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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 4 agosto 2017, n. 136

Regolamento recante modifiche al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 15 settembre 2016, n. 187, recante i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della Carta elettronica prevista dall'articolo 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208, e successive modificazioni. (17G00146)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 19/09/2017
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vigente al 29/04/2024
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Testo in vigore dal: 19-9-2017
 
 
 
                            IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
                           di concerto con 
 
                        IL MINISTRO DEI BENI 
              E DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO 
 
                                  e 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e
successive  modificazioni,  recante  «Disciplina  dell'attivita'   di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri»; 
  Visto l'articolo 1, comma 979, della legge  28  dicembre  2015,  n.
208, e successive modificazioni,  ai  sensi  del  quale  «a  tutti  i
residenti nel territorio nazionale, in  possesso,  ove  previsto,  di
permesso di  soggiorno  in  corso  di  validita',  i  quali  compiono
diciotto anni di eta' nell'anno 2016, e' assegnata, nel rispetto  del
limite di spesa di cui al comma 980, una Carta elettronica. La Carta,
dell'importo nominale massimo di  euro  500  per  l'anno  2016,  puo'
essere  utilizzata  per  assistere  a  rappresentazioni  teatrali   e
cinematografiche, per l'acquisto di libri nonche'  per  l'ingresso  a
musei,  mostre  ed  eventi  culturali,  monumenti,   gallerie,   aree
archeologiche, parchi naturali e spettacoli  dal  vivo»  e  che  «con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo e con  il
Ministro dell'economia e delle  finanze,  da  adottare  entro  trenta
giorni dalla data di entrata in vigore  della  presente  legge,  sono
definiti i criteri e le modalita' di attribuzione e di utilizzo della
Carta  e   l'importo   da   assegnare   nell'ambito   delle   risorse
disponibili»; 
  Visto il comma 980 del citato articolo 1 della  legge  n.  208  del
2015 che ha autorizzato, per le finalita' previste dal  summenzionato
comma 979, la spesa di 290  milioni  di  euro  per  l'anno  2016,  da
iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei  beni  e  delle
attivita' culturali e del turismo; 
  Visto l'articolo 1, comma 626, della legge 11 dicembre 2016, n. 232
recante «Bilancio di previsione dello Stato  per  l'anno  finanziario
2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019», ai sensi  del
quale «Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 979, della  legge
28 dicembre 2015,  n.  208,  trovano  applicazione  nei  termini  ivi
previsti anche con riferimento ai soggetti che compiono diciotto anni
di  eta'  nell'anno  2017,  i  quali  possono  utilizzare  la   Carta
elettronica di cui al citato  comma  979,  anche  per  l'acquisto  di
musica registrata, nonche' di corsi di musica, di teatro o di  lingua
straniera. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore  della
presente  legge  sono  apportate  le  necessarie   modificazioni   al
regolamento di attuazione emanato ai sensi  dell'ultimo  periodo  del
predetto  comma  979,  nei  limiti  degli  stanziamenti  iscritti  in
bilancio nella parte II (sezione II) della presente legge»; 
  Visto l'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 30  dicembre  2016,
n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio  2017,
n. 19, che  ha  prorogato  al  30  giugno  2017  il  termine  per  la
registrazione dei soggetti beneficiari che  hanno  compiuto  diciotto
anni di eta' nell'anno 2016; 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, e  successive  modificazioni,
recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo  e  di
diritto di accesso ai documenti amministrativi»; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,  e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165  e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n.
223, recante «Approvazione del  nuovo  regolamento  anagrafico  della
popolazione residente»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,
n. 445, recante il «Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; 
  Visto il decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  e  successive
modificazioni, recante il «Codice dell'amministrazione digitale»; 
  Visto il decreto-legge 1°  luglio  2009,  n.  78,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102; 
  Visti gli articoli da 19 a 22 del decreto-legge 22 giugno 2012,  n.
83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,
e successive modificazioni, con cui e' stata istituita l'Agenzia  per
l'Italia digitale; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  24
ottobre 2014, recante «Definizione delle caratteristiche del  sistema
pubblico per la  gestione  dell'identita'  digitale  di  cittadini  e
imprese (SPID), nonche' dei tempi e delle modalita' di  adozione  del
sistema  SPID  da  parte  delle  pubbliche  amministrazioni  e  delle
imprese»; 
  VIsta la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato»  (Legge
finanziaria 2008); 
  Visto il decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,  recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali»; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  15
settembre 2016, n. 187 recante «Regolamento recante i  criteri  e  le
modalita' di attribuzione  e  di  utilizzo  della  Carta  elettronica
prevista dall'articolo 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n.
208 e successive modificazioni»; 
  Sentito il Garante per la protezione dei dati personali; 
  Acquisito il parere del Consiglio di Stato; 
 
                               Adotta 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
Modifiche al decreto del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  15
                       settembre 2016, n. 187 
 
  1.  Al  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  15
settembre 2016, n. 187 sono apportate le seguenti modifiche: 
    a)  nelle  premesse,  dopo  il  terzo  «Visto»  sono  inseriti  i
seguenti: 
  1) «Visto l'articolo 1, comma 626, della legge 11 dicembre 2016, n.
232  recante  "Bilancio  di  previsione  dello   Stato   per   l'anno
finanziario 2017 e bilancio pluriennale per il  triennio  2017-2019",
ai sensi del quale "Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 979,
della legge 28  dicembre  2015,  n.  208,  trovano  applicazione  nei
termini ivi previsti anche con riferimento ai soggetti  che  compiono
diciotto anni di eta' nell'anno 2017, i quali possono  utilizzare  la
Carta elettronica di cui al citato comma 979, anche per l'acquisto di
musica registrata, nonche' di corsi di musica, di teatro o di  lingua
straniera. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore  della
presente  legge  sono  apportate  le  necessarie   modificazioni   al
regolamento di attuazione emanato ai sensi  dell'ultimo  periodo  del
predetto  comma  979,  nei  limiti  degli  stanziamenti  iscritti  in
bilancio nella parte II (sezione II) della presente legge"; 
  2) Visto l'articolo 11, comma  2,  del  decreto-legge  30  dicembre
2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27  febbraio
2017, n. 19, che ha prorogato al 30 giugno 2017  il  termine  per  la
registrazione dei soggetti beneficiari che  hanno  compiuto  diciotto
anni di eta' nell'anno 2016;»; 
  b) all'articolo 1, al comma 1, dopo la parola «modificazioni»  sono
inserite le seguenti parole: «, e dall'articolo 1, comma  626,  della
legge 11 dicembre 2016, n. 232»; 
  c) all'articolo 2, al comma 4, dopo  le  parole:  «del  2015»  sono
inserite le seguenti parole: «, e dall'articolo 1, comma  626,  della
legge n. 232 del 2016»; 
  d) all'articolo 3, al comma 1, dopo le  parole:  «anno  2016»  sono
inserite le seguenti: «e nell'anno 2017»; 
  e) all'articolo 4, al comma 2, le parole: «per  l'anno  2016»  sono
sostituite dalle seguenti: «per ciascuno degli anni 2016 e 2017»; 
  f) all'articolo 5: 
  1) al comma 1, le parole: «31 gennaio 2017» sono  sostituite  dalle
seguenti: «30 giugno  2017  per  i  beneficiari  che  hanno  compiuto
diciotto anni di eta' nell'anno 2016 e fino al 30 giugno 2018  per  i
beneficiari che compiono diciotto anni di eta' nell'anno 2017»; 
  2) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente: «2-bis.  I  beneficiari
che compiono diciotto anni di eta' nell'anno 2017 possono  utilizzare
la Carta anche per l'acquisto di: 
  a) musica registrata; 
  b) corsi di musica; 
  c) corsi di teatro; 
  d) corsi di lingua straniera.»; 
  g) all'articolo 6, al comma 1 dopo le parole: «dicembre 2017»  sono
inserite le seguenti: «da parte dei beneficiari  che  hanno  compiuto
diciotto anni di eta' nell'anno 2016, e  entro  e  non  oltre  il  31
dicembre 2018 da parte dei beneficiari che compiono diciotto anni  di
eta' nell'anno 2017,»; 
  h) all'articolo 7, al  comma  2,  le  parole:  «giugno  2017»  sono
sostituite dalle seguenti: «giugno 2018» e dopo le parole «successive
modificazioni» sono inserite le seguenti: «e dall'articolo  1,  comma
626, della legge n. 232 del 2016»; 
  i) all'articolo 10, al comma 1, dopo le parole: «208 del 2015» sono
inserite le seguenti: «e dall'articolo 1, comma 626, della  legge  n.
232 del 2016» ed e' inserito, al  secondo  periodo,  dopo  la  parola
«personali», il seguente periodo: «e disciplina, sentito  il  Garante
per la per la protezione dei dati personali, le modalita' e  i  tempi
della gestione e conservazione dei dati personali.»; 
  l) all'articolo 11, al comma 1, dopo le parole: «si provvede»  sono
inserite le seguenti: «, per l'anno  2016»  e  dopo  le  parole:  «31
dicembre 2016» sono inserite le seguenti:  «,  e,  per  l'anno  2017,
mediante corrispondente utilizzo dell'autorizzazione di spesa di  cui
al citato articolo 1, comma 626, della legge  n.  232  del  2016,  da
impegnare entro il 31 dicembre 2017.». 
          NOTE 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  in  materia,   ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge, alle quali e'  operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto
          1988, n. 400, e' il seguente: 
              «Art. 17 (Regolamenti). - (Omissis). 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  Ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
              (Omissis).». 
              - Il testo dell'art. 1, commi 979 e 980, della legge 28
          dicembre 2015, n. 208, e' il seguente: 
              «Art. 1. - (Omissis). 
              979. Al fine di promuovere lo sviluppo della cultura  e
          la conoscenza del patrimonio culturale, a tutti i residenti
          nel territorio nazionale, in  possesso,  ove  previsto,  di
          permesso  di  soggiorno  in  corso  di  validita'  i  quali
          compiono  diciotto  anni  di  eta'   nell'anno   2016,   e'
          assegnata, nel rispetto del limite di spesa di cui al comma
          980, una Carta elettronica. La Carta, dell'importo nominale
          massimo di euro 500 per l'anno 2016, puo' essere utilizzata
          per    assistere    a    rappresentazioni    teatrali     e
          cinematografiche,  per  l'acquisto  di  libri  nonche'  per
          l'ingresso a musei, mostre ed eventi culturali,  monumenti,
          gallerie, aree archeologiche, parchi naturali e  spettacoli
          dal vivo. Le somme assegnate con la Carta non costituiscono
          reddito imponibile del beneficiario e non rilevano ai  fini
          del computo del  valore  dell'indicatore  della  situazione
          economica  equivalente.  Con  decreto  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri, di concerto  con  il  Ministro  dei
          beni e delle attivita' culturali e del  turismo  e  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze, da  adottare  entro
          trenta  giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge, sono definiti i criteri e le  modalita'  di
          attribuzione e di  utilizzo  della  Carta  e  l'importo  da
          assegnare nell'ambito delle risorse disponibili.» 
              «980.  Per  le  finalita'  di  cui  al  comma  979   e'
          autorizzata la spesa di 290  milioni  di  euro  per  l'anno
          2016, da iscrivere nello stato di previsione del  Ministero
          dei beni e delle attivita' culturali e del turismo.». 
              - Il testo dell'art.  1,  comma  626,  della  legge  11
          dicembre 2016, n. 232, e' il seguente: 
              «Art. 1. - (Omissis). 
              626. Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma  979,
          della legge 28 dicembre 2015, n. 208, trovano  applicazione
          nei termini ivi previsti anche con riferimento ai  soggetti
          che compiono diciotto anni di eta' nell'anno 2017, i  quali
          possono utilizzare la Carta elettronica di  cui  al  citato
          comma 979,  anche  per  l'acquisto  di  musica  registrata,
          nonche'  di  corsi  di  musica,  di  teatro  o  di   lingua
          straniera. Entro trenta giorni dalla  data  di  entrata  in
          vigore della presente legge sono  apportate  le  necessarie
          modificazioni al regolamento di attuazione emanato ai sensi
          dell'ultimo periodo del  predetto  comma  979,  nei  limiti
          degli stanziamenti iscritti  in  bilancio  nella  parte  II
          (sezione II) della presente legge.  Per  l'anno  2017,  nel
          limite complessivo di 15 milioni di euro, secondo i criteri
          e le modalita' di cui all'articolo 1, comma 984, dellalegge
          28 dicembre 2015, n. 208, agli studenti iscritti  ai  licei
          musicali e agli studenti iscritti ai  corsi  preaccademici,
          ai corsi del precedente ordinamento e ai corsi  di  diploma
          di I e di II livello  dei  conservatori  di  musica,  degli
          istituti superiori di studi musicali e delle istituzioni di
          formazione musicale e coreutica  autorizzate  a  rilasciare
          titoli di alta formazione artistica, musicale  e  coreutica
          ai sensi dell'articolo 11del regolamento di  cui  aldecreto
          del Presidente della Repubblica 8 luglio 2005, n.  212,  e'
          concesso un contributo una tantum pari al 65 per cento  del
          prezzo finale, per un massimo di euro 2.500, per l'acquisto
          di uno strumento musicale nuovo, coerente con il  corso  di
          studi. Con provvedimento del direttore  dell'Agenzia  delle
          entrate, da emanare  entro  trenta  giorni  dalla  data  di
          entrata in vigore della presente legge,  sono  definiti  le
          modalita' attuative, comprese le  modalita'  per  usufruire
          del credito d'imposta, il regime dei controlli nonche' ogni
          altra   disposizione   necessaria   per   il   monitoraggio
          dell'agevolazione e per il rispetto  del  limite  di  spesa
          previsto. 
              (Omissis).». 
              - Il testo dell'art. 11, comma 2, del decreto-legge  30
          dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 27 febbraio 2017, n. 19, e' il seguente: 
              «Art. 11 (Proroga di  termini  in  materie  di  beni  e
          attivita' culturali e di turismo). - (Omissis). 
              2. Il termine di  cui  all'articolo  5,  comma  1,  del
          decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  15
          settembre 2016, n. 187, e' prorogato al 30 giugno 2017. 
              (Omissis).». 
              - La legge 7  agosto  1990,  n.  241  (Nuove  norme  in
          materia di procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di
          accesso ai documenti amministrativi), e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192. 
              -  Il  decreto  legislativo  30  luglio  1999,  n.  300
          (Riforma   dell'organizzazione   del   Governo,   a   norma
          dell'articolo 11 della legge 15  marzo  1997,  n.  59),  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 30 agosto 1999, n. 203,
          S.O. 
              - Il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165  (Norme
          amministrazioni pubbliche), e'  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 9 maggio 2001, n. 106, S.O. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 30  maggio
          1989, n. 223 (Approvazione del nuovo regolamento anagrafico
          della popolazione residente), e' pubblicato nella  Gazzetta
          Ufficiale 8 giugno 1989, n. 132. 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   28
          dicembre 2000,  n.  445  (Testo  unico  delle  disposizioni
          legislative e regolamentari in  materia  di  documentazione
          amministrativa), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  20
          febbraio 2001, n. 42, S.O. 
              - Il decreto legislativo 7 marzo 2005,  n.  82  (Codice
          dell'amministrazione   digitale),   e'   pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112, S.O. 
              - Il decreto-legge 1° luglio 2009, n.  78,  convertito,
          con modificazioni,  dalla  legge  3  agosto  2009,  n.  102
          (Provvedimenti anticrisi, nonche' proroga di  termini),  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 1° luglio 2009, n. 150. 
              - Il testo degli articoli da 19 a 22 del  decreto-legge
          22 giugno 2012, n. 83, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 7 agosto 2012, n. 134, e' il seguente: 
              «Art.  19  (Istituzione   dell'Agenzia   per   l'Italia
          digitale).  -  1.  E'  istituita  l'Agenzia  per   l'Italia
          Digitale, sottoposta  alla  vigilanza  del  Presidente  del
          Consiglio dei ministri o del Ministro da lui delegato. 
              2. L'Agenzia opera sulla base di principi di  autonomia
          organizzativa,    tecnico-operativa,     gestionale,     di
          trasparenza e di economicita' e persegue gli  obiettivi  di
          efficacia,  efficienza,  imparzialita',  semplificazione  e
          partecipazione dei cittadini e delle  imprese.  Per  quanto
          non previsto dal presente decreto all'Agenzia si  applicano
          gliarticoli 8e9 del decreto legislativo 30 luglio 1999,  n.
          300.». 
              «Art. 20 (Abrogato).». 
              «Art.  21  (Organi  e  statuto).  -  1.   Sono   organi
          dell'Agenzia: 
              a) il Direttore generale; 
              b) il Comitato di indirizzo; 
              c) il Collegio dei revisori dei conti. 
              2. Il Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri,  o  il
          Ministro   delegato,   nomina   il    direttore    generale
          dell'Agenzia, tramite procedura di  selezione  ad  evidenza
          pubblica,  tra  persone   di   particolare   e   comprovata
          qualificazione  professionale  in  materia  di  innovazione
          tecnologica e in possesso di una documentata esperienza  di
          elevato livello nella gestione di processi di innovazione. 
              3. Il Direttore generale e'  il  legale  rappresentante
          dell'Agenzia, la dirige e  ne  e'  responsabile.  Resta  in
          carica tre anni. 
              4.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          Ministri, o del Ministro delegato, sentito il  Dipartimento
          della   funzione   pubblica   e'   approvato   lo   statuto
          dell'Agenzia entro 45 giorni  dalla  nomina  del  Direttore
          generale, in conformita' ai principi  e  criteri  direttivi
          previsti dall'articolo 8, comma 4, del decreto  legislativo
          30 luglio 1999,  n.  300,  in  quanto  compatibili  con  il
          presente decreto. Lo statuto prevede  che  il  Comitato  di
          indirizzo  sia  composto   da   un   rappresentante   della
          Presidenza del Consiglio dei ministri, da un rappresentante
          del   Ministero   dello   sviluppo   economico,    da    un
          rappresentante     del      Ministero      dell'istruzione,
          dell'universita' e della ricerca, da un rappresentante  del
          Ministro   per   la   pubblica   amministrazione    e    la
          semplificazione,  da  un   rappresentante   del   Ministero
          dell'economia e  delle  finanze  e  da  due  rappresentanti
          designati dalla Conferenza unificata e  dai  rappresentanti
          delle amministrazioni centrali la  cui  spesa  corrente  di
          previsione per ciascun ministero in materia di  informatica
          e digitalizzazione, assegnata dalle tabelle  allegate  alla
          legge annuale di stabilita', non sia  inferiore  al  trenta
          per cento  della  previsione  annuale  complessiva  per  le
          Amministrazioni  centrali,  affinche'  siano  rappresentate
          sino alla concorrenza di almeno l'ottanta per  cento  della
          spesa corrente di previsione suindicata. Ai componenti  del
          Comitato  di  indirizzo  non  spettano  compensi,  gettoni,
          emolumenti o indennita' comunque definiti ne'  rimborsi  di
          spese e dalla loro partecipazione allo  stesso  non  devono
          derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica. Con lo  statuto  sono  altresi'  disciplinate  le
          modalita'  di  nomina,  le  attribuzioni  e  le  regole  di
          funzionamento del Comitato di indirizzo e le  modalita'  di
          nomina del Collegio dei revisori dei conti.». 
              «Art. 22 (Soppressione di DigitPA e dell'Agenzia per la
          diffusione delle tecnologie per l'innovazione;  successione
          dei rapporti e individuazione delle effettive risorse umane
          e strumentali). - 1. Dalla data di entrata  in  vigore  del
          presente decreto, DigitPA e  l'Agenzia  per  la  diffusione
          delle tecnologie per l'innovazione sono soppressi. 
              2. Al fine di garantire la continuita' delle  attivita'
          e dei rapporti facenti capo alle strutture  soppresse,  gli
          organi in carica alla data di entrata in vigore della legge
          di conversione del presente decreto continuano  a  svolgere
          le rispettive  funzioni  fino  alla  nomina  del  direttore
          generale e deliberano altresi' i bilanci di chiusura  degli
          enti soppressi alla data di cessazione degli  enti  stessi,
          che sono  corredati  della  relazione  redatta  dall'organo
          interno  di  controllo  in  carica  alla  medesima  data  e
          trasmessi per l'approvazione alla Presidenza del  Consiglio
          dei Ministri e al Ministero dell'economia e delle  finanze.
          Il  Direttore  generale  esercita  in  via  transitoria  le
          funzioni svolte dagli enti soppressi e dal Dipartimento  di
          cui all'articolo 20, comma 2, in  qualita'  di  commissario
          straordinario,  fino  alla  nomina   degli   altri   organi
          dell'Agenzia per l'Italia Digitale. 
              3. Sono trasferiti all'Agenzia per l'Italia Digitale il
          personale   di   ruolo   delle   amministrazioni   di   cui
          all'articolo  20,  comma  2,  le  risorse   finanziarie   e
          strumentali degli enti e delle strutture di cui al medesimo
          articolo  20,  comma  2,  compresi  i   connessi   rapporti
          giuridici attivi e passivi, senza che sia  esperita  alcuna
          procedura di liquidazione, neppure giudiziale.  Le  risorse
          finanziarie trasferite all'Agenzia e non  ancora  impegnate
          con atti giuridicamente vincolanti alla data di entrata  in
          vigore della  presente  disposizione  sono  destinate  alle
          finalita' di cui all'articolo 20 e utilizzate dalla  stessa
          Agenzia per l'attuazione dei  compiti  ad  essa  assegnati.
          Sono fatti salvi le risorse finanziarie di cui all'articolo
          1, comma 222, della legge 30 dicembre 2004,  n.  311,  e  i
          relativi rapporti in essere, nonche' le risorse finanziarie
          a valere  sul  Progetto  operativo  di  assistenza  tecnica
          "Societa'   dell'informazione"   che    permangono    nella
          disponibilita' della Presidenza del Consiglio dei ministri,
          che puo' avvalersi, per il loro utilizzo,  della  struttura
          di missione per l'attuazione dell'Agenda digitale  italiana
          istituita presso la medesima Presidenza del  Consiglio  dei
          ministri,  ai  sensi  del  comma  2  dell'articolo  47  del
          decreto-legge  9  febbraio  2012,  n.  5,  convertito,  con
          modificazioni,  dallalegge  4  aprile  2012,   n.   35,   e
          successive modificazioni. E'  fatto  salvo  il  diritto  di
          opzione per il personale in servizio a tempo  indeterminato
          presso  il  Dipartimento  per  la  digitalizzazione   della
          pubblica amministrazione e l'innovazione tecnologica  della
          Presidenza del Consiglio dei Ministri e  per  il  personale
          dell'Istituto  superiore  delle   comunicazioni   e   delle
          tecnologie dell'informazione. Per i  restanti  rapporti  di
          lavoro l'Agenzia subentra nella  titolarita'  del  rapporto
          fino alla naturale scadenza. 
              4. Il personale attualmente in servizio in posizione di
          comando presso le amministrazioni di cui  all'articolo  20,
          comma 2,  puo'  optare  per  il  transito  alle  dipendenze
          dell'Agenzia.  Il  personale   comandato   non   transitato
          all'Agenzia  ritorna  all'amministrazione  o  all'ente   di
          appartenenza. 
              5.  Nelle  more  della  definizione  dei  comparti   di
          contrattazione, ai sensi dell'articolo  40,  comma  2,  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001,  n.  165,  e  successive
          modificazioni, al  personale  dell'Agenzia  si  applica  il
          contratto collettivo nazionale di lavoro del personale  del
          comparto Ministeri. 
              6.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          ministri, o del  Ministro  delegato,  di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze, da  emanarsi  entro
          quarantacinque giorni dalla nomina del  direttore  generale
          dell'Agenzia, e' determinata  la  dotazione  delle  risorse
          umane dell'Agenzia, fissata entro il limite massimo di  130
          unita',  con  corrispondente  riduzione   delle   dotazioni
          organiche delle amministrazioni di provenienza, nonche'  la
          dotazione   delle   risorse   finanziarie   e   strumentali
          necessarie al funzionamento  dell'Agenzia  stessa,  tenendo
          conto del rapporto  tra  personale  dipendente  e  funzioni
          dell'Agenzia, in un'ottica di ottimizzazione delle  risorse
          e di riduzione delle spese per il funzionamento  e  per  le
          collaborazioni esterne. Con lo stesso decreto  e'  definita
          la tabella di equiparazione del  personale  trasferito  con
          quello appartenente al  comparto  Ministeri.  I  dipendenti
          trasferiti  mantengono  l'inquadramento  previdenziale   di
          provenienza, nonche' il trattamento economico  fondamentale
          e accessorio, limitatamente alle voci fisse e continuative.
          Nel  caso  in  cui  il  trattamento  risulti  piu'  elevato
          rispetto a quello  del  comparto  Ministeri,  il  personale
          percepisce  per  la  differenza  un  assegno  ad   personam
          riassorbibile con i successivi miglioramenti economici. 
              7. 
              8. All'attuazione degli articoli 19, 20,  21  e  22  si
          provvede con le risorse umane,  strumentali  e  finanziarie
          disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi
          o maggiori oneri per la finanza pubblica. 
              9.  All'Agenzia  si  applicano  le   disposizioni   sul
          patrocinio   e   sull'assistenza   in   giudizio   di   cui
          all'articolo 1 del testo unico di cui al regio  decreto  30
          ottobre 1933, n. 1611. 
              10.  Il   comma   1   dell'articolo   68   del   codice
          dell'amministrazione   digitale,   di   cui   al    decreto
          legislativo  7  marzo  2005,  n.  82,  e'  sostituito   dal
          seguente: 
              «1. Le pubbliche amministrazioni acquisiscono programmi
          informatici o parti di essi a seguito  di  una  valutazione
          comparativa di tipo tecnico ed economico  tra  le  seguenti
          soluzioni disponibili sul mercato: 
              a)  software  sviluppato  per  conto   della   pubblica
          amministrazione; 
              b) riutilizzo di software o parti  di  esso  sviluppati
          per conto della pubblica amministrazione; 
              c) software libero o a codice sorgente aperto; 
              d) software combinazione delle precedenti soluzioni. 
              Solo quando la valutazione comparativa di tipo  tecnico
          ed  economico  dimostri  l'impossibilita'  di  accedere   a
          soluzioni open source o gia' sviluppate  all'interno  della
          pubblica  amministrazione  ad  un  prezzo   inferiore,   e'
          consentita l'acquisizione di programmi informatici di  tipo
          proprietario  mediante  ricorso   a   licenza   d'uso.   La
          valutazione di cui al presente comma e' effettuata  secondo
          le modalita' e i criteri definiti dall'Agenzia per l'Italia
          Digitale, che, a richiesta di soggetti interessati, esprime
          altresi' parere circa il loro rispetto.». 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
          24 ottobre  2014  (Definizione  delle  caratteristiche  del
          sistema pubblico per la gestione dell'identita' digitale di
          cittadini e imprese  (SPID),  nonche'  dei  tempi  e  delle
          modalita' di adozione  del  sistema  SPID  da  parte  delle
          pubbliche amministrazioni e delle imprese),  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 9 dicembre 2014, n. 285. 
              - La legge 24 dicembre 2007, n. 244  (Disposizioni  per
          la formazione del  bilancio  annuale  e  pluriennale  dello
          Stato  -  legge  finanziaria  2008),  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 28 dicembre 2007, n. 300, S.O. 
              - Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice
          in materia di protezione dei dati personali), e' pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale 29 luglio 2003, n. 174, S.O. 
              - Per il  decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri 15 settembre 2016, n.  187,  si  veda  nelle  note
          all'art. 1. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il testo degli articoli 1, 2, 3, 4, 5,  6,
          7, 10 e 11, del decreto del Presidente  del  Consiglio  dei
          ministri 15 settembre 2016, n. 187 (Regolamento  recante  i
          criteri e le modalita' di attribuzione e di utilizzo  della
          Carta elettronica, prevista  dall'articolo  1,  comma  979,
          della  legge  28  dicembre  2015,  n.  208   e   successive
          modificazioni), come modificato dal presente decreto: 
              «Capo I - Disposizioni generali 
              Art. 1 (Oggetto). - 1. Il presente decreto disciplina i
          criteri e le modalita' di attribuzione e di utilizzo  della
          Carta   elettronica,   di   seguito    «Carta»,    prevista
          dall'articolo 1, comma 979, della legge 28  dicembre  2015,
          n. 208, e  successive  modificazioni,  e  dall'articolo  1,
          comma 626, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.» 
              «Art. 2 (Carta elettronica). - 1. Il valore nominale di
          ciascuna Carta e' pari all'importo di 500 euro. 
              2. La Carta e'  realizzata  in  forma  di  applicazione
          informatica,  utilizzabile  tramite   accesso   alla   rete
          Internet, nel rispetto della normativa vigente  in  materia
          di trattamento dei  dati  personali,  con  riferimento,  in
          particolare alle modalita' e ai tempi di conservazione  dei
          dati personali. 
              3.  L'applicazione  richiede   la   registrazione   dei
          beneficiari  della  Carta  secondo  le  modalita'  previste
          dall'articolo  5  e  delle  strutture  e   degli   esercizi
          commerciali presso cui e'  possibile  utilizzare  la  Carta
          secondo le modalita' stabilite dall'articolo 7. 
              4. L'applicazione  prevede  la  generazione,  nell'area
          riservata di ciascun beneficiario registrato, di  buoni  di
          spesa elettronici, con codice identificativo, associati  ad
          un  acquisto  di  uno  dei  beni   o   servizi   consentiti
          dall'articolo 1, comma 979, della legge n. 208 del 2015,  e
          dall'articolo 1, comma 626, della legge n. 232 del 2016.» 
              «Art. 3 (Beneficiari della Carta). -  1.  La  Carta  e'
          concessa ai residenti nel territorio nazionale in possesso,
          ove  previsto,  di  permesso  di  soggiorno  in  corso   di
          validita', i quali compiono diciotto anni di eta' nell'anno
          2016 e nell'anno 2017.  L'Amministrazione  responsabile  di
          cui all'articolo 4, comma 1, anche in accordo con le  altre
          Amministrazioni interessate, puo' realizzare, senza nuovi o
          maggiori oneri per il bilancio dello Stato,  iniziative  di
          informazione destinate ai beneficiari della Carta circa  le
          modalita' di ottenimento del beneficio. 
              2. I dati anagrafici  dei  beneficiari  sono  accertati
          attraverso   il   Sistema   pubblico   per   la    gestione
          dell'identita' digitale di cittadini e imprese, di  seguito
          "SPID", gestito dall'Agenzia per l'Italia digitale, o,  ove
          necessario, tramite le credenziali rilasciate  dall'Agenzia
          delle entrate.  A  tal  fine,  gli  interessati  richiedono
          l'attribuzione  della  identita'  digitale  ai  sensi   del
          decreto  del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  24
          ottobre 2014.». 
              «Art. 4 (Soggetti  responsabili  per  la  realizzazione
          della  Carta).  -  1.  L'Amministrazione  responsabile  per
          l'attuazione del presente decreto e' il Ministero dei  beni
          e delle attivita'  culturali  e  del  turismo,  di  seguito
          "MIBACT". A tal fine, il MIBACT  si  avvale,  nel  rispetto
          della normativa vigente in materia di trattamento dei  dati
          personali, dell'Agenzia dell'Italia digitale, senza nuovi o
          maggiori oneri per il bilancio dello  Stato,  e,  ai  sensi
          dell'articolo 19, comma  5,  del  decreto-legge  1°  luglio
          2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla  legge  3
          agosto 2009,  n.  102,  delle  societa'  SOGEI  -  Societa'
          generale d'informatica S.p.a.  e  CONSAP  -  Concessionaria
          servizi assicurativi pubblici S.p.a. 
              2.   L'attivita'   di    comunicazione    istituzionale
          riguardante l'attuazione del presente  decreto  e'  curata,
          nel  rispetto  della  normativa  vigente  in   materia   di
          trattamento  dei  dati  personali,  dalla  Presidenza   del
          Consiglio dei ministri, Dipartimento per  l'informazione  e
          l'editoria e  puo'  comprendere  l'invio  ai  soggetti  che
          risultano beneficiari  della  Carta  di  una  comunicazione
          postale. Agli oneri derivanti dall'attuazione del  presente
          comma, i quali non possono eccedere il  limite  massimo  di
          116.000,00 euro per ciascuno degli anni  2016  e  2017,  si
          provvede ai sensi dell'articolo 11, comma 1.». 
              «Capo II - Funzionamento della Carta 
              Art. 5 (Attivazione  della  Carta).  -  1.  I  soggetti
          beneficiari provvedono a registrarsi, usando le credenziali
          ai  sensi  dell'articolo  3,  comma  2,  sulla  piattaforma
          informatica dedicata. La registrazione e'  consentita  fino
          al 30 giugno 2017 per  i  beneficiari  che  hanno  compiuto
          diciotto anni di eta' nell'anno 2016 e fino  al  30  giugno
          2018 per i beneficiari che compiono diciotto anni  di  eta'
          nell'anno 2017. 
              2. Fermo restando quanto stabilito dall'articolo 11,  a
          ciascun soggetto beneficiario registrato e' attribuita  una
          Carta, per un importo pari a 500 euro, per l'acquisto di: 
              a)   biglietti   per   rappresentazioni   teatrali    e
          cinematografiche e spettacoli dal vivo; 
              b) libri; 
              c)  titoli  di  accesso  a  musei,  mostre  ed   eventi
          culturali, monumenti, gallerie, aree archeologiche,  parchi
          naturali. 
              2-bis. I beneficiari che compiono diciotto anni di eta'
          nell'anno  2017  possono  utilizzare  la  Carta  anche  per
          l'acquisto di: 
              a) musica registrata; 
              b) corsi di musica; 
              c) corsi di teatro; 
              d) corsi di lingua straniera.». 
              «Art.  6  (Uso  della  Carta).  -  1.   La   Carta   e'
          utilizzabile, entro e non oltre  il  31  dicembre  2017  da
          parte dei beneficiari che hanno compiuto diciotto  anni  di
          eta' nell'anno 2016, e entro e non  oltre  il  31  dicembre
          2018 da parte dei beneficiari che compiono diciotto anni di
          eta' nell'anno 2017, per acquisti presso le strutture e gli
          esercizi di cui all'articolo 7. 
              2. La Carta e' usata  attraverso  buoni  di  spesa,  ai
          sensi dell'articolo 2, comma 4. Ciascun buono di  spesa  e'
          individuale e nominativo e puo' essere speso esclusivamente
          dal beneficiario registrato. 
              3. I buoni di spesa sono generati dal beneficiario, che
          inserisce i dati richiesti sulla piattaforma elettronica, e
          impiegati per gli acquisti. I buoni possono altresi' essere
          stampati. 
              4. L'accettazione del  buono  di  spesa  da  parte  dei
          soggetti accreditati ai sensi dell'articolo 7 determina  la
          riduzione, pari all'importo del buono  di  spesa  medesimo,
          del credito disponibile in capo al beneficiario. 
              5. I  buoni  di  spesa  generati,  ma  non  spesi,  non
          determinano variazione dell'importo  disponibile  da  parte
          del beneficiario.». 
              «Art. 7 (Registrazione di strutture, imprese e esercizi
          commerciali). - 1. Le imprese e gli  esercizi  commerciali,
          le sale  cinematografiche,  da  concerto  e  teatrali,  gli
          istituti e i luoghi della cultura e i parchi  naturali,  le
          altre  strutture  ove  si  svolgono  eventi   culturali   o
          spettacoli dal vivo, presso i quali e' possibile utilizzare
          la Carta sono inseriti, a cura del MIBACT, in  un  apposito
          elenco,   consultabile   sulla   piattaforma    informatica
          dedicata. 
              2. Ai fini dell'inserimento nell'elenco di cui al comma
          1, i titolari o i legali rappresentanti delle  strutture  e
          degli esercizi interessati si registrano, entro e non oltre
          il 30 giugno 2018, sulla piattaforma informatica  dedicata.
          La registrazione,  che  avviene  tramite  l'utilizzo  delle
          credenziali fornite  dall'Agenzia  delle  entrate,  prevede
          l'indicazione  della  partita  I.V.A.,  del  codice   ATECO
          dell'attivita' prevalentemente svolta, della  denominazione
          e dei luoghi dove viene svolta l'attivita', della tipologia
          di beni e servizi, nonche' la dichiarazione che i buoni  di
          spesa saranno accettati  esclusivamente  per  gli  acquisti
          consentiti ai sensi dell'articolo 1, comma 979, della legge
          28 dicembre 2015, n.  208,  e  successive  modificazioni  e
          dall'articolo 1, comma 626, della legge n.  232  del  2016.
          L'avvenuta registrazione implica l'obbligo,  da  parte  dei
          soggetti accreditati, di accettazione dei  buoni  di  spesa
          secondo le modalita' stabilite dal presente decreto. 
              3. L'elenco  dei  parchi  nazionali,  per  i  quali  e'
          previsto un biglietto di ingresso, e' redatto  e  trasmesso
          al MIBACT dal Ministero dell'ambiente e  della  tutela  del
          territorio e del mare. 
              4.  Per  agevolare  la  registrazione   di   specifiche
          categorie  di  esercenti  o  di   determinate   istituzioni
          pubbliche, il MIBACT puo' stipulare  apposite  convenzioni,
          senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio  dello  Stato,
          con regioni e altri enti territoriali e locali, nonche' con
          associazioni di categoria.». 
              «Art.  10  (Trattamento   e   riservatezza   dei   dati
          personali). - 1. Il MIBACT assicura il trattamento dei dati
          personali ai sensi  della  normativa  vigente,  limitandolo
          alla   sola    realizzazione    dei    compiti    attinenti
          all'attribuzione e  all'utilizzo  della  Carta  elettronica
          prevista dall'articolo 1, comma 979, della legge n. 208 del
          2015 e dall'articolo 1, comma 626, della legge n.  232  del
          2016. Esso provvede alla designazione del responsabile  del
          trattamento dei dati personali  e  disciplina,  sentito  il
          Garante per la per la protezione  dei  dati  personali,  le
          modalita' e i tempi della gestione e conservazione dei dati
          personali.». 
              «Art. 11 (Norme finanziarie). - 1. Alla copertura degli
          oneri derivanti dall'attuazione  del  presente  decreto  si
          provvede, per l'anno 2016 mediante corrispondente  utilizzo
          dell'autorizzazione di spesa di cui al citato  articolo  1,
          comma 980,  della  legge  28  dicembre  2015,  n.  208,  da
          impegnare entro il 31 dicembre 2016, e,  per  l'anno  2017,
          mediante  corrispondente  utilizzo  dell'autorizzazione  di
          spesa di cui al citato articolo 1, comma 626,  della  legge
          n. 232 del 2016, da impegnare entro il 31 dicembre 2017. 
              2. Ai fini del rispetto del limite di spesa di  cui  al
          comma  1,  SOGEI  provvede  al  monitoraggio  degli   oneri
          derivanti dall'uso della Carta e trasmette  al  MIBACT,  al
          Ministero dell'economia e delle finanze e a  CONSAP,  entro
          il giorno 10 di ciascun mese, la  rendicontazione  riferita
          alla mensilita' precedente delle Carta  attivate  ai  sensi
          dell'articolo  5  e  dei  relativi  oneri.   In   caso   di
          esaurimento delle risorse disponibili SOGEI non  procede  a
          ulteriori attribuzioni dell'importo di cui all'articolo  5,
          comma   2,   e   da'    tempestiva    comunicazione    alle
          Amministrazioni interessate anche al fine  di  adottare  le
          necessarie iniziative per la ripresa dei riconoscimenti del
          beneficio di cui all'articolo 5, comma 2. 
              3.  Le  Amministrazioni   pubbliche   provvedono   alle
          attivita' di cui al presente decreto con le risorse  umane,
          strumentali  e  finanziarie  disponibili   a   legislazione
          vigente e senza nuovi  o  maggiori  oneri  per  la  finanza
          pubblica.».