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MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

DECRETO 29 dicembre 2016, n. 266

Regolamento recante i criteri operativi e le procedure autorizzative semplificate per il compostaggio di comunità di rifiuti organici ai sensi dell'articolo 180, comma 1-octies, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, così come introdotto dall'articolo 38 della legge 28 dicembre 2015, n. 221. (17G00029)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 10/03/2017
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vigente al 30/04/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal: 10-3-2017
 
 
 
 IL MINISTRO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE 
 
                           di concerto con 
 
                      IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Vista la legge 7 agosto  1990,  n.  241,  recante  nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi; 
  Vista la direttiva 1999/31/CE del Consiglio dell'Unione europea del
26  aprile  1999,  relativa  alle  discariche  di   rifiuti   e,   in
particolare, l'articolo 5, paragrafo 2, relativo alla  fissazione  di
obiettivi di riduzione del  conferimento  in  discarica  dei  rifiuti
biodegradabili; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,
n. 445, recante disposizioni legislative in materia di documentazione
amministrativa; 
  Vista  la  direttiva  2008/98/CE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio  del  19  novembre  2008,  relativa  ai   rifiuti   e,   in
particolare, l'articolo 11, paragrafo 2, lettera a),  che  fissa  uno
specifico obiettivo, pari al 50% di preparazione per il riutilizzo  e
riciclaggio  dei  rifiuti  provenienti   dai   nuclei   domestici   e
possibilmente di altra origine,  da  raggiungere  entro  il  2020,  e
l'articolo 4 che individua la gerarchia dei rifiuti quale  ordine  di
priorita' della normativa e della politica in materia di  prevenzione
e gestione dei rifiuti e l'articolo 16 che stabilisce i  principi  di
autosufficienza e prossimita' nella gestione dei rifiuti; 
  Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante il Codice
dell'amministrazione digitale; 
  Visto il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152,  Parte  quarta,
recante norme in materia di gestione dei rifiuti e  di  bonifica  dei
siti inquinati e, in particolare,  l'articolo  180,  comma  1-octies,
secondo cui «Entro novanta giorni dalla data  di  entrata  in  vigore
della presente disposizione, con decreto del Ministro dell'ambiente e
della tutela del territorio e del mare, di concerto con  il  Ministro
della salute, sono stabiliti  i  criteri  operativi  e  le  procedure
autorizzative  semplificate  per  il  compostaggio  di  comunita'  di
rifiuti organici. Le attivita' di compostaggio di comunita' che, alla
data di entrata in vigore del  decreto  di  cui  al  presente  comma,
risultano gia' autorizzate ai sensi degli  articoli  208  o  214  del
presente  decreto,  possono  continuare   ad   operare   sulla   base
dell'autorizzazione vigente sino alla scadenza della stessa»; 
  Visto il  decreto  legislativo  29  aprile  2010,  n.  75,  recante
«Riordino e revisione della disciplina in materia di fertilizzanti, a
norma dell'articolo 13 della legge 7 luglio 2009, n. 88»; 
  Considerato che ai sensi della decisione della Commissione  europea
2011/753/UE del 18 novembre 2011,  il  compostaggio  dei  rifiuti  e'
conteggiato ai fini del raggiungimento dell'obiettivo di  riciclaggio
del 50% dei rifiuti urbani  di  cui  all'articolo  11,  paragrafo  2,
lettera a), della direttiva 2008/98/CE; 
  Considerato  che  il  compostaggio  di   comunita'   e'   anch'esso
conteggiato per il raggiungimento dell'obiettivo di  riciclaggio  dei
rifiuti urbani di cui all'articolo 11, paragrafo 2, lettera a), della
direttiva 2008/98/CE; 
  Considerato che il compostaggio di comunita' riduce il conferimento
in  discarica  dei  rifiuti  urbani  biodegradabili  contribuendo  al
raggiungimento dell'obiettivo di cui  all'articolo  5,  paragrafo  2,
della direttiva 1999/31/CE relativa alle discariche di rifiuti; 
  Acquisito il formale concerto reso dal Ministro della  salute  reso
con nota del 3 ottobre 2016; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 20 ottobre 2016; 
  Acquisito il parere del Dipartimento della  funzione  pubblica  con
nota del 22 dicembre 2016; 
  Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei ministri, ai
sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, con nota  del  18  novembre
2016; 
 
                             A d o t t a 
 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
           Finalita', ambito di applicazione ed esclusioni 
 
  1.  Il  presente  decreto  stabilisce  i  criteri  operativi  e  le
procedure autorizzative semplificate per l'attivita' di  compostaggio
di comunita' di quantita' non superiori a 130  tonnellate  annue,  di
cui  all'articolo  183,  comma  1,  lettera   qq-bis,   del   decreto
legislativo  3  aprile  2006,  n.  152,  nel  rispetto  della  tutela
dell'ambiente e della salute umana. 
  2. Salvo quanto disposto dall'articolo 10, il presente  decreto  si
applica alle attivita' di compostaggio di comunita' intraprese da  un
organismo collettivo al fine dell'utilizzo del  compost  prodotto  da
parte delle utenze conferenti. 
  3. Le disposizioni del  presente  decreto  non  si  applicano  alle
attivita' di compostaggio di comunita' con capacita'  di  trattamento
complessiva superiore  a  130  tonnellate  annue,  per  le  quali  si
applicano le disposizioni di cui agli articoli 208 e 214 del  decreto
legislativo 3 aprile 2006, n. 152. 
  4. Le disposizioni del  presente  decreto  non  si  applicano  agli
impianti di compostaggio aerobico di rifiuti  biodegradabili  di  cui
all'articolo 214, comma 7-bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006,
n. 152. 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge alle quali  e'  operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - Si riporta il testo  dell'art.  17,  comma  3,  della
          legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre
          1988, n. 214, S.O.: 
              "Art. 17. (Regolamenti). 
              (Omissis). 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
              (Omissis).". 
              - La legge 7  agosto  1990,  n.  241  (Nuove  norme  in
          materia di procedimento  amministrativo  e  di  diritto  di
          accesso ai documenti amministrativi)  e'  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale 18 agosto 1990, n. 192. 
              - Si riporta il testo dell'art. 5, paragrafo  2,  della
          direttiva 1999/31/CE  del  26  aprile  1999  del  Consiglio
          (relativa alle discariche  di  rifiuti),  pubblicata  nella
          G.U.C.E. del 16 luglio 1999, n. L 182: 
              "Art. 5. (Rifiuti e trattamenti non ammissibili in  una
          discarica) 
              (Omissis). 
              2. In base a tale strategia: 
              a)  non  oltre  cinque  anni  dopo  la  data   prevista
          nell'art. 18, paragrafo 1, i rifiuti urbani  biodegradabili
          da collocare a discarica devono essere ridotti al  75%  del
          totale (in peso) dei rifiuti urbani biodegradabili prodotti
          nel 1995 o nell'ultimo anno prima del  1995  per  il  quale
          siano disponibili dati EUROSTAT normalizzati; 
              b) non oltre otto anni dopo la data prevista  nell'art.
          18,  paragrafo  1,  i  rifiuti  urbani  biodegradabili   da
          collocare a discarica devono  essere  ridotti  al  50%  del
          totale (in peso) dei rifiuti urbani biodegradabili prodotti
          nel 1995 o nell'ultimo anno prima del  1995  per  il  quale
          siano disponibili dati EUROSTAT normalizzati; 
              c) non  oltre  quindici  anni  dopo  la  data  prevista
          nell'art. 18, paragrafo 1, i rifiuti urbani  biodegradabili
          da collocare a discarica devono essere ridotti al  35%  del
          totale (in peso) dei rifiuti urbani biodegradabili prodotti
          nel 1995 o nell'ultimo anno prima del  1995  per  il  quale
          siano disponibili dati EUROSTAT normalizzati. 
              Due anni prima della data di cui  alla  lettera  c)  il
          Consiglio riesamina l'obiettivo di cui sopra in base ad una
          relazione   della   Commissione   sull'esperienza   pratica
          acquisita  dagli  Stati  membri  nel  conseguimento   degli
          obiettivi di cui alle lettere a) e b),  corredata,  se  del
          caso, di una proposta intesa a confermare  o  a  modificare
          tale obiettivo, al fine di assicurare un livello elevato di
          tutela ambientale. 
              Gli Stati membri che nel 1995 o nell'ultimo anno  prima
          del 1995 per  il  quale  siano  disponibili  dati  EUROSTAT
          normalizzati  collocano  a  discarica  piu'  dell'80%   dei
          rifiuti urbani raccolti possono rinviare  la  realizzazione
          degli obiettivi indicati nelle lettere a), b) o c)  per  un
          periodo non superiore a quattro anni. Gli Stati membri  che
          intendono far valere la presente disposizione informano  in
          anticipo  la   Commissione   della   loro   decisione.   La
          Commissione informa  gli  Stati  membri  ed  il  Parlamento
          europeo di tale decisione. 
              L'applicazione  delle  disposizioni  di  cui  al  comma
          precedente  non  possono  in  alcun  caso   comportare   la
          realizzazione dell'obiettivo di cui alla lettera c) ad  una
          data di quattro anni  successiva  alla  data  di  cui  alla
          lettera c). 
              (omissis).". 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   28
          dicembre 2000,  n.  445  (Testo  unico  delle  disposizioni
          legislative e regolamentari in  materia  di  documentazione
          amministrativa), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del
          20 febbraio 2001, n. 42, S.O. 
              - Si riporta il testo dell'art. 11, paragrafo 2,  della
          direttiva 2008/98/CE del 19 novembre  2008  del  Parlamento
          europeo e del Consiglio (relativa ai rifiuti e  che  abroga
          alcune  direttive),  pubblicata  nella  G.U.U.E.   del   22
          novembre 2008, n. L 312: 
              "Art. 11. (Riutilizzo e riciclaggio) 
              (Omissis). 
              2. Al fine di rispettare gli obiettivi  della  presente
          direttiva  e  tendere  verso  una  societa'   europea   del
          riciclaggio  con  un  alto  livello  di  efficienza   delle
          risorse, gli Stati membri adottano le misure necessarie per
          conseguire i seguenti obiettivi: 
              a) entro il 2020, la preparazione per il  riutilizzo  e
          il  riciclaggio  di  rifiuti  quali,  come  minimo,  carta,
          metalli, plastica e vetro provenienti dai nuclei domestici,
          e possibilmente di altra origine, nella misura in cui  tali
          flussi di rifiuti sono simili  a  quelli  domestici,  sara'
          aumentata complessivamente almeno  al  50%  in  termini  di
          peso; 
              b) entro il 2020 la preparazione per il riutilizzo,  il
          riciclaggio e altri tipi di recupero di materiale,  incluse
          operazioni di colmatazione  che  utilizzano  i  rifiuti  in
          sostituzione di altri materiali, di rifiuti da  costruzione
          e demolizione non pericolosi,  escluso  il  materiale  allo
          stato naturale definito alla voce 17 05 04 dell'elenco  dei
          rifiuti, sara' aumentata almeno al 70% in termini di peso. 
              (Omissis).". 
              -  Si  riporta  il  testo  dell'art.  4  della   citata
          direttiva 2008/98/CE, del 2008: 
              "Art. 4. (Gerarchia dei rifiuti) 
              1. La seguente gerarchia dei rifiuti si  applica  quale
          ordine di priorita' della normativa  e  della  politica  in
          materia di prevenzione e gestione dei rifiuti: 
              a) prevenzione; 
              b) preparazione per il riutilizzo; 
              c) riciclaggio; 
              d) recupero di altro tipo, per esempio il  recupero  di
          energia; e 
              e) smaltimento. 
              2. Nell'applicare la gerarchia dei rifiuti  di  cui  al
          paragrafo 1, gli  Stati  membri  adottano  misure  volte  a
          incoraggiare le opzioni  che  danno  il  miglior  risultato
          ambientale complessivo. A tal fine puo'  essere  necessario
          che  flussi  di  rifiuti  specifici  si  discostino   dalla
          gerarchia laddove cio' sia  giustificato  dall'impostazione
          in termini di ciclo  di  vita  in  relazione  agli  impatti
          complessivi della  produzione  e  della  gestione  di  tali
          rifiuti. 
              Gli Stati membri garantiscono che l'elaborazione  della
          normativa e della politica  dei  rifiuti  avvenga  in  modo
          pienamente trasparente, nel rispetto delle norme  nazionali
          vigenti in materia di consultazione  e  partecipazione  dei
          cittadini e dei soggetti interessati. 
              Conformemente agli articoli 1 e 13,  gli  Stati  membri
          tengono  conto  dei  principi  generali   in   materia   di
          protezione dell'ambiente di precauzione  e  sostenibilita',
          della  fattibilita'  tecnica  e  praticabilita'  economica,
          della  protezione  delle  risorse  nonche'  degli   impatti
          complessivi sociali, economici, sanitari e ambientali.". 
              - Il decreto legislativo 7 marzo 2005,  n.  82  (Codice
          dell'amministrazione   digitale),   e'   pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale del 16 maggio 2005, n. 112. S.O.. 
              - Si riporta il testo dell'art.  180,  comma  1-octies,
          del decreto legislativo 3 aprile 2006, n.  152,  (Norme  in
          materia ambientale), pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale
          del 14 aprile 2006, n. 88 - S.O. n. 96: 
              "Art. 180. (Prevenzione della produzione di rifiuti) 
              (Omissis). 
              1-octies. Entro novanta giorni dalla data di entrata in
          vigore  della  presente  disposizione,  con   decreto   del
          Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e  del
          mare, di  concerto  con  il  Ministro  della  salute,  sono
          stabiliti i criteri operativi e le procedure  autorizzative
          semplificate per il compostaggio di  comunita'  di  rifiuti
          organici. Le attivita' di compostaggio  di  comunita'  che,
          alla data di entrata  in  vigore  del  decreto  di  cui  al
          presente comma, risultano gia' autorizzate ai  sensi  degli
          articoli 208 o 214 del presente decreto, possono continuare
          ad operare sulla base dell'autorizzazione vigente sino alla
          scadenza della stessa.". 
              -  Il  decreto  legislativo  29  aprile  2010,  n.   75
          (Riordino  e  revisione  della  disciplina  in  materia  di
          fertilizzanti, a norma dell'art. 13 della  legge  7  luglio
          2009, n. 88), e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 26
          maggio 2010, n. 121, S.O. 
              -   La   Decisione   della   Commissione   europea   n.
          20111/753/UE del 18 novembre 2011 (che istituisce regole  e
          modalita' di  calcolo  per  verificare  il  rispetto  degli
          obiettivi di cui all'art. 11, paragrafo 2, della  direttiva
          2008/98/CE del Parlamento  europeo  e  del  Consiglio),  e'
          pubblicata nella G.U.U.E. del 25 novembre 2011, n. L 310. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Si riporta il testo dell'art. 183, comma  1,  lettera
          qq-bis del citato decreto legislativo n. 152, del 2006: 
              "Art. 183. (Definizioni) 
              (Omissis). 
              qq-bis)  «compostaggio  di   comunita'»:   compostaggio
          effettuato collettivamente da piu' utenze domestiche e  non
          domestiche  della  frazione  organica  dei  rifiuti  urbani
          prodotti dalle medesime, al fine dell'utilizzo del  compost
          prodotto da parte delle utenze conferenti.". 
              - Si riporta il testo degli  articoli  208  e  214  del
          citato decreto legislativo n. 152 del 2006: 
              "Art. 208. (Autorizzazione unica per i  nuovi  impianti
          di smaltimento e di recupero dei rifiuti) 
              1. I soggetti che intendono realizzare e gestire  nuovi
          impianti di smaltimento o di  recupero  di  rifiuti,  anche
          pericolosi, devono presentare apposita domanda alla regione
          competente per territorio, allegando il progetto definitivo
          dell'impianto e la documentazione tecnica prevista  per  la
          realizzazione  del  progetto  stesso   dalle   disposizioni
          vigenti in materia urbanistica, di  tutela  ambientale,  di
          salute, di sicurezza sul lavoro e di igiene  pubblica.  Ove
          l'impianto  debba  essere  sottoposto  alla  procedura   di
          valutazione di impatto ambientale ai sensi della  normativa
          vigente, alla domanda e' altresi' allegata la comunicazione
          del progetto all'autorita' competente ai predetti  fini;  i
          termini di  cui  ai  commi  3  e  8  restano  sospesi  fino
          all'acquisizione  della  pronuncia   sulla   compatibilita'
          ambientale  ai  sensi  della  parte  seconda  del  presente
          decreto. 
              2. Per le installazioni di cui all'art.  6,  comma  13,
          l'autorizzazione    integrata    ambientale     sostituisce
          l'autorizzazione di cui al presente articolo. A  tal  fine,
          in relazione alle attivita' di smaltimento  o  di  recupero
          dei rifiuti: 
              a) ove un provvedimento di cui al presente articolo sia
          stato gia' emanato, la domanda di autorizzazione  integrata
          ambientale ne riporta gli estremi; 
              b) se l'istanza non riguarda esclusivamente il  rinnovo
          o    l'adeguamento    dell'autorizzazione    all'esercizio,
          prevedendo  invece  nuove  realizzazioni  o  modifiche,  la
          partecipazione alla conferenza di servizi di  cui  all'art.
          29-quater, comma 5, e' estesa a tutti i  partecipanti  alla
          conferenza di servizio di cui all'art. 208, comma 3; 
              c)  la  Regione,  o  l'autorita'  da   essa   delegata,
          specifica  in  conferenza  le   garanzie   finanziarie   da
          richiedere ai sensi dell'art. 208, comma 11, lettera g); 
              d) i contenuti dell'AIA sono  opportunamente  integrati
          con gli elementi di cui all'art. 208, comma 11; 
              e) le garanzie finanziarie di cui all'art.  208,  comma
          11, sono prestate a favore della Regione, o  dell'autorita'
          da essa delegata alla gestione della materia; 
              f) la comunicazione di cui all'art. 208, comma  18,  e'
          effettuata      dall'amministrazione      che      rilascia
          l'autorizzazione integrata ambientale; 
              g) la comunicazione di cui all'art. 208, comma  19,  e'
          effettuata  dal  soggetto  pubblico  che  accerta  l'evento
          incidente. 
              3. Entro trenta giorni dal ricevimento della domanda di
          cui al comma 1, la regione individua  il  responsabile  del
          procedimento e convoca apposita conferenza di servizi. Alla
          conferenza dei servizi partecipano,  con  un  preavviso  di
          almeno 20 giorni, i  responsabili  degli  uffici  regionali
          competenti e i rappresentanti delle  autorita'  d'ambito  e
          degli  enti  locali  sul  cui  territorio   e'   realizzato
          l'impianto, nonche' il richiedente  l'autorizzazione  o  un
          suo  rappresentante  al  fine   di   acquisire   documenti,
          informazioni e chiarimenti.  Nel  medesimo  termine  di  20
          giorni, la documentazione di cui al comma 1 e'  inviata  ai
          componenti della conferenza di servizi. La decisione  della
          conferenza dei  servizi  e'  assunta  a  maggioranza  e  le
          relative  determinazioni  devono   fornire   una   adeguata
          motivazione rispetto alle  opinioni  dissenzienti  espresse
          nel corso della conferenza. 
              4. Entro novanta  giorni  dalla  sua  convocazione,  la
          Conferenza di servizi: 
              a) procede alla valutazione dei progetti; 
              b) acquisisce e valuta tutti gli elementi relativi alla
          compatibilita' del progetto con quanto  previsto  dall'art.
          177, comma 4; 
              c) acquisisce, ove previsto dalla normativa vigente, la
          valutazione di compatibilita' ambientale; 
              d) trasmette le proprie conclusioni con i relativi atti
          alla regione. 
              5. Per l'istruttoria tecnica della domanda  le  regioni
          possono avvalersi delle Agenzie regionali per la protezione
          dell'ambiente. 
              6. Entro 30 giorni dal  ricevimento  delle  conclusioni
          della Conferenza dei servizi, valutando le risultanze della
          stessa, la regione, in caso  di  valutazione  positiva  del
          progetto,  autorizza  la  realizzazione   e   la   gestione
          dell'impianto. L'approvazione sostituisce ad  ogni  effetto
          visti,  pareri,  autorizzazioni  e  concessioni  di  organi
          regionali,  provinciali  e   comunali,   costituisce,   ove
          occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta  la
          dichiarazione   di   pubblica    utilita',    urgenza    ed
          indifferibilita' dei lavori. 
              7. Nel caso in cui il progetto riguardi aree  vincolate
          ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, si
          applicano le disposizioni dell'art. 146 di tale decreto  in
          materia di autorizzazione. 
              8.  L'istruttoria  si  conclude  entro   centocinquanta
          giorni dalla presentazione della domanda di cui al comma  1
          con il rilascio dell'autorizzazione unica o con il  diniego
          motivato della stessa. 
              9. I termini di cui al comma 8 sono interrotti, per una
          sola volta, da eventuali richieste  istruttorie  fatte  dal
          responsabile del procedimento  al  soggetto  interessato  e
          ricominciano a decorrere  dal  ricevimento  degli  elementi
          forniti dall'interessato. 
              10.  Ferma  restando  la  valutazione  delle  eventuali
          responsabilita'  ai  sensi  della  normativa  vigente,  ove
          l'autorita'  competente  non  provveda  a   concludere   il
          procedimento di rilascio dell'autorizzazione unica entro  i
          termini  previsti  al  comma  8,  si  applica   il   potere
          sostitutivo di cui all'art. 5 del  decreto  legislativo  31
          marzo 1998, n. 112. 
              11.  L'autorizzazione  individua  le  condizioni  e  le
          prescrizioni  necessarie  per  garantire  l'attuazione  dei
          principi di cui all'art. 178 e contiene almeno  i  seguenti
          elementi: 
              a) i tipi ed i  quantitativi  di  rifiuti  che  possono
          essere trattati; 
              b)  per  ciascun  tipo  di  operazione  autorizzata,  i
          requisiti  tecnici   con   particolare   riferimento   alla
          compatibilita' del sito, alle attrezzature  utilizzate,  ai
          tipi ed ai quantitativi massimi di rifiuti e alla modalita'
          di verifica, monitoraggio  e  controllo  della  conformita'
          dell'impianto al progetto approvato; 
              c) le misure precauzionali e di sicurezza da adottare; 
              d) la localizzazione dell'impianto autorizzato; 
              e)  il  metodo  da  utilizzare  per  ciascun  tipo   di
          operazione; 
              f)  le  disposizioni  relative  alla  chiusura  e  agli
          interventi ad essa successivi che si rivelino necessarie; 
              g) le garanzie finanziarie richieste, che devono essere
          prestate   solo    al    momento    dell'avvio    effettivo
          dell'esercizio dell'impianto; le garanzie  finanziarie  per
          la gestione della discarica, anche per la  fase  successiva
          alla sua chiusura, dovranno essere prestate conformemente a
          quanto disposto dall'art. 14  del  decreto  legislativo  13
          gennaio 2003, n. 36; 
              h)  la  data  di   scadenza   dell'autorizzazione,   in
          conformita' con quanto previsto al comma 12; 
              i) i limiti di emissione in atmosfera per i processi di
          trattamento termico  dei  rifiuti,  anche  accompagnati  da
          recupero energetico. 
              11-bis. Le autorizzazioni concernenti l'incenerimento o
          il coincenerimento con recupero di energia sono subordinate
          alla condizione che il  recupero  avvenga  con  un  livello
          elevato  di  efficienza  energetica,  tenendo  conto  delle
          migliori tecniche disponibili. 
              12. Salva l'applicazione  dell'art.  29-octies  per  le
          installazioni di cui all'art. 6, comma 13, l'autorizzazione
          di cui al comma 1 e' concessa per un periodo di dieci  anni
          ed e' rinnovabile. A tale fine, almeno  centottanta  giorni
          prima  della  scadenza  dell'autorizzazione,  deve   essere
          presentata apposita domanda alla regione che  decide  prima
          della scadenza dell'autorizzazione  stessa.  In  ogni  caso
          l'attivita' puo'  essere  proseguita  fino  alla  decisione
          espressa,  previa  estensione  delle  garanzie  finanziarie
          prestate.  Le  prescrizioni   dell'autorizzazione   possono
          essere modificate, prima del termine  di  scadenza  e  dopo
          almeno cinque anni dal rilascio, nel caso di condizioni  di
          criticita' ambientale, tenendo conto dell'evoluzione  delle
          migliori  tecnologie  disponibili  e  nel  rispetto   delle
          garanzie procedimentali di cui alla legge n. 241 del 1990. 
              12-bis. Per impianti di smaltimento o  di  recupero  di
          rifiuti ricompresi in un'installazione di cui  all'art.  6,
          comma  13,  il  rinnovo,  l'aggiornamento  e   il   riesame
          dell'autorizzazione  di  cui  al  presente  articolo   sono
          disciplinati dal Titolo III-bis della Parte Seconda, previa
          estensione delle garanzie finanziarie gia' prestate. 
              13.   Ferma   restando   l'applicazione   delle   norme
          sanzionatorie di cui al titolo VI della  parte  quarta  del
          presente   decreto,   in   caso   di   inosservanza   delle
          prescrizioni  dell'autorizzazione  l'autorita'   competente
          procede, secondo la gravita' dell'infrazione: 
              a) alla diffida, stabilendo un termine entro  il  quale
          devono essere eliminate le inosservanze; 
              b)   alla    diffida    e    contestuale    sospensione
          dell'autorizzazione  per  un  tempo  determinato,  ove   si
          manifestino situazioni di pericolo per la salute pubblica e
          per l'ambiente; 
              c) alla revoca dell'autorizzazione in caso  di  mancato
          adeguamento alle prescrizioni imposte con la diffida  e  in
          caso di reiterate violazioni che determinino situazione  di
          pericolo per la salute pubblica e per l'ambiente. 
              14. Il controllo e l'autorizzazione delle operazioni di
          carico, scarico, trasbordo, deposito e maneggio di  rifiuti
          in  aree  portuali  sono  disciplinati   dalle   specifiche
          disposizioni di cui alla legge 28 gennaio 1994, n. 84 e  di
          cui al decreto  legislativo  24  giugno  2003,  n.  182  di
          attuazione della direttiva 2000/59/CE sui rifiuti  prodotti
          sulle navi e dalle altre disposizioni previste  in  materia
          dalla   normativa   vigente.   Nel   caso   di    trasporto
          transfrontaliero   di   rifiuti,   l'autorizzazione   delle
          operazioni  di  imbarco  e  di  sbarco  non   puo'   essere
          rilasciata  se  il  richiedente  non  dimostra   di   avere
          ottemperato agli adempimenti di cui all'art. 193, comma  1,
          del presente decreto. 
              15. Gli impianti mobili di smaltimento o  di  recupero,
          esclusi   gli   impianti   mobili   che    effettuano    la
          disidratazione  dei  fanghi   generati   da   impianti   di
          depurazione e reimmettono  l'acqua  in  testa  al  processo
          depurativo presso il quale operano, ed esclusi  i  casi  in
          cui  si  provveda  alla  sola   riduzione   volumetrica   e
          separazione delle frazioni estranee, sono  autorizzati,  in
          via definitiva, dalla regione ove l'interessato ha la  sede
          legale o la societa' straniera  proprietaria  dell'impianto
          ha la sede di  rappresentanza.  Per  lo  svolgimento  delle
          singole campagne di  attivita'  sul  territorio  nazionale,
          l'interessato,     almeno     sessanta     giorni     prima
          dell'installazione  dell'impianto,  deve  comunicare   alla
          regione nel cui territorio si trova il  sito  prescelto  le
          specifiche dettagliate relative alla campagna di attivita',
          allegando l'autorizzazione di cui al comma 1 e l'iscrizione
          all'Albo nazionale gestori ambientali, nonche'  l'ulteriore
          documentazione  richiesta.   La   regione   puo'   adottare
          prescrizioni integrative oppure  puo'  vietare  l'attivita'
          con provvedimento motivato  qualora  lo  svolgimento  della
          stessa nello specifico sito  non  sia  compatibile  con  la
          tutela dell'ambiente o della salute pubblica. 
              16. Le disposizioni di  cui  al  presente  articolo  si
          applicano anche ai  procedimenti  in  corso  alla  data  di
          entrata in vigore della parte quarta del presente  decreto,
          eccetto quelli per i quali sia completata la  procedura  di
          valutazione di impatto ambientale. 
              17. Fatti salvi l'obbligo di  tenuta  dei  registri  di
          carico e scarico da parte dei soggetti di cui all'art.  190
          ed il divieto di  miscelazione  di  cui  all'art.  187,  le
          disposizioni del presente  articolo  non  si  applicano  al
          deposito   temporaneo   effettuato   nel   rispetto   delle
          condizioni stabilite dall'art. 183, comma 1, lettera m). 
              17-bis. L'autorizzazione di cui  al  presente  articolo
          deve  essere  comunicata,   a   cura   dell'amministrazione
          competente al rilascio della stessa, al Catasto dei rifiuti
          di cui all'art. 189  attraverso  il  Catasto  telematico  e
          secondo  gli  standard  concordati  con  ISPRA   che   cura
          l'inserimento  in  un  elenco  nazionale,  accessibile   al
          pubblico, dei seguenti elementi identificativi, senza nuovi
          o maggiori oneri per la finanza pubblica: 
              a) ragione sociale; 
              b) sede legale dell'impresa autorizzata; 
              c) sede dell'impianto autorizzato; 
              d) attivita' di gestione autorizzata; 
              e) i rifiuti oggetto dell'attivita' di gestione; 
              f) quantita' autorizzate; 
              g) scadenza dell'autorizzazione. 
              17-ter. La comunicazione  dei  dati  di  cui  al  comma
          17-bis deve avvenire senza nuovi e maggiori oneri a  carico
          della finanza pubblica tra i sistemi informativi  regionali
          esistenti,  e  il  Catasto  telematico   secondo   standard
          condivisi. 
              18. In caso di  eventi  incidenti  sull'autorizzazione,
          questi sono comunicati, previo avviso  all'interessato,  al
          Catasto dei rifiuti di cui all'art. 189. 
              19.  Le  procedure  di  cui  al  presente  articolo  si
          applicano  anche   per   la   realizzazione   di   varianti
          sostanziali in corso d'opera o di esercizio che  comportino
          modifiche a seguito delle quali gli impianti non sono  piu'
          conformi all'autorizzazione rilasciata. 
              19-bis. Alle utenze non domestiche  che  effettuano  il
          compostaggio aerobico individuale per residui costituiti da
          sostanze naturali non pericolose prodotti nell'ambito delle
          attivita' agricole e vivaistiche e alle  utenze  domestiche
          che effettuano  compostaggio  aerobico  individuale  per  i
          propri rifiuti organici da cucina,  sfalci  e  potature  da
          giardino e' applicata una riduzione  della  tariffa  dovuta
          per la gestione dei rifiuti urbani. 
              20.  Le  procedure  di  cui  al  presente  articolo  si
          applicano  anche   per   la   realizzazione   di   varianti
          sostanziali in corso d'opera o di esercizio che  comportino
          modifiche a seguito delle quali gli impianti non sono  piu'
          conformi all'autorizzazione rilasciata." 
              "Art. 214.  (Determinazione  delle  attivita'  e  delle
          caratteristiche dei rifiuti per l'ammissione alle procedure
          semplificate) 
              1. Le procedure semplificate di cui  al  presente  capo
          devono  garantire  in  ogni  caso  un  elevato  livello  di
          protezione ambientale e controlli efficaci ai sensi  e  nel
          rispetto di quanto disposto dall'art. 177, comma 4. 
              2. Con  decreti  del  Ministro  dell'ambiente  e  della
          tutela del  territorio  e  del  mare,  di  concerto  con  i
          Ministri dello sviluppo economico, della salute  e,  per  i
          rifiuti  agricoli   e   le   attivita'   che   generano   i
          fertilizzanti, con il Ministro delle politiche  agricole  e
          forestali, sono adottate per ciascun tipo di  attivita'  le
          norme, che fissano i tipi e le quantita' di  rifiuti  e  le
          condizioni in base alle quali le attivita'  di  smaltimento
          di rifiuti non pericolosi  effettuate  dai  produttori  nei
          luoghi  di  produzione  degli  stessi  e  le  attivita'  di
          recupero di  cui  all'Allegato  C  alla  parte  quarta  del
          presente   decreto   sono   sottoposte    alle    procedure
          semplificate di  cui  agli  articoli  215  e  216.  Con  la
          medesima  procedura  si  provvede  all'aggiornamento  delle
          predette norme tecniche e condizioni. 
              3. Le norme e le condizioni di cui  al  comma  2  e  le
          procedure semplificate devono garantire che  i  tipi  o  le
          quantita'  di  rifiuti  ed  i  procedimenti  e  metodi   di
          smaltimento o di recupero siano tali da non  costituire  un
          pericolo  per  la  salute  dell'uomo  e   da   non   recare
          pregiudizio all'ambiente. In particolare, ferma restando la
          disciplina del decreto legislativo 11 maggio 2005, n.  133,
          per accedere alle procedure semplificate, le  attivita'  di
          trattamento  termico  e  di  recupero  energetico   devono,
          inoltre, rispettare le seguenti condizioni: 
              a) siano  utilizzati  combustibili  da  rifiuti  urbani
          oppure rifiuti speciali individuati per frazioni omogenee; 
              b) i limiti di emissione non siano superiori  a  quelli
          stabiliti   per   gli   impianti   di    incenerimento    e
          coincenerimento dei rifiuti dalla  normativa  vigente,  con
          particolare riferimento al decreto  legislativo  11  maggio
          2005, n. 133; 
              c) sia garantita la produzione di una quota  minima  di
          trasformazione del potere calorifico dei rifiuti in energia
          utile calcolata su base annuale; 
              d) siano rispettate le condizioni, le norme tecniche  e
          le prescrizioni specifiche di cui agli articoli 215,  commi
          1 e 2, e 216, commi 1, 2 e 3. 
              4. Sino all'adozione dei decreti  di  cui  al  comma  2
          relativamente alle  attivita'  di  recupero  continuano  ad
          applicarsi le disposizioni di cui ai decreti  del  Ministro
          dell'ambiente 5 febbraio 1998,  pubblicato  nel  S.O.  alla
          Gazzetta Ufficiale n. 88 del 16 aprile  1998  e  12  giugno
          2002, n. 161. 
              5. L'adozione delle norme e delle condizioni di cui  al
          comma 2 deve riguardare, in primo luogo, i rifiuti indicati
          nella lista verde di cui all'Allegato III  del  regolamento
          (CE), n. 1013/2006. 
              6. Per la tenuta dei registri di cui agli articoli 215,
          comma  3,  e  216,  comma  3,  e  per  l'effettuazione  dei
          controlli periodici, l'interessato e' tenuto a versare alla
          provincia  territorialmente  competente   un   diritto   di
          iscrizione annuale determinato  con  decreto  del  Ministro
          dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare,  di
          concerto  con  i  Ministri  dello  sviluppo   economico   e
          dell'economia e delle finanze. Nelle  more  dell'emanazione
          del predetto decreto, si applicano le disposizioni  di  cui
          al decreto del Ministro dell'ambiente 21  luglio  1998,  n.
          350. All'attuazione dei compiti indicati dal presente comma
          le Province provvedono con le risorse umane, strumentali  e
          finanziarie disponibili a legislazione vigente, senza nuovi
          o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. 
              7. La costruzione di impianti  che  recuperano  rifiuti
          nel rispetto delle condizioni, delle prescrizioni  e  delle
          norme tecniche di cui ai commi 2 e 3 e' disciplinata  dalla
          normativa nazionale e comunitaria in  materia  di  qualita'
          dell'aria  e  di  inquinamento  atmosferico   da   impianti
          industriali e dalle  altre  disposizioni  che  regolano  la
          costruzione di impianti industriali. 
              L'autorizzazione all'esercizio nei predetti impianti di
          operazioni di recupero di rifiuti non individuati ai  sensi
          del  presente  articolo  resta  comunque  sottoposta   alle
          disposizioni di cui agli articoli 208, 209 e 211. 
              7-bis. In deroga a quanto stabilito dal comma 7,  ferme
          restando le disposizioni delle direttive e dei  regolamenti
          dell'Unione europea, gli impianti di compostaggio  aerobico
          di rifiuti biodegradabili derivanti da attivita' agricole e
          vivaistiche o da cucine, mense, mercati, giardini o parchi,
          che hanno una capacita' di  trattamento  non  eccedente  80
          tonnellate  annue  e  sono  destinati   esclusivamente   al
          trattamento di rifiuti raccolti nel comune dove i  suddetti
          rifiuti sono prodotti e nei comuni confinanti che stipulano
          una convenzione di associazione per la  gestione  congiunta
          del servizio, acquisito il  parere  dell'Agenzia  regionale
          per   la    protezione    dell'ambiente    (ARPA)    previa
          predisposizione di un regolamento di gestione dell'impianto
          che preveda anche la nomina di un gestore da individuare in
          ambito comunale,  possono  essere  realizzati  e  posti  in
          esercizio con denuncia di inizio di attivita' ai sensi  del
          testo unico delle disposizioni legislative e  regolamentari
          in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della
          Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, anche in  aree  agricole,
          nel rispetto delle  prescrizioni  in  materia  urbanistica,
          delle  norme  antisismiche,   ambientali,   di   sicurezza,
          antincendio  e  igienico-sanitarie,  delle  norme  relative
          all'efficienza energetica nonche'  delle  disposizioni  del
          codice dei beni  culturali  e  del  paesaggio,  di  cui  al
          decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42. 
              8. Alle denunce,  alle  comunicazioni  e  alle  domande
          disciplinate dal presente  capo  si  applicano,  in  quanto
          compatibili,  le  disposizioni  relative   alle   attivita'
          private sottoposte alla disciplina degli articoli 19  e  20
          della legge 7 agosto 1990, n. 241. Si applicano,  altresi',
          le disposizioni di cui all'art. 21  della  legge  7  agosto
          1990,  n.  241.  A  condizione  che  siano  rispettate   le
          condizioni, le norme tecniche e le prescrizioni  specifiche
          adottate ai sensi  dei  commi  1,  2  e  3  dell'art.  216,
          l'esercizio delle operazioni di recupero dei  rifiuti  puo'
          essere   intrapresa   decorsi    novanta    giorni    dalla
          comunicazione di inizio di attivita' alla provincia. 
              9. Le province comunicano al catasto dei rifiuti di cui
          all'art. 189, attraverso il Catasto  telematico  e  secondo
          gli standard concordati con ISPRA, che  cura  l'inserimento
          in  un  elenco  nazionale,  accessibile  al  pubblico,  dei
          seguenti elementi identificativi delle imprese iscritte nei
          registri di cui agli articoli 215, comma 3, e 216, comma 3: 
              a) ragione sociale; 
              b) sede legale dell'impresa; 
              c) sede dell'impianto; 
              d)  tipologia  di  rifiuti  oggetto  dell'attivita'  di
          gestione; 
              e) relative quantita'; 
              f) attivita' di gestione; 
              g) data di iscrizione nei registri di cui agli articoli
          215, comma 3, e 216, comma 3. 
              10. La comunicazione dei dati di cui al  comma  9  deve
          avvenire senza  nuovi  e  maggiori  oneri  a  carico  della
          finanza  pubblica  tra  i  sistemi  informativi   regionali
          esistenti,  e  il  Catasto  telematico   secondo   standard
          condivisi. 
              11. Con uno o piu' decreti, emanati ai sensi  dell'art.
          17, comma  2,  della  legge  23  agosto  1988,  n.  400,  e
          successive  modificazioni,   su   proposta   del   Ministro
          dell'ambiente e della tutela del  territorio  e  del  mare,
          sentito  il  Ministro  dello   sviluppo   economico,   sono
          individuate le  condizioni  alle  quali  l'utilizzo  di  un
          combustibile  alternativo,  in  parziale  sostituzione  dei
          combustibili fossili tradizionali, in impianti soggetti  al
          regime di cui al Titolo III-bis della Parte II,  dotati  di
          certificazione di qualita' ambientale, sia da qualificarsi,
          ad ogni effetto, come modifica non sostanziale. I  predetti
          decreti possono  stabilire,  nel  rispetto  dell'art.  177,
          comma  4,  le  opportune  modalita'  di   integrazione   ed
          unificazione  delle  procedure,  anche   presupposte,   per
          l'aggiornamento dell'autorizzazione  integrata  ambientale,
          con effetto di assorbimento e sostituzione  di  ogni  altro
          prescritto atto di assenso.  Alle  strutture  eventualmente
          necessarie,  ivi  incluse  quelle  per  lo   stoccaggio   e
          l'alimentazione del  combustibile  alternativo,  realizzate
          nell'ambito del sito dello stabilimento  qualora  non  gia'
          autorizzate ai sensi del precedente periodo, si applica  il
          regime di cui agli articoli 22 e 23 del testo  unico  delle
          disposizioni  legislative  e   regolamentari   in   materia
          edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica
          6 giugno 2001, n. 380, e successive modificazioni.".