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LEGGE 14 luglio 2017, n. 110

Introduzione del delitto di tortura nell'ordinamento italiano. (17G00126)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 18/07/2017
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Testo in vigore dal: 18-7-2017
 
  La  Camera  dei  deputati ed  il  Senato  della  Repubblica   hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
Introduzione degli articoli 613-bis  e  613-ter  del  codice  penale,
  concernenti i reati  di  tortura  e  di  istigazione  del  pubblico
  ufficiale alla tortura 
 
  1. Nel libro secondo, titolo XII, capo III, sezione III, del codice
penale, dopo l'articolo 613 sono aggiunti i seguenti: 
  «Art. 613-bis (Tortura). - Chiunque, con violenze o minacce  gravi,
ovvero agendo con crudelta', cagiona acute sofferenze  fisiche  o  un
verificabile trauma psichico a una  persona  privata  della  liberta'
personale  o  affidata  alla  sua  custodia,   potesta',   vigilanza,
controllo, cura o assistenza, ovvero che si trovi  in  condizioni  di
minorata difesa, e' punito con la pena della reclusione da quattro  a
dieci anni se il fatto e' commesso mediante piu' condotte  ovvero  se
comporta un trattamento inumano e degradante per  la  dignita'  della
persona. 
  Se i fatti di cui al primo  comma  sono  commessi  da  un  pubblico
ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con  abuso  dei
poteri o in  violazione  dei  doveri  inerenti  alla  funzione  o  al
servizio, la pena e' della reclusione da cinque a dodici anni. 
  Il  comma  precedente  non  si  applica  nel  caso  di   sofferenze
risultanti unicamente dall'esecuzione di legittime misure privative o
limitative di diritti. 
  Se dai fatti di cui al primo comma deriva una lesione personale  le
pene di cui ai commi precedenti sono  aumentate;  se  ne  deriva  una
lesione personale grave sono aumentate di un terzo e se ne deriva una
lesione personale gravissima sono aumentate della meta'. 
  Se  dai  fatti  di  cui  al  primo  comma  deriva  la  morte  quale
conseguenza non voluta, la pena e' della reclusione di  anni  trenta.
Se  il  colpevole  cagiona  volontariamente  la  morte,  la  pena  e'
dell'ergastolo. 
  Art.  613-ter (Istigazione  del  pubblico  ufficiale  a  commettere
tortura). - Il pubblico  ufficiale  o  l'incaricato  di  un  pubblico
servizio il quale, nell'esercizio  delle  funzioni  o  del  servizio,
istiga in modo concretamente idoneo altro pubblico ufficiale o  altro
incaricato di  un  pubblico  servizio  a  commettere  il  delitto  di
tortura, se l'istigazione non e' accolta ovvero se  l'istigazione  e'
accolta ma il delitto non e' commesso, e' punito con la reclusione da
sei mesi a tre anni». 
                                     NOTE 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 2, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni  di  legge  modificate.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti.