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LEGGE 11 gennaio 2018, n. 4

Modifiche al codice civile, al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici. (18G00020)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 16/02/2018 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 25/07/2019)
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vigente al 06/10/2024
Testo in vigore dal: 16-2-2018
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
                         Gratuito patrocinio 
 
  1. All'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e'  aggiunto,  in
fine, il seguente comma: 
  «4-quater. I figli minori o i figli maggiorenni economicamente  non
autosufficienti rimasti orfani di un genitore a seguito  di  omicidio
commesso in danno dello stesso genitore dal coniuge, anche legalmente
separato o divorziato, dall'altra parte dell'unione civile, anche  se
l'unione civile e' cessata, o dalla persona che e' o e' stata  legata
da relazione affettiva e stabile convivenza possono essere ammessi al
patrocinio a spese dello Stato, anche in deroga ai limiti di  reddito
previsti,  applicando  l'ammissibilita'   in   deroga   al   relativo
procedimento penale e a tutti i  procedimenti  civili  derivanti  dal
reato, compresi quelli di esecuzione forzata». 
  2. Agli oneri derivanti dal comma 1, valutati in 10.000 euro  annui
a decorrere dall'anno 2017, si provvede ai  sensi  dell'articolo  11,
comma 3. 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
              Per le direttive CEE vengono  forniti  gli  estremi  di
          pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione  europea
          (GUUE). 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il testo  dell'art.  76  del  decreto  del
          Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n.  115  (Testo
          unico delle disposizioni  legislative  e  regolamentari  in
          materia di spese di giustizia (Testo A)),  come  modificato
          dalla presente legge: 
              «Art. 76 (L) (Condizioni per l'ammissione). 
              1. Puo' essere ammesso al patrocinio chi e' titolare di
          un reddito imponibile ai fini  dell'imposta  personale  sul
          reddito,   risultante   dall'ultima   dichiarazione,    non
          superiore a euro 11.528,41. 
              2. Salvo quanto previsto dall'art. 92, se l'interessato
          convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito e'
          costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel  medesimo
          periodo  da  ogni  componente  della   famiglia,   compreso
          l'istante. 
              3. Ai fini della determinazione dei limiti di  reddito,
          si tiene conto anche dei redditi che per legge sono  esenti
          dall'imposta sul reddito delle persone  fisiche  (IRPEF)  o
          che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta,
          ovvero ad imposta sostitutiva. 
              4. Si tiene conto del  solo  reddito  personale  quando
          sono oggetto della causa diritti della personalita', ovvero
          nei processi in cui gli interessi del richiedente  sono  in
          conflitto con  quelli  degli  altri  componenti  il  nucleo
          familiare con lui conviventi. 
              4-bis. Per i  soggetti  gia'  condannati  con  sentenza
          definitiva per i reati di cui  agli  articoli  416-bis  del
          codice penale, 291-quater del testo unico di cui al decreto
          del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, 73,
          limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'art. 80,
          e 74, comma 1, del  testo  unico  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonche'
          per i reati commessi avvalendosi delle condizioni  previste
          dal predetto art.  416-bis  ovvero  al  fine  di  agevolare
          l'attivita'  delle  associazioni  previste   dallo   stesso
          articolo, ai soli fini del presente decreto, il reddito  si
          ritiene superiore ai limiti previsti. 
              4-ter. La persona offesa dai reati di cui agli articoli
          572, 583-bis, 609-bis, 609-quater,  609-octies  e  612-bis,
          nonche', ove commessi in danno di minori, dai reati di  cui
          agli articoli 600, 600-bis,  600-ter,  600-quinquies,  601,
          602, 609-quinquies e 609-undecies del codice  penale,  puo'
          essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai  limiti  di
          reddito previsti dal presente decreto. 
              4-quater.  Il   minore   straniero   non   accompagnato
          coinvolto   a   qualsiasi   titolo   in   un   procedimento
          giurisdizionale   ha   diritto    di    essere    informato
          dell'opportunita' di nominare un legale di  fiducia,  anche
          attraverso   il   tutore   nominato   o   l'esercente    la
          responsabilita' genitoriale ai sensi dell'art. 3, comma  1,
          della  legge  4  maggio  1983,   n.   184,   e   successive
          modificazioni, e  di  avvalersi,  in  base  alla  normativa
          vigente, del gratuito patrocinio a  spese  dello  Stato  in
          ogni stato e grado del procedimento. Per l'attuazione delle
          disposizioni contenute nel presente comma e' autorizzata la
          spesa di 771.470 euro annui a decorrere dall'anno 2017. 
              4-quater.  I  figli  minori  o  i   figli   maggiorenni
          economicamente non autosufficienti  rimasti  orfani  di  un
          genitore a seguito di  omicidio  commesso  in  danno  dello
          stesso genitore dal coniuge, anche  legalmente  separato  o
          divorziato, dall'altra parte dell'unione civile,  anche  se
          l'unione civile e' cessata, o dalla persona  che  e'  o  e'
          stata legata da relazione affettiva  e  stabile  convivenza
          possono essere ammessi al patrocinio a spese  dello  Stato,
          anche in deroga ai limiti di reddito  previsti,  applicando
          l'ammissibilita' in deroga al relativo procedimento  penale
          e a  tutti  i  procedimenti  civili  derivanti  dal  reato,
          compresi quelli di esecuzione forzata.».