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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 10 novembre 2016, n. 234

Regolamento recante definizione dei meccanismi per la determinazione dell'età dei minori non accompagnati vittime di tratta, in attuazione dell'articolo 4, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 24. (16G00248)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 06/01/2017
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vigente al 17/04/2024
Testo in vigore dal: 6-1-2017
 
              IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 
 
  Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988,  n.  400,
recante «Disciplina dell'attivita' di  Governo  e  ordinamento  della
Presidenza del Consiglio dei ministri», e successive modificazioni; 
  Vista  la  direttiva  2011/36/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del  5  aprile  2011,  concernente  la  prevenzione  e  la
repressione della tratta  di  esseri  umani  e  la  protezione  delle
vittime, e che sostituisce la decisione quadro 2002/629/GAI; 
  Visto  il  decreto  legislativo  4  marzo  2014,  n.  24,   recante
«Attuazione della direttiva 2011/36/UE, relativa alla  prevenzione  e
alla repressione della tratta di esseri umani e alla protezione delle
vittime, che sostituisce la  decisione  quadro  2002/629/GAI»,  e  in
particolare l'articolo 4, comma 2,  che  rinvia  ad  un  decreto  del
Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto  con  il  Ministro
degli affari esteri, il  Ministro  dell'interno,  il  Ministro  della
giustizia, il Ministro del lavoro e  delle  politiche  sociali  e  il
Ministro della salute, la definizione  dei  meccanismi  attraverso  i
quali, nei casi in cui sussistano fondati  dubbi  sulla  minore  eta'
della  vittima  e   l'eta'   non   sia   accertabile   da   documenti
identificativi, nel rispetto del superiore interesse del  minore,  si
procede alla determinazione dell'eta'  dei  minori  non  accompagnati
vittime di tratta anche attraverso una procedura multidisciplinare di
determinazione dell'eta'; 
  Visti gli articoli 600 (Riduzione o mantenimento in schiavitu' o in
servitu'), 601 (Tratta di persone) e 602 (Acquisto e  alienazione  di
schiavi) del codice penale; 
  Vista la legge  27  maggio  1991,  n.  176,  recante  «Ratifica  ed
esecuzione della convenzione sui diritti del fanciullo, fatta  a  New
York il 20 novembre 1989»; 
  Visto il decreto legislativo 15  dicembre  2015,  n.  212,  recante
«Attuazione della direttiva 2012/29/UE del Parlamento europeo  e  del
Consiglio, del 25  ottobre  2012,  che  istituisce  norme  minime  in
materia di diritti, assistenza e protezione delle vittime di reato  e
che sostituisce la decisione quadro 2001/220/GAI.»; 
  Visto il decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286,  e  successive
modificazioni, recante «Testo unico delle disposizioni concernenti la
disciplina  dell'immigrazione  e   norme   sulla   condizione   dello
straniero», nonche' il decreto del  Presidente  della  Repubblica  31
agosto 1999, n. 394, «Regolamento recante  norme  di  attuazione  del
testo   unico   delle   disposizioni   concernenti   la    disciplina
dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero,  a  norma
dell'articolo 1, comma 6, del decreto legislativo 25 luglio 1998,  n.
286»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988,
n. 448, recante «Approvazione delle disposizioni sul processo  penale
a carico di imputati minorenni», che all'articolo 8,  commi  1  e  2,
detta  norme  in  materia   di   accertamento   della   minore   eta'
dell'imputato; 
  Acquisito il parere della Conferenza unificata di cui  all'articolo
8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, reso  nella  seduta
del 14 aprile 2016; 
  Acquisito  il  parere  dell'Autorita'  garante  per  l'infanzia   e
l'adolescenza, reso in data 26 gennaio 2016; 
  Acquisito  il  parere  del  Garante  per  la  protezione  dei  dati
personali, reso in data 13 luglio 2016; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti normativi, nell'adunanza del 19 maggio 2016; 
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri in  data
23 aprile 2015,  con  il  quale  al  Sottosegretario  di  Stato  alla
Presidenza del Consiglio dei ministri prof. Claudio De  Vincenti,  e'
stata conferita la delega  per  talune  funzioni  di  competenza  del
Presidente del Consiglio dei ministri; 
  Di concerto con  il  Ministro  degli  affari  esteri,  il  Ministro
dell'interno, il Ministro della giustizia, il Ministro del  lavoro  e
delle politiche sociali e il Ministro della salute; 
 
                             A d o t t a 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
                               Oggetto 
 
  1.  Il  presente  decreto,  in  attuazione   di   quanto   disposto
dall'articolo  4  del  decreto  legislativo  4  marzo  2014,  n.  24,
individua i meccanismi attraverso i quali, nei casi in cui sussistano
ragionevoli dubbi sulla minore eta' della presunta vittima di  tratta
e l'eta' del minore non accompagnato non sia accertabile da documenti
identificativi, si procede, nel rispetto del superiore interesse  del
minore, alla  determinazione  dell'eta',  se  del  caso  mediante  il
coinvolgimento delle autorita' diplomatiche, attraverso una procedura
multidisciplinare, condotta  da  personale  specializzato  e  secondo
procedure appropriate, che tengano  conto  anche  delle  specificita'
relative all'origine etnica e culturale del minore. 
                                    N O T E 
 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art. 10, comma 3, del testo unico  delle  disposizioni
          sulla  promulgazione  delle  leggi,   sull'emanazione   dei
          decreti   del   Presidente   della   Repubblica   e   sulle
          pubblicazioni   ufficiali   della   Repubblica    italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge alle quali  e'  operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - Il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988,  n.
          400 (Disciplina dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento
          della  Presidenza  del  Consiglio  dei  ministri)   e'   il
          seguente: 
              «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente
          della Repubblica, previa deliberazione  del  Consiglio  dei
          ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta,  possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare: 
                a)   l'esecuzione   delle   leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; 
                b) l'attuazione e l'integrazione delle  leggi  e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
                d)  l'organizzazione  ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge; 
                e). 
              2. Con decreto del Presidente della Repubblica,  previa
          deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,  sentito   il
          Consiglio  di  Stato  e  previo  parere  delle  Commissioni
          parlamentari competenti  in  materia,  che  si  pronunciano
          entro  trenta  giorni  dalla  richiesta,  sono  emanati   i
          regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da
          riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione,  per
          le  quali   le   leggi   della   Repubblica,   autorizzando
          l'esercizio  della  potesta'  regolamentare  del   Governo,
          determinano le norme generali regolatrici della  materia  e
          dispongono l'abrogazione delle norme vigenti,  con  effetto
          dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 
              3. Con decreto  ministeriale  possono  essere  adottati
          regolamenti nelle materie di competenza del ministro  o  di
          autorita'  sottordinate  al  ministro,  quando   la   legge
          espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per
          materie di competenza  di  piu'  ministri,  possono  essere
          adottati con decreti interministeriali, ferma  restando  la
          necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge.
          I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono
          dettare norme contrarie a quelle  dei  regolamenti  emanati
          dal Governo. Essi debbono essere comunicati  al  Presidente
          del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 
              4. I regolamenti di cui al comma  1  ed  i  regolamenti
          ministeriali ed interministeriali,  che  devono  recare  la
          denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere
          del  Consiglio  di  Stato,  sottoposti  al  visto  ed  alla
          registrazione della Corte  dei  conti  e  pubblicati  nella
          Gazzetta Ufficiale. 
              4-bis. L'organizzazione e la  disciplina  degli  uffici
          dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati  ai
          sensi del comma 2,  su  proposta  del  Ministro  competente
          d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con
          il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal
          decreto legislativo 3 febbraio 1993, n.  29,  e  successive
          modificazioni, con  i  contenuti  e  con  l'osservanza  dei
          criteri che seguono: 
                a) riordino degli uffici  di  diretta  collaborazione
          con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che
          tali  uffici  hanno  esclusive   competenze   di   supporto
          dell'organo di direzione politica e di raccordo tra  questo
          e l'amministrazione; 
                b)   individuazione   degli   uffici    di    livello
          dirigenziale  generale,  centrali  e  periferici,  mediante
          diversificazione tra strutture con funzioni  finali  e  con
          funzioni strumentali e  loro  organizzazione  per  funzioni
          omogenee e secondo criteri di flessibilita'  eliminando  le
          duplicazioni funzionali; 
                c) previsione  di  strumenti  di  verifica  periodica
          dell'organizzazione e dei risultati; 
                d)   indicazione   e   revisione   periodica    della
          consistenza delle piante organiche; 
                e) previsione di decreti ministeriali di  natura  non
          regolamentare per la definizione dei compiti  delle  unita'
          dirigenziali   nell'ambito   degli   uffici    dirigenziali
          generali. 
              4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma  1
          del presente articolo, si provvede  al  periodico  riordino
          delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
          di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
          all'espressa abrogazione di quelle che  hanno  esaurito  la
          loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
          o sono comunque obsolete.». 
              - Il testo dell'art. 4 del decreto legislativo 4  marzo
          2014,  n.  24  (Attuazione  della   direttiva   2011/36/UE,
          relativa alla prevenzione e alla repressione  della  tratta
          di esseri  umani  e  alla  protezione  delle  vittime,  che
          sostituisce  la  decisione  quadro  2002/629/GAI)   e'   il
          seguente: 
              «Art. 4 (Minori non accompagnati vittime di tratta).  -
          1. I minori  non  accompagnati  vittime  di  tratta  devono
          essere adeguatamente informati sui  loro  diritti,  incluso
          l'eventuale accesso alla procedura di determinazione  della
          protezione internazionale. 
              2.  Con  decreto  del  Presidente  del  Consiglio   dei
          ministri, di concerto con il Ministro degli affari  esteri,
          il Ministro dell'interno, il Ministro della  giustizia,  il
          Ministro del lavoro e delle politiche sociali e il Ministro
          della salute, da adottarsi entro sei  mesi  dalla  data  di
          entrata in vigore del presente  decreto  legislativo,  sono
          definiti i meccanismi attraverso i quali, nei casi  in  cui
          sussistano fondati dubbi sulla minore eta' della vittima  e
          l'eta' non sia accertabile da documenti identificativi, nel
          rispetto del superiore interesse  del  minore,  si  procede
          alla determinazione dell'eta' dei minori  non  accompagnati
          vittime  di   tratta   anche   attraverso   una   procedura
          multidisciplinare di determinazione dell'eta', condotta  da
          personale specializzato e secondo procedure appropriate che
          tengano conto anche delle specificita' relative all'origine
          etnica e  culturale  del  minore,  nonche',  se  del  caso,
          all'identificazione dei minori mediante  il  coinvolgimento
          delle   autorita'   diplomatiche.    Nelle    more    della
          determinazione dell'eta' e  dell'identificazione,  al  fine
          dell'accesso immediato all'assistenza, al sostegno  e  alla
          protezione, la vittima di tratta e' considerata minore. Per
          la medesima finalita' la minore eta'  dello  straniero  e',
          altresi',  presunta  nel   caso   in   cui   la   procedura
          multidisciplinare svolta  non  consenta  di  stabilire  con
          certezza l'eta' dello stesso.». 
              - Il testo degli articoli 600, 601  e  602  del  codice
          penale e' il seguente: 
              «Art. 600 (Riduzione o mantenimento in schiavitu' o  in
          servitu').  -  Chiunque  esercita  su  una  persona  poteri
          corrispondenti a quelli del diritto  di  proprieta'  ovvero
          chiunque riduce o mantiene una  persona  in  uno  stato  di
          soggezione  continuativa,  costringendola   a   prestazioni
          lavorative o sessuali ovvero all'accattonaggio  o  comunque
          al compimento di attivita' illecite che  ne  comportino  lo
          sfruttamento ovvero a sottoporsi al prelievo di organi,  e'
          punito con la reclusione da otto a venti anni. 
              La  riduzione  o  il  mantenimento   nello   stato   di
          soggezione ha luogo quando la condotta e' attuata  mediante
          violenza,  minaccia,  inganno,   abuso   di   autorita'   o
          approfittamento di una  situazione  di  vulnerabilita',  di
          inferiorita' fisica o  psichica  o  di  una  situazione  di
          necessita', o mediante la promessa o la dazione di somme di
          denaro o  di  altri  vantaggi  a  chi  ha  autorita'  sulla
          persona. 
              Art. 601 (Tratta  di  persone).  -  E'  punito  con  la
          reclusione da otto a venti anni chiunque recluta, introduce
          nel territorio dello Stato, trasferisce anche al  di  fuori
          di esso, trasporta, cede l'autorita' sulla persona,  ospita
          una o piu' persone che si trovano nelle condizioni  di  cui
          all'art. 600, ovvero, realizza le stesse condotte su una  o
          piu' persone, mediante inganno, violenza,  minaccia,  abuso
          di  autorita'  o  approfittamento  di  una  situazione   di
          vulnerabilita',  di  inferiorita'  fisica,  psichica  o  di
          necessita', o mediante promessa o dazione di  denaro  o  di
          altri vantaggi alla persona che su di essa ha autorita', al
          fine di indurle o costringerle  a  prestazioni  lavorative,
          sessuali ovvero all'accattonaggio o comunque al  compimento
          di attivita' illecite che ne comportano lo sfruttamento o a
          sottoporsi al prelievo di organi. 
              Alla stessa pena soggiace chiunque, anche al  di  fuori
          delle modalita' di cui al primo comma, realizza le condotte
          ivi previste nei confronti di persona minore di eta'. 
              Art.  602  (Acquisto  e  alienazione  di  schiavi).   -
          Chiunque, fuori dei casi indicati nell'art. 601, acquista o
          aliena o cede  una  persona  che  si  trova  in  una  delle
          condizioni di cui all'art. 600 e' punito con la  reclusione
          da otto a venti anni.». 
              - Il testo dell'art. 8 del decreto del Presidente della
          Repubblica 22 settembre 1988, n.  448  (Approvazione  delle
          disposizioni sul  processo  penale  a  carico  di  imputati
          minorenni) e' il seguente: 
              «Art. 8 (Accertamento sull'eta' del  minorenne).  -  1.
          Quando vi e' incertezza sulla minore eta' dell'imputato, il
          giudice dispone, anche di ufficio, perizia. 
              2. Qualora, anche dopo  la  perizia,  permangono  dubbi
          sulla minore eta', questa e' presunta ad ogni effetto. 
              3. Le  disposizioni  dei  commi  1  e  2  si  applicano
          altresi' quando vi e' ragione di  ritenere  che  l'imputato
          sia minore degli anni quattordici.». 
 
          Note all'art. 1: 
              - Per il testo dell'art. 4 del  decreto  legislativo  4
          marzo 2014, n. 24 (Attuazione della  direttiva  2011/36/UE,
          relativa alla prevenzione e alla repressione  della  tratta
          di esseri  umani  e  alla  protezione  delle  vittime,  che
          sostituisce la decisione quadro 2002/629/GAI) ,  si  rinvia
          alle Note alle premesse.