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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 1 dicembre 2017, n. 238

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171, concernente il regolamento di organizzazione del Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, degli uffici della diretta collaborazione del Ministro e dell'Organismo indipendente di valutazione della performance, in attuazione dell'articolo 22, comma 7-quinquies, del decreto-legge 24 aprile 2017, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2017, n. 96. (18G00037)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/03/2018
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vigente al 10/05/2024
Testo in vigore dal: 22-3-2018
 
 
 
                            IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286,  e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,  e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303,  e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,  e  successive
modificazioni, recante il Codice dei beni culturali e  del  paesaggio
di seguito denominato: «Codice»; 
  Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e  successive
modificazioni; 
  Vista  la  legge  31  dicembre   2009,   n.   196,   e   successive
modificazioni; 
  Visto il decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,  e  in  particolare
l'articolo 2, commi 1, lettera a), 5, 10 e 10-ter; 
  Vista la legge 24 giugno 2013, n. 71, e, in particolare, i commi da
2 a 10 dell'articolo 1; 
  Visto il decreto-legge  8  agosto  2013,  n.  91,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112 e, in  particolare,
l'articolo 13; 
  Visto l'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 31 agosto  2013,  n.
101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre  2013,  n.
125; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  22
gennaio 2013, emanato ai sensi del comma 5 del richiamato articolo  2
del decreto-legge n. 95 del 2012 e, in  particolare,  la  Tabella  8,
allegata al predetto decreto, contenente  la  rideterminazione  della
dotazione organica del Ministero per i beni e le attivita' culturali; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  21
ottobre 2013, emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della  legge
n. 71 del 2013, concernente  termini  e  modalita'  di  trasferimento
delle risorse umane, strumentali e finanziarie dalla  Presidenza  del
Consiglio dei ministri  al  Ministero  dei  beni  e  delle  attivita'
culturali e del turismo; 
  Visto l'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014,  n.
66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89; 
  Visto il decreto-legge 31  maggio  2014,  n.  83,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29  luglio  2014,  n.  106,  e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  29
agosto 2014, n.  171,  recante  «Regolamento  di  organizzazione  del
Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del  turismo,  degli
uffici della diretta collaborazione  del  Ministro  e  dell'Organismo
indipendente di valutazione della performance, a norma  dell'articolo
16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89»; 
  Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attivita'  culturali
e  del  turismo  23  gennaio  2016,  recante  «Riorganizzazione   del
Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo ai sensi
dell'articolo 1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015, n. 208»; 
  Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attivita'  culturali
e del turismo 13  maggio  2016,  recante  «Istituzione  dell'Istituto
centrale per l'archeologia»; 
  Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attivita'  culturali
e del turismo 24 ottobre 2016, recante  «Riorganizzazione  temporanea
degli uffici periferici del Ministero nelle aree colpite  dall'evento
sismico del 24 agosto 2016, ai sensi dell'articolo 54,  comma  2-bis,
del  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  e  successive
modificazioni e integrazioni»; 
  Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attivita'  culturali
e  del  turismo  12  gennaio   2017,   recante   «Adeguamento   delle
soprintendenze speciali agli standard internazionali  in  materia  di
musei e luoghi della cultura, ai sensi dell'articolo  1,  comma  432,
della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e dell'articolo 1,  comma  327,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208»; 
  Visto l'articolo 22, comma 7-quinquies, del decreto-legge 24 aprile
2017, n. 50, convertito, con modificazioni,  nella  legge  21  giugno
2017, n. 96, ai sensi del quale, «al fine di accelerare le  attivita'
di ricostruzione nelle aree colpite dagli eventi sismici verificatisi
a partire dal 24 agosto 2016 e di rafforzare le  interazioni  con  le
amministrazioni locali interessate, nonche' di potenziare  le  azioni
di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale della nazione, la
dotazione organica del Ministero dei beni e delle attivita' culturali
e del turismo e' incrementata di un'unita'  dirigenziale  di  livello
generale», ed «entro trenta giorni dalla data di  entrata  in  vigore
della legge di conversione del presente decreto e' modificato, con le
medesime modalita' di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto-legge
24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge  23
giugno 2014, n. 89, il regolamento di cui al decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171»; 
  Rilevata la necessita' di dare attuazione al  citato  articolo  22,
comma 7-quinquies, del decreto-legge n. 50 del 2017, convertito,  con
modificazioni, nella legge n. 96 del 2017,  istituendo  una  apposita
Unita' per la sicurezza del patrimonio culturale; 
  Tenuto conto che i citati decreti del Ministro  dei  beni  e  delle
attivita' culturali e del turismo 23 gennaio 2016 e 12 gennaio  2017,
emanati in attuazione di specifiche disposizioni  legislative,  hanno
previsto la  cessazione  dell'efficacia  di  diverse  previsioni  del
Presidente del  Consiglio  dei  ministri  29  agosto  2014,  n.  171,
rendendo cosi' opportuno, con interventi di  esclusivo  coordinamento
formale, recepire tali modifiche; 
  Considerata l'organizzazione ministeriale proposta in coerenza  con
i contingenti di organico delle qualifiche  dirigenziali  di  livello
generale e di livello  non  generale,  rideterminati  con  il  citato
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio  2013  e
del decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  21  ottobre
2013; 
  Ritenuto,   pertanto,   vista   la   natura   meramente   attuativa
dell'articolo 1 del presente decreto rispetto  alla  disposizione  di
cui all'articolo 22, comma 7-quinquies, del decreto-legge  24  aprile
2017, n. 50, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  21  giugno
2017,  n.  96,  nonche'  il  carattere  ricognitivo  delle   restanti
disposizioni, di non avvalersi della facolta' di richiedere il parere
del Consiglio di Stato; 
  Vista la nota del 21 luglio 2017 di trasmissione al Ministro per la
pubblica  amministrazione  e  la  semplificazione  e   al   Ministero
dell'economia e delle finanze dello schema di decreto del  Presidente
del Consiglio  dei  ministri  recante  modifiche  al  regolamento  di
organizzazione del Ministero dei beni e delle attivita'  culturali  e
del turismo, ai sensi dell'articolo 16, comma 4 del decreto-legge  24
aprile 2014, n. 66, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  23
giugno 2014, n. 89; 
  Informate le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative; 
  Sentito il Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici
nella riunione del 18 settembre 2017; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei  ministri  adottata  nella
riunione del 1° dicembre 2017; 
  Sulla proposta del Ministro dei beni e delle attivita' culturali  e
del turismo, di concerto con il Ministro per la semplificazione e  la
pubblica amministrazione e con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
          Unita' per la sicurezza del patrimonio culturale 
 
  1. Al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  29  agosto
2014, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 12, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: 
  «1-bis. Presso il Ministero e' istituita altresi' l'Unita'  per  la
sicurezza del patrimonio culturale, ufficio dirigenziale  di  livello
generale.»; 
    b) dopo l'articolo 12, e' inserito il seguente: 
  «Art. 12-bis (Unita' per la sicurezza del patrimonio culturale).  -
1. L'Unita'  per  la  sicurezza  del  patrimonio  culturale,  ufficio
dirigenziale di livello generale,  nel  rispetto  degli  indirizzi  e
delle direttive del Segretario generale, ai sensi  dell'articolo  11,
comma 2, lettera f), assicura  il  coordinamento  e  l'attuazione  di
tutte le iniziative in materia di sicurezza del patrimonio  culturale
e  di  coordinamento  degli  interventi  conseguenti   ad   emergenze
nazionali ed internazionali, anche in  collaborazione  con  le  altre
amministrazioni competenti. 
  2.  Dipendono  funzionalmente  dall'Unita'  per  la  sicurezza  del
patrimonio culturale gli uffici speciali eventualmente  istituiti  in
attuazione dell'articolo 54, comma 2-bis del decreto  legislativo  30
luglio 1999, n. 300. 
  3.  L'attivazione  dell'Unita'  per  la  sicurezza  del  patrimonio
culturale  non  determina  la  creazione  di  un  nuovo   centro   di
responsabilita' amministrativa.». 
 
 
 
                            IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto il decreto legislativo 20 ottobre 1998, n. 368, e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 286,  e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,  e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303,  e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,  e  successive
modificazioni, recante il Codice dei beni culturali e  del  paesaggio
di seguito denominato: «Codice»; 
  Visto il decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e  successive
modificazioni; 
  Vista  la  legge  31  dicembre   2009,   n.   196,   e   successive
modificazioni; 
  Visto il decreto-legge  6  luglio  2012,  n.  95,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135,  e  in  particolare
l'articolo 2, commi 1, lettera a), 5, 10 e 10-ter; 
  Vista la legge 24 giugno 2013, n. 71, e, in particolare, i commi da
2 a 10 dell'articolo 1; 
  Visto il decreto-legge  8  agosto  2013,  n.  91,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 7 ottobre 2013, n. 112 e, in  particolare,
l'articolo 13; 
  Visto l'articolo 2, comma 7, del decreto-legge 31 agosto  2013,  n.
101, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 ottobre  2013,  n.
125; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  22
gennaio 2013, emanato ai sensi del comma 5 del richiamato articolo  2
del decreto-legge n. 95 del 2012 e, in  particolare,  la  Tabella  8,
allegata al predetto decreto, contenente  la  rideterminazione  della
dotazione organica del Ministero per i beni e le attivita' culturali; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  21
ottobre 2013, emanato ai sensi dell'articolo 1, comma 5, della  legge
n. 71 del 2013, concernente  termini  e  modalita'  di  trasferimento
delle risorse umane, strumentali e finanziarie dalla  Presidenza  del
Consiglio dei ministri  al  Ministero  dei  beni  e  delle  attivita'
culturali e del turismo; 
  Visto l'articolo 16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014,  n.
66, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89; 
  Visto il decreto-legge 31  maggio  2014,  n.  83,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 29  luglio  2014,  n.  106,  e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  29
agosto 2014, n.  171,  recante  «Regolamento  di  organizzazione  del
Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del  turismo,  degli
uffici della diretta collaborazione  del  Ministro  e  dell'Organismo
indipendente di valutazione della performance, a norma  dell'articolo
16, comma 4, del decreto-legge 24 aprile 2014, n. 66, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 giugno 2014, n. 89»; 
  Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attivita'  culturali
e  del  turismo  23  gennaio  2016,  recante  «Riorganizzazione   del
Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo ai sensi
dell'articolo 1, comma 327, della legge 28 dicembre 2015, n. 208»; 
  Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attivita'  culturali
e del turismo 13  maggio  2016,  recante  «Istituzione  dell'Istituto
centrale per l'archeologia»; 
  Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attivita'  culturali
e del turismo 24 ottobre 2016, recante  «Riorganizzazione  temporanea
degli uffici periferici del Ministero nelle aree colpite  dall'evento
sismico del 24 agosto 2016, ai sensi dell'articolo 54,  comma  2-bis,
del  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300,  e  successive
modificazioni e integrazioni»; 
  Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attivita'  culturali
e  del  turismo  12  gennaio   2017,   recante   «Adeguamento   delle
soprintendenze speciali agli standard internazionali  in  materia  di
musei e luoghi della cultura, ai sensi dell'articolo  1,  comma  432,
della legge 11 dicembre 2016, n. 232, e dell'articolo 1,  comma  327,
della legge 28 dicembre 2015, n. 208»; 
  Visto l'articolo 22, comma 7-quinquies, del decreto-legge 24 aprile
2017, n. 50, convertito, con modificazioni,  nella  legge  21  giugno
2017, n. 96, ai sensi del quale, «al fine di accelerare le  attivita'
di ricostruzione nelle aree colpite dagli eventi sismici verificatisi
a partire dal 24 agosto 2016 e di rafforzare le  interazioni  con  le
amministrazioni locali interessate, nonche' di potenziare  le  azioni
di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale della nazione, la
dotazione organica del Ministero dei beni e delle attivita' culturali
e del turismo e' incrementata di un'unita'  dirigenziale  di  livello
generale», ed «entro trenta giorni dalla data di  entrata  in  vigore
della legge di conversione del presente decreto e' modificato, con le
medesime modalita' di cui all'articolo 16, comma 4, del decreto-legge
24 aprile 2014, n. 66, convertito, con modificazioni, dalla legge  23
giugno 2014, n. 89, il regolamento di cui al decreto  del  Presidente
del Consiglio dei ministri 29 agosto 2014, n. 171»; 
  Rilevata la necessita' di dare attuazione al  citato  articolo  22,
comma 7-quinquies, del decreto-legge n. 50 del 2017, convertito,  con
modificazioni, nella legge n. 96 del 2017,  istituendo  una  apposita
Unita' per la sicurezza del patrimonio culturale; 
  Tenuto conto che i citati decreti del Ministro  dei  beni  e  delle
attivita' culturali e del turismo 23 gennaio 2016 e 12 gennaio  2017,
emanati in attuazione di specifiche disposizioni  legislative,  hanno
previsto la  cessazione  dell'efficacia  di  diverse  previsioni  del
Presidente del  Consiglio  dei  ministri  29  agosto  2014,  n.  171,
rendendo cosi' opportuno, con interventi di  esclusivo  coordinamento
formale, recepire tali modifiche; 
  Considerata l'organizzazione ministeriale proposta in coerenza  con
i contingenti di organico delle qualifiche  dirigenziali  di  livello
generale e di livello  non  generale,  rideterminati  con  il  citato
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 gennaio  2013  e
del decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  21  ottobre
2013; 
  Ritenuto,   pertanto,   vista   la   natura   meramente   attuativa
dell'articolo 1 del presente decreto rispetto  alla  disposizione  di
cui all'articolo 22, comma 7-quinquies, del decreto-legge  24  aprile
2017, n. 50, convertito, con modificazioni,  dalla  legge  21  giugno
2017,  n.  96,  nonche'  il  carattere  ricognitivo  delle   restanti
disposizioni, di non avvalersi della facolta' di richiedere il parere
del Consiglio di Stato; 
  Vista la nota del 21 luglio 2017 di trasmissione al Ministro per la
pubblica  amministrazione  e  la  semplificazione  e   al   Ministero
dell'economia e delle finanze dello schema di decreto del  Presidente
del Consiglio  dei  ministri  recante  modifiche  al  regolamento  di
organizzazione del Ministero dei beni e delle attivita'  culturali  e
del turismo, ai sensi dell'articolo 16, comma 4 del decreto-legge  24
aprile 2014, n. 66, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  23
giugno 2014, n. 89; 
  Informate le organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative; 
  Sentito il Consiglio superiore per i beni culturali e paesaggistici
nella riunione del 18 settembre 2017; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei  ministri  adottata  nella
riunione del 1° dicembre 2017; 
  Sulla proposta del Ministro dei beni e delle attivita' culturali  e
del turismo, di concerto con il Ministro per la semplificazione e  la
pubblica amministrazione e con  il  Ministro  dell'economia  e  delle
finanze; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
          Unita' per la sicurezza del patrimonio culturale 
 
  1. Al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  29  agosto
2014, n. 171, sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 12, dopo il comma 1, e' aggiunto il seguente: 
  «1-bis. Presso il Ministero e' istituita altresi' l'Unita'  per  la
sicurezza del patrimonio culturale, ufficio dirigenziale  di  livello
generale.»; 
    b) dopo l'articolo 12, e' inserito il seguente: 
  «Art. 12-bis (Unita' per la sicurezza del patrimonio culturale).  -
1. L'Unita'  per  la  sicurezza  del  patrimonio  culturale,  ufficio
dirigenziale di livello generale,  nel  rispetto  degli  indirizzi  e
delle direttive del Segretario generale, ai sensi  dell'articolo  11,
comma 2, lettera f), assicura  il  coordinamento  e  l'attuazione  di
tutte le iniziative in materia di sicurezza del patrimonio  culturale
e  di  coordinamento  degli  interventi  conseguenti   ad   emergenze
nazionali ed internazionali, anche in  collaborazione  con  le  altre
amministrazioni competenti. 
  2.  Dipendono  funzionalmente  dall'Unita'  per  la  sicurezza  del
patrimonio culturale gli uffici speciali eventualmente  istituiti  in
attuazione dell'articolo 54, comma 2-bis del decreto  legislativo  30
luglio 1999, n. 300. 
  3.  L'attivazione  dell'Unita'  per  la  sicurezza  del  patrimonio
culturale  non  determina  la  creazione  di  un  nuovo   centro   di
responsabilita' amministrativa.».