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DECRETO LEGISLATIVO 12 maggio 2016, n. 74

Attuazione della decisione quadro 2009/315/GAI, relativa all'organizzazione e al contenuto degli scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte dal casellario giudiziario. (16G00090)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 04/06/2016 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/06/2022)
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Testo in vigore dal: 4-6-2016
al: 27-6-2022
aggiornamenti all'articolo
 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Visto l'articolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400; 
  Vista la  decisione  quadro  2009/315/GAI  del  Consiglio,  del  26
febbraio 2009,  relativa  all'organizzazione  e  al  contenuto  degli
scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte  dal  casellario
giudiziario; 
  Vista la decisione 2009/316/GAI del Consiglio, del 6  aprile  2009,
che istituisce il  sistema  europeo  di  informazione  sui  casellari
giudiziari (ECRIS) in applicazione dell'articolo 11  della  decisione
quadro 2009/315/GAI; 
  Vista la legge 9 luglio 2015, n. 114, recante delega al Governo per
il  recepimento  delle  direttive  e  l'attuazione  di   altri   atti
dell'Unione europea  -  Legge  di  delegazione  europea  2014  e,  in
particolare, gli articoli 1 e 19; 
  Visto il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271, recante  norme
di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di procedura
penale; 
  Visto il testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari
in materia di  casellario  giudiziale,  di  anagrafe  delle  sanzioni
amministrative dipendenti da reato e dei relativi  carichi  pendenti,
di cui al decreto del Presidente della Repubblica 14  novembre  2002,
n. 313; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 10 febbraio 2016; 
  Acquisiti i pareri delle competenti commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 10 maggio 2016; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro della giustizia, di concerto con  i  Ministri  degli  affari
esteri e della cooperazione internazionale e  dell'economia  e  delle
finanze; 
 
                              E m a n a 
                  il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
         Disposizioni di principio e ambito di applicazione 
 
  1.  Il  presente  decreto   attua   nell'ordinamento   interno   le
disposizioni della decisione quadro 2009/315/GAI del  Consiglio,  del
26 febbraio 2009, relativa all'organizzazione e  al  contenuto  degli
scambi fra gli Stati membri di informazioni estratte  dal  casellario
giudiziario, ai fini della creazione e dello sviluppo di  un  sistema
informatizzato di scambio di informazioni sulle  condanne,  istituito
ai sensi della decisione 2009/316/GAI del  Consiglio,  del  6  aprile
2009. 
          Avvertenza: 
 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'articolo 10,  commi  2  e  3  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
              Per gli atti dell'Unione europea  vengono  forniti  gli
          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione europea (GUUE). 
 
          Note alle premesse: 
 
              -  L'art.  76   della   Costituzione   stabilisce   che
          l'esercizio della  funzione  legislativa  non  puo'  essere
          delegato al Governo se non con determinazione di principi e
          criteri direttivi e  soltanto  per  tempo  limitato  e  per
          oggetti definiti. 
              - L'art. 87 della Costituzione conferisce, tra l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              - Il testo dell'art. 14 della legge 23 agosto 1988,  n.
          400 (Disciplina dell'attivita'  di  Governo  e  ordinamento
          della Presidenza del Consiglio  dei  ministri),  pubblicata
          nella  Gazzetta  Ufficiale  12  settembre  1988,  n.   214,
          supplemento ordinario, cosi' recita: 
              «Art.  14  (Decreti  legislativi).  -  1.   I   decreti
          legislativi adottati dal  Governo  ai  sensi  dell'art.  76
          della  Costituzione  sono  emanati  dal  Presidente   della
          Repubblica con la denominazione di "decreto legislativo"  e
          con  l'indicazione,   nel   preambolo,   della   legge   di
          delegazione, della deliberazione del Consiglio dei ministri
          e degli altri adempimenti del procedimento prescritti dalla
          legge di delegazione. 
              2. L'emanazione del decreto legislativo  deve  avvenire
          entro il termine fissato dalla  legge  di  delegazione;  il
          testo del  decreto  legislativo  adottato  dal  Governo  e'
          trasmesso  al   Presidente   della   Repubblica,   per   la
          emanazione, almeno venti giorni prima della scadenza. 
              3.  Se  la  delega  legislativa  si  riferisce  ad  una
          pluralita' di oggetti  distinti  suscettibili  di  separata
          disciplina, il Governo puo' esercitarla mediante piu'  atti
          successivi per  uno  o  piu'  degli  oggetti  predetti.  In
          relazione  al  termine  finale  stabilito  dalla  legge  di
          delegazione, il Governo informa  periodicamente  le  Camere
          sui criteri che  segue  nell'organizzazione  dell'esercizio
          della delega. 
              4. In  ogni  caso,  qualora  il  termine  previsto  per
          l'esercizio della delega ecceda i due anni, il  Governo  e'
          tenuto a richiedere il parere delle Camere sugli schemi dei
          decreti delegati. Il parere e' espresso  dalle  commissioni
          permanenti delle due Camere competenti  per  materia  entro
          sessanta  giorni,  indicando  specificamente  le  eventuali
          disposizioni non  ritenute  corrispondenti  alle  direttive
          della legge di delegazione. Il Governo, nei  trenta  giorni
          successivi, esaminato il parere, ritrasmette,  con  le  sue
          osservazioni e con eventuali modificazioni,  i  testi  alle
          commissioni  per  il  parere  definitivo  che  deve  essere
          espresso entro trenta giorni.». 
              - La decisione quadro  del  Consiglio  n.  2009/315/GAI
          relativa all'organizzazione e al contenuto degli scambi fra
          gli Stati membri di informazioni  estratte  dal  casellario
          giudiziario e' pubblicata nella G.U.U.E. 7 aprile 2009,  n.
          L 93. 
              - La decisione quadro del Consiglio n. 2009/316/GAI che
          istituisce il sistema europeo di informazione sui casellari
          giudiziari  (ECRIS)  in  applicazione  dell'art.  11  della
          decisione quadro 2009/315/GAI e' pubblicata nella  G.U.U.E.
          7 aprile 2009, n. L 93. 
              - Il testo degli articoli 1 e 19 della legge  9  luglio
          2015, n. 114 (Delega al Governo per  il  recepimento  delle
          direttive europee e l'attuazione di altri atti  dell'Unione
          europea - Legge di delegazione  europea  2014),  pubblicata
          nella Gazzetta Ufficiale 31  luglio  2015,  n.  176,  cosi'
          recita: 
              «Art.  1  (Delega  al  Governo  per   l'attuazione   di
          direttive europee). - 1. Il Governo e' delegato ad adottare
          secondo le procedure, i principi e i criteri  direttivi  di
          cui agli articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012,  n.
          234, i decreti legislativi per l'attuazione delle direttive
          elencate negli allegati A e B alla presente legge. 
              2. I termini per l'esercizio delle deleghe  di  cui  al
          comma 1 sono individuati ai sensi dell'art.  31,  comma  1,
          della legge 24 dicembre 2012, n. 234. 
              3.  Gli  schemi   dei   decreti   legislativi   recanti
          attuazione  delle  direttive  elencate   nell'allegato   B,
          nonche', qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali,
          quelli relativi  all'attuazione  delle  direttive  elencate
          nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione  degli
          altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati
          e al Senato della  Repubblica  affinche'  su  di  essi  sia
          espresso il parere dei competenti organi parlamentari. 
              4. Eventuali spese non contemplate da leggi  vigenti  e
          che   non   riguardano    l'attivita'    ordinaria    delle
          amministrazioni statali o regionali possono essere previste
          nei decreti legislativi recanti attuazione delle  direttive
          elencate negli allegati A e B nei  soli  limiti  occorrenti
          per  l'adempimento  degli  obblighi  di  attuazione   delle
          direttive stesse; alla  relativa  copertura,  nonche'  alla
          copertura  delle  minori  entrate  eventualmente  derivanti
          dall'attuazione  delle  direttive,  in   quanto   non   sia
          possibile farvi fronte con  i  fondi  gia'  assegnati  alle
          competenti amministrazioni, si provvede a carico del  fondo
          di rotazione di cui all'art. 5 della legge 16 aprile  1987,
          n.  183.  Qualora  la  dotazione  del  predetto  fondo   si
          rivelasse insufficiente, i decreti  legislativi  dai  quali
          derivino  nuovi  o  maggiori  oneri   sono   emanati   solo
          successivamente all'entrata  in  vigore  dei  provvedimenti
          legislativi   che   stanziano   le    occorrenti    risorse
          finanziarie, in conformita' all'art.  17,  comma  2,  della
          legge 31 dicembre 2009, n. 196.  Gli  schemi  dei  predetti
          decreti legislativi  sono,  in  ogni  caso,  sottoposti  al
          parere delle commissioni parlamentari competenti anche  per
          i profili finanziari, ai sensi dell'art. 31, comma 4, della
          legge 24 dicembre 2012, n. 234.». 
              «Art. 19 (Delega  al  Governo  per  l'attuazione  della
          decisione  quadro  2009/315/GAI  del  Consiglio,   del   26
          febbraio 2009, relativa all'organizzazione e  al  contenuto
          degli scambi fra gli Stati membri di informazioni  estratte
          dal casellario giudiziario). - 1. Il Governo e' delegato ad
          adottare, entro sei mesi dalla data di  entrata  in  vigore
          della presente legge, un  decreto  legislativo  recante  le
          norme occorrenti per dare attuazione alla decisione  quadro
          2009/315/GAI del Consiglio, del 26 febbraio 2009,  relativa
          all'organizzazione e al  contenuto  degli  scambi  fra  gli
          Stati  membri  di  informazioni  estratte  dal   casellario
          giudiziario, nel rispetto delle procedure e dei principi  e
          criteri  direttivi   generali   rispettivamente   stabiliti
          dall'art. 31, commi 2, 5 e 9,  e  dall'art.  32,  comma  1,
          lettere a), e), f) e g), della legge 24 dicembre  2012,  n.
          234, nonche' delle disposizioni  previste  dalla  decisione
          quadro medesima, nelle parti  in  cui  non  richiedono  uno
          specifico adattamento dell'ordinamento  italiano,  e  sulla
          base dei seguenti principi e criteri  direttivi  specifici,
          realizzando  il  necessario  coordinamento  con  le   altre
          disposizioni vigenti: 
                a) prevedere che le definizioni siano quelle  di  cui
          all'art. 2 della decisione quadro; 
                b) prevedere che l'autorita' centrale da designare ai
          sensi dell'art. 3, paragrafo 1, della decisione quadro  sia
          individuata presso il Ministero della giustizia; 
                c)   prevedere   che   qualsiasi   condanna    penale
          pronunciata  nel  territorio  italiano   e   iscritta   nel
          casellario  giudiziale  venga  comunicata   senza   indugio
          all'autorita' centrale dello Stato membro  di  cittadinanza
          della persona condannata o a  piu'  autorita'  centrali  in
          caso di cittadinanza plurima, ivi compreso il caso  in  cui
          la persona condannata abbia anche la cittadinanza italiana; 
                d)  prevedere   che   le   successive   modifiche   o
          soppressioni delle informazioni  contenute  nel  casellario
          giudiziale, gia' inviate allo Stato o agli Stati membri  di
          cittadinanza, siano immediatamente trasmesse  all'autorita'
          centrale di detti Stati; 
                e) prevedere che, se  richiesto,  sia  fornita  copia
          della sentenza  e  dei  conseguenti  provvedimenti  nonche'
          qualsiasi altra informazione pertinente  al  riguardo,  per
          consentirne l'esame  ai  fini  dell'adozione  di  eventuali
          provvedimenti a livello nazionale; 
                f) prevedere che le informazioni trasmesse  ai  sensi
          dell'art. 4, paragrafi 2 e 3, della decisione quadro  siano
          conservate    integralmente     dall'autorita'     centrale
          individuata presso il Ministero della giustizia nel caso di
          cittadinanza    italiana    della    persona    condannata,
          conformemente all'art. 11, paragrafi 1 e 2, della decisione
          quadro, ai fini della loro ritrasmissione a norma dell'art.
          7 della medesima decisione quadro; 
                g) introdurre  la  richiesta  di  informazioni  sulle
          condanne, conformemente al modulo allegato  alla  decisione
          quadro, secondo le seguenti modalita': 
                  1) quando si richiedono informazioni al  casellario
          giudiziale italiano  ai  fini  di  un  procedimento  penale
          contro una persona o a  fini  diversi  da  un  procedimento
          penale,  prevedere  che  l'autorita'  centrale  individuata
          presso il Ministero della giustizia possa, conformemente al
          diritto nazionale, rivolgere all'autorita' centrale  di  un
          altro Stato membro un'istanza di estrazione di informazioni
          e dati a esse attinenti dal casellario giudiziale; 
                  2)   qualora   sia   una   persona   a   richiedere
          informazioni sul proprio casellario  giudiziale,  prevedere
          che l'autorita' centrale individuata  presso  il  Ministero
          della giustizia a cui  la  richiesta  e'  stata  presentata
          possa,  conformemente  al  diritto   nazionale,   rivolgere
          all'autorita'  centrale  di  un  altro  Stato  membro   una
          richiesta di estrazione  di  informazioni  e  dati  a  esse
          attinenti dal casellario giudiziale, purche'  l'interessato
          sia o sia stato residente o cittadino dello Stato  italiano
          o dello Stato membro richiesto; 
                  3) nel caso in cui una persona,  cittadina  di  uno
          Stato membro,  scaduto  il  termine  di  cui  all'art.  11,
          paragrafo 7, della decisione quadro, richieda  informazioni
          sul proprio casellario  giudiziale  all'autorita'  centrale
          individuata  presso  il  Ministero  della  giustizia  senza
          essere  cittadina  italiana,  prevedere   che   la   stessa
          autorita'  possa  rivolgere  all'autorita'  centrale  dello
          Stato membro di cittadinanza una richiesta di estrazione di
          informazioni  e  dati  a  esse  attinenti  dal   casellario
          giudiziale per poter includere tali informazioni e  dati  a
          esse attinenti nell'estratto da fornire all'interessato; 
                  4) prevedere che  gli  organi  della  giurisdizione
          penale italiana possano rivolgere richiesta di informazioni
          all'autorita'  centrale  individuata  presso  il  Ministero
          della  giustizia  sia  in  relazione  alle   condanne   dei
          cittadini italiani ricevute  ai  sensi  dell'art.  4  della
          decisione quadro, sia perche' venga  rivolta  all'autorita'
          centrale  di  un  altro  Stato  membro  una  richiesta   di
          estrazione  di  informazioni  e  dati  sulle  condanne   in
          relazione a  un  cittadino  di  quello  Stato  membro,  sia
          perche' venga rivolta alle autorita' centrali di piu' Stati
          membri una richiesta di estrazione di informazioni  e  dati
          sulle condanne in relazione a  un  cittadino  di  un  Paese
          terzo o a un soggetto apolide; 
                h)  introdurre  la  risposta  a  una   richiesta   di
          informazioni sulle condanne, rivolta ai sensi  dell'art.  6
          della  decisione  quadro,  conformemente  al   modulo   ivi
          allegato, secondo le seguenti modalita': 
                  1)  prevedere  che,   quando   una   richiesta   di
          informazioni estratte dal casellario giudiziale sia rivolta
          all'autorita'  centrale  individuata  presso  il  Ministero
          della giustizia in relazione a  un  cittadino  italiano  ai
          fini di un procedimento  penale,  tale  autorita'  centrale
          trasmetta  all'autorita'  centrale   dello   Stato   membro
          richiedente le informazioni relative: 
                    1.1)  alle  condanne  pronunciate   nello   Stato
          italiano e iscritte nel casellario giudiziale; 
                    1.2) alle condanne  pronunciate  da  altri  Stati
          membri  che  le  siano  state  trasmesse,  in  applicazione
          dell'art. 4, dopo il 27 aprile 2012 e conservate, ai  sensi
          dell'art. 5, paragrafi 1 e 2, della decisione quadro; 
                    1.3) alle condanne  pronunciate  in  altri  Stati
          membri che le siano state trasmesse entro il 27 aprile 2012
          e che siano state iscritte nel casellario giudiziale; 
                    1.4) alle condanne pronunciate in Paesi terzi  di
          cui abbia ricevuto notifica e che siano state iscritte  nel
          casellario giudiziale; 
                  2)  prevedere  che,   quando   una   richiesta   di
          informazioni estratte dal casellario giudiziale sia rivolta
          all'autorita'  centrale  individuata  presso  il  Ministero
          della giustizia in relazione a un cittadino italiano a fini
          diversi da un procedimento penale, tale autorita'  centrale
          risponda, in conformita' al diritto nazionale e per il fine
          e nei limiti in cui le informazioni sono  state  richieste,
          indicando le condanne pronunciate nello  Stato  italiano  e
          quelle pronunciate  in  Paesi  terzi  che  le  siano  state
          notificate e che siano state iscritte  nel  suo  casellario
          giudiziale nonche' che, per le informazioni sulle  condanne
          pronunciate in un altro Stato membro trasmesse  allo  Stato
          italiano, trasmetta quelle conservate a norma dell'art.  5,
          paragrafi 1 e 2, della decisione quadro e quelle  trasmesse
          entro il 27 aprile 2012 e iscritte nel  proprio  casellario
          giudiziale; 
                  3) prevedere che, nel  caso  di  una  richiesta  di
          informazioni estratte  dal  casellario  giudiziale  rivolta
          all'autorita'  centrale  individuata  presso  il  Ministero
          della giustizia in relazione a un cittadino italiano a fini
          diversi da un procedimento penale,  la  suddetta  autorita'
          centrale, nel trasmettere le informazioni a norma dell'art.
          4 della decisione quadro, possa comunicare  alle  autorita'
          centrali  degli  Stati  membri  di  cittadinanza   che   le
          informazioni relative alle condanne pronunciate nel proprio
          territorio  e  ad  esse  trasmesse   non   possano   essere
          ritrasmesse per fini diversi da un procedimento penale; 
                  4) prevedere, nel caso  in  cui  una  richiesta  di
          informazioni estratte dal casellario giudiziale sia rivolta
          da un Paese terzo all'autorita' centrale individuata presso
          il Ministero della giustizia in relazione  a  un  cittadino
          italiano, che quest'ultima possa rispondere  riguardo  alle
          condanne trasmesse da un altro Stato membro solo nei limiti
          applicabili alla  trasmissione  di  informazioni  ad  altri
          Stati membri, conformemente al caso  di  una  richiesta  di
          informazioni estratte  dal  casellario  giudiziale  rivolta
          all'autorita'  centrale  individuata  presso  il  Ministero
          della giustizia in relazione a un cittadino italiano a fini
          diversi da un procedimento penale; 
                  5)  prevedere  che,   quando   una   richiesta   di
          informazioni estratte dal casellario giudiziale sia rivolta
          all'autorita'  centrale  individuata  presso  il  Ministero
          della giustizia non in relazione a un  cittadino  italiano,
          quest'ultima  trasmetta  le  informazioni  sulle   condanne
          pronunciate al suo interno e sulle condanne  pronunciate  a
          carico di cittadini di Paesi terzi e  di  apolidi  iscritte
          nel  suo  casellario  giudiziale  nella   misura   prevista
          dall'art.  13  della  Convenzione  europea  di   assistenza
          giudiziaria  in  materia  penale,  di  cui  alla  legge  23
          febbraio 1961, n. 215; 
                i)  prevedere  che  il  termine  di   risposta   alla
          richiesta di cui all'art. 6, paragrafo l,  della  decisione
          quadro, mediante il modulo ivi allegato,  sia  immediato  e
          comunque non superiore a dieci giorni lavorativi dalla data
          di ricevimento  della  richiesta  o  di  ricevimento  delle
          informazioni complementari necessarie per  identificare  la
          persona a cui la richiesta si riferisce  nonche'  di  venti
          giorni nel caso di risposta alla richiesta di cui  all'art.
          6, paragrafo 2, della decisione quadro; 
                l) prevedere, ad eccezione del caso in cui si  tratti
          di dati personali ottenuti da uno  Stato  membro  ai  sensi
          della decisione quadro e  provenienti  dallo  stesso  Stato
          membro, che i dati personali trasmessi quale risposta a una
          richiesta  di  informazioni  sulle   condanne,   ai   sensi
          dell'art. 7, paragrafi 1 e 4, della  decisione  quadro,  ai
          fini di un procedimento penale o,  ai  sensi  dell'art.  7,
          paragrafi 2 e 4, della decisione quadro, per  fini  diversi
          da un procedimento penale, possano essere usati dallo Stato
          membro  richiedente  rispettivamente  solo  ai   fini   del
          procedimento penale  per  il  quale  sono  stati  richiesti
          ovvero  per  il  fine  e  nei  limiti  in  cui  sono  stati
          richiesti,  come  specificato  nel  modulo  allegato   alla
          decisione quadro, salvo che siano usati  per  prevenire  un
          pericolo  grave  e  immediato  per  la  pubblica  sicurezza
          nonche' che siano soggetti agli stessi limiti di utilizzo i
          dati personali ricevuti da uno Stato membro e  trasmessi  a
          un Paese terzo, a norma dell'art.  7,  paragrafo  3,  della
          decisione quadro; 
                m) prevedere  che  nel  presentare  le  richieste  di
          informazioni  sulle  condanne  nonche'  nel  rispondere   a
          suddette richieste si adoperi la  lingua  ufficiale  o  una
          delle lingue ufficiali dello Stato richiedente o  richiesto
          ovvero la lingua accettata da entrambi gli Stati; 
                n)   prevedere   che    costituiscano    informazioni
          obbligatorie che devono sempre essere trasmesse, a meno che
          siano ignote all'autorita' centrale: 
                  1)   le   informazioni   relative   alla    persona
          condannata:  nome  completo,  data  e  luogo  di   nascita,
          composto  di  citta'  e  Stato,  sesso,   cittadinanza   ed
          eventuali nomi precedenti; 
                  2)  le  informazioni  relative  alla  natura  della
          condanna:   data   della   condanna,    nome    dell'organo
          giurisdizionale, data in  cui  la  decisione  e'  diventata
          definitiva; 
                  3)  le  informazioni  relative  al  reato  che   ha
          determinato la condanna: data del reato che ha  determinato
          la condanna e denominazione o qualificazione giuridica  del
          reato  nonche'  riferimento  alle  disposizioni  giuridiche
          applicabili; 
                  4) le  informazioni  relative  al  contenuto  della
          condanna: pena,  eventuali  misure  accessorie,  misure  di
          sicurezza   e   decisioni   successive    che    modificano
          l'esecuzione della pena; 
                o)   prevedere   che    costituiscano    informazioni
          facoltative che devono essere  trasmesse  se  iscritte  nel
          casellario giudiziale: 
                  1) il nome dei genitori della persona condannata; 
                  2) il numero di riferimento della condanna; 
                  3) il luogo del reato; 
                  4) le interdizioni derivanti dalla condanna; 
                p)   prevedere   che    costituiscano    informazioni
          supplementari  che  devono  essere  trasmesse  se  sono   a
          disposizione dell'autorita' centrale: 
                  1)   il   tipo   e   il   numero   del    documento
          d'identificazione della persona condannata; 
                  2) le impronte digitali della persona condannata; 
                  3) eventuali pseudonimi della persona condannata; 
                q) prevedere che possano essere  trasmesse  eventuali
          ulteriori informazioni relative  a  condanne  iscritte  nel
          casellario giudiziale; 
                r) prevedere che tutte le informazioni in conformita'
          dell'art. 4, le richieste in conformita'  dell'art.  6,  le
          risposte in conformita' dell'art. 7 della decisione  quadro
          e le altre informazioni pertinenti siano trasmesse per  via
          elettronica, in  formato  standardizzato  o  con  qualsiasi
          mezzo che  lasci  una  traccia  scritta  in  modo  tale  da
          consentire  all'autorita'  centrale  dello   Stato   membro
          ricevente di accertarne l'autenticita', qualora  con  detto
          Stato membro non sia  ancora  completa  l'operativita'  del
          sistema informatizzato di scambio di informazioni tra Stati
          membri sulle condanne, di cui all'art. 1, lettera c), della
          decisione quadro. 
              2. Sullo schema di decreto legislativo  di  recepimento
          della decisione quadro di cui al comma 1  e'  acquisito  il
          parere  delle  competenti  commissioni  parlamentari  della
          Camera dei deputati e del Senato della  Repubblica  con  le
          modalita' e i tempi di cui  all'art.  31,  comma  3,  della
          legge 24 dicembre 2012, n. 234. 
              3. Dall'attuazione del  presente  articolo  non  devono
          derivare nuovi o maggiori  oneri  a  carico  della  finanza
          pubblica e le amministrazioni interessate vi provvedono con
          le risorse umane, strumentali e finanziarie  disponibili  a
          legislazione vigente.». 
              - Il decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271  (Norme
          di attuazione, di coordinamento e transitorie del codice di
          procedura penale) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  5
          agosto 1989, n. 181 - supplemento ordinario n. 57. 
              -  Il  decreto  del  Presidente  della  Repubblica   14
          novembre 2002,  n.  313  (Testo  unico  delle  disposizioni
          legislative  e  regolamentari  in  materia  di   casellario
          giudiziale,  di  anagrafe  delle  sanzioni   amministrative
          dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti.  Testo
          A) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 13 febbraio  2003
          n. 36 - supplemento ordinario n. 22. 
 
          Note all'art. 1: 
              - Per i riferimenti normativi alla decisione quadro del
          Consiglio n. 2009/315/GAI relativa all'organizzazione e  al
          contenuto degli scambi fra gli Stati membri di informazioni
          estratte dal casellario giudiziario si veda nelle note alle
          premesse. 
              - Per i riferimenti normativi alla decisione quadro del
          Consiglio n. 2009/316/GAI che istituisce il sistema europeo
          di  informazione  sui  casellari  giudiziari   (ECRIS)   in
          applicazione   dell'art.   11   della   decisione    quadro
          2009/315/GAI si veda nelle note alle premesse.