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DECRETO LEGISLATIVO 7 dicembre 2017, n. 202

Disposizioni in materia di lavoro nel settore cinematografico e audiovisivo, a norma dell'articolo 35, della legge 14 novembre 2016, n. 220. (17G00218)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 12/01/2018
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vigente al 28/04/2024
Testo in vigore dal: 12-1-2018
 
 
 
                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76, 87, quinto comma, e 117, terzo comma,  della
Costituzione; 
  Vista la legge 14 novembre 2016, n.  220,  recante  disciplina  del
cinema e dell'audiovisivo, e, in particolare l'articolo 35 che delega
il Governo ad adottare uno o piu' decreti legislativi per il riordino
e  l'introduzione  di  norme  che,  in  armonia  e  coerenza  con  le
disposizioni vigenti e con i principi e  le  finalita'  di  cui  alla
legge 10 dicembre 2014, n. 183, in quanto  compatibili,  disciplinino
in modo sistematico e unitario,  con  le  opportune  differenziazioni
correlate allo specifico ambito di attivita', il rapporto di lavoro e
l'ordinamento  delle  professioni  e   dei   mestieri   nel   settore
cinematografico e audiovisivo; 
  Visto l'articolo 36 della legge n. 220 del 2016, che stabilisce  la
procedura di adozione dei decreti legislativi previsti dalla medesima
legge; 
  Visto il  decreto  legislativo  15  giugno  2015,  n.  81,  recante
disciplina  organica  dei  contratti  di  lavoro  e  revisione  della
normativa in tema di mansioni, a  norma  dell'articolo  1,  comma  7,
della legge 10 dicembre 2014, n. 183, e successive modificazioni; 
  Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali
del  30  giugno  2015,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana  n.  166  del  20  luglio  2015,  concernente  la
definizione di un quadro operativo per il  riconoscimento  a  livello
nazionale delle qualificazioni regionali e delle relative competenze,
nell'ambito del Repertorio  nazionale  dei  titoli  di  istruzione  e
formazione e delle qualificazioni professionali, di cui  all'articolo
8 del decreto legislativo 16 gennaio 2013 n. 13; 
  Tenuto conto delle  disposizioni  legislative  adottate  nel  corso
dell'approvazione della  legge  n.  220  del  2016,  con  particolare
riferimento alla disciplina della materia del  lavoro  in  attuazione
della legge 10 dicembre 2014, n. 183, recante deleghe al  Governo  in
materia di riforma degli ammortizzatori sociali, dei servizi  per  il
lavoro e delle politiche attive, nonche' in materia di riordino della
disciplina dei rapporti di lavoro e  dell'attivita'  ispettiva  e  di
tutela e conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 2 ottobre 2017; 
  Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento  e  Bolzano  ai
sensi del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, nella  riunione
del 2 novembre 2017; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 30 ottobre 2017; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 22 novembre 2017; 
  Sulla proposta del Ministro dei beni e delle attivita' culturali  e
del turismo, di concerto con il Ministro del lavoro e delle politiche
sociali;  
 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
                    Contratti a tempo determinato 
 
  1. All'articolo 23, comma 2, lettera d), del decreto legislativo 15
giugno 2015, n. 81, sono aggiunte, in fine, le  seguenti  parole:  «o
per la produzione di specifiche opere audiovisive». 
                                     NOTE 
 
          Avvertenza: 
 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  in  materia,   ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
 
          Note alle premesse 
 
              - Si riporta il testo degli articoli 76, 87 e 117 della
          Costituzione della Repubblica  italiana,  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale della Repubblica  italiana  27  dicembre
          1947, n. 298, ediz. straord.: 
              «Art. 76. L'esercizio della  funzione  legislativa  non
          puo' essere delegato al Governo se non  con  determinazione
          di principi  e  criteri  direttivi  e  soltanto  per  tempo
          limitato e per oggetti definiti». 
              «Art. 87. Il Presidente della  Repubblica  e'  il  capo
          dello Stato e rappresenta l'unita' nazionale. 
              Puo' inviare messaggi alle Camere. 
              Indice le elezioni delle nuove Camere  e  ne  fissa  la
          prima riunione. 
              Autorizza la presentazione alle Camere dei  disegni  di
          legge di iniziativa del Governo. 
              Promulga le leggi ed emana i decreti aventi  valore  di
          legge e i regolamenti. 
              Indice il referendum popolare nei casi  previsti  dalla
          Costituzione. 
              Nomina, nei casi indicati  dalla  legge,  i  funzionari
          dello Stato. 
              Accredita  e  riceve  i   rappresentanti   diplomatici,
          ratifica i trattati internazionali, previa, quando occorra,
          l'autorizzazione delle Camere. 
              Ha il comando delle Forze armate, presiede il Consiglio
          supremo di difesa costituito secondo la legge, dichiara  lo
          stato di guerra deliberato dalle Camere. 
              Presiede il Consiglio superiore della magistratura. 
              Puo' concedere grazia e commutare le pene. 
              Conferisce le onorificenze della Repubblica.». 
              «Art. 117. La potesta' legislativa e' esercitata  dallo
          Stato e dalle  Regioni  nel  rispetto  della  Costituzione,
          nonche' dei vincoli derivanti dall'ordinamento  comunitario
          e dagli obblighi internazionali. 
              Lo  Stato  ha  legislazione  esclusiva  nelle  seguenti
          materie: 
                a) politica estera e  rapporti  internazionali  dello
          Stato; rapporti dello Stato con l'Unione  europea;  diritto
          di asilo e condizione giuridica dei cittadini di Stati  non
          appartenenti all'Unione europea; 
                b) immigrazione; 
                c)  rapporti  tra  la  Repubblica  e  le  confessioni
          religiose; 
                d) difesa e  Forze  armate;  sicurezza  dello  Stato;
          armi, munizioni ed esplosivi; 
                e) moneta, tutela del risparmio e mercati finanziari;
          tutela  della  concorrenza;  sistema   valutario;   sistema
          tributario e  contabile  dello  Stato;  armonizzazione  dei
          bilanci pubblici; perequazione delle risorse finanziarie; 
                f) organi dello Stato e  relative  leggi  elettorali;
          referendum statali; elezione del Parlamento europeo; 
                g) ordinamento e organizzazione amministrativa  dello
          Stato e degli enti pubblici nazionali; 
                h) ordine pubblico e sicurezza, ad  esclusione  della
          polizia amministrativa locale; 
                i) cittadinanza, stato civile e anagrafi; 
                l) giurisdizione  e  norme  processuali;  ordinamento
          civile e penale; giustizia amministrativa; 
                m)  determinazione  dei  livelli   essenziali   delle
          prestazioni concernenti i  diritti  civili  e  sociali  che
          devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale; 
                n) norme generali sull'istruzione; 
                o) previdenza sociale; 
                p)  legislazione  elettorale,  organi  di  governo  e
          funzioni  fondamentali  di  Comuni,   Province   e   Citta'
          metropolitane; 
                q)  dogane,  protezione  dei  confini   nazionali   e
          profilassi internazionale; 
                r)  pesi,  misure   e   determinazione   del   tempo;
          coordinamento informativo statistico e informatico dei dati
          dell'amministrazione statale,  regionale  e  locale;  opere
          dell'ingegno; 
                s) tutela dell'ambiente, dell'ecosistema e  dei  beni
          culturali. 
              Sono  materie  di   legislazione   concorrente   quelle
          relative a: rapporti internazionali e con l'Unione  europea
          delle Regioni; commercio con l'estero; tutela  e  sicurezza
          del lavoro; istruzione, salva l'autonomia delle istituzioni
          scolastiche e  con  esclusione  della  istruzione  e  della
          formazione professionale; professioni; ricerca  scientifica
          e tecnologica e  sostegno  all'innovazione  per  i  settori
          produttivi; tutela della salute; alimentazione; ordinamento
          sportivo; protezione civile; governo del territorio;  porti
          e  aeroporti  civili;  grandi  reti  di  trasporto   e   di
          navigazione; ordinamento della  comunicazione;  produzione,
          trasporto   e   distribuzione    nazionale    dell'energia;
          previdenza complementare e integrativa; coordinamento della
          finanza pubblica e del sistema  tributario;  valorizzazione
          dei  beni   culturali   e   ambientali   e   promozione   e
          organizzazione di attivita' culturali; casse di  risparmio,
          casse rurali, aziende di  credito  a  carattere  regionale;
          enti di credito fondiario e agrario a carattere  regionale.
          Nelle  materie  di  legislazione  concorrente  spetta  alle
          Regioni  la  potesta'  legislativa,  salvo   che   per   la
          determinazione dei principi  fondamentali,  riservata  alla
          legislazione dello Stato. 
              Spetta  alle  Regioni  la   potesta'   legislativa   in
          riferimento ad ogni  materia  non  espressamente  riservata
          alla legislazione dello Stato. 
              Le Regioni e  le  Province  autonome  di  Trento  e  di
          Bolzano, nelle materie di loro competenza, partecipano alle
          decisioni dirette  alla  formazione  degli  atti  normativi
          comunitari e  provvedono  all'attuazione  e  all'esecuzione
          degli  accordi  internazionali  e  degli  atti  dell'Unione
          europea, nel rispetto delle norme di procedura stabilite da
          legge dello Stato, che disciplina le modalita' di esercizio
          del potere sostitutivo in caso di inadempienza. 
              La  potesta'  regolamentare  spetta  allo  Stato  nelle
          materie  di  legislazione  esclusiva,  salva  delega   alle
          Regioni. 
              La potesta' regolamentare spetta alle Regioni  in  ogni
          altra materia. 
              I Comuni, le Province e le Citta'  metropolitane  hanno
          potesta'   regolamentare   in   ordine   alla    disciplina
          dell'organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro
          attribuite. 
              Le  leggi  regionali  rimuovono   ogni   ostacolo   che
          impedisce la piena parita' degli uomini e delle donne nella
          vita  sociale,  culturale  ed  economica  e  promuovono  la
          parita'  di  accesso  tra  donne  e  uomini  alle   cariche
          elettive. 
              La legge regionale ratifica le intese della Regione con
          altre Regioni  per  il  migliore  esercizio  delle  proprie
          funzioni, anche con individuazione di organi comuni. 
              Nelle  materie  di  sua  competenza  la  Regione   puo'
          concludere accordi con Stati e intese con enti territoriali
          interni  ad  altro  Stato,  nei  casi  e   con   le   forme
          disciplinati da leggi dello Stato.». 
              -  La  legge  14  novembre  2016,   n.   220,   recante
          «Disciplina del cinema e dell'audiovisivo»,  e'  pubblicata
          nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  26
          novembre 2016, n. 277. 
              - Si riporta il testo degli  articoli  35  e  36  della
          legge 14 novembre 2016, n.  220,  recante  «Disciplina  del
          cinema  e  dell'audiovisivo»,  pubblicata  nella   Gazzetta
          Ufficiale della Repubblica italiana 26  novembre  2016,  n.
          277: 
              «Art. 35 (Delega al Governo per la riforma delle  norme
          in   materia   di   rapporti   di   lavoro   nel    settore
          cinematografico e audiovisivo). - 1. Il Governo e' delegato
          ad adottare, entro dodici mesi dalla  data  di  entrata  in
          vigore della presente legge, uno o piu' decreti legislativi
          per il riordino e l'introduzione di norme che, in armonia e
          coerenza con le disposizioni vigenti e con i principi e  le
          finalita' di cui alla legge 10 dicembre 2014,  n.  183,  in
          quanto compatibili,  disciplinino  in  modo  sistematico  e
          unitario, con le opportune differenziazioni correlate  allo
          specifico ambito di attivita',  il  rapporto  di  lavoro  e
          l'ordinamento delle professioni e dei mestieri nel  settore
          cinematografico e audiovisivo. 
              2. Il decreto o i decreti legislativi di cui al comma 1
          sono adottati nel rispetto dei seguenti principi e  criteri
          direttivi: 
                a)  conseguire   obiettivi   di   semplificazione   e
          razionalizzazione  delle  procedure   di   costituzione   e
          gestione dei rapporti di lavoro, al  fine  di  ridurre  gli
          adempimenti a carico di cittadini e imprese; 
                b) rafforzare le opportunita'  d'ingresso  nel  mondo
          del lavoro e riordinare i contratti di lavoro  vigenti  per
          renderli maggiormente coerenti con le attuali esigenze  del
          contesto   occupazionale   e   produttivo    nel    settore
          cinematografico e audiovisivo; 
                c)  prevedere  le  opportune  misure  adeguate   alle
          peculiari modalita'  di  organizzazione  del  lavoro  e  di
          espletamento   della    prestazione    lavorativa    ovvero
          professionale. 
              3. Dall'attuazione del  presente  articolo  non  devono
          derivare nuovi o  maggiori  oneri  per  il  bilancio  dello
          Stato.». 
              «Art.   36   (Procedura   di   adozione   dei   decreti
          legislativi). -  1.  I  decreti  legislativi  previsti  dal
          presente capo  sono  adottati  su  proposta  del  Ministro,
          previa acquisizione dei pareri della Conferenza  permanente
          per i rapporti tra lo  Stato,  le  regioni  e  le  province
          autonome di Trento e di Bolzano e del Consiglio  di  Stato,
          che sono resi nel termine di  quarantacinque  giorni  dalla
          data di trasmissione dello schema di  decreto  legislativo,
          decorso il quale il Governo puo'  comunque  procedere.  Gli
          schemi  dei  decreti   legislativi   sono   successivamente
          trasmessi alle Camere per l'espressione  dei  pareri  delle
          Commissioni parlamentari competenti per  materia  e  per  i
          profili finanziari,  che  si  pronunciano  nel  termine  di
          trenta giorni dalla data di trasmissione, decorso il  quale
          il decreto legislativo puo' essere  comunque  adottato.  Il
          Governo,  qualora  non  intenda   conformarsi   ai   pareri
          parlamentari, trasmette nuovamente il testo alle Camere con
          le  sue  osservazioni  e   con   eventuali   modificazioni,
          corredate   dei   necessari   elementi    integrativi    di
          informazione e motivazione. Le Commissioni  competenti  per
          materia e per i profili finanziari possono esprimersi sulle
          osservazioni del Governo entro il termine di  dieci  giorni
          dalla data della nuova trasmissione. Decorso tale  termine,
          i decreti possono comunque essere adottati. 
              2. Disposizioni correttive ed integrative  dei  decreti
          legislativi di cui al comma 1 possono essere adottate,  nel
          rispetto degli stessi principi e criteri direttivi e con le
          medesime procedure di cui al presente capo, entro due  anni
          dalla data della loro entrata in vigore. 
              3. I decreti legislativi dai  quali  derivano  nuovi  o
          maggiori  oneri  sono  emanati   solo   successivamente   o
          contestualmente all'entrata  in  vigore  dei  provvedimenti
          legislativi che stanzino le occorrenti risorse finanziarie.
          Ciascuno schema di decreto legislativo e' corredato di  una
          relazione  tecnica  che   da'   conto   della   neutralita'
          finanziaria  del  medesimo  decreto  ovvero  dei  nuovi   o
          maggiori oneri da esso derivanti e dei corrispondenti mezzi
          di copertura.». 
              - Il decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, recante
          «Disciplina organica dei contratti di  lavoro  e  revisione
          della normativa in tema di mansioni, a norma  dell'art.  1,
          comma  7,  della  legge  10  dicembre  2014,  n.  183»,  e'
          pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   della   Repubblica
          italiana 24 giugno 2015, n. 144, S.O. 
              - Il decreto del Ministro del lavoro e delle  politiche
          sociali del 30 giugno 2015, concernente la  definizione  di
          un  quadro  operativo  per  il  riconoscimento  a   livello
          nazionale delle qualificazioni regionali e  delle  relative
          competenze, nell'ambito del Repertorio nazionale dei titoli
          di  istruzione  e   formazione   e   delle   qualificazioni
          professionali, di cui all'art. 8 del decreto legislativo 16
          gennaio 2013 n. 13, e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale
          della Repubblica italiana 20 luglio 2015, n. 166. 
              - La legge 10 dicembre 2014, n. 183,  recante  «Deleghe
          al Governo  in  materia  di  riforma  degli  ammortizzatori
          sociali, dei  servizi  per  il  lavoro  e  delle  politiche
          attive, nonche' in materia di riordino della disciplina dei
          rapporti di lavoro e dell'attivita' ispettiva e di tutela e
          conciliazione delle esigenze di cura, di vita e di lavoro»,
          e' pubblicata nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica
          italiana 15 dicembre 2014, n. 290. 
              - Il  decreto  legislativo  28  agosto  1997,  n.  281,
          recante  «Definizione  ed  ampliamento  delle  attribuzioni
          della Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le
          regioni e le province  autonome  di  Trento  e  Bolzano  ed
          unificazione, per le materie  ed  i  compiti  di  interesse
          comune delle regioni, delle province e dei comuni,  con  la
          Conferenza Stato-citta' ed autonomie locali», e' pubblicato
          nella  Gazzetta  Ufficiale  della  Repubblica  italiana  30
          agosto 1997, n. 202. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta  il  testo  dell'art.  23,  comma  2,  del
          decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81, pubblicato nella
          Gazzetta Ufficiale  della  Repubblica  italiana  24  giugno
          2015, n. 144, S.O., come modificato  dal  presente  decreto
          legislativo: 
              «2. Sono esenti dal limite di cui al comma  1,  nonche'
          da eventuali limitazioni quantitative previste da contratti
          collettivi, i contratti a tempo determinato conclusi: 
                a) nella fase di avvio  di  nuove  attivita',  per  i
          periodi definiti dai contratti collettivi, anche in  misura
          non uniforme con riferimento ad aree geografiche e comparti
          merceologici; 
                b) da imprese start-up innovative di cui all'art. 25,
          commi 2 e 3, del decreto-legge n. 179 del 2012, convertito,
          con modificazioni, dalla legge n.  221  del  2012,  per  il
          periodo di quattro anni dalla costituzione  della  societa'
          ovvero per il piu' limitato periodo previsto  dal  comma  3
          del suddetto art. 25 per le societa' gia' costituite; 
                c) per lo svolgimento delle attivita'  stagionali  di
          cui all'art. 21, comma 2; 
                d)  per   specifici   spettacoli   ovvero   specifici
          programmi radiofonici o televisivi o per la  produzione  di
          specifiche opere audiovisive; 
                e) per sostituzione di lavoratori assenti; 
                f) con lavoratori di eta' superiore a 50 anni.».