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DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 13 giugno 2017, n. 120

Regolamento recante la disciplina semplificata della gestione delle terre e rocce da scavo, ai sensi dell'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164. (17G00135)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 22/08/2017 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 14/04/2023)
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vigente al 19/05/2024
  • Articoli

  • DISPOSIZIONI GENERALI
  • 1
  • 2
  • 3

  • TERRE E ROCCE DA SCAVO CHE SODDISFANO LA DEFINIZIONE DI SOTTOPRODOTTO

    Capo I

    Disposizioni comuni
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7

  • Terre e rocce da scavo prodotte in cantieri di grandi dimensioni
  • 8
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • 13
  • 14
  • 15
  • 16
  • 17
  • 18
  • 19

  • Terre e rocce da scavo prodotte in cantieri di piccole dimensioni
  • 20
  • 21

  • Terre e rocce da scavo prodotte in cantieri di grandi dimensioni non
    sottoposti a VIA e AIA
  • 22

  • DISPOSIZIONI SULLE TERRE E ROCCE DA SCAVO QUALIFICATE RIFIUTI
  • 23

  • TERRE E ROCCE DA SCAVO ESCLUSE DALL'AMBITO DI APPLICAZIONE DELLA
    DISCIPLINA SUI RIFIUTI
  • 24

  • TERRE E ROCCE DA SCAVO NEI SITI OGGETTO DI BONIFICA
  • 25
  • 26

  • DISPOSIZIONI INTERTEMPORALI, TRANSITORIE E FINALI
  • 27
  • 28
  • 29
  • 30
  • 31
  • Allegati
Testo in vigore dal:  25-2-2023
aggiornamenti all'articolo

Art. 11

Terre e rocce da scavo conformi ai valori di fondo naturale
1. Qualora la realizzazione dell'opera interessi un sito in cui, per fenomeni di origine naturale, nelle terre e rocce da scavo le concentrazioni dei parametri di cui all'allegato 4, superino le concentrazioni soglia di contaminazione di cui alle colonne A e B, Tabella 1, Allegato 5, al Titolo V, della Parte IV, del decreto n. 152 del 2006, è fatta salva la possibilità che le concentrazioni di tali parametri vengano assunte pari al valore di fondo naturale esistente. A tal fine, in fase di predisposizione del piano di utilizzo, il proponente segnala il superamento di cui sopra ai sensi dell'articolo 242 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, e contestualmente presenta all'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente un piano di indagine per definire i valori di fondo naturale da assumere. Tale piano, condiviso con la competente Agenzia, è eseguito dal proponente con oneri a proprio carico, in contraddittorio con l'Agenzia entro 60 giorni dalla presentazione dello stesso. Il piano di indagine può fare riferimento anche ai dati pubblicati e validati dall'Agenzia di protezione ambientale territorialmente competente relativi all'area oggetto di indagine. Sulla base delle risultanze del piano di indagine, nonché di altri dati disponibili per l'area oggetto di indagine, l'Agenzia di protezione ambientale competente per territorio definisce i valori di fondo naturale. Il proponente predispone il piano di utilizzo sulla base dei valori di fondo definiti dall'Agenzia.
2. Le terre e rocce da scavo di cui al comma 1 sono utilizzabili nell'ambito del sito di produzione o in un sito diverso a condizione che tale ultimo sito presenti valori di fondo naturale con caratteristiche analoghe in termini di concentrazione per tutti i parametri oggetto di superamento nella caratterizzazione del sito di produzione. La predisposizione e la presentazione del piano di utilizzo avviene secondo le procedure e le modalità di cui all'articolo 9.

((1))
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AGGIORNAMENTO (1)

Il D.L. 24 febbraio 2023, n. 13 ha disposto (con l'art. 48, comma 3) che, a partire dalla data di entrata in vigore del decreto di cui al comma 1 del medesimo D.L., sono abrogati l'articolo 8 del decreto-legge 12 settembre 2014, n. 133, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 2014, n. 164, e il regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 giugno 2017, n. 120.