DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 giugno 2017, n. 120

Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164. (17G00135)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/08/2017 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/04/2023)
vigente al 03/10/2023
  • Articoli

  • DISPOSIZIONI GENERALI
  • 1
  • 2
  • 3

  • TERRE E ROCCE DA SCAVO CHE SODDISFANO LA DEFINIZIONE DI SOTTOPRODOTTO

    Capo I

    Disposizioni comuni
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

  • Terre e rocce da scavo prodotte in cantieri di grandi dimensioni
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19

  • Terre e rocce da scavo prodotte in cantieri di piccole dimensioni
  • 20
  • 21

  • Terre e rocce da scavo prodotte in cantieri di grandi dimensioni non
    sottoposti a VIA e AIA
  • 22

  • DISPOSIZIONI SULLE TERRE E ROCCE DA SCAVO QUALIFICATE RIFIUTI
  • 23

  • TERRE E ROCCE DA SCAVO ESCLUSE DALL'AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA
    DISCIPLINA SUI RIFIUTI
  • 24

  • TERRE E ROCCE DA SCAVO NEI SITI OGGETTO DI BONIFICA
  • 25
  • 26

  • DISPOSIZIONI INTERTEMPORALI, TRANSITORIE E FINALI
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • Allegati
Testo in vigore dal: 25-2-2023
aggiornamenti all'articolo
                               Art. 25 
 
 
                         Attivita' di scavo 
 
  1. Fatto salvo quanto  disposto  dall'articolo  34,  comma  7,  del
decreto-legge   12   settembre   2014,   n.   133,   convertito   con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, per le attivita'
di  scavo  da  realizzare  nei  siti   oggetto   di   bonifica   gia'
caratterizzati ai sensi dell'articolo 242 del decreto  legislativo  3
aprile 2006, n. 152, si applicano le seguenti procedure: 
    a) nella  realizzazione  degli  scavi  e'  analizzato  un  numero
significativo di campioni di suolo insaturo prelevati da stazioni  di
misura  rappresentative  dell'estensione  dell'opera  e  del   quadro
ambientale conoscitivo. Il  piano  di  dettaglio,  comprensivo  della
lista degli analiti da  ricercare  e'  concordato  con  l'Agenzia  di
protezione ambientale territorialmente competente  che  si  pronuncia
entro e non oltre il termine di trenta  giorni  dalla  richiesta  del
proponente,  eventualmente  stabilendo  particolari  prescrizioni  in
relazione  alla  specificita'  del   sito   e   dell'intervento.   Il
proponente, trenta giorni prima dell'avvio dei lavori, trasmette agli
Enti interessati il piano operativo degli interventi  previsti  e  un
dettagliato cronoprogramma con l'indicazione della data di inizio dei
lavori; 
    b) le attivita' di scavo sono effettuate senza creare pregiudizio
agli interventi e alle opere  di  prevenzione,  messa  in  sicurezza,
bonifica e ripristino necessarie ai sensi del Titolo V,  della  Parte
IV, e della Parte VI del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e
nel rispetto della normativa vigente in tema di  salute  e  sicurezza
dei lavoratori. Sono, altresi', adottate le precauzioni necessarie  a
non aumentare i livelli  di  inquinamento  delle  matrici  ambientali
interessate e, in particolare, delle acque sotterranee soprattutto in
presenza di falde idriche superficiali. Le eventuali fonti attive  di
contaminazione, quali rifiuti o prodotto libero, rilevate  nel  corso
delle attivita' di scavo, sono rimosse e gestite nel  rispetto  delle
norme in materia di gestione dei rifiuti. 
 
                                                                ((1)) 
 
------------- 
AGGIORNAMENTO (1) 
  Il D.L. 24 febbraio 2023, n. 13 ha disposto (con l'art.  48,  comma
3) che, a partire dalla data di entrata in vigore del decreto di  cui
al comma  1  del  medesimo  D.L.,  sono  abrogati  l'articolo  8  del
decreto-legge  12   settembre   2014,   n.   133,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e il regolamento
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017,  n.
120.