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DECRETO LEGISLATIVO 13 aprile 2017, n. 60

Norme sulla promozione della cultura umanistica, sulla valorizzazione del patrimonio e delle produzioni culturali e sul sostegno della creatività, a norma dell'articolo 1, commi 180 e 181, lettera g), della legge 13 luglio 2015, n. 107. (17G00068)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 31/05/2017
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vigente al 12/05/2024
  • Articoli
  • Principi fondamentali
  • 1
  • 2
  • 3
  • Organizzazione per la promozione della cultura umanistica, della
    conoscenza del patrimonio artistico e della creatività
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • Promozione dell'arte nel primo ciclo
  • 9
  • 10
  • 11
  • 12
  • Promozione dell'arte nel secondo ciclo ed armonizzazione dei percorsi
    formativi della filiera artistico-musicale
  • 13
  • 14
  • 15
  • Disposizioni finali
  • 16
  • 17
Testo in vigore dal: 31-5-2017
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti  gli  articoli  9,  33,  76  e  87,   quinto   comma,   della
Costituzione; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio  dei  Ministri»,   e   successive   modificazioni   e,   in
particolare, l'articolo 14; 
  Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante riforma del  sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il  riordino  delle
disposizioni legislative vigenti, e  in  particolare  il  comma  181,
lettera g); 
  Visto il decreto  legislativo  16  aprile  1994,  n.  297,  recante
approvazione del testo unico delle disposizioni  legislative  vigenti
in materia di istruzione, e successive modificazioni; 
  Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo  per
il conferimento di funzioni e compiti alle regioni  ed  enti  locali,
per  la   riforma   della   pubblica   amministrazione   e   per   la
semplificazione  amministrativa  e  successive  modificazioni  e   in
particolare gli articoli 20 e 21; 
  Vista la legge 3  maggio  1999,  n.  124  recante  disposizioni  in
materia di personale scolastico e in particolare l'articolo 11; 
  Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante: «Norme per la parita'
scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione»; 
  Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante Codice
dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo  10  della
legge 6 luglio 2002, n. 137; 
  Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n.  59,  concernente
la  definizione   delle   norme   generali   relative   alla   scuola
dell'infanzia e al primo ciclo di istruzione; 
  Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n.  226,  concernente
norme generali e livelli essenziali  delle  prestazioni  sul  secondo
ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo  1999,  n.
275, concernente il regolamento recante norme in materia di autonomia
delle istituzioni scolastiche; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009,  n.
89, recante revisione  dell'assetto  ordinamentale,  organizzativo  e
didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di  istruzione
ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,  n.
133; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,  n.
87, che adotta il «Regolamento recante norme concernenti il  riordino
degli istituti professionali, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,  n.
88, che adotta il «Regolamento recante norme per  il  riordino  degli
istituti tecnici a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla  legge  6  agosto  2008,  n.
133»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,  n.
89,  che  adotta  il  «Regolamento  recante  revisione   dell'assetto
ordinamentale,  organizzativo  e  didattico   dei   licei   a   norma
dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29  ottobre  2012,
n. 263,  relativo  al  regolamento  recante  norme  generali  per  la
ridefinizione  dell'assetto  organizzativo   didattico   dei   centri
d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i  corsi  serali,  a  norma
dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio  2016,
n.  19,  che  adotta  il  regolamento  recante  disposizioni  per  la
razionalizzazione e accorpamento delle classi di concorso a  cattedre
e a posti di insegnamento, a norma dell'articolo 64, comma 4, lettera
a), del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; 
  Vista la raccomandazione 2006/962/CE del Parlamento europeo  e  del
Consiglio, del 18 dicembre 2006  relativa  a  competenze  chiave  per
l'apprendimento permanente; 
  Visto il decreto ministeriale 6 agosto 1999, n. 201,  sui  corsi  a
indirizzo musicale nella scuola media - Riconduzione e ordinamento  -
Istituzione classe di concorso di «strumento musicale»  nella  scuola
media; 
  Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 2011,  n.  8,  riguardante
iniziative volte  alla  diffusione  della  cultura  e  della  pratica
musicale nella scuola, alla qualificazione dell'insegnamento musicale
e alla formazione del personale ad esso  destinato,  con  particolare
riferimento alla scuola primaria; 
  Visto il decreto ministeriale 16 novembre 2012, n. 254, concernente
il regolamento recante indicazioni nazionali per il  curricolo  della
scuola  dell'infanzia  e  del  primo  ciclo  d'istruzione,  a   norma
dell'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica
20 marzo 2009, n. 89; 
  Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attivita'  culturali
e  del  turismo  23  dicembre   2014,   recante   «Organizzazione   e
funzionamento dei musei statali», e successive modificazioni; 
  Visto il Protocollo di intesa  tra  il  Ministero  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e il  Ministero  dei  beni  e  delle
attivita' culturali e del turismo sottoscritto il 28 maggio 2014, per
creare occasioni di accesso al sapere attraverso la messa  a  sistema
di istruzione e cultura, al fine di  sviluppare  una  societa'  della
conoscenza; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 14 gennaio 2017; 
  Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui  all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,  espresso  nella
seduta del 23 febbraio 2017; 
  Acquisiti i pareri delle commissioni del Senato della Repubblica  e
della Camera dei deputati competenti per  materia  e  per  i  profili
finanziari; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 7 aprile 2017; 
  Sulla proposta del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca, di concerto con il Ministro per la  semplificazione  e
la pubblica  amministrazione,  con  il  Ministro  dei  beni  e  delle
attivita' culturali e del turismo e con il Ministro  dell'economia  e
delle finanze; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
                        Principi e finalita' 
 
  1. La cultura umanistica e il sapere artistico sono garantiti  alle
alunne e agli alunni, alle studentesse e agli  studenti  al  fine  di
riconoscere la centralita' dell'uomo, affermandone  la  dignita',  le
esigenze, i diritti e i valori. 
  2. E' compito  del  sistema  nazionale  d'istruzione  e  formazione
promuovere lo studio, la  conoscenza  storico-critica  e  la  pratica
delle arti, quali requisiti fondamentali del curricolo,  nonche',  in
riferimento  alle  competenze  sociali  e  civiche,   sviluppare   le
capacita'  analitiche,  critiche  e   metodologiche   relative   alla
conoscenza del patrimonio culturale nelle sue diverse dimensioni. 
  3.   Le   istituzioni   scolastiche   sostengono   la    conoscenza
storico-critica del patrimonio culturale e l'esperienza diretta delle
sue espressioni, anche attraverso le collaborazioni delle istituzioni
preposte alla  sua  tutela,  gestione  e  valorizzazione.  Sostengono
altresi' lo sviluppo della creativita' delle alunne e  degli  alunni,
delle  studentesse  e  degli  studenti,  anche  connessa  alla  sfera
estetica e della conoscenza delle tecniche, tramite un'ampia varieta'
di forme artistiche, tra cui la  musica,  la  danza,  le  arti  dello
spettacolo, le arti visive, l'artigianato artistico, il design  e  le
produzioni  creative  italiane   di   qualita',   sia   nelle   forme
tradizionali che in quelle innovative. 
  4.  All'attuazione  del  presente  decreto  si  provvede,  con   le
dotazioni previste  dall'articolo  17,  comma  2,  nell'ambito  degli
assetti  ordinamentali,  delle  risorse  finanziarie  e  strumentali,
nonche' delle consistenze  di  organico  disponibili  a  legislazione
vigente. 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti  gli  articoli  9,  33,  76  e  87,   quinto   comma,   della
Costituzione; 
  Vista  la  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  recante  «Disciplina
dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento  della   Presidenza   del
Consiglio  dei  Ministri»,   e   successive   modificazioni   e,   in
particolare, l'articolo 14; 
  Vista la legge 13 luglio 2015, n. 107, recante riforma del  sistema
nazionale di istruzione e formazione e delega per il  riordino  delle
disposizioni legislative vigenti, e  in  particolare  il  comma  181,
lettera g); 
  Visto il decreto  legislativo  16  aprile  1994,  n.  297,  recante
approvazione del testo unico delle disposizioni  legislative  vigenti
in materia di istruzione, e successive modificazioni; 
  Vista la legge 15 marzo 1997, n. 59, recante delega al Governo  per
il conferimento di funzioni e compiti alle regioni  ed  enti  locali,
per  la   riforma   della   pubblica   amministrazione   e   per   la
semplificazione  amministrativa  e  successive  modificazioni  e   in
particolare gli articoli 20 e 21; 
  Vista la legge 3  maggio  1999,  n.  124  recante  disposizioni  in
materia di personale scolastico e in particolare l'articolo 11; 
  Vista la legge 10 marzo 2000, n. 62, recante: «Norme per la parita'
scolastica e disposizioni sul diritto allo studio e all'istruzione»; 
  Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, recante Codice
dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo  10  della
legge 6 luglio 2002, n. 137; 
  Visto il decreto legislativo 19 febbraio 2004, n.  59,  concernente
la  definizione   delle   norme   generali   relative   alla   scuola
dell'infanzia e al primo ciclo di istruzione; 
  Visto il decreto legislativo 17 ottobre 2005, n.  226,  concernente
norme generali e livelli essenziali  delle  prestazioni  sul  secondo
ciclo del sistema educativo di istruzione e formazione; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo  1999,  n.
275, concernente il regolamento recante norme in materia di autonomia
delle istituzioni scolastiche; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 marzo 2009,  n.
89, recante revisione  dell'assetto  ordinamentale,  organizzativo  e
didattico della scuola dell'infanzia e del primo ciclo di  istruzione
ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008,
n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008,  n.
133; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,  n.
87, che adotta il «Regolamento recante norme concernenti il  riordino
degli istituti professionali, ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del
decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,  n.
88, che adotta il «Regolamento recante norme per  il  riordino  degli
istituti tecnici a norma dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge
25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla  legge  6  agosto  2008,  n.
133»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,  n.
89,  che  adotta  il  «Regolamento  recante  revisione   dell'assetto
ordinamentale,  organizzativo  e  didattico   dei   licei   a   norma
dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 29  ottobre  2012,
n. 263,  relativo  al  regolamento  recante  norme  generali  per  la
ridefinizione  dell'assetto  organizzativo   didattico   dei   centri
d'istruzione per gli adulti, ivi compresi i  corsi  serali,  a  norma
dell'articolo 64, comma 4, del decreto-legge 25 giugno 2008, n.  112,
convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 14 febbraio  2016,
n.  19,  che  adotta  il  regolamento  recante  disposizioni  per  la
razionalizzazione e accorpamento delle classi di concorso a  cattedre
e a posti di insegnamento, a norma dell'articolo 64, comma 4, lettera
a), del  decreto-legge  25  giugno  2008,  n.  112,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133; 
  Vista la raccomandazione 2006/962/CE del Parlamento europeo  e  del
Consiglio, del 18 dicembre 2006  relativa  a  competenze  chiave  per
l'apprendimento permanente; 
  Visto il decreto ministeriale 6 agosto 1999, n. 201,  sui  corsi  a
indirizzo musicale nella scuola media - Riconduzione e ordinamento  -
Istituzione classe di concorso di «strumento musicale»  nella  scuola
media; 
  Visto il decreto ministeriale 31 gennaio 2011,  n.  8,  riguardante
iniziative volte  alla  diffusione  della  cultura  e  della  pratica
musicale nella scuola, alla qualificazione dell'insegnamento musicale
e alla formazione del personale ad esso  destinato,  con  particolare
riferimento alla scuola primaria; 
  Visto il decreto ministeriale 16 novembre 2012, n. 254, concernente
il regolamento recante indicazioni nazionali per il  curricolo  della
scuola  dell'infanzia  e  del  primo  ciclo  d'istruzione,  a   norma
dell'articolo 1, comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica
20 marzo 2009, n. 89; 
  Visto il decreto del Ministro dei beni e delle attivita'  culturali
e  del  turismo  23  dicembre   2014,   recante   «Organizzazione   e
funzionamento dei musei statali», e successive modificazioni; 
  Visto il Protocollo di intesa  tra  il  Ministero  dell'istruzione,
dell'universita' e della ricerca e il  Ministero  dei  beni  e  delle
attivita' culturali e del turismo sottoscritto il 28 maggio 2014, per
creare occasioni di accesso al sapere attraverso la messa  a  sistema
di istruzione e cultura, al fine di  sviluppare  una  societa'  della
conoscenza; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 14 gennaio 2017; 
  Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui  all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto  1997,  n.  281,  espresso  nella
seduta del 23 febbraio 2017; 
  Acquisiti i pareri delle commissioni del Senato della Repubblica  e
della Camera dei deputati competenti per  materia  e  per  i  profili
finanziari; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 7 aprile 2017; 
  Sulla proposta del  Ministro  dell'istruzione,  dell'universita'  e
della ricerca, di concerto con il Ministro per la  semplificazione  e
la pubblica  amministrazione,  con  il  Ministro  dei  beni  e  delle
attivita' culturali e del turismo e con il Ministro  dell'economia  e
delle finanze; 
 
                                Emana 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
                        Principi e finalita' 
 
  1. La cultura umanistica e il sapere artistico sono garantiti  alle
alunne e agli alunni, alle studentesse e agli  studenti  al  fine  di
riconoscere la centralita' dell'uomo, affermandone  la  dignita',  le
esigenze, i diritti e i valori. 
  2. E' compito  del  sistema  nazionale  d'istruzione  e  formazione
promuovere lo studio, la  conoscenza  storico-critica  e  la  pratica
delle arti, quali requisiti fondamentali del curricolo,  nonche',  in
riferimento  alle  competenze  sociali  e  civiche,   sviluppare   le
capacita'  analitiche,  critiche  e   metodologiche   relative   alla
conoscenza del patrimonio culturale nelle sue diverse dimensioni. 
  3.   Le   istituzioni   scolastiche   sostengono   la    conoscenza
storico-critica del patrimonio culturale e l'esperienza diretta delle
sue espressioni, anche attraverso le collaborazioni delle istituzioni
preposte alla  sua  tutela,  gestione  e  valorizzazione.  Sostengono
altresi' lo sviluppo della creativita' delle alunne e  degli  alunni,
delle  studentesse  e  degli  studenti,  anche  connessa  alla  sfera
estetica e della conoscenza delle tecniche, tramite un'ampia varieta'
di forme artistiche, tra cui la  musica,  la  danza,  le  arti  dello
spettacolo, le arti visive, l'artigianato artistico, il design  e  le
produzioni  creative  italiane   di   qualita',   sia   nelle   forme
tradizionali che in quelle innovative. 
  4.  All'attuazione  del  presente  decreto  si  provvede,  con   le
dotazioni previste  dall'articolo  17,  comma  2,  nell'ambito  degli
assetti  ordinamentali,  delle  risorse  finanziarie  e  strumentali,
nonche' delle consistenze  di  organico  disponibili  a  legislazione
vigente.