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DECRETO LEGISLATIVO 4 maggio 2017, n. 76

Norme di attuazione dello statuto speciale per la regione Trentino-Alto Adige recante modifiche ed integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, in materia di proporzione negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di conoscenza delle due lingue nel pubblico impiego e al decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio 1983, n. 89, in materia di ordinamento scolastico nella provincia di Bolzano. (17G00090)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 23/06/2017
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vigente al 28/04/2024
Testo in vigore dal: 23-6-2017
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87, comma quinto, della Costituzione; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n.
670, e successive modificazioni, recante approvazione del testo unico
delle leggi costituzionali concernenti lo  statuto  speciale  per  il
Trentino-Alto Adige; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n.
752, e successive modificazioni recante: «Norme di  attuazione  dello
statuto speciale della regione  Trentino-Alto  Adige  in  materia  di
proporzione negli uffici statali siti nella provincia di Bolzano e di
conoscenza  delle  due  lingue  nel   pubblico   impiego.»,   e,   in
particolare, gli articoli 3, 4 e 6; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 febbraio  1983,
n. 89, e successive modificazioni, recante  «Approvazione  del  testo
unificato dei decreti del  Presidente  della  Repubblica  20  gennaio
1973, n. 116  e  4  dicembre  1981,  n.  761,  concernenti  norme  di
attuazione dello statuto  speciale  per  il  Trentino-Alto  Adige  in
materia di ordinamento scolastico in provincia  di  Bolzano.»  e,  in
particolare, l'articolo 12; 
  Sentita la Commissione  paritetica  per  le  norme  di  attuazione,
prevista dall'articolo 107, secondo comma,  del  citato  decreto  del
Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 24 marzo 2017; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro  per  gli  affari  regionali  di  concerto  con  i  Ministri
dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca,  dell'economia  e
delle finanze, dell'interno e per la semplificazione  e  la  pubblica
amministrazione; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
            Commissioni d'esame per l'accertamento della 
         conoscenza della lingua italiana, tedesca e ladina 
 
  1. I commi 2 e 4 dell'articolo 3 del decreto del  Presidente  della
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche, sono cosi'
sostituiti: 
  «2. Contestualmente ai provvedimenti di nomina di cui al  comma  1,
sono fissati, con medesima procedura, i criteri per la valutazione  e
l'accertamento della conoscenza delle due lingue ai fini del rilascio
degli attestati di  cui  all'articolo  4,  nonche'  le  modalita'  di
svolgimento delle prove, di organizzazione delle commissioni e  delle
relative segreterie, la cui gestione viene affidata alla Provincia. 
  4. Tutti i commissari  devono  avere  eccellente  conoscenza  delle
lingue italiana e tedesca. I segretari  devono  avere  la  conoscenza
adeguata delle stesse lingue.». 
  2. Il comma 5 dell'articolo 3  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche,  e'  cosi'
sostituito: 
  «5. Il Commissario del Governo puo' consultare l'elenco in  formato
digitale  dei  candidati  e  delle  candidate  che   hanno   superato
l'esame.». 
  3. I commi 6 e 7 dell'articolo 3 del decreto del  Presidente  della
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche, sono cosi'
sostituiti: 
  «6.  I  provvedimenti  di  cui  al  comma  1  sono  pubblicati  nel
Bollettino ufficiale della Regione. 
  7.  La  conoscenza  della  lingua  ladina   viene   accertata,   in
riferimento ai titoli di studio prescritti per l'accesso al  pubblico
impiego e ai livelli di competenza linguistica indicati  all'articolo
4, comma 3, con  prova  scritta  e  colloquio.  L'accertamento  viene
effettuato da una o piu'  commissioni  composte  da  appartenenti  al
gruppo linguistico ladino  e  nominate  per  un  quinquennio,  previa
intesa ai sensi del comma 1, con decreto del Commissario del Governo.
I criteri disciplinanti  le  modalita'  di  svolgimento  delle  prove
nonche' l'organizzazione delle commissioni d'esame sono fissati con i
provvedimenti di cui ai commi 1 e 2.». 
  4. Il comma 9/bis dell'articolo 3 del decreto del Presidente  della
Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modifiche,  e'  cosi'
sostituito: 
  «9/bis. Le certificazioni di conoscenza delle lingue  italiana  e/o
tedesca  che,  nel  Quadro  comune  europeo  di  riferimento  per  la
conoscenza delle lingue, corrispondono ai livelli A2, B1,  B2,  C1  e
gli attestati di conoscenza della lingua italiana  e/o  della  lingua
tedesca di cui all'articolo 4, comma 3, n. 1),  2),  3)  e  4),  sono
rispettivamente  equipollenti.  Le  prove  per  l'accertamento  della
conoscenza della lingua italiana e/o tedesca di cui all'articolo 4 si
orientano altresi' al Quadro comune europeo  di  riferimento  per  la
conoscenza delle lingue e sono seguite  da  un  comitato  scientifico
nominato dalla  Giunta  provinciale.  Qualora  l'interessato  sia  in
possesso della certificazione  di  conoscenza  di  una  sola  lingua,
l'attestazione di cui all'articolo 4 e' attribuita  all'esito  di  un
esame vertente esclusivamente sull'altra lingua.». 
  5. Il comma 9/quinquies dell'articolo 3 del decreto del  Presidente
della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive  modifiche,  e'
cosi' sostituito: 
  «9/quinquies. Le disposizioni di cui ai commi 9/ter e 9/quater  non
si applicano qualora taluno dei titoli di  studio  ivi  indicati  sia
conseguito all'esito di percorsi formativi svolti prevalentemente  in
una lingua che non sia l'italiano o il tedesco.». 
  6.  Dopo  il  comma  9/sexies  dell'articolo  3  del  decreto   del
Presidente della Repubblica 26 luglio  1976,  n.  752,  e  successive
modifiche, e' aggiunto il seguente comma 9/septies: 
  «9/septies. I titoli di studio universitari di primo o  di  secondo
livello  e  i  titoli  di  studio  ad  essi  superiori  costituiscono
attestato di conoscenza delle tre lingue corrispondente a  quello  di
cui ai commi 7 e 9 del presente articolo e all'articolo 4,  comma  3,
n. 4), se  conseguiti  in  una  universita'  statale  o  non  statale
legalmente riconosciuta di  lingua  italiana  o  di  lingua  tedesca,
congiuntamente al diploma di istruzione secondaria di  secondo  grado
conseguito in istituzioni scolastiche delle  localita'  ladine  della
provincia di Bolzano e a fronte di un'attestata frequenza  scolastica
di almeno 10 anni nelle localita' ladine.». 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.10,  commi  2  e  3,   del   testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
 
          Note alle premesse: 
              -  L'art.  87  della  Costituzione,  al  comma  quinto,
          conferisce, al Presidente della  Repubblica  il  potere  di
          promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di
          legge ed i regolamenti. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 31  agosto
          1972, n. 670, recante «Approvazione del testo  unico  delle
          leggi costituzionali concernenti lo statuto speciale per il
          Trentino-Alto  Adige»,   e'   pubblicato   nella   Gazzetta
          Ufficiale 20 novembre 1972, n. 301. 
              - Il decreto del Presidente della Repubblica 26  luglio
          1976, n. 752, recante «Norme di  attuazione  dello  statuto
          speciale della regione Trentino-Alto Adige  in  materia  di
          proporzione negli uffici statali siti  nella  provincia  di
          Bolzano e di  conoscenza  delle  due  lingue  nel  pubblico
          impiego.»,  e'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale   15
          novembre 1976, n. 304. 
              - Si riporta il testo degli articoli 3,  4  e  6,  come
          modificati dal presente decreto legislativo: 
                «Art. 3. - 1. L'accertamento della  conoscenza  delle
          lingue italiana  e  tedesca  e'  affidato  ad  una  o  piu'
          commissioni  nominate  con  decreto  del  commissario   del
          Governo,  d'intesa   con   il   presidente   della   giunta
          provinciale che si pronuncia previa delibera  della  stessa
          giunta. 
              2. Contestualmente ai provvedimenti di nomina di cui al
          comma 1, sono fissati, con medesima  procedura,  i  criteri
          per la valutazione e l'accertamento della conoscenza  delle
          due lingue ai fini del  rilascio  degli  attestati  di  cui
          all'articolo 4, nonche' le modalita' di  svolgimento  delle
          prove, di organizzazione delle commissioni e delle relative
          segreterie, la cui gestione viene affidata alla Provincia. 
              3.  Resta  ferma  la   facolta'   di   nominare   nelle
          commissioni di  cui  al  comma  1  insegnanti  di  ruolo  o
          pubblici impiegati in posizione di comando. 
              4.  Tutti  i   commissari   devono   avere   eccellente
          conoscenza delle lingue italiana  e  tedesca.  I  segretari
          devono avere la conoscenza adeguata delle stesse lingue. 
              5. Il Commissario del Governo puo' consultare  l'elenco
          in formato digitale dei candidati  e  delle  candidate  che
          hanno superato l'esame. 
              6. I provvedimenti di cui al comma  1  sono  pubblicati
          nel Bollettino Ufficiale della Regione. 
              7. La conoscenza della lingua ladina  viene  accertata,
          in riferimento ai titoli di studio prescritti per l'accesso
          al pubblico impiego e ai livelli di competenza  linguistica
          indicati all'articolo 4,  comma  3,  con  prova  scritta  e
          colloquio. L'accertamento viene effettuato da  una  o  piu'
          commissioni composte da appartenenti al gruppo  linguistico
          ladino e nominate per  un  quinquennio,  previa  intesa  ai
          sensi del comma 1, con decreto del Commissario del Governo.
          I criteri disciplinanti le modalita' di  svolgimento  delle
          prove nonche' l'organizzazione  delle  commissioni  d'esame
          sono fissati con i provvedimenti di cui ai commi 1 e 2. 
              8. La  commissione  sara'  assistita  da  personale  di
          segreteria   preferibilmente   appartenente    al    gruppo
          linguistico ladino, nominato con le  modalita'  di  cui  al
          comma 1 del  presente  articolo  in  possesso  di  adeguata
          conoscenza della lingua ladina. 
              9. L'accertamento della conoscenza della lingua  ladina
          effettuato ai  sensi  del  comma  6  dell'articolo  12  del
          decreto del Presidente della Repubblica 10  febbraio  1983,
          n. 89, come modificato dal decreto  legislativo  24  luglio
          1996, n. 434, e' parimenti valido ai fini dell'applicazione
          del secondo comma dell'articolo 17. 
              9-bis. Le certificazioni  di  conoscenza  delle  lingue
          italiana e/o tedesca che,  nel  Quadro  comune  europeo  di
          riferimento per la conoscenza delle  lingue,  corrispondono
          ai livelli A2, B1, B2, C1 e  gli  attestati  di  conoscenza
          della lingua italiana  e/o  della  lingua  tedesca  di  cui
          all'articolo  4,  comma  3,  n.  1),  2)  3)  e  4),   sono
          rispettivamente equipollenti. Le prove  per  l'accertamento
          della conoscenza della lingua italiana e/o tedesca  di  cui
          all'articolo 4  si  orientano  altresi'  al  Quadro  comune
          europeo di riferimento per la  conoscenza  delle  lingue  e
          sono seguite da  un  comitato  scientifico  nominato  dalla
          Giunta provinciale. Qualora l'interessato sia  in  possesso
          della certificazione di  conoscenza  di  una  sola  lingua,
          l'attestazione  di  cui  all'articolo   4   e'   attribuita
          all'esito di un esame  vertente  esclusivamente  sull'altra
          lingua. 
              9-ter. Il diploma di istruzione secondaria  di  secondo
          grado e i titoli di  studio  universitari  di  primo  o  di
          secondo  livello,  se  conseguiti  rispettivamente  in  una
          scuola statale o paritaria di  lingua  italiana  e  in  una
          universita' statale o non statale  legalmente  riconosciuta
          di   lingua    tedesca,    o    viceversa,    costituiscono
          congiuntamente attestato di conoscenza delle due lingue  di
          livello corrispondente a  quello  di  cui  all'articolo  4,
          terzo comma, n. 4). 
              9-quater. I titoli di studio universitari di primo o di
          secondo livello e i titoli di studio ad essi superiori,  se
          conseguiti rispettivamente in una universita' statale o non
          statale legalmente riconosciuta di lingua  italiana  ed  in
          una  di  lingua   tedesca,   o   viceversa,   costituiscono
          congiuntamente attestato di conoscenza delle due lingue  di
          livello corrispondente a  quello  di  cui  all'articolo  4,
          terzo comma, n. 4). 
              9-quinquies. Le disposizioni di cui ai  commi  9-ter  e
          9-quater non si applicano  qualora  taluno  dei  titoli  di
          studio ivi indicati sia conseguito  all'esito  di  percorsi
          formativi svolti prevalentemente in una lingua che non  sia
          l'italiano o il tedesco. 
              9-sexies. Ai fini di cui ai  commi  9-ter,  9-quater  e
          9-quinquies si intendono titoli di studio  universitari  di
          primo o di secondo livello il diploma di laurea, la laurea,
          la  laurea  specialistica,  la   laurea   magistrale;   ove
          ricorrono le condizioni di cui  ai  commi  9-bis,  9-ter  e
          9-quater, e'  rilasciato  il  corrispondente  attestato  di
          conoscenza delle lingue italiana e tedesca. 
              9-septies. I titoli di studio universitari di  primo  o
          di secondo livello e i titoli di studio ad  essi  superiori
          costituiscono attestato  di  conoscenza  delle  tre  lingue
          corrispondente a quello di cui ai commi 7 e 9 del  presente
          articolo e all'articolo 4, comma 3, n. 4), se conseguiti in
          una  universita'   statale   o   non   statale   legalmente
          riconosciuta  di  lingua  italiana  o  di  lingua  tedesca,
          congiuntamente  al  diploma  di  istruzione  secondaria  di
          secondo grado conseguito in istituzioni  scolastiche  delle
          localita' ladine della provincia di Bolzano e a  fronte  di
          un'attestata frequenza scolastica di almeno 10  anni  nelle
          localita' ladine». 
                «Art. 4. - 2. Per superare l'esame, il candidato deve
          raggiungere almeno il punteggio minimo fissato dai  criteri
          di cui all'articolo 3, comma 2. 
              3. Le commissioni rilasciano  attestati  di  conoscenza
          delle  due  lingue  riferiti  sia  ai  titoli   di   studio
          prescritti per l'accesso al pubblico  impiego  nelle  varie
          qualifiche funzionali o categorie comunque  denominate  che
          ai livelli di  competenza  del  Quadro  comune  europeo  di
          riferimento per la conoscenza delle lingue, e cioe': 
                1) licenza di scuola  elementare  ovvero  livello  di
          competenza A2 del Quadro comune europeo di riferimento  per
          la conoscenza delle lingue; 
                2) diploma di istruzione secondaria  di  primo  grado
          ovvero livello di competenza B1 del Quadro  comune  europeo
          di riferimento per la conoscenza delle lingue; 
                3) diploma di istituto di  istruzione  secondaria  di
          secondo grado ovvero livello di competenza  B2  del  Quadro
          comune europeo  di  riferimento  per  la  conoscenza  delle
          lingue; 
                4) diploma di laurea ovvero livello di competenza  C1
          del Quadro comune europeo di riferimento per la  conoscenza
          delle lingue. 
              Il  candidato,  indipendentemente  dal   possesso   del
          corrispondente titolo di studio, puo' sostenere l'esame per
          il conseguimento dell'attestato  di  conoscenza  delle  due
          lingue riferito ai titoli di studio di cui ai numeri  1)  e
          2)  del   precedente   comma   dopo   il   compimento   del
          quattordicesimo anno di eta' e l'esame per il conseguimento
          dell'attestato di conoscenza delle due lingue  riferito  ai
          numeri 3) e 4) dopo il compimento del  sedicesimo  anno  di
          eta'. 
              Gli attestati hanno validita' di sei anni. 
              La destinazione  ad  una  funzione  superiore  comunque
          denominata per  l'accesso  alla  quale  sia  prescritto  un
          titolo di  studio  superiore  e'  subordinata  al  possesso
          dell'attestato   di    conoscenza    delle    due    lingue
          corrispondente al predetto titolo di studio. 
              Fermo restando quanto previsto dal comma precedente, il
          possesso  dell'attestato   di   conoscenza   delle   lingue
          italiana, tedesca e ladina,  di  livello  corrispondente  o
          superiore al  titolo  di  studio  richiesto  per  l'accesso
          dall'esterno alla qualifica o profilo professionale cui  si
          aspira, costituisce titolo valutabile ai fini dei  concorsi
          interni o di  procedure  analoghe  ovvero  dei  passaggi  a
          qualifiche  superiori  derivanti   da   provvedimenti   del
          Commissario del Governo. Il punteggio minimo da  attribuire
          a tale titolo e' pari al quindici per cento  del  punteggio
          attribuibile complessivamente. 
              «Art. 6. - Alle spese relative alle commissioni d'esame
          di cui  al  comma  precedente  concorrono  lo  Stato  e  la
          provincia nel modo seguente: le spese relative alle sedi  e
          agli emolumenti del personale di segreteria nonche'  quelle
          per compenso ai membri delle  commissioni  d'esame  sono  a
          carico della  provincia;  quelle  relative  alle  spese  di
          cancelleria,  postali  e  varie  di   funzionamento   delle
          commissioni d'esame sono a carico dello Stato. 
              Al  personale   in   servizio   presso   una   pubblica
          amministrazione spetta, se ammesso a  sottoporsi  all'esame
          di cui al  presente  titolo,  il  congedo  straordinario  o
          comunque permesso retribuito per  esami  e  il  trattamento
          economico di missione.». 
              - Si riporta il  testo  dell'articolo  12  decreto  del
          Presidente  della  Repubblica  10  febbraio  1983,  n.  89,
          «Approvazione  del  testo   unificato   dei   decreti   del
          Presidente della Repubblica 20 gennaio 1973,  n.  116  e  4
          dicembre 1981, n.  761,  concernenti  norme  di  attuazione
          dello  statuto  speciale  per  il  Trentino-Alto  Adige  in
          materia  di  ordinamento   scolastico   in   provincia   di
          Bolzano.), pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  2  aprile
          1983,  n.  91,  come  modificato   dal   presente   decreto
          legislativo: 
                «Art. 12. - 1. Nel rispetto dei principi fondamentali
          delle leggi dello Stato, la provincia  istituisce  appositi
          ruoli del personale di cui all'art. 1,  comma  2,  distinti
          per la scuola in lingua italiana, tedesca e delle localita'
          ladine e ne determina la consistenza organica. 
              2. Per l'accesso  ai  ruoli  del  personale  ispettivo,
          direttivo e docente delle scuole di istruzione elementare e
          secondaria  in  lingua  italiana  e  di  quelle  in  lingua
          tedesca, nonche'  ai  ruoli  del  personale  docente  della
          seconda  lingua  e'  richiesto,  oltre  al   possesso   dei
          requisiti  prescritti,  quanto  previsto  dal  primo  comma
          dell'art. 19 dello statuto. 
              3. Fermo restando il  requisito  della  lingua  materna
          ladina per l'insegnamento  nelle  scuole  elementari  delle
          localita'  ladine,  l'accesso  alle  cattedre   in   lingua
          italiana e a quelle in lingua tedesca  delle  scuole  delle
          localita'  stesse  e'  riservato  ai  cittadini  di  lingua
          materna corrispondente. I cittadini di  madrelingua  ladina
          delle localita' predette possono accedere alle cattedre  in
          lingua italiana e in lingua tedesca ed  hanno  titolo  alla
          nomina con precedenza assoluta. 
              4. Ai ruoli di cui al comma 2, possono accedere anche i
          cittadini di madrelingua ladina in possesso del  prescritto
          titolo di studio o di  abilitazione  secondo  l'ordinamento
          vigente, i quali abbiano superato le prove di cui al  comma
          6  ed  abbiano  conseguito  un  titolo  di  studio   finale
          rilasciato  da  una  scuola  secondaria   superiore   delle
          localita' ladine oppure da una scuola secondaria  superiore
          nella quale l'insegnamento e' impartito nella stessa lingua
          in cui dovranno svolgere la loro attivita'. 
              5.  L'accesso  ai  ruoli  del  personale  ispettivo   e
          direttivo delle scuole delle localita' ladine e'  riservato
          al personale di ruolo in servizio nelle predette scuole. 
              6. Per l'accesso all'insegnamento  nelle  scuole  delle
          localita' ladine e' richiesta una adeguata conoscenza della
          lingua italiana, tedesca e ladina, da  comprovare,  per  la
          lingua italiana e  tedesca,  ai  sensi  del  titolo  I  del
          decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976,  n.
          752, e, per quella ladina, mediante un esame  da  svolgersi
          davanti ad apposita commissione. 
              7. Al personale  appartenente  ai  ruoli  previsti  dal
          comma 1 e al personale docente supplente in servizio  nelle
          scuole della provincia si applicano, per quanto concerne lo
          stato giuridico, il trattamento economico fondamentale e il
          trattamento di previdenza e di quiescenza, le norme vigenti
          per il corrispondente personale delle  scuole  ed  istituti
          funzionanti nel  restante  territorio  dello  Stato,  salvo
          quanto stabilito dai successivi commi. 
              8.  La  provincia   disciplina   con   proprie   leggi,
          nell'ambito della potesta' legislativa di cui  al  comma  3
          dell'art. 1,  lo  stato  giuridico  del  personale  di  cui
          all'art. 1, comma  2,  per  la  miglior  utilizzazione  del
          personale stesso,  per  una  piu'  efficace  organizzazione
          della scuola  e  per  l'attuazione  delle  modifiche  degli
          ordinamenti didattici introdotte ai sensi dell'articolo 9. 
              9. Gli istituti e le materie  del  rapporto  di  lavoro
          riservati alla contrattazione collettiva sono disciplinati,
          sentito il Ministero  dell'istruzione,  dell'universita'  e
          della  ricerca,   da   contratti   provinciali   volti   al
          perseguimento  degli   obiettivi   posti   dall'ordinamento
          scolastico  e  al  perseguimento  delle  finalita'  di  cui
          all'articolo 9,  garantendo  il  rispetto  del  trattamento
          economico fondamentale previsto  dai  rispettivi  contratti
          collettivi nazionali, nonche' il rispetto delle  qualifiche
          e del trattamento  di  previdenza  previsto  dalle  vigenti
          normative. Ove, per il perseguimento dei predetti obiettivi
          e finalita',  prevedano  prestazioni  lavorative  ordinarie
          quantitativamente superiori rispetto a quelle previste  dai
          contratti  collettivi  nazionali,  i  contratti  collettivi
          provinciali prevedono  altresi'  un  trattamento  economico
          fondamentale aggiuntivo correlato alle maggiori prestazioni
          e distinto da  quello  previsto  dai  contratti  collettivi
          nazionali medesimi. Per il personale insegnante  che  cessa
          dal  servizio,  ai  fini  del  calcolo  della  pensione  il
          trattamento economico fondamentale aggiuntivo previsto  dai
          contratti collettivi provinciali, salvo che  il  lavoratore
          sia soggetto al, ovvero opti per il, sistema  contributivo,
          e'  computato  come  retribuzione  accessoria.  I  predetti
          contratti possono, altresi', disciplinare,  senza  oneri  a
          carico dello Stato, forme di  previdenza  e  di  assistenza
          sanitaria integrative. Per  assicurare  l'attuazione  delle
          finalita' di cui al comma 8, la provincia definisce, previa
          intesa con il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e
          della ricerca, apposite misure per  la  determinazione  dei
          tempi e delle modalita'  per  la  mobilita'  del  personale
          insegnante tra il  territorio  provinciale  e  il  restante
          territorio nazionale;  a  tale  fine,  in  applicazione  di
          quanto disposto dalla legge  7  agosto  1990,  n.  241,  la
          provincia puo' indire una  conferenza  di  servizi  secondo
          quanto disposto dall'articolo 14 e seguenti della  medesima
          legge. 
              10. In caso  di  trasferimento  del  personale  di  cui
          all'articolo 1, comma 2, ad uffici, istituti o  scuole  del
          restante territorio dello Stato cessano  di  applicarsi  la
          normativa e i contratti collettivi provinciali e acquistano
          integralmente  efficacia  la  normativa   e   i   contratti
          collettivi  nazionali.  A  tale  fine   l'ente   di   nuova
          appartenenza provvede alla ricostruzione della carriera del
          personale trasferito  ai  sensi  dei  rispettivi  contratti
          collettivi, garantendo comunque parita' di trattamento  con
          il personale gia' in  servizio  nel  rispettivo  ruolo.  Le
          disposizioni  del   presente   comma   sono   espressamente
          richiamate nei contratti collettivi nazionali del personale
          del comparto scuola e nei contratti collettivi  provinciali
          di cui al comma 9. 
              11. 
              12. Fino all'adozione delle leggi  provinciali  di  cui
          all'art. 1 e dei contratti collettivi provinciali di cui al
          comma 9, ovvero per quanto dagli stessi  non  disciplinato,
          al personale insegnante appartenente ai  ruoli  di  cui  al
          comma 1 e al personale docente supplente in servizio  nelle
          scuole della provincia si applicano, per quanto concerne lo
          stato  giuridico  e  il  trattamento  economico,  le  norme
          vigenti per il corrispondente  personale  delle  scuole  ed
          istituti funzionanti nel restante territorio dello Stato. 
              13. La definizione delle classi di concorso relative ad
          insegnamenti esistenti nel territorio nazionale e' adottata
          dalla provincia d'intesa con il  Ministero  della  pubblica
          istruzione. 
              14. Il consiglio scolastico  provinciale  esercita,  in
          materia di stato giuridico del  personale  appartenente  ai
          ruoli di cui  al  comma  1,  le  competenze  attribuite  al
          Consiglio nazionale della pubblica istruzione. 
              15. Il personale insegnante, di ruolo e non  di  ruolo,
          delle scuole elementari e  secondarie  della  provincia  di
          Bolzano partecipa sul piano nazionale alla formazione delle
          rappresentanze  delle  rispettive  categorie  in  seno   al
          Consiglio nazionale della pubblica istruzione. 
              16. Il personale appartenente ai ruoli di cui al  comma
          1, puo' essere trasferito, a domanda, ad uffici, istituti e
          scuole del restante territorio nazionale, con passaggio  ai
          relativi ruoli, ed il corrispondente personale in  servizio
          presso uffici, istituti e scuole  del  restante  territorio
          nazionale puo' essere trasferito, a domanda, con  passaggio
          ai ruoli di cui  al  comma  1,  ai  corrispondenti  uffici,
          istituti e scuole della provincia. 
              17. Il servizio prestato nei ruoli  di  provenienza  e'
          valutato a tutti gli effetti.  Per  la  ricongiunzione  dei
          servizi  ai  fini  del  trattamento  di  quiescenza  e   di
          previdenza si applicano le norme vigenti in materia. 
              18.  Il  personale  ispettivo,  direttivo   e   docente
          attualmente  in  servizio  nelle  scuole  ed  istituti   di
          istruzione  elementare  e  secondaria  della  provincia  di
          Bolzano e' inquadrato, a decorrere dal 1° gennaio 1996, nei
          ruoli istituiti  ai  sensi  del  comma  1,  conservando  la
          posizione giuridica e il trattamento economico vigenti  per
          il  corrispondente  personale  delle  scuole  ed   istituti
          funzionanti nel restante territorio dello Stato. 
              19. A far data dal 1° gennaio 1996 il personale  avente
          titolo alla nomina in ruolo per effetto dell'inclusione  in
          graduatoria di concorsi per titoli  ed  esami  o  per  soli
          titoli  operanti  alla  data  predetta,  ovvero  che  sara'
          utilmente incluso in graduatorie conseguenti a concorsi per
          titoli ed  esami  o  per  soli  titoli  gia'  banditi  alla
          medesima data, all'atto della nomina e' iscritto nei  ruoli
          di cui al comma 1. 
              19-bis. Per il personale direttivo, docente, pedagogico
          ed  educativo  del  sistema  educativo  di   istruzione   e
          formazione delle localita' ladine, l'esame di ladino di cui
          al comma 6, svolto davanti ad apposita commissione nominata
          dalla Giunta  provinciale  presso  l'Intendenza  scolastica
          ladina, e' equiparato a tutti  gli  effetti  all'esame  per
          l'accertamento della conoscenza della lingua ladina di  cui
          all'articolo 3, comma 7, del decreto del  Presidente  della
          Repubblica  26  luglio   1976,   n.   752,   e   successive
          modifiche.». 
              - Si riporta il testo dell'articolo 107 del decreto del
          Presidente della Repubblica 31 agosto 1972, n. 670, recante
          «Approvazione del testo unico  delle  leggi  costituzionali
          concernenti  lo  statuto  speciale  per  il   Trentino-Alto
          Adige»: 
                «Art. 107. - Con decreti legislativi saranno  emanate
          le norme di attuazione del presente  statuto,  sentita  una
          commissione paritetica composta di dodici membri di cui sei
          in rappresentanza dello Stato, due del Consiglio regionale,
          due del Consiglio provinciale di Trento e due di quello  di
          Bolzano.  Tre  componenti  devono  appartenere  al   gruppo
          linguistico tedesco. 
              In seno alla commissione di cui al precedente comma  e'
          istituita  una  speciale  commissione  per  le   norme   di
          attuazione relative alle materie attribuite alla competenza
          della provincia di Bolzano, composta di sei membri, di  cui
          tre in rappresentanza dello Stato e  tre  della  provincia.
          Uno  dei  membri  in  rappresentanza   dello   Stato   deve
          appartenere al gruppo linguistico tedesco; uno di quelli in
          rappresentanza della provincia deve appartenere  al  gruppo
          linguistico italiano.». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Per il testo dell'articolo 3 del citato  decreto  del
          Presidente della Repubblica n. 752 del 1976, si  vedano  le
          note alle premesse.