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LEGGE 9 maggio 1932, n. 547

Disposizioni sulla riforma penitenziaria. (032U0547)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 21/06/1932 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/05/2016)
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Testo in vigore dal:  14-6-2016
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Art. 4

1. Presso il Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria del Ministero della giustizia è istituita la cassa delle ammende, ente dotato di personalità giuridica.

2. La cassa delle ammende finanzia programmi di reinserimento in favore di detenuti ed internati, programmi di assistenza ai medesimi ed alle loro famiglie e progetti di edilizia penitenziaria finalizzati al miglioramento delle condizioni carcerarie.

3. Organi della cassa delle ammende sono: il presidente, il consiglio di amministrazione, il segretario e il collegio dei revisori dei conti. Al presidente, al segretario ed ai componenti degli altri organi sono corrisposti gettoni di presenza, il cui ammontare è stabilito con decreto emanato dal Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, nell'ambito delle risorse finanziarie disponibili presso l'ente.

4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da emanare entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, è adottato lo statuto della cassa delle ammende per specificare le finalità dell'ente indicate nel comma 2, nonché disciplinare l'amministrazione, la contabilità, la composizione degli organi e le modalità di funzionamento dell'ente. Alla data di entrata in vigore dello statuto cessano di avere efficacia gli articoli da 121 a 130 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 2000, n. 230.

5. Nell'espletamento delle sue funzioni la cassa delle ammende può utilizzare personale, locali, attrezzature e mezzi dell'amministrazione penitenziaria, nell'ambito delle risorse umane e strumentali disponibili a tale scopo presso la medesima amministrazione.

6. Il bilancio di previsione ed il conto consuntivo sono redatti secondo i principi contenuti nella , ed approvati dal Ministro della giustizia di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.
((Il bilancio di previsione ed il conto consuntivo sono trasmessi dal Ministro della giustizia alle Commissioni parlamentari competenti per materia, rispettivamente entro il termine di presentazione del disegno di legge di bilancio e del disegno di legge del rendiconto. Il conto consuntivo è trasmesso anche alla Corte dei conti.))