici   gia'   esistenti   presso   il
          Dipartimento delle finanze, le Agenzie fiscali e la Guardia
          di Finanza.».