DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 maggio 2002, n. 115

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A).

note: entrata in vigore del decreto: 1-7-2002 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 02/08/2023)
Testo in vigore dal: 21-6-2023
aggiornamenti all'articolo
                             Art. 76 (L) 
                     Condizioni per l'ammissione 
 
  1. Puo' essere ammesso al patrocinio chi e' titolare di un  reddito
imponibile ai fini dell'imposta  personale  sul  reddito,  risultante
dall'ultima dichiarazione, non superiore a  euro  9.296,22.(7a)  (17)
(34a) (42) (46) (57) (72) (85) ((86)) 
  2. Salvo quanto previsto dall'articolo 92, se l'interessato convive
con il coniuge o con altri familiari, il reddito e' costituito  dalla
somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni  componente
della famiglia, compreso l'istante. 
  3. Ai fini della determinazione dei limiti  di  reddito,  si  tiene
conto anche dei redditi che per legge sono  esenti  dall'imposta  sul
reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a  ritenuta
alla fonte a titolo d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva. 
  4. Si tiene conto del solo reddito personale  quando  sono  oggetto
della causa diritti della personalita', ovvero nei  processi  in  cui
gli interessi del richiedente sono  in  conflitto  con  quelli  degli
altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi. 
  4-bis. Per i soggetti gia' condannati con sentenza definitiva per i
reati di cui agli articoli 416-bis del codice penale, 291-quater  del
testo unico di cui al decreto  del  Presidente  della  Repubblica  23
gennaio 1973, n. 43, 73,  limitatamente  alle  ipotesi  aggravate  ai
sensi dell'articolo 80, e 74, comma 1, del  testo  unico  di  cui  al
decreto del Presidente della  Repubblica  9  ottobre  1990,  n.  309,
nonche' per i reati commessi avvalendosi  delle  condizioni  previste
dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attivita'
delle associazioni previste dallo stesso  articolo,  e  per  i  reati
commessi in violazione delle norme per la  repressione  dell'evasione
in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, ai soli fini
del presente decreto, il  reddito  si  ritiene  superiore  ai  limiti
previsti. (20) (83) 
  4-ter. La persona offesa  dai  reati  di  cui  agli  articoli  572,
583-bis, 609-bis, 609-quater,  609-octies  e  612-bis,  nonche',  ove
commessi in danno di minori, dai reati  di  cui  agli  articoli  600,
600-bis,  600-ter,   600-quinquies,   601,   602,   609-quinquies   e
609-undecies del codice penale, puo'  essere  ammessa  al  patrocinio
anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto. 
  4-quater.  Il  minore  straniero  non  accompagnato   coinvolto   a
qualsiasi titolo in un procedimento  giurisdizionale  ha  diritto  di
essere informato dell'opportunita' di nominare un legale di  fiducia,
anche attraverso il tutore nominato o l'esercente la  responsabilita'
genitoriale ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge  4  maggio
1983, n. 184, e successive modificazioni, e  di  avvalersi,  in  base
alla normativa vigente, del gratuito patrocinio a spese  dello  Stato
in ogni stato  e  grado  del  procedimento.  Per  l'attuazione  delle
disposizioni contenute nel presente comma e' autorizzata la spesa  di
771.470 euro annui a decorrere dall'anno 2017. 
                                                                 (56) 
 
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AGGIORNAMENTO (7a) 
  Il Decreto 29 dicembre 2005 (in G.U. 02/02/2006, n. 27) ha disposto
(con l'art. 1, comma 1) che "L'importo  di  euro  9.296,22,  indicato
nell'art. 76, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative
e regolamentari in materie di spese di giustizia, emanato con decreto
del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e' aggiornato
in euro 9.723,84." 
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AGGIORNAMENTO (17) 
  Il Decreto 20 gennaio 2009 (in G.U. 27/03/2009, n. 72) ha  disposto
(con l'art. 1, comma 1) che "L'importo  di  euro  9.723,84,  indicato
nell'art. 76, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n.
115/2002, cosi' come adeguato con decreto del 29  dicembre  2005,  e'
aggiornato in euro 10.628,16." 
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AGGIORNAMENTO (20) 
  La Corte costituzionale, con sentenza 14-16 aprile 2010, n. 139 (in
G.U. 1a s.s.  21/04/2010,  n.  16)  ha  dichiarato  "l'illegittimita'
costituzionale dell'art. 76, comma 4-bis, del d.P.R. 30 maggio  2002,
n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in
materia di spese di giustizia), nella parte in  cui,  stabilendo  che
per i soggetti gia' condannati con sentenza definitiva  per  i  reati
indicati nella stessa norma il reddito si ritiene superiore ai limiti
previsti per l'ammissione al  patrocino  a  spese  dello  Stato,  non
ammette la prova contraria". 
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AGGIORNAMENTO (34a) 
  Il Decreto 2 luglio 2012 (in G.U. 25/10/2012, n. 250)  ha  disposto
(con l'art. 1, comma 1) che "L'importo di  euro  10.628,16,  indicato
nell'art. 76, comma 1, del D.P.R. n. 115/02, cosi' come adeguato  con
decreto del 20 gennaio 2009, e' aggiornato in euro 10.766,33." 
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AGGIORNAMENTO (42) 
  Il Decreto 1 aprile 2014 (in G.U. 23/07/2014, n. 169)  ha  disposto
(con l'art. 1, comma 1) che "L'importo di  euro  10.766,33,  indicato
nell'art. 76, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n.
115/2002, cosi' come adeguato con  decreto  del  2  luglio  2012,  e'
aggiornato in euro 11.369,24". 
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AGGIORNAMENTO (46) 
  Il Decreto 7 maggio 2015 (in G.U. 12/08/2015, n. 186)  ha  disposto
(con l'art. 1, comma 1) che "L'importo di  euro  11.369,24,  indicato
nell'art. 76, comma 1, del d.P.R. n. 115/02, cosi' come adeguato  con
decreto del 1 aprile 2014, e' aggiornato in euro 11.528,41". 
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AGGIORNAMENTO (56) 
  La L. 11 gennaio 2018, n. 4, ha disposto (con l'art.  1,  comma  1)
che "All'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e
regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e'  aggiunto,  in
fine, il seguente comma: 
  «4-quater. I figli minori o i figli maggiorenni economicamente  non
autosufficienti rimasti orfani di un genitore a seguito  di  omicidio
commesso in danno dello stesso genitore dal coniuge, anche legalmente
separato o divorziato, dall'altra parte dell'unione civile, anche  se
l'unione civile e' cessata, o dalla persona che e' o e' stata  legata
da relazione affettiva e stabile convivenza possono essere ammessi al
patrocinio a spese dello Stato, anche in deroga ai limiti di  reddito
previsti,  applicando  l'ammissibilita'   in   deroga   al   relativo
procedimento penale e a tutti i  procedimenti  civili  derivanti  dal
reato, compresi quelli di esecuzione forzata»". 
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AGGIORNAMENTO (57) 
  Il Decreto 16 gennaio 2018 (in G.U. 28/02/2018, n. 49) ha  disposto
(con l'art. 1, comma 1) che "L'importo indicato nell'art.  76,  comma
1, del decreto del Presidente della Repubblica  30  maggio  2002,  n.
115, e' aggiornato ad € 11.493,82". 
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AGGIORNAMENTO (72) 
  Il Decreto 23 luglio 2020 (in G.U. 30/01/2021, n. 24)  ha  disposto
(con l'art. 1, comma 1) che "L'importo indicato nell'art.  76,  comma
1, del decreto del Presidente della Repubblica  30  maggio  2002,  n.
115, e' aggiornato ad euro 11.746,68". 
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AGGIORNAMENTO (83) 
  La Corte costituzionale, con sentenza 5 ottobre - 3 novembre  2022,
n.  223  (in  G.U.  1a  s.s.  09/11/2022,  n.   45)   ha   dichiarato
"l'illegittimita'  costituzionale  dell'art.  76,  comma  4-bis,  del
d.P.R.  30  maggio  2002,  n.  115,  recante   «Testo   unico   delle
disposizioni legislative e  regolamentari  in  materia  di  spese  di
giustizia. (Testo A)»,  nella  parte  in  cui  ricomprende  anche  la
condanna per il reato di cui al comma 5 dell'art.  73  del  d.P.R.  9
ottobre  1990,  n.  309  (Testo  unico  delle  leggi  in  materia  di
disciplina degli stupefacenti  e  sostanze  psicotrope,  prevenzione,
cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza)". 
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AGGIORNAMENTO (85) 
  Il Decreto 3 febbraio 2023 (in G.U. 21/04/2023, n. 94), ha disposto
(con l'art. 1, comma 1) che "L'importo indicato nell'art.  76,  comma
1, del decreto del Presidente della Repubblica  30  maggio  2002,  n.
115, e' aggiornato ad euro 11.734,93". 
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AGGIORNAMENTO (86) 
  Il Decreto 10 maggio 2023 (in G.U. 06/06/2023, n. 130), ha disposto
(con l'art. 1, comma 1) che "L'importo indicato nell'art.  76,  comma
1, del decreto del Presidente della Repubblica  30  maggio  2002,  n.
115, e' aggiornato ad euro 12.838,01".