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LEGGE 20 maggio 1985, n. 222

Disposizioni sugli enti e beni ecclesiastici in Italia e per il sostentamento del clero cattolico in servizio nelle diocesi.

(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 10/08/2023)
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Testo in vigore dal:  3-6-1985

Art. 72


Le fabbricerie esistenti continuano ad essere disciplinate dagli articoli 15 e 16 della legge 27 maggio 1929, n. 848, e dalle altre disposizioni che le riguardano. Gli articoli da 33 a 51 e l'articolo 55 del regolamento approvato con regio decreto 2 dicembre 1929, n. 2262, nonché il regio decreto 26 settembre 1935, n. 2032, e successive modificazioni, restano applicabili fino all'entrata in vigore delle disposizioni per l'attuazione delle presenti norme.
Entro il 31 dicembre 1989, previa intesa tra la Conferenza episcopale italiana e il Ministro dell'interno, con decreto del Presidente della Repubblica, udito il parere del Consiglio di Stato, può essere disposta la soppressione di fabbricerie anche fuori dei casi previsti dalle disposizioni vigenti, ferma restando la destinazione dei beni a norma dell'articolo 1 del regio decreto 26 settembre 1935, n. 2032.
Note all'art. 72:
- Il testo degli articoli 15 e 16 della legge 27 maggio 1929, n. 848 è il seguente:
"Art. 15. - Le chiese sono giuridicamente rappresentate dall'Ordinario diocesano, dal parroco, dal rettore o dal sacerdote che, sotto qualsiasi denominazione o titolo, sia legittimamente ad esse preposto. I medesimi ne tengono anche l'amministrazione, ove non esistano le fabbricerie.
Sono il nome di fabbriceria si comprendono tutte le amministrazioni le quali, con varie denominazioni, di fabbriche, opere, maramme, cappelle, ecc., provvedono, in forza delle disposizioni vigenti, all'amministrazione dei beni delle chiese ed alla manutenzione dei rispettivi edifici.
Ove esistano le fabbricerie, queste provvedono all'amministrazione del patrimonio e dei redditi delle chiese ed alla manutenzione dei rispettivi edifici, senza alcuna ingerenza nei servizi di culto.
Due o più fabbricerie dello stesso comune possono essere riunite in una sola, conservandosi distinte gestioni per ciascuna chiesa".
"Art. 16. - La vigilanza e la tutela sull'amministrazione delle chiese aventi una fabbriceria sono esercitate dal Ministro per la giustizia e gli affari di culto, d'intesa con l'autorità ecclesiastica, nei modi e con le forme stabilite dai regolamenti".
Per il trasferimento delle attribuzioni di Ministero della giustizia al Ministero dell'interno v. la nota all'art. 55, primo comma.
- Gli articoli 33-51 e l'art. 55 del regolamento approvato con regio decreto 2 dicembre 1929, n. 2262 (esecutivo della legge 27 maggio 1929, n. 848) riguardano le fabbricerie e l'amministrazione delle confraternite.
- Il regio decreto 26 settembre 1935, n. 2032, ha apportato modificazioni al regolamento approvato con regio decreto 2 dicembre 1929, n. 2262. L'art. 1 di esso dispone:
"All'art. 33 del regolamento approvato con regio decreto 2 dicembre 1929, n. 2262, è sostituito il seguente:

Salvo quanto dispone l'art. 15 della legge 27 maggio 1929, n. 848, per la rappresentanza giuridica delle chiese, riservata, a tutti gli effetti, agli ordinari diocesani ed ai sacerdoti legittimamente preposti alle chiese stesse, i Consigli di amministrazione o fabbricerie di cui all'art. 29, lettera a), capoverso, del Concordato, provvedono, ove esistano, alla manutenzione e ai restauri delle chiese e degli stabili annessi, compresa eventualmente la casa canonica, e all'amministrazione dei beni patrimoniali e avventizi a ciò destinati.
Provvedono anche all'amministrazione dei beni patrimoniali destinati a spese di ufficiatura e di culto, salvo, per quanto riguarda l'erogazione delle relative rendite, il disposto dell'art. 39 del presente regolamento.
Per beni avventizi, ai sensi del primo comma del presente articolo, s'intendono soltanto le somme espressamente offerte e riscosse per la fabbrica della chiesa".