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DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 62

Norme in materia di valutazione e certificazione delle competenze nel primo ciclo ed esami di Stato, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera i), della legge 13 luglio 2015, n. 107. (17G00070)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/05/2017 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 30/04/2024)
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vigente al 08/05/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal: 31-5-2017
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107 recante riforma  del  sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il  riordino  delle
disposizioni legislative vigenti, ed  in  particolare  il  comma  181
lettera i); 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio  dei  Ministri»,  e   successive   modificazioni,   ed   in
particolare l'articolo 14; 
  Vista  la  legge  5  febbraio  1992,  n.  104,  legge  quadro   per
l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone
handicappate; 
  Visto il decreto  legislativo  16  aprile  1994,  n.  297,  recante
approvazione del testo unico delle disposizioni  legislative  vigenti
in materia di istruzione, e successive modificazioni; 
  Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo  per
il conferimento di funzioni e compiti alle regioni  ed  enti  locali,
per  la   riforma   della   pubblica   amministrazione   e   per   la
semplificazione  amministrativa  e  successive  modificazioni  ed  in
particolare l'articolo 20; 
  Vista la legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante  disposizioni  per
la riforma degli esami di Stato conclusivi dei  corsi  di  studio  di
istruzione secondaria di secondo grado, come modificata  dalla  legge
11 gennaio 2007, n. 1; 
  Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante «Norme per la  parita'
scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione»; 
  Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n.  59,  concernente
la  definizione   delle   norme   generali   relative   alla   scuola
dell'infanzia  e  al  primo  ciclo  di   istruzione,   e   successive
modificazioni, ed in particolare gli articoli 4, 8 e 11; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n.  226,  concernente
norme generali e livelli essenziali  delle  prestazioni  sul  secondo
ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione; 
  Vista la legge 11 gennaio 2007, n. 1, concernente  disposizioni  in
materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2007, n.  147,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176, e in  particolare
l'articolo 1, comma 4, concernente il giudizio  di  ammissione  e  la
prova nazionale per l'esame di Stato conclusivo del  primo  ciclo  di
istruzione; 
  Visto il decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, che agli articoli
1, 2 e 3 ha dettato norme in materia di acquisizione delle conoscenze
e delle competenze  relative  a  «Cittadinanza  e  Costituzione»,  di
valutazione del comportamento e degli apprendimenti degli alunni; 
  Vista la legge 8 ottobre 2010, n. 170 recante norme in  materia  di
disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico; 
  Visto il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13  concernete  la
definizione delle norme  generali  e  dei  livelli  essenziali  delle
prestazioni per l'individuazione degli apprendimenti  non  formali  e
formali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale  di
certificazione delle competenze; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre  1985,
n. 751 recante esecuzione dell'intesa tra l'autorita' scolastica e la
Conferenza episcopale italiana  per  l'insegnamento  della  religione
cattolica nelle scuole pubbliche; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n.
249, come modificato dal decreto del Presidente della  Repubblica  21
novembre 2007, n. 235, concernente lo  statuto  delle  studentesse  e
degli studenti della scuola secondaria; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n.
323, recante disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi  di
studio di istruzione secondaria superiore; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394, relativo al regolamento recante norme di  attuazione  del  testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina  dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero  a  norma  dell'articolo  1,
comma 6, del decreto  legislativo  15  luglio  1998  n.  286,  ed  in
particolare l'articolo 45; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo  1999,  n.
275, concernente regolamento recante norme in  materia  di  autonomia
delle istituzioni scolastiche; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n.
122,  concernente  regolamento  recante  coordinamento  delle   norme
vigenti per la valutazione degli alunni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009,  n.
89, recante Revisione  dell'assetto  ordinamentale,  organizzativo  e
didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di  istruzione
ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,  n.
133; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio  2010,
recante approvazione dei traguardi per lo sviluppo delle competenze e
gli obiettivi  di  apprendimento  dell'insegnamento  della  religione
cattolica  per  la  scuola  dell'infanzia  e  per  il   primo   ciclo
d'istruzione; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,  n.
87, che adotta il «Regolamento recante norme concernenti il  riordino
degli istituti professionali, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,  n.
88, che adotta il «Regolamento recante norme per  il  riordino  degli
istituti tecnici a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla  legge  6  agosto  2008,  n.
133»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,  n.
89,  che  adotta  il  «Regolamento  recante  revisione   dell'assetto
ordinamentale,  organizzativo  e  didattico   dei   licei   a   norma
dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29  ottobre  2012,
n. 263,  relativo  al  regolamento  recante  norme  generali  per  la
ridefinizione  dell'assetto  organizzativo   didattico   dei   Centri
d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i  corsi  serali,  a  norma
dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; 
  Vista la Raccomandazione del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
del  18   dicembre   2006,   relativa   a   competenze   chiave   per
l'apprendimento permanente; 
  Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione  22  agosto
2007, n. 139, concernente regolamento recante  norme  in  materia  di
adempimento dell'obbligo di istruzione,  ai  sensi  dell'articolo  1,
comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 14 gennaio 2017; 
  Acquisito il parere della Conferenza Unificata di cui  all'articolo
8 del decreto legislativo 28  agosto  1997,  n.  281  espresso  nella
seduta del 23 febbraio 2017; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  del  Senato  della
Repubblica e della Camera dei deputati; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 7 aprile 2017; 
  Sulla proposta del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca, di concerto con il Ministro per la  semplificazione  e
la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia  e  delle
finanze; 
 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
                    Principi. Oggetto e finalita' 
              della valutazione e della certificazione 
 
  1. La  valutazione  ha  per  oggetto  il  processo  formativo  e  i
risultati  di  apprendimento  delle  alunne  e  degli  alunni,  delle
studentesse  e  degli  studenti  delle  istituzioni  scolastiche  del
sistema nazionale di istruzione e formazione, ha finalita'  formativa
ed educativa e concorre al miglioramento  degli  apprendimenti  e  al
successo formativo degli stessi, documenta lo sviluppo dell'identita'
personale e promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle
acquisizioni di conoscenze, abilita' e competenze. 
  2.  La  valutazione  e'  coerente  con  l'offerta  formativa  delle
istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e  con
le Indicazioni Nazionali per il curricolo e le Linee guida di cui  ai
decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, n. 88 e
n.  89;  e'  effettuata  dai  docenti  nell'esercizio  della  propria
autonomia professionale, in conformita' con i criteri e le  modalita'
definiti dal collegio dei docenti  e  inseriti  nel  piano  triennale
dell'offerta formativa. 
  3. La valutazione del  comportamento  si  riferisce  allo  sviluppo
delle competenze di cittadinanza.  Lo  Statuto  delle  studentesse  e
degli  studenti,  il  Patto  educativo  di  corresponsabilita'  e   i
regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche ne  costituiscono
i riferimenti essenziali. 
  4. Ciascuna istituzione scolastica puo' autonomamente  determinare,
anche in  sede  di  elaborazione  del  piano  triennale  dell'offerta
formativa,   iniziative   finalizzate   alla   promozione   e    alla
valorizzazione  dei  comportamenti  positivi  delle  alunne  e  degli
alunni, delle studentesse e degli studenti, al coinvolgimento  attivo
dei genitori e degli studenti, in coerenza con  quanto  previsto  dal
regolamento di istituto, dal Patto educativo di corresponsabilita'  e
dalle  specifiche  esigenze  della   comunita'   scolastica   e   del
territorio. 
  5.  Per  favorire  i  rapporti  scuola-famiglia,   le   istituzioni
scolastiche  adottano   modalita'   di   comunicazione   efficaci   e
trasparenti in merito alla valutazione del percorso scolastico  delle
alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti. 
  6.  L'istituzione   scolastica   certifica   l'acquisizione   delle
competenze progressivamente  acquisite  anche  al  fine  di  favorire
l'orientamento per la prosecuzione degli studi. 
  7.  Le  istituzioni  scolastiche   partecipano   alle   rilevazioni
internazionali e nazionali dei livelli di apprendimento ai fini della
valutazione del sistema nazionale di istruzione e della qualita'  del
proprio servizio. 
  8. I minori con cittadinanza non italiana presenti  sul  territorio
nazionale hanno diritto all'istruzione, come  previsto  dall'articolo
45 del decreto del Presidente della Repubblica, 31  agosto  1999,  n.
394, e sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i  cittadini
italiani. 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107 recante riforma  del  sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il  riordino  delle
disposizioni legislative vigenti, ed  in  particolare  il  comma  181
lettera i); 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio  dei  Ministri»,  e   successive   modificazioni,   ed   in
particolare l'articolo 14; 
  Vista  la  legge  5  febbraio  1992,  n.  104,  legge  quadro   per
l'assistenza,  l'integrazione  sociale  e  i  diritti  delle  persone
handicappate; 
  Visto il decreto  legislativo  16  aprile  1994,  n.  297,  recante
approvazione del testo unico delle disposizioni  legislative  vigenti
in materia di istruzione, e successive modificazioni; 
  Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo  per
il conferimento di funzioni e compiti alle regioni  ed  enti  locali,
per  la   riforma   della   pubblica   amministrazione   e   per   la
semplificazione  amministrativa  e  successive  modificazioni  ed  in
particolare l'articolo 20; 
  Vista la legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante  disposizioni  per
la riforma degli esami di Stato conclusivi dei  corsi  di  studio  di
istruzione secondaria di secondo grado, come modificata  dalla  legge
11 gennaio 2007, n. 1; 
  Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante «Norme per la  parita'
scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione»; 
  Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n.  59,  concernente
la  definizione   delle   norme   generali   relative   alla   scuola
dell'infanzia  e  al  primo  ciclo  di   istruzione,   e   successive
modificazioni, ed in particolare gli articoli 4, 8 e 11; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165,  recante  norme
generali  sull'ordinamento   del   lavoro   alle   dipendenze   delle
amministrazioni pubbliche; 
  Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n.  226,  concernente
norme generali e livelli essenziali  delle  prestazioni  sul  secondo
ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione; 
  Vista la legge 11 gennaio 2007, n. 1, concernente  disposizioni  in
materia di esami di Stato conclusivi dei corsi di studio; 
  Visto il decreto-legge 7 settembre 2007, n.  147,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 25 ottobre 2007, n. 176, e in  particolare
l'articolo 1, comma 4, concernente il giudizio  di  ammissione  e  la
prova nazionale per l'esame di Stato conclusivo del  primo  ciclo  di
istruzione; 
  Visto il decreto-legge 1° settembre 2008, n. 137,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 30 ottobre 2008, n. 169, che agli articoli
1, 2 e 3 ha dettato norme in materia di acquisizione delle conoscenze
e delle competenze  relative  a  «Cittadinanza  e  Costituzione»,  di
valutazione del comportamento e degli apprendimenti degli alunni; 
  Vista la legge 8 ottobre 2010, n. 170 recante norme in  materia  di
disturbi specifici di apprendimento in ambito scolastico; 
  Visto il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 13  concernete  la
definizione delle norme  generali  e  dei  livelli  essenziali  delle
prestazioni per l'individuazione degli apprendimenti  non  formali  e
formali e degli standard minimi di servizio del sistema nazionale  di
certificazione delle competenze; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre  1985,
n. 751 recante esecuzione dell'intesa tra l'autorita' scolastica e la
Conferenza episcopale italiana  per  l'insegnamento  della  religione
cattolica nelle scuole pubbliche; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1998, n.
249, come modificato dal decreto del Presidente della  Repubblica  21
novembre 2007, n. 235, concernente lo  statuto  delle  studentesse  e
degli studenti della scuola secondaria; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n.
323, recante disciplina degli esami di Stato conclusivi dei corsi  di
studio di istruzione secondaria superiore; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n.
394, relativo al regolamento recante norme di  attuazione  del  testo
unico delle disposizioni concernenti la disciplina  dell'immigrazione
e norme sulla condizione dello straniero  a  norma  dell'articolo  1,
comma 6, del decreto  legislativo  15  luglio  1998  n.  286,  ed  in
particolare l'articolo 45; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo  1999,  n.
275, concernente regolamento recante norme in  materia  di  autonomia
delle istituzioni scolastiche; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 giugno 2009, n.
122,  concernente  regolamento  recante  coordinamento  delle   norme
vigenti per la valutazione degli alunni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009,  n.
89, recante Revisione  dell'assetto  ordinamentale,  organizzativo  e
didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di  istruzione
ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,  n.
133; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 febbraio  2010,
recante approvazione dei traguardi per lo sviluppo delle competenze e
gli obiettivi  di  apprendimento  dell'insegnamento  della  religione
cattolica  per  la  scuola  dell'infanzia  e  per  il   primo   ciclo
d'istruzione; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,  n.
87, che adotta il «Regolamento recante norme concernenti il  riordino
degli istituti professionali, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,  n.
88, che adotta il «Regolamento recante norme per  il  riordino  degli
istituti tecnici a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla  legge  6  agosto  2008,  n.
133»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,  n.
89,  che  adotta  il  «Regolamento  recante  revisione   dell'assetto
ordinamentale,  organizzativo  e  didattico   dei   licei   a   norma
dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29  ottobre  2012,
n. 263,  relativo  al  regolamento  recante  norme  generali  per  la
ridefinizione  dell'assetto  organizzativo   didattico   dei   Centri
d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i  corsi  serali,  a  norma
dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; 
  Vista la Raccomandazione del Parlamento europeo  e  del  Consiglio,
del  18   dicembre   2006,   relativa   a   competenze   chiave   per
l'apprendimento permanente; 
  Visto il decreto del Ministro della pubblica istruzione  22  agosto
2007, n. 139, concernente regolamento recante  norme  in  materia  di
adempimento dell'obbligo di istruzione,  ai  sensi  dell'articolo  1,
comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 14 gennaio 2017; 
  Acquisito il parere della Conferenza Unificata di cui  all'articolo
8 del decreto legislativo 28  agosto  1997,  n.  281  espresso  nella
seduta del 23 febbraio 2017; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  del  Senato  della
Repubblica e della Camera dei deputati; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 7 aprile 2017; 
  Sulla proposta del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca, di concerto con il Ministro per la  semplificazione  e
la pubblica amministrazione e con il Ministro dell'economia  e  delle
finanze; 
 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
                    Principi. Oggetto e finalita' 
              della valutazione e della certificazione 
 
  1. La  valutazione  ha  per  oggetto  il  processo  formativo  e  i
risultati  di  apprendimento  delle  alunne  e  degli  alunni,  delle
studentesse  e  degli  studenti  delle  istituzioni  scolastiche  del
sistema nazionale di istruzione e formazione, ha finalita'  formativa
ed educativa e concorre al miglioramento  degli  apprendimenti  e  al
successo formativo degli stessi, documenta lo sviluppo dell'identita'
personale e promuove la autovalutazione di ciascuno in relazione alle
acquisizioni di conoscenze, abilita' e competenze. 
  2.  La  valutazione  e'  coerente  con  l'offerta  formativa  delle
istituzioni scolastiche, con la personalizzazione dei percorsi e  con
le Indicazioni Nazionali per il curricolo e le Linee guida di cui  ai
decreti del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010, n. 87, n. 88 e
n.  89;  e'  effettuata  dai  docenti  nell'esercizio  della  propria
autonomia professionale, in conformita' con i criteri e le  modalita'
definiti dal collegio dei docenti  e  inseriti  nel  piano  triennale
dell'offerta formativa. 
  3. La valutazione del  comportamento  si  riferisce  allo  sviluppo
delle competenze di cittadinanza.  Lo  Statuto  delle  studentesse  e
degli  studenti,  il  Patto  educativo  di  corresponsabilita'  e   i
regolamenti approvati dalle istituzioni scolastiche ne  costituiscono
i riferimenti essenziali. 
  4. Ciascuna istituzione scolastica puo' autonomamente  determinare,
anche in  sede  di  elaborazione  del  piano  triennale  dell'offerta
formativa,   iniziative   finalizzate   alla   promozione   e    alla
valorizzazione  dei  comportamenti  positivi  delle  alunne  e  degli
alunni, delle studentesse e degli studenti, al coinvolgimento  attivo
dei genitori e degli studenti, in coerenza con  quanto  previsto  dal
regolamento di istituto, dal Patto educativo di corresponsabilita'  e
dalle  specifiche  esigenze  della   comunita'   scolastica   e   del
territorio. 
  5.  Per  favorire  i  rapporti  scuola-famiglia,   le   istituzioni
scolastiche  adottano   modalita'   di   comunicazione   efficaci   e
trasparenti in merito alla valutazione del percorso scolastico  delle
alunne e degli alunni, delle studentesse e degli studenti. 
  6.  L'istituzione   scolastica   certifica   l'acquisizione   delle
competenze progressivamente  acquisite  anche  al  fine  di  favorire
l'orientamento per la prosecuzione degli studi. 
  7.  Le  istituzioni  scolastiche   partecipano   alle   rilevazioni
internazionali e nazionali dei livelli di apprendimento ai fini della
valutazione del sistema nazionale di istruzione e della qualita'  del
proprio servizio. 
  8. I minori con cittadinanza non italiana presenti  sul  territorio
nazionale hanno diritto all'istruzione, come  previsto  dall'articolo
45 del decreto del Presidente della Repubblica, 31  agosto  1999,  n.
394, e sono valutati nelle forme e nei modi previsti per i  cittadini
italiani.