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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 maggio 2002, n. 115

Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A).

note: entrata in vigore del decreto: 1-7-2002 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2023)
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Testo in vigore dal:  21-6-2023
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Art. 76

(L)
Condizioni per l'ammissione
1. Può essere ammesso al patrocinio chi è titolare di un reddito imponibile ai fini dell'imposta personale sul reddito, risultante dall'ultima dichiarazione, non superiore a euro 9.296,22.(7a) (17) (34a) (42) (46) (57) (72) (85)
((86))
2. Salvo quanto previsto dall'articolo 92, se l'interessato convive con il coniuge o con altri familiari, il reddito è costituito dalla somma dei redditi conseguiti nel medesimo periodo da ogni componente della famiglia, compreso l'istante.
3. Ai fini della determinazione dei limiti di reddito, si tiene conto anche dei redditi che per legge sono esenti dall'imposta sul reddito delle persone fisiche (IRPEF) o che sono soggetti a ritenuta alla fonte a titolo d'imposta, ovvero ad imposta sostitutiva.
4. Si tiene conto del solo reddito personale quando sono oggetto della causa diritti della personalità, ovvero nei processi in cui gli interessi del richiedente sono in conflitto con quelli degli altri componenti il nucleo familiare con lui conviventi.
4-bis. Per i soggetti già condannati con sentenza definitiva per i reati di cui agli articoli 416-bis del codice penale, 291-quater del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 23 gennaio 1973, n. 43, 73, limitatamente alle ipotesi aggravate ai sensi dell'articolo 80, e 74, comma 1, del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, nonché per i reati commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo, e per i reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto, ai soli fini del presente decreto, il reddito si ritiene superiore ai limiti previsti. (20) (83)
4-ter. La persona offesa dai reati di cui agli articoli 572, 583-bis, 609-bis, 609-quater, 609-octies e 612-bis, nonché, ove commessi in danno di minori, dai reati di cui agli articoli 600, 600-bis, 600-ter, 600-quinquies, 601, 602, 609-quinquies e 609-undecies del codice penale, può essere ammessa al patrocinio anche in deroga ai limiti di reddito previsti dal presente decreto.
4-quater. Il minore straniero non accompagnato coinvolto a qualsiasi titolo in un procedimento giurisdizionale ha diritto di essere informato dell'opportunità di nominare un legale di fiducia, anche attraverso il tutore nominato o l'esercente la responsabilità genitoriale ai sensi dell'articolo 3, comma 1, della legge 4 maggio 1983, n. 184, e successive modificazioni, e di avvalersi, in base alla normativa vigente, del gratuito patrocinio a spese dello Stato in ogni stato e grado del procedimento. Per l'attuazione delle disposizioni contenute nel presente comma è autorizzata la spesa di 771.470 euro annui a decorrere dall'anno 2017.
(56)

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AGGIORNAMENTO (7a)

Il Decreto 29 dicembre 2005 (in G.U. 02/02/2006, n. 27) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "L'importo di euro 9.296,22, indicato nell'art. 76, comma 1, del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materie di spese di giustizia, emanato con decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è aggiornato in euro 9.723,84."
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AGGIORNAMENTO (17)

Il Decreto 20 gennaio 2009 (in G.U. 27/03/2009, n. 72) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "L'importo di euro 9.723,84, indicato nell'art. 76, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002, così come adeguato con decreto del 29 dicembre 2005, è aggiornato in euro 10.628,16."
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AGGIORNAMENTO (20)

La Corte costituzionale, con sentenza 14-16 aprile 2010, n. 139 (in G.U. 1a s.s. 21/04/2010, n. 16) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 76, comma 4-bis, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia), nella parte in cui, stabilendo che per i soggetti già condannati con sentenza definitiva per i reati indicati nella stessa norma il reddito si ritiene superiore ai limiti previsti per l'ammissione al patrocino a spese dello Stato, non ammette la prova contraria".
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AGGIORNAMENTO (34a)

Il Decreto 2 luglio 2012 (in G.U. 25/10/2012, n. 250) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "L'importo di euro 10.628,16, indicato nell'art. 76, comma 1, del D.P.R. n. 115/02, così come adeguato con decreto del 20 gennaio 2009, è aggiornato in euro 10.766,33."
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AGGIORNAMENTO (42)

Il Decreto 1 aprile 2014 (in G.U. 23/07/2014, n. 169) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "L'importo di euro 10.766,33, indicato nell'art. 76, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica n. 115/2002, così come adeguato con decreto del 2 luglio 2012, è aggiornato in euro 11.369,24".
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AGGIORNAMENTO (46)

Il Decreto 7 maggio 2015 (in G.U. 12/08/2015, n. 186) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "L'importo di euro 11.369,24, indicato nell'art. 76, comma 1, del d.P.R. n. 115/02, così come adeguato con decreto del 1 aprile 2014, è aggiornato in euro 11.528,41".
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AGGIORNAMENTO (56)

La L. 11 gennaio 2018, n. 4, ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "All'articolo 76 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è aggiunto, in fine, il seguente comma:
«4-quater. I figli minori o i figli maggiorenni economicamente non autosufficienti rimasti orfani di un genitore a seguito di omicidio commesso in danno dello stesso genitore dal coniuge, anche legalmente separato o divorziato, dall'altra parte dell'unione civile, anche se l'unione civile è cessata, o dalla persona che è o è stata legata da relazione affettiva e stabile convivenza possono essere ammessi al patrocinio a spese dello Stato, anche in deroga ai limiti di reddito previsti, applicando l'ammissibilità in deroga al relativo procedimento penale e a tutti i procedimenti civili derivanti dal reato, compresi quelli di esecuzione forzata»".
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AGGIORNAMENTO (57)

Il Decreto 16 gennaio 2018 (in G.U. 28/02/2018, n. 49) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "L'importo indicato nell'art. 76, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è aggiornato ad € 11.493,82".
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AGGIORNAMENTO (72)

Il Decreto 23 luglio 2020 (in G.U. 30/01/2021, n. 24) ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "L'importo indicato nell'art. 76, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è aggiornato ad euro 11.746,68".
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AGGIORNAMENTO (83)

La Corte costituzionale, con sentenza 5 ottobre - 3 novembre 2022, n. 223 (in G.U. 1a s.s. 09/11/2022, n. 45) ha dichiarato "l'illegittimità costituzionale dell'art. 76, comma 4-bis, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, recante «Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. (Testo A)», nella parte in cui ricomprende anche la condanna per il reato di cui al comma 5 dell'art. 73 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze psicotrope, prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di tossicodipendenza)".
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AGGIORNAMENTO (85)

Il Decreto 3 febbraio 2023 (in G.U. 21/04/2023, n. 94), ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "L'importo indicato nell'art. 76, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è aggiornato ad euro 11.734,93".
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AGGIORNAMENTO (86)

Il Decreto 10 maggio 2023 (in G.U. 06/06/2023, n. 130), ha disposto (con l'art. 1, comma 1) che "L'importo indicato nell'art. 76, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, è aggiornato ad euro 12.838,01".