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DECRETO LEGISLATIVO 3 luglio 2017, n. 112

Revisione della disciplina in materia di impresa sociale, ((a norma dell'articolo 1)), comma 2, lettera c) della legge 6 giugno 2016, n. 106. (17G00124)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 20/07/2017 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2023)
Testo in vigore dal: 1-3-2022
aggiornamenti all'articolo
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 ed 87 della Costituzione; 
  Visto  l'articolo   117,   secondo   comma,   lettera   l),   della
Costituzione; 
  Vista la legge 6 giugno 2016, n. 106, recante delega al Governo per
la  riforma  del  Terzo  settore,  dell'impresa  sociale  e  per   la
disciplina del servizio civile universale; 
  Visto in particolare l'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge
n. 106 del 2016 che prevede l'adozione di un decreto legislativo  per
la revisione della disciplina in materia di impresa sociale; 
  Visto l'articolo 6 della legge n. 106 del 2016, recante il criterio
di delega relativo al riordino e alla revisione della  disciplina  in
materia di impresa sociale, tenuto conto  di  quanto  previsto  dagli
articoli 2, 4 e 9 della medesima legge; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 12 maggio 2017; 
  Acquisito il parere delle competenti commissioni della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 28 giugno 2017; 
  Sulla proposta del Ministro del lavoro e delle  politiche  sociali,
di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
               Nozione e qualifica di impresa sociale 
 
  1. Possono acquisire la qualifica di impresa sociale tutti gli enti
privati, inclusi quelli costituiti nelle forme di cui al libro V  del
codice civile, che, in conformita'  alle  disposizioni  del  presente
decreto,  esercitano  in  via  stabile  e   principale   un'attivita'
d'impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalita'
civiche, solidaristiche e di utilita' sociale, adottando modalita' di
gestione  responsabili  e  trasparenti  e  favorendo  il  piu'  ampio
coinvolgimento dei lavoratori,  degli  utenti  e  di  altri  soggetti
interessati alle loro attivita'. 
  2. Non  possono  acquisire  la  qualifica  di  impresa  sociale  le
societa'  costituite  da  un   unico   socio   persona   fisica,   le
amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto
legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, e  gli
enti  i  cui  atti  costitutivi   limitino,   anche   indirettamente,
l'erogazione dei beni e  dei  servizi  in  favore  dei  soli  soci  o
associati. 
  3. Agli enti religiosi civilmente riconosciuti ((e alle fabbricerie
di cui all'articolo 72 della legge 20 maggio 1985, n. 222,)) le norme
del presente decreto  si  applicano  limitatamente  allo  svolgimento
delle attivita' di cui all'articolo 2,  a  condizione  che  per  tali
attivita' adottino un  regolamento,  in  forma  di  atto  pubblico  o
scrittura privata autenticata, che, ove non diversamente previsto  ed
in ogni caso nel rispetto della struttura e delle finalita'  di  tali
enti, recepisca le norme del presente decreto. Per lo svolgimento  di
tali attivita' deve  essere  costituito  un  patrimonio  destinato  e
devono essere tenute separatamente  le  scritture  contabili  di  cui
all'articolo 9. I beni che compongono il  patrimonio  destinato  sono
indicati nel regolamento, anche con atto distinto ad  esso  allegato.
Per le obbligazioni contratte in  relazione  alle  attivita'  di  cui
all'articolo 2, gli enti religiosi  civilmente  riconosciuti  ((e  le
fabbricerie di cui all'articolo 72 della  legge  n.  222  del  1985))
rispondono nei limiti del patrimonio destinato. Gli  altri  creditori
dell'ente religioso civilmente riconosciuto ((o  della  fabbriceria))
non possono far valere alcun diritto sul  patrimonio  destinato  allo
svolgimento delle attivita' di cui al citato articolo 2. 
  4. Le cooperative sociali e i loro consorzi, di cui  alla  legge  8
novembre 1991, n.  381,  acquisiscono  di  diritto  la  qualifica  di
imprese sociali. Alle cooperative sociali  e  ai  loro  consorzi,  le
disposizioni del presente decreto si  applicano  nel  rispetto  della
normativa specifica delle cooperative ed in quanto compatibili, fermo
restando l'ambito di attivita' di cui  all'articolo  1  della  citata
legge n. 381 del 1991, come modificato  ai  sensi  dell'articolo  17,
comma 1. 
  5. Alle imprese sociali si applicano, in quanto compatibili con  le
disposizioni del presente decreto, le  norme  del  codice  del  Terzo
settore di cui al decreto legislativo 3 luglio 2017, n.  117,  e,  in
mancanza e per gli aspetti non  disciplinati,  le  norme  del  codice
civile e le relative disposizioni di attuazione concernenti la  forma
giuridica in cui l'impresa sociale e' costituita. 
  6. Le disposizioni del presente  decreto  si  applicano  in  quanto
compatibili con il decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 175. 
  7. Le disposizioni del presente decreto non si applicano agli  enti
di cui al decreto legislativo 17 maggio 1999, n. 153.