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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 aprile 2017, n. 102

Regolamento recante lo statuto della Cassa delle ammende, adottato a norma dell'articolo 4, comma 4, della legge 9 maggio 1932, n. 547. (17G00114)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 28/07/2017
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vigente al 29/04/2024
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Testo in vigore dal: 28-7-2017
 
 
 
                            IL PRESIDENTE 
                     DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto l'articolo 27, terzo comma, della Costituzione; 
  Visto l'articolo 4, della legge 9 maggio 1932, n.  547,  modificato
dall'articolo 44-bis, del decreto-legge 30  dicembre  2008,  n.  207,
convertito, con modificazioni dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14, ed
in particolare il comma 4, che reca disposizioni per l'adozione dello
statuto della Cassa delle ammende; 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Visto l'articolo 6-bis, della legge 7 agosto 1990, n. 241,  recante
nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di
accesso ai documenti amministrativi; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n.
230, regolamento recante norme sull'ordinamento penitenziario e sulle
misure privative e limitative della liberta'; 
  Vista  la  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  recante  legge  di
contabilita' e finanza pubblica; 
  Visto il decreto-legge 31  maggio  2010,  n.  78,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122; 
  Visto il decreto legislativo 31 maggio  2011,  n.  91,  concernente
disposizioni  recanti  attuazione  dell'articolo  2  della  legge  31
dicembre 2009, n. 196, in materia di  adeguamento  ed  armonizzazione
dei sistemi contabili; 
  Visto il decreto legislativo 14  marzo  2013,  n.  33,  recante  il
riordino della disciplina riguardante gli  obblighi  di  pubblicita',
trasparenza e diffusione di informazioni  da  parte  delle  pubbliche
amministrazioni, e successive modificazioni; 
  Visto  il  decreto  legislativo  8  aprile  2013,  n.  39,  recante
disposizioni in materia di  inconferibilita'  e  incompatibilita'  di
incarichi presso le  pubbliche  amministrazioni  e  presso  gli  enti
privati in controllo pubblico, a norma dell'articolo 1,  commi  49  e
50, della legge 6 novembre 2012, n. 190; 
  Visto il  decreto  legislativo  18  aprile  2016,  n.  50,  recante
attuazione  delle  direttive  2014/23/UE,  2014/24/UE  e   2014/25/UE
sull'aggiudicazione  dei  contratti  di  concessione,  sugli  appalti
pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori
dell'acqua,  dell'energia,  dei  trasporti  e  dei  servizi  postali,
nonche' per il  riordino  della  disciplina  vigente  in  materia  di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n.
62, regolamento recante il codice  di  comportamento  dei  dipendenti
pubblici, a norma dell'articolo 54 del decreto legislativo  30  marzo
2001, n. 165, nonche' il Codice di comportamento dei  dipendenti  del
Ministero della giustizia; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri  del  15
giugno 2015, n.  84,  regolamento  recante  la  riorganizzazione  del
Ministero della giustizia e riduzione  degli  uffici  dirigenziali  e
delle dotazioni organiche; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  sezione
consultiva per gli atti normativi all'adunanza del 19 gennaio 2017; 
  Sulla proposta del Ministro della giustizia; 
 
                                Emana 
 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
                  Statuto della Cassa delle ammende 
 
  1. E' adottato lo statuto della Cassa delle  ammende,  allegato  al
presente regolamento, che ne costituisce parte integrante. 
  2. Lo statuto entra in vigore il  trentesimo  giorno  successivo  a
quello  della  sua  pubblicazione  nella  Gazzetta  Ufficiale   della
Repubblica italiana. 
  3. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o
maggiori oneri a carico del bilancio dello Stato. 
  Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito
nella  raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo
osservare. 
 
    Dato a Roma, addi' 10 aprile 2017 
 
                                       p. Il Presidente del Consiglio 
                                                dei ministri          
                                                   Boschi             
 
Il Ministro della giustizia 
          Orlando           
 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 
 

Registrato alla Corte dei conti il 21 giugno 2017 
Ufficio controllo atti P.C.M., Ministeri giustizia e  affari  esteri,
reg.ne prev. n. 1443 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3 del testo  unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge alle quali  e'  operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti.   
 
          Note alle premesse: 
 
              - Si riporta il testo dell'art. 27  della  Costituzione
          della Repubblica italiana: 
              «Art. 27 (La responsabilita' penale  e'  personale).  -
          L'imputato non e' considerato colpevole sino alla  condanna
          definitiva. 
              Le pene non possono consistere in trattamenti  contrari
          al senso di umanita' e devono tendere alla rieducazione del
          condannato. 
              Non e' ammessa la pena di morte.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 4,  della  legge  9
          maggio   1932,   n.   547   (Disposizioni   sulla   riforma
          penitenziaria): 
              «Art.    4.    -    1.    Presso    il     Dipartimento
          dell'amministrazione  penitenziaria  del  Ministero   della
          giustizia e' istituita la cassa delle ammende, ente  dotato
          di personalita' giuridica. 
              2.  La  cassa  delle  ammende  finanzia  programmi   di
          reinserimento in favore di detenuti ed internati, programmi
          di assistenza ai medesimi ed alle loro famiglie e  progetti
          di  edilizia  penitenziaria  finalizzati  al  miglioramento
          delle condizioni carcerarie. 
              3.  Organi  della  cassa   delle   ammende   sono:   il
          presidente, il consiglio di amministrazione, il  segretario
          e il collegio dei revisori dei  conti.  Al  presidente,  al
          segretario  ed  ai  componenti  degli  altri  organi   sono
          corrisposti  gettoni  di  presenza,  il  cui  ammontare  e'
          stabilito con decreto emanato dal Ministro della  giustizia
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
          nell'ambito delle risorse  finanziarie  disponibili  presso
          l'ente. 
              4.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          ministri, da emanare entro sei mesi dalla data  di  entrata
          in vigore  della  presente  disposizione,  e'  adottato  lo
          statuto  della  cassa  delle  ammende  per  specificare  le
          finalita'  dell'ente  indicate   nel   comma   2,   nonche'
          disciplinare   l'amministrazione,   la   contabilita',   la
          composizione degli organi e le modalita'  di  funzionamento
          dell'ente. Alla data di entrata  in  vigore  dello  statuto
          cessano di avere efficacia gli articoli da 121  a  130  del
          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 30 giugno 2000, n. 230. 
              5. Nell'espletamento delle sue funzioni la cassa  delle
          ammende puo' utilizzare personale, locali,  attrezzature  e
          mezzi dell'amministrazione penitenziaria, nell'ambito delle
          risorse umane e strumentali disponibili a tale scopo presso
          la medesima amministrazione. 
              6. Il bilancio di previsione  ed  il  conto  consuntivo
          sono redatti secondo i principi contenuti  nella  legge  31
          dicembre 2009, n. 196,  ed  approvati  dal  Ministro  della
          giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle
          finanze. Il bilancio di previsione ed il  conto  consuntivo
          sono  trasmessi   dal   Ministro   della   giustizia   alle
          Commissioni   parlamentari    competenti    per    materia,
          rispettivamente  entro  il  termine  di  presentazione  del
          disegno di legge di bilancio e del  disegno  di  legge  del
          rendiconto. Il conto consuntivo  e'  trasmesso  anche  alla
          Corte dei conti.». 
              -  Si   riporta   il   testo   dell'art.   44-bis   del
          decreto-legge 30 dicembre 2008,  n.  207,  convertito,  con
          modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2009, n. 14 (Proroga
          di  termini  previsti   da   disposizioni   legislative   e
          disposizioni finanziarie urgenti): 
              «Art. 44-bis (Disposizioni in materia di infrastrutture
          carcerarie). - 1. Per far fronte alla grave  situazione  di
          sovrappopolamento delle carceri,  e  comunque  fino  al  31
          dicembre     2011,     al     capo     del     Dipartimento
          dell'amministrazione penitenziaria sono attribuiti i poteri
          previsti dall'art. 20 del decreto-legge 29  novembre  2008,
          n. 185,  convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  28
          gennaio 2009, n. 2, al  fine  di  procedere  al  compimento
          degli   investimenti   necessari    per    conseguire    la
          realizzazione  di   nuove   infrastrutture   carcerarie   o
          l'aumento della capienza di quelle  esistenti  e  garantire
          una migliore condizione di vita dei detenuti. 
              2. Nello svolgimento dei compiti di cui al comma  1  il
          capo del  Dipartimento  dell'amministrazione  penitenziaria
          puo' avvalersi di uno o piu' ausiliari nominati con decreto
          del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta  del
          Ministro  della  giustizia  di  concerto  con  i   Ministri
          dell'economia e delle finanze, delle infrastrutture  e  dei
          trasporti e  dello  sviluppo  economico,  tra  i  dirigenti
          generali dello Stato ed i prefetti collocati a riposo. 
              3.  Il  capo  del   Dipartimento   dell'amministrazione
          penitenziaria, entro sessanta giorni dalla data di  entrata
          in vigore della legge di conversione del presente  decreto,
          redige   un   programma   degli    interventi    necessari,
          specificandone i tempi e le modalita' di  realizzazione  ed
          indicando le risorse economiche a tal fine occorrenti. 
              4. Con successivi decreti, adottati dal Presidente  del
          Consiglio dei  Ministri  su  proposta  del  Ministro  della
          giustizia di concerto con i Ministri dell'economia e  delle
          finanze, delle  infrastrutture  e  dei  trasporti  e  dello
          sviluppo economico, sono determinate  le  opere  necessarie
          per l'attuazione del programma, con l'indicazione dei tempi
          di realizzazione di tutte le  fasi  dell'intervento  e  del
          quadro finanziario dello stesso. Con  i  medesimi  decreti,
          nei casi  di  particolare  urgenza,  puo'  essere  disposta
          l'abbreviazione fino alla meta' dei termini previsti  dalla
          normativa  vigente   per   l'adozione   dei   provvedimenti
          amministrativi    necessari    per     la     realizzazione
          dell'intervento. 
              5. Le opere previste dal  comma  4  sono  inserite  nel
          programma di cui  all'art.  1,  comma  1,  della  legge  21
          dicembre 2001, n. 443, nonche', se di importo  superiore  a
          100.000 euro, nel programma  triennale  previsto  dall'art.
          128 del codice di cui  al  decreto  legislativo  12  aprile
          2006, n. 163, e per la loro realizzazione si applica quanto
          specificamente previsto dal capo IV del  titolo  III  della
          parte II del medesimo decreto  legislativo,  anche  per  la
          parte da realizzare a valere sulle risorse finanziarie rese
          disponibili dalla cassa delle ammende  di  cui  all'art.  4
          della  legge  9  maggio  1932,   n.   547,   e   successive
          modificazioni. 
              6. L'inutile decorso dei termini previsti dalla vigente
          normativa, nella misura eventualmente abbreviata  ai  sensi
          del comma 4, costituisce presupposto  per  l'esercizio  dei
          poteri sostitutivi previsti  dall'art.  20,  comma  4,  del
          decreto-legge 29 novembre 2008,  n.  185,  convertito,  con
          modificazioni, dalla  legge  28  gennaio  2009,  n.  2.  Ai
          provvedimenti adottati ai sensi del  presente  articolo  si
          applicano le disposizioni previste dall'art. 20,  comma  8,
          del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con
          modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2. 
              7. L'articolo 4 della legge 9 maggio 1932, n.  547,  e'
          sostituito dal seguente: 
              «Art.    4.    -    1.    Presso    il     Dipartimento
          dell'amministrazione  penitenziaria  del  Ministero   della
          giustizia e' istituita la cassa delle ammende, ente  dotato
          di personalita' giuridica. 
              2.  La  cassa  delle  ammende  finanzia  programmi   di
          reinserimento in favore di detenuti ed internati, programmi
          di assistenza ai medesimi ed alle loro famiglie e  progetti
          di  edilizia  penitenziaria  finalizzati  al  miglioramento
          delle condizioni carcerarie. 
              3.  Organi  della  cassa   delle   ammende   sono:   il
          presidente, il consiglio di amministrazione, il  segretario
          e il collegio dei revisori dei  conti.  Al  presidente,  al
          segretario  ed  ai  componenti  degli  altri  organi   sono
          corrisposti  gettoni  di  presenza,  il  cui  ammontare  e'
          stabilito con decreto emanato dal Ministro della  giustizia
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
          nell'ambito delle risorse  finanziarie  disponibili  presso
          l'ente. 
              4.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          ministri, da emanare entro sei mesi dalla data  di  entrata
          in vigore  della  presente  disposizione,  e'  adottato  lo
          statuto  della  cassa  delle  ammende  per  specificare  le
          finalita'  dell'ente  indicate   nel   comma   2,   nonche'
          disciplinare   l'amministrazione,   la   contabilita',   la
          composizione degli organi e le modalita'  di  funzionamento
          dell'ente. Alla data di entrata  in  vigore  dello  statuto
          cessano di avere efficacia gli articoli da 121  a  130  del
          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica 30 giugno 2000, n. 230. 
              5. Nell'espletamento delle sue funzioni la cassa  delle
          ammende puo' utilizzare personale, locali,  attrezzature  e
          mezzi dell'amministrazione penitenziaria, nell'ambito delle
          risorse umane e strumentali disponibili a tale scopo presso
          la medesima amministrazione. 
              6. Il bilancio di previsione  ed  il  conto  consuntivo
          sono redatti secondo i principi  contenuti  nella  legge  3
          aprile  1997,  n.  94,  ed  approvati  dal  Ministro  della
          giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle
          finanze».». 
              - Si riporta il testo del comma 3  dell'art.  17  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri): 
              «Art. 17.(Regolamenti). - 1. - 2. (Omissis). 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
              4. - 4-ter. (Omissis).». 
              - Si riporta il testo dell'art.  6-bis  della  legge  7
          agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento
          amministrativo  e  di  diritto  di  accesso  ai   documenti
          amministrativi): 
              «Art.  6-bis  (Conflitto  di  interessi).   -   1.   Il
          responsabile del procedimento e  i  titolari  degli  uffici
          competenti ad adottare i pareri, le  valutazioni  tecniche,
          gli  atti  endoprocedimentali  e  il  provvedimento  finale
          devono  astenersi  in  caso  di  conflitto  di   interessi,
          segnalando   ogni   situazione    di    conflitto,    anche
          potenziale.». 
              - Il decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge  30  luglio  2010,  n.  122,
          «Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e
          di competitivita' economica», e' pubblicato nella  Gazzetta
          Ufficiale 31 maggio 2010, n. 125 del Supplemanto ordinario. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 30  giugno
          2000, n. 230, (Regolamento recante  norme  sull'ordinamento
          penitenziario e sulle misure privative e  limitative  della
          liberta'), e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  n.  195
          del 22 agosto 2000 del Supplemanto ordinario. 
              -  La  legge  31  dicembre  2009,  n.  196,  (Legge  di
          contabilita'  e  finanza  pubblica),  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta  Ufficiale  n.  303  del  31  dicembre  2009,  del
          Supplemento ordinario. 
              - Il decreto-legge 31 maggio 2010, n.  78,  convertito,
          con modificazioni, dalla  legge  30  luglio  2010,  n.  122
          (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e
          di competitivita' economica), e' pubblicato nella  Gazzetta
          Ufficiale n.  125  del  31  maggio  2010,  del  Supplemento
          ordinario. 
              -  Il  decreto  legislativo  31  maggio  2011,  n.  91,
          (Disposizioni  recanti  attuazione  dell'articolo  2  della
          legge 31 dicembre 2009, n. 196, in materia  di  adeguamento
          ed armonizzazione dei  sistemi  contabili),  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 145 del 24 giugno 2011. 
              - Il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33 (Riordino
          della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e
          gli obblighi di pubblicita', trasparenza  e  diffusione  di
          informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni),  e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  n.  80  del  5  aprile
          2013. 
              -  Il  decreto  legislativo  8  aprile  2013,  n.   39,
          (Disposizioni   in   materia    di    inconferibilita'    e
          incompatibilita'   di   incarichi   presso   le   pubbliche
          amministrazioni e presso  gli  enti  privati  in  controllo
          pubblico, a norma dell'articolo 1, commi  49  e  50,  della
          legge  6  novembre  2012,  n.  190),  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale n. 92 del 19 aprile 2013. 
              Il  decreto  legislativo  18   aprile   2016,   n.   50
          (Attuazione  delle  direttive  2014/23/UE,   2014/24/UE   e
          2014/25/UE    sull'aggiudicazione    dei    contratti    di
          concessione,  sugli  appalti  pubblici  e  sulle  procedure
          d'appalto degli  enti  erogatori  nei  settori  dell'acqua,
          dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali,  nonche'
          per il riordino della  disciplina  vigente  in  materia  di
          contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture),
          e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 91 del 19  aprile
          2016, del Supplemento ordinario. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 16  aprile
          2013, n. 62 (Regolamento recante  codice  di  comportamento
          dei dipendenti  pubblici,  a  norma  dell'articolo  54  del
          decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165),  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 4 giugno 2013. 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  ministri
          15 giugno 2015, n. 84 (Regolamento di riorganizzazione  del
          Ministero  della  giustizia  e   riduzione   degli   uffici
          dirigenziali e delle dotazioni  organiche),  e'  pubblicato
          nella Gazzetta Ufficiale n. 148 del 29 giugno 2015.