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DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 15 settembre 2016, n. 187

Regolamento recante i criteri e le modalità di attribuzione e di utilizzo della Carta elettronica, prevista dall'articolo 1, comma 979, della legge 28 dicembre 2015, n. 208 e successive modificazioni. (16G00204)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 01/11/2016 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 21/12/2018)
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Testo in vigore dal: 5-1-2019
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                     IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO 
                            DEI MINISTRI 
 
                           di concerto con 
 
                       IL MINISTRO DEI BENI E 
               DELLE ATTIVITA' CULTURALI E DEL TURISMO 
 
                                  e 
 
                      IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
   Visto l'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.  400,
e successive modificazioni,  recante  «Disciplina  dell'attivita'  di
Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri»; 
  Visto l'articolo 1, comma 979, della legge  28  dicembre  2015,  n.
208, e successive modificazioni,  ai  sensi  del  quale  «a  tutti  i
residenti nel territorio nazionale, in  possesso,  ove  previsto,  di
permesso di  soggiorno  in  corso  di  validita',  i  quali  compiono
diciotto anni di eta' nell'anno 2016, e' assegnata, nel rispetto  del
limite di spesa di cui al comma 980, una Carta elettronica. La Carta,
dell'importo nominale massimo di  euro  500  per  l'anno  2016,  puo'
essere  utilizzata  per  assistere  a  rappresentazioni  teatrali   e
cinematografiche, per l'acquisto di libri nonche'  per  l'ingresso  a
musei,  mostre  ed  eventi  culturali,  monumenti,   gallerie,   aree
archeologiche, parchi naturali e spettacoli  dal  vivo»  e  che  «con
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con il
Ministro dei beni e delle attivita' culturali e del turismo e con  il
Ministro dell'economia e delle  finanze,  da  adottare  entro  trenta
giorni dalla data di entrata in vigore  della  presente  legge,  sono
definiti i criteri e le modalita' di attribuzione e di utilizzo della
Carta  e   l'importo   da   assegnare   nell'ambito   delle   risorse
disponibili»; 
  Visto il comma 980 del citato articolo 1 della  legge  n.  208  del
2015 che ha autorizzato, per le finalita' previste dal  summenzionato
comma 979, la spesa di 290  milioni  di  euro  per  l'anno  2016,  da
iscrivere nello stato di previsione del Ministero dei  beni  e  delle
attivita' culturali e del turismo; 
  Visto l'articolo 1, comma 626, della legge 11 dicembre 2016, n. 232
recante "Bilancio di previsione dello Stato  per  l'anno  finanziario
2017 e bilancio pluriennale per il triennio 2017-2019", ai sensi  del
quale "Le disposizioni di cui all'articolo 1, comma 979, della  legge
28 dicembre 2015,  n.  208,  trovano  applicazione  nei  termini  ivi
previsti anche con riferimento ai soggetti che compiono diciotto anni
di  eta'  nell'anno  2017,  i  quali  possono  utilizzare  la   Carta
elettronica di cui al citato  comma  979,  anche  per  l'acquisto  di
musica registrata, nonche' di corsi di musica, di teatro o di  lingua
straniera. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore  della
presente  legge  sono  apportate  le  necessarie   modificazioni   al
regolamento di attuazione emanato ai sensi  dell'ultimo  periodo  del
predetto  comma  979,  nei  limiti  degli  stanziamenti  iscritti  in
bilancio nella parte II (sezione II) della presente legge; 
  Visto l'articolo 11, comma 2, del decreto-legge 30  dicembre  2016,
n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio  2017,
n. 19, che  ha  prorogato  al  30  giugno  2017  il  termine  per  la
registrazione dei soggetti beneficiari che  hanno  compiuto  diciotto
anni di eta' nell'anno 2016; 
  ((Vista la legge 27 dicembre 2017,  n.  205  recante  "Bilancio  di
previsione  dello  Stato  per  l'anno  finanziario  2018  e  bilancio
pluriennale per il triennio 2018-2020" e, in particolare  la  Tabella
n. 13  dello  stato  di  previsione  del  Ministero  delle  attivita'
culturali e del turismo che al capitolo 1430 ha  stanziato,  per  gli
anni 2018 e 2019 e per le stesse finalita' la  dotazione  finanziaria
di cui all'articolo 1, comma 979, della legge n. 208 del 2015; 
  Visto il decreto-legge 25 luglio 2018, n. 91, recante  "Proroga  di
termini previsti da  disposizioni  legislative"  e,  in  particolare,
l'articolo 7; 
  Visto il decreto-legge 12 luglio 2018, n. 86, recante "Disposizioni
urgenti di riordino delle attribuzioni dei Ministeri dei beni e delle
attivita'  culturali  e  del  turismo,   delle   politiche   agricole
alimentari e forestali e dell'ambiente e della tutela del  territorio
e del mare, nonche' in materia  di  famiglia  e  disabilita'"  e,  in
particolare l'articolo 1)); 
  Vista la legge 7 agosto 1990, n.  241,  e  successive  modifiche  e
integrazioni,  recante  «Nuove  norme  in  materia  di   procedimento
amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»; 
  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300,  e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n.  165,  e  successive
modificazioni; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n.
223, recante «Approvazione del  nuovo  regolamento  anagrafico  della
popolazione residente»; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre  2000,
n. 445, recante il «Testo  unico  delle  disposizioni  legislative  e
regolamentari in materia di documentazione amministrativa»; 
  Visto il decreto legislativo 7 marzo  2005,  n.  82,  e  successive
modificazioni, recante il «Codice dell'amministrazione digitale»; 
  Visto il decreto-legge 1°  luglio  2009,  n.  78,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102; 
  Visti gli articoli da 19 a 22 del decreto-legge 22 giugno 2012,  n.
83, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 134,
e successive modificazioni, con cui e' stata istituita l'Agenzia  per
l'Italia digitale; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  24
ottobre 2014, recante «Definizione delle caratteristiche del  sistema
pubblico per la  gestione  dell'identita'  digitale  di  cittadini  e
imprese (SPID), nonche' dei tempi e delle modalita' di  adozione  del
sistema  SPID  da  parte  delle  pubbliche  amministrazioni  e  delle
imprese»; 
  Vista la legge 24 dicembre 2007, n. 244, recante «Disposizioni  per
la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato»  (Legge
finanziaria 2008); 
  Visto il decreto  legislativo  30  giugno  2003,  n.  196,  recante
«Codice in materia di protezione dei dati personali»; 
  Sentito il Garante per la protezione dei dati personali; 
  Acquisito il parere del Consiglio di Stato; 
 
                             A d o t t a 
 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
                               Oggetto 
 
  1. Il presente decreto disciplina  i  criteri  e  le  modalita'  di
attribuzione e  di  utilizzo  della  Carta  elettronica,  di  seguito
«Carta», prevista dall'articolo 1, comma 979, della legge 28 dicembre
2015, n. 208, e successive modificazioni , e dall'articolo  1,  comma
626, della legge 11 dicembre 2016, n. 232.