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DECRETO LEGISLATIVO 12 maggio 2016, n. 74

Attuazione della decisione quadro 2009/315/GAI, relativa all'organizzazione e al contenuto degli scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziario. (16G00090)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 04/06/2016 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/06/2022)
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Testo in vigore dal:  4-6-2016 al: 27-6-2022
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, relativa all'organizzazione e al contenuto degli scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziario;
Vista la decisione 2009/316/GAI del Consiglio, del 6 aprile 2009, che istituisce il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS) in applicazione dell'articolo 11 della decisione quadro 2009/315/GAI;
Vista la legge 9 luglio 2015, n. 114, recante delega al Governo per il recepimento delle direttive e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2014 e, in particolare, gli articoli 1 e 19;
Visto il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, recante norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale;
Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313;
Vista la preliminare deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 febbraio 2016;
Acquisiti i pareri delle competenti commissioni della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 10 maggio 2016;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e del Ministro della giustizia, di concerto con i Ministri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'economia e delle finanze;

Emana

il seguente decreto legislativo:

Art. 1

Disposizioni di principio e ambito di applicazione
1. Il presente decreto attua nell'ordinamento interno le disposizioni della decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, relativa all'organizzazione e al contenuto degli scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziario, ai fini della creazione e dello sviluppo di un sistema informatizzato di scambio di informazioni sulle condanne, istituito ai sensi della decisione 2009/316/GAI del Consiglio, del 6 aprile 2009.
Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3 del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Per gli atti dell'Unione europea vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale dell'Unione europea (GUUE).

Note alle premesse:

- L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.
- L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro, al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi e di emanare i decreti aventi valore di legge ed i regolamenti.
- Il testo dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 12 settembre 1988, n. 214, supplemento ordinario, così recita:
«Art. 14 (Decreti legislativi). - 1. I decreti legislativi adottati dal Governo ai sensi dell'art. 76 della Costituzione sono emanati dal Presidente della Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo" e con l'indicazione, nel preambolo, della legge di delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla legge di delegazione.
2. L'emanazione del decreto legislativo deve avvenire entro il termine fissato dalla legge di delegazione; il testo del decreto legislativo adottato dal Governo è trasmesso al Presidente della Repubblica, per la emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza.
3. Se la delega legislativa si riferisce ad una pluralità di oggetti distinti suscettibili di separata disciplina, il Governo può esercitarla mediante più atti successivi per uno o più degli oggetti predetti. In relazione al termine finale stabilito dalla legge di delegazione, il Governo informa periodicamente le Camere sui criteri che segue nell'organizzazione dell'esercizio della delega.
4. In ogni caso, qualora il termine previsto per l'esercizio della delega ecceda i due anni, il Governo è tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei decreti delegati. Il parere è espresso dalle commissioni permanenti delle due Camere competenti per materia entro sessanta giorni, indicando specificamente le eventuali disposizioni non ritenute corrispondenti alle direttive della legge di delegazione. Il Governo, nei trenta giorni successivi, esaminato il parere, ritrasmette, con le sue osservazioni e con eventuali modificazioni, i testi alle commissioni per il parere definitivo che deve essere espresso entro trenta giorni.».
- La decisione quadro del Consiglio n. 2009/315/GAI relativa all'organizzazione e al contenuto degli scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziario è pubblicata nella G.U.U.E. 7 aprile 2009, n. L 93.
- La decisione quadro del Consiglio n. 2009/316/GAI che istituisce il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS) in applicazione dell'art. 11 della decisione quadro 2009/315/GAI è pubblicata nella G.U.U.E. 7 aprile 2009, n. L 93.
- Il testo degli articoli 1 e 19 della legge 9 luglio 2015, n. 114 (Delega al Governo per il recepimento delle direttive europee e l'attuazione di altri atti dell'Unione europea - Legge di delegazione europea 2014), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio 2015, n. 176, così recita:
«Art. 1 (Delega al Governo per l'attuazione di direttive europee). - 1. Il Governo è delegato ad adottare secondo le procedure, i principi e i criteri direttivi di cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012, n. 234, i decreti legislativi per l'attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B alla presente legge.
2. I termini per l'esercizio delle deleghe di cui al comma 1 sono individuati ai sensi dell'art. 31, comma 1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
3. Gli schemi dei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate nell'allegato B, nonché, qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali, quelli relativi all'attuazione delle direttive elencate nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione degli altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati e al Senato della Repubblica affinchè su di essi sia espresso il parere dei competenti organi parlamentari.
4. Eventuali spese non contemplate da leggi vigenti e che non riguardano l'attività ordinaria delle amministrazioni statali o regionali possono essere previste nei decreti legislativi recanti attuazione delle direttive elencate negli allegati A e B nei soli limiti occorrenti per l'adempimento degli obblighi di attuazione delle direttive stesse; alla relativa copertura, nonché alla copertura delle minori entrate eventualmente derivanti dall'attuazione delle direttive, in quanto non sia possibile farvi fronte con i fondi già assegnati alle competenti amministrazioni, si provvede a carico del fondo di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile 1987, n. 183. Qualora la dotazione del predetto fondo si rivelasse insufficiente, i decreti legislativi dai quali derivino nuovi o maggiori oneri sono emanati solo successivamente all'entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che stanziano le occorrenti risorse finanziarie, in conformità all'art. 17, comma 2, della legge 31 dicembre 2009, n. 196. Gli schemi dei predetti decreti legislativi sono, in ogni caso, sottoposti al parere delle commissioni parlamentari competenti anche per i profili finanziari, ai sensi dell'art. 31, comma 4, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.».
«Art. 19 (Delega al Governo per l'attuazione della decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, relativa all'organizzazione e al contenuto degli scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziario). - 1. Il Governo è delegato ad adottare, entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, un decreto legislativo recante le norme occorrenti per dare attuazione alla decisione quadro 2009/315/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009, relativa all'organizzazione e al contenuto degli scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziario, nel rispetto delle procedure e dei principi e criteri direttivi generali rispettivamente stabiliti dall'art. 31, commi 2, 5 e 9, e dall'art. 32, comma 1, lettere a), e), f) e g), della legge 24 dicembre 2012, n. 234, nonché delle disposizioni previste dalla decisione quadro medesima, nelle parti in cui non richiedono uno specifico adattamento dell'ordinamento italiano, e sulla base dei seguenti principi e criteri direttivi specifici, realizzando il necessario coordinamento con le altre disposizioni vigenti:
a) prevedere che le definizioni siano quelle di cui all'art. 2 della decisione quadro;
b) prevedere che l'autorità centrale da designare ai sensi dell'art. 3, paragrafo 1, della decisione quadro sia individuata presso il Ministero della giustizia;
c) prevedere che qualsiasi condanna penale pronunciata nel territorio italiano e iscritta nel casellario giudiziale venga comunicata senza indugio all'autorità centrale dello Stato membro di cittadinanza della persona condannata o a più autorità centrali in caso di cittadinanza plurima, ivi compreso il caso in cui la persona condannata abbia anche la cittadinanza italiana;
d) prevedere che le successive modifiche o soppressioni delle informazioni contenute nel casellario giudiziale, già inviate allo Stato o agli Stati membri di cittadinanza, siano immediatamente trasmesse all'autorità centrale di detti Stati;
e) prevedere che, se richiesto, sia fornita copia della sentenza e dei conseguenti provvedimenti nonché qualsiasi altra informazione pertinente al riguardo, per consentirne l'esame ai fini dell'adozione di eventuali provvedimenti a livello nazionale;
f) prevedere che le informazioni trasmesse ai sensi dell'art. 4, paragrafi 2 e 3, della decisione quadro siano conservate integralmente dall'autorità centrale individuata presso il Ministero della giustizia nel caso di cittadinanza italiana della persona condannata, conformemente all'art. 11, paragrafi 1 e 2, della decisione quadro, ai fini della loro ritrasmissione a norma dell'art. 7 della medesima decisione quadro;
g) introdurre la richiesta di informazioni sulle condanne, conformemente al modulo allegato alla decisione quadro, secondo le seguenti modalità:
1) quando si richiedono informazioni al casellario giudiziale italiano ai fini di un procedimento penale contro una persona o a fini diversi da un procedimento penale, prevedere che l'autorità centrale individuata presso il Ministero della giustizia possa, conformemente al diritto nazionale, rivolgere all'autorità centrale di un altro Stato membro un'istanza di estrazione di informazioni e dati a esse attinenti dal casellario giudiziale;
2) qualora sia una persona a richiedere informazioni sul proprio casellario giudiziale, prevedere che l'autorità centrale individuata presso il Ministero della giustizia a cui la richiesta è stata presentata possa, conformemente al diritto nazionale, rivolgere all'autorità centrale di un altro Stato membro una richiesta di estrazione di informazioni e dati a esse attinenti dal casellario giudiziale, purché l'interessato sia o sia stato residente o cittadino dello Stato italiano o dello Stato membro richiesto;
3) nel caso in cui una persona, cittadina di uno Stato membro, scaduto il termine di cui all'art. 11, paragrafo 7, della decisione quadro, richieda informazioni sul proprio casellario giudiziale all'autorità centrale individuata presso il Ministero della giustizia senza essere cittadina italiana, prevedere che la stessa autorità possa rivolgere all'autorità centrale dello Stato membro di cittadinanza una richiesta di estrazione di informazioni e dati a esse attinenti dal casellario giudiziale per poter includere tali informazioni e dati a esse attinenti nell'estratto da fornire all'interessato;
4) prevedere che gli organi della giurisdizione penale italiana possano rivolgere richiesta di informazioni all'autorità centrale individuata presso il Ministero della giustizia sia in relazione alle condanne dei cittadini italiani ricevute ai sensi dell'art. 4 della decisione quadro, sia perché venga rivolta all'autorità centrale di un altro Stato membro una richiesta di estrazione di informazioni e dati sulle condanne in relazione a un cittadino di quello Stato membro, sia perché venga rivolta alle autorità centrali di più Stati membri una richiesta di estrazione di informazioni e dati sulle condanne in relazione a un cittadino di un Paese terzo o a un soggetto apolide;
h) introdurre la risposta a una richiesta di informazioni sulle condanne, rivolta ai sensi dell'art. 6 della decisione quadro, conformemente al modulo ivi allegato, secondo le seguenti modalità:
1) prevedere che, quando una richiesta di informazioni estratte dal casellario giudiziale sia rivolta all'autorità centrale individuata presso il Ministero della giustizia in relazione a un cittadino italiano ai fini di un procedimento penale, tale autorità centrale trasmetta all'autorità centrale dello Stato membro richiedente le informazioni relative:
1.1) alle condanne pronunciate nello Stato italiano e iscritte nel casellario giudiziale;
1.2) alle condanne pronunciate da altri Stati membri che le siano state trasmesse, in applicazione dell'art. 4, dopo il 27 aprile 2012 e conservate, ai sensi dell'art. 5, paragrafi 1 e 2, della decisione quadro;
1.3) alle condanne pronunciate in altri Stati membri che le siano state trasmesse entro il 27 aprile 2012 e che siano state iscritte nel casellario giudiziale;
1.4) alle condanne pronunciate in Paesi terzi di cui abbia ricevuto notifica e che siano state iscritte nel casellario giudiziale;
2) prevedere che, quando una richiesta di informazioni estratte dal casellario giudiziale sia rivolta all'autorità centrale individuata presso il Ministero della giustizia in relazione a un cittadino italiano a fini diversi da un procedimento penale, tale autorità centrale risponda, in conformità al diritto nazionale e per il fine e nei limiti in cui le informazioni sono state richieste, indicando le condanne pronunciate nello Stato italiano e quelle pronunciate in Paesi terzi che le siano state notificate e che siano state iscritte nel suo casellario giudiziale nonché che, per le informazioni sulle condanne pronunciate in un altro Stato membro trasmesse allo Stato italiano, trasmetta quelle conservate a norma dell'art. 5, paragrafi 1 e 2, della decisione quadro e quelle trasmesse entro il 27 aprile 2012 e iscritte nel proprio casellario giudiziale;
3) prevedere che, nel caso di una richiesta di informazioni estratte dal casellario giudiziale rivolta all'autorità centrale individuata presso il Ministero della giustizia in relazione a un cittadino italiano a fini diversi da un procedimento penale, la suddetta autorità centrale, nel trasmettere le informazioni a norma dell'art. 4 della decisione quadro, possa comunicare alle autorità centrali degli Stati membri di cittadinanza che le informazioni relative alle condanne pronunciate nel proprio territorio e ad esse trasmesse non possano essere ritrasmesse per fini diversi da un procedimento penale;
4) prevedere, nel caso in cui una richiesta di informazioni estratte dal casellario giudiziale sia rivolta da un Paese terzo all'autorità centrale individuata presso il Ministero della giustizia in relazione a un cittadino italiano, che quest'ultima possa rispondere riguardo alle condanne trasmesse da un altro Stato membro solo nei limiti applicabili alla trasmissione di informazioni ad altri Stati membri, conformemente al caso di una richiesta di informazioni estratte dal casellario giudiziale rivolta all'autorità centrale individuata presso il Ministero della giustizia in relazione a un cittadino italiano a fini diversi da un procedimento penale;
5) prevedere che, quando una richiesta di informazioni estratte dal casellario giudiziale sia rivolta all'autorità centrale individuata presso il Ministero della giustizia non in relazione a un cittadino italiano, quest'ultima trasmetta le informazioni sulle condanne pronunciate al suo interno e sulle condanne pronunciate a carico di cittadini di Paesi terzi e di apolidi iscritte nel suo casellario giudiziale nella misura prevista dall'art. 13 della Convenzione europea di assistenza giudiziaria in materia penale, di cui alla legge 23 febbraio 1961, n. 215;
i) prevedere che il termine di risposta alla richiesta di cui all'art. 6, paragrafo l, della decisione quadro, mediante il modulo ivi allegato, sia immediato e comunque non superiore a dieci giorni lavorativi dalla data di ricevimento della richiesta o di ricevimento delle informazioni complementari necessarie per identificare la persona a cui la richiesta si riferisce nonché di venti giorni nel caso di risposta alla richiesta di cui all'art. 6, paragrafo 2, della decisione quadro;
l) prevedere, ad eccezione del caso in cui si tratti di dati personali ottenuti da uno Stato membro ai sensi della decisione quadro e provenienti dallo stesso Stato membro, che i dati personali trasmessi quale risposta a una richiesta di informazioni sulle condanne, ai sensi dell'art. 7, paragrafi 1 e 4, della decisione quadro, ai fini di un procedimento penale o, ai sensi dell'art. 7, paragrafi 2 e 4, della decisione quadro, per fini diversi da un procedimento penale, possano essere usati dallo Stato membro richiedente rispettivamente solo ai fini del procedimento penale per il quale sono stati richiesti ovvero per il fine e nei limiti in cui sono stati richiesti, come specificato nel modulo allegato alla decisione quadro, salvo che siano usati per prevenire un pericolo grave e immediato per la pubblica sicurezza nonché che siano soggetti agli stessi limiti di utilizzo i dati personali ricevuti da uno Stato membro e trasmessi a un Paese terzo, a norma dell'art. 7, paragrafo 3, della decisione quadro;
m) prevedere che nel presentare le richieste di informazioni sulle condanne nonché nel rispondere a suddette richieste si adoperi la lingua ufficiale o una delle lingue ufficiali dello Stato richiedente o richiesto ovvero la lingua accettata da entrambi gli Stati;
n) prevedere che costituiscano informazioni obbligatorie che devono sempre essere trasmesse, a meno che siano ignote all'autorità centrale:
1) le informazioni relative alla persona condannata: nome completo, data e luogo di nascita, composto di città e Stato, sesso, cittadinanza ed eventuali nomi precedenti;
2) le informazioni relative alla natura della condanna: data della condanna, nome dell'organo giurisdizionale, data in cui la decisione è diventata definitiva;
3) le informazioni relative al reato che ha determinato la condanna: data del reato che ha determinato la condanna e denominazione o qualificazione giuridica del reato nonché riferimento alle disposizioni giuridiche applicabili;
4) le informazioni relative al contenuto della condanna: pena, eventuali misure accessorie, misure di sicurezza e decisioni successive che modificano l'esecuzione della pena;
o) prevedere che costituiscano informazioni facoltative che devono essere trasmesse se iscritte nel casellario giudiziale:
1) il nome dei genitori della persona condannata;
2) il numero di riferimento della condanna;
3) il luogo del reato;
4) le interdizioni derivanti dalla condanna;
p) prevedere che costituiscano informazioni supplementari che devono essere trasmesse se sono a disposizione dell'autorità centrale:
1) il tipo e il numero del documento d'identificazione della persona condannata;
2) le impronte digitali della persona condannata;
3) eventuali pseudonimi della persona condannata;
q) prevedere che possano essere trasmesse eventuali ulteriori informazioni relative a condanne iscritte nel casellario giudiziale;
r) prevedere che tutte le informazioni in conformità dell'art. 4, le richieste in conformità dell'art. 6, le risposte in conformità dell'art. 7 della decisione quadro e le altre informazioni pertinenti siano trasmesse per via elettronica, in formato standardizzato o con qualsiasi mezzo che lasci una traccia scritta in modo tale da consentire all'autorità centrale dello Stato membro ricevente di accertarne l'autenticità, qualora con detto Stato membro non sia ancora completa l'operatività del sistema informatizzato di scambio di informazioni tra Stati membri sulle condanne, di cui all'art. 1, lettera c), della decisione quadro.
2. Sullo schema di decreto legislativo di recepimento della decisione quadro di cui al comma 1 è acquisito il parere delle competenti commissioni parlamentari della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica con le modalità e i tempi di cui all'art. 31, comma 3, della legge 24 dicembre 2012, n. 234.
3. Dall'attuazione del presente articolo non devono derivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica e le amministrazioni interessate vi provvedono con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente.».
- Il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271 (Norme di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura penale) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 5 agosto 1989, n. 181 - supplemento ordinario n. 57.
- Il decreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002, n. 313 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti. Testo A) è pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 febbraio 2003 n. 36 - supplemento ordinario n. 22.

Note all'art. 1:
- Per i riferimenti normativi alla decisione quadro del Consiglio n. 2009/315/GAI relativa all'organizzazione e al contenuto degli scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziario si veda nelle note alle premesse.
- Per i riferimenti normativi alla decisione quadro del Consiglio n. 2009/316/GAI che istituisce il sistema europeo di informazione sui casellari giudiziari (ECRIS) in applicazione dell'art. 11 della decisione quadro 2009/315/GAI si veda nelle note alle premesse.