LEGGE 4 maggio 1983, n. 184

((Diritto del minore ad una famiglia)).

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 29/12/2022)
Testo in vigore dal: 7-2-2014
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                               ART. 3. 
 
  1. I legali rappresentanti delle  comunita'  di  tipo  familiare  e
degli istituti di assistenza pubblici o privati esercitano  i  poteri
tutelari sul minore affidato, secondo le norme del capo I del  titolo
X del libro primo del codice civile, fino a quando  non  si  provveda
alla nomina di un tutore in tutti i casi nei quali l'esercizio  della
((responsabilita' genitoriale)) o della tutela sia impedito. 
  2.  Nei  casi  previsti  dal   comma   1,   entro   trenta   giorni
dall'accoglienza del minore, i legali rappresentanti devono  proporre
istanza per la nomina del tutore. Gli stessi e  coloro  che  prestano
anche gratuitamente la propria attivita' a favore delle comunita'  di
tipo familiare e degli istituti di assistenza pubblici o privati  non
possono essere chiamati a tale incarico. 
  3.  Nel  caso  in  cui  i  genitori  riprendano  l'esercizio  della
((responsabilita' genitoriale)), le comunita' di tipo familiare e gli
istituti  di  assistenza  pubblici  o  privati  chiedono  al  giudice
tutelare di fissare eventuali limiti o condizioni a tale esercizio.