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DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 65

Istituzione del sistema integrato di educazione e di istruzione dalla nascita sino a sei anni, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera e), della legge 13 luglio 2015, n. 107. (17G00073)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/05/2017 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/12/2019)
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vigente al 08/05/2024
Testo in vigore dal: 31-5-2017
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 3, 30, 31, 33, 34, 76,  78,  117,  e  118  della
Costituzione; 
  Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il  riordino  delle
disposizioni legislative vigenti», ed in particolare i commi 180, 181
lettera e), 182 e 184 e successive modificazioni; 
  Vista  la  legge  6  dicembre  1971,  n.   1044,   recante   «Piano
quinquennale per l'istituzione di asili-nido comunali con il concorso
dello Stato»; 
  Visto il decreto-legge 28 febbraio 1983,  n.  55,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  26  aprile  1983,   n.   131,   recante
«Provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno
1983»; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio  dei  ministri»,  e   successive   modificazioni,   ed   in
particolare l'articolo 14; 
  Vista la Convenzione sui diritti del  fanciullo,  approvata  a  New
York il 20 novembre 1989, resa esecutiva  ai  sensi  della  legge  27
maggio 1991, n. 176; 
  Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante  legge  quadro  per
l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone
handicappate; 
  Visto il decreto  legislativo  16  aprile  1994,  n.  297,  recante
«Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative  vigenti
in materia di istruzione», e successive modificazioni; 
  Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante «Delega al Governo per
il conferimento di funzioni e compiti alle regioni  ed  enti  locali,
per  la   riforma   della   pubblica   amministrazione   e   per   la
semplificazione  amministrativa»  ed  in  particolare  l'articolo  21
sull'autonomia  delle  istituzioni  scolastiche  e   degli   istituti
educativi; 
  Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante «Norme per la  parita'
scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione»; 
  Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante «Testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n.  59,  concernente
la  definizione   delle   norme   generali   relative   alla   scuola
dell'infanzia  e  al  primo  ciclo  di   istruzione,   e   successive
modificazioni; 
  Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) ed
in particolare l'articolo 1, comma 630; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009,  n.
81, recante «Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il
razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della  scuola,  ai
sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.
133»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009,  n.
89, recante «Revisione dell'assetto  ordinamentale,  organizzativo  e
didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di  istruzione
ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,  n.
133»; 
  Vista la legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante «Norme in materia di
disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico»; 
  Visto il decreto ministeriale 16 novembre  2012,  n.  254,  recante
«Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia  e
del primo ciclo di istruzione, a norma dell'articolo 1, comma 4,  del
decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013,  n.
80, che adotta il «Regolamento sul sistema nazionale  di  valutazione
in materia di istruzione e formazione»; 
  Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il  riordino  delle
disposizioni  legislative vigenti», ed in particolare  i  commi  180,
181 lettera e), 182 e 184 e successive modificazioni; 
  Visto  il  «Nomenclatore  interregionale  degli  interventi  e  dei
servizi sociali» approvato il 29 ottobre 2009 in sede  di  Conferenza
delle Regioni e delle Province autonome; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 14 gennaio 2017; 
  Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui  all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,  espresso  nella
seduta del 9 marzo 2017; 
  Acquisiti i pareri delle Commissioni  parlamentari  competenti  per
materia e per i profili finanziari; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 7 aprile 2017; 
  Sulla proposta del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca, di concerto con il Ministro per la  semplificazione  e
la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia  e  delle
finanze; 
 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
                        Principi e finalita' 
 
  1. Alle bambine e ai bambini, dalla nascita fino ai sei  anni,  per
sviluppare  potenzialita'  di  relazione,   autonomia,   creativita',
apprendimento, in un adeguato contesto affettivo, ludico e cognitivo,
sono garantite pari opportunita' di educazione e  di  istruzione,  di
cura, di relazione e di gioco, superando  disuguaglianze  e  barriere
territoriali, economiche, etniche e culturali. 
  2. Per le finalita'  di  cui  al  comma  1  viene  progressivamente
istituito,  in  relazione  all'effettiva  disponibilita'  di  risorse
finanziarie, umane e strumentali, il Sistema integrato di  educazione
e di istruzione per le bambine e per i bambini in eta' compresa dalla
nascita fino ai sei anni. Le finalita'  sono  perseguite  secondo  le
modalita' e i tempi del Piano di azione nazionale pluriennale di  cui
all'articolo 8 e nei limiti della dotazione finanziaria del Fondo  di
cui all'articolo 12. 
  3. Il Sistema integrato di educazione e di istruzione: 
    a) promuove la continuita' del percorso educativo  e  scolastico,
con particolare riferimento al primo ciclo di istruzione,  sostenendo
lo sviluppo delle bambine e dei bambini in un processo  unitario,  in
cui le diverse articolazioni del Sistema integrato di educazione e di
istruzione collaborano  attraverso  attivita'  di  progettazione,  di
coordinamento e di formazione comuni; 
    b)  concorre  a  ridurre  gli  svantaggi  culturali,  sociali   e
relazionali e favorisce l'inclusione di tutte le bambine e di tutti i
bambini   attraverso   interventi   personalizzati   e    un'adeguata
organizzazione degli spazi e delle attivita'; 
    c) accoglie le bambine e i bambini con disabilita' certificata ai
sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nel rispetto della vigente
normativa in materia di inclusione scolastica; 
    d) rispetta e accoglie le diversita'  ai  sensi  dell'articolo  3
della Costituzione della Repubblica italiana; 
    e) sostiene la primaria funzione educativa delle famiglie,  anche
attraverso    organismi    di    rappresentanza,    favorendone    il
coinvolgimento, nell'ambito della comunita' educativa e scolastica; 
    f) favorisce la conciliazione tra  i  tempi  e  le  tipologie  di
lavoro dei genitori e la  cura  delle  bambine  e  dei  bambini,  con
particolare attenzione alle famiglie monoparentali; 
    g) promuove la qualita'  dell'offerta  educativa  avvalendosi  di
personale educativo e  docente  con  qualificazione  universitaria  e
attraverso  la  formazione  continua  in  servizio,   la   dimensione
collegiale del lavoro e il coordinamento pedagogico territoriale. 
  4. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca,
nel rispetto delle  funzioni  e  dei  compiti  delle  Regioni,  delle
Province autonome di  Trento  e  di  Bolzano  e  degli  Enti  locali,
indirizza, coordina e promuove il Sistema integrato di  educazione  e
di istruzione su tutto il territorio nazionale. 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 3, 30, 31, 33, 34, 76,  78,  117,  e  118  della
Costituzione; 
  Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il  riordino  delle
disposizioni legislative vigenti», ed in particolare i commi 180, 181
lettera e), 182 e 184 e successive modificazioni; 
  Vista  la  legge  6  dicembre  1971,  n.   1044,   recante   «Piano
quinquennale per l'istituzione di asili-nido comunali con il concorso
dello Stato»; 
  Visto il decreto-legge 28 febbraio 1983,  n.  55,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  26  aprile  1983,   n.   131,   recante
«Provvedimenti urgenti per il settore della finanza locale per l'anno
1983»; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio  dei  ministri»,  e   successive   modificazioni,   ed   in
particolare l'articolo 14; 
  Vista la Convenzione sui diritti del  fanciullo,  approvata  a  New
York il 20 novembre 1989, resa esecutiva  ai  sensi  della  legge  27
maggio 1991, n. 176; 
  Vista la legge 5 febbraio 1992, n. 104, recante  legge  quadro  per
l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone
handicappate; 
  Visto il decreto  legislativo  16  aprile  1994,  n.  297,  recante
«Approvazione del testo unico delle disposizioni legislative  vigenti
in materia di istruzione», e successive modificazioni; 
  Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante «Delega al Governo per
il conferimento di funzioni e compiti alle regioni  ed  enti  locali,
per  la   riforma   della   pubblica   amministrazione   e   per   la
semplificazione  amministrativa»  ed  in  particolare  l'articolo  21
sull'autonomia  delle  istituzioni  scolastiche  e   degli   istituti
educativi; 
  Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante «Norme per la  parita'
scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione»; 
  Visto il decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, recante «Testo
unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali»; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n.  59,  concernente
la  definizione   delle   norme   generali   relative   alla   scuola
dell'infanzia  e  al  primo  ciclo  di   istruzione,   e   successive
modificazioni; 
  Vista la legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria 2007) ed
in particolare l'articolo 1, comma 630; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009,  n.
81, recante «Norme per la riorganizzazione della rete scolastica e il
razionale ed efficace utilizzo delle risorse umane della  scuola,  ai
sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
112, convertito, con modificazioni, dalla legge  6  agosto  2008,  n.
133»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009,  n.
89, recante «Revisione dell'assetto  ordinamentale,  organizzativo  e
didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di  istruzione
ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,  n.
133»; 
  Vista la legge 8 ottobre 2010, n. 170, recante «Norme in materia di
disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico»; 
  Visto il decreto ministeriale 16 novembre  2012,  n.  254,  recante
«Indicazioni nazionali per il curricolo della scuola dell'infanzia  e
del primo ciclo di istruzione, a norma dell'articolo 1, comma 4,  del
decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009, n. 89»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013,  n.
80, che adotta il «Regolamento sul sistema nazionale  di  valutazione
in materia di istruzione e formazione»; 
  Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante «Riforma del sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il  riordino  delle
disposizioni  legislative vigenti», ed in particolare  i  commi  180,
181 lettera e), 182 e 184 e successive modificazioni; 
  Visto  il  «Nomenclatore  interregionale  degli  interventi  e  dei
servizi sociali» approvato il 29 ottobre 2009 in sede  di  Conferenza
delle Regioni e delle Province autonome; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 14 gennaio 2017; 
  Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui  all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,  espresso  nella
seduta del 9 marzo 2017; 
  Acquisiti i pareri delle Commissioni  parlamentari  competenti  per
materia e per i profili finanziari; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 7 aprile 2017; 
  Sulla proposta del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca, di concerto con il Ministro per la  semplificazione  e
la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia  e  delle
finanze; 
 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
                        Principi e finalita' 
 
  1. Alle bambine e ai bambini, dalla nascita fino ai sei  anni,  per
sviluppare  potenzialita'  di  relazione,   autonomia,   creativita',
apprendimento, in un adeguato contesto affettivo, ludico e cognitivo,
sono garantite pari opportunita' di educazione e  di  istruzione,  di
cura, di relazione e di gioco, superando  disuguaglianze  e  barriere
territoriali, economiche, etniche e culturali. 
  2. Per le finalita'  di  cui  al  comma  1  viene  progressivamente
istituito,  in  relazione  all'effettiva  disponibilita'  di  risorse
finanziarie, umane e strumentali, il Sistema integrato di  educazione
e di istruzione per le bambine e per i bambini in eta' compresa dalla
nascita fino ai sei anni. Le finalita'  sono  perseguite  secondo  le
modalita' e i tempi del Piano di azione nazionale pluriennale di  cui
all'articolo 8 e nei limiti della dotazione finanziaria del Fondo  di
cui all'articolo 12. 
  3. Il Sistema integrato di educazione e di istruzione: 
    a) promuove la continuita' del percorso educativo  e  scolastico,
con particolare riferimento al primo ciclo di istruzione,  sostenendo
lo sviluppo delle bambine e dei bambini in un processo  unitario,  in
cui le diverse articolazioni del Sistema integrato di educazione e di
istruzione collaborano  attraverso  attivita'  di  progettazione,  di
coordinamento e di formazione comuni; 
    b)  concorre  a  ridurre  gli  svantaggi  culturali,  sociali   e
relazionali e favorisce l'inclusione di tutte le bambine e di tutti i
bambini   attraverso   interventi   personalizzati   e    un'adeguata
organizzazione degli spazi e delle attivita'; 
    c) accoglie le bambine e i bambini con disabilita' certificata ai
sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nel rispetto della vigente
normativa in materia di inclusione scolastica; 
    d) rispetta e accoglie le diversita'  ai  sensi  dell'articolo  3
della Costituzione della Repubblica italiana; 
    e) sostiene la primaria funzione educativa delle famiglie,  anche
attraverso    organismi    di    rappresentanza,    favorendone    il
coinvolgimento, nell'ambito della comunita' educativa e scolastica; 
    f) favorisce la conciliazione tra  i  tempi  e  le  tipologie  di
lavoro dei genitori e la  cura  delle  bambine  e  dei  bambini,  con
particolare attenzione alle famiglie monoparentali; 
    g) promuove la qualita'  dell'offerta  educativa  avvalendosi  di
personale educativo e  docente  con  qualificazione  universitaria  e
attraverso  la  formazione  continua  in  servizio,   la   dimensione
collegiale del lavoro e il coordinamento pedagogico territoriale. 
  4. Il Ministero dell'istruzione, dell'universita' e della  ricerca,
nel rispetto delle  funzioni  e  dei  compiti  delle  Regioni,  delle
Province autonome di  Trento  e  di  Bolzano  e  degli  Enti  locali,
indirizza, coordina e promuove il Sistema integrato di  educazione  e
di istruzione su tutto il territorio nazionale.