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LEGGE 22 gennaio 2016, n. 9

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 25 novembre 2015, n. 185, recante misure urgenti per interventi nel territorio. Proroga del termine per l'esercizio delle deleghe per la revisione della struttura del bilancio dello Stato, nonchè per il riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il potenziamento della funzione del bilancio di cassa. (16G00012)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 24/01/2016
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Testo in vigore dal: 24-1-2016
 
 
  La  Camera  dei  deputati  ed  il  Senato  della  Repubblica  hanno
approvato; 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
 
                              Promulga 
 
la seguente legge: 
 
                               Art. 1 
 
 
 
  1. Il decreto-legge  25  novembre  2015,  n.  185,  recante  misure
urgenti per interventi nel territorio, e' convertito in legge con  le
modificazioni riportate in allegato alla presente legge. 
  2. All'articolo 1 della legge 23 giugno 2014, n. 89, sono apportate
le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2, le parole:  «31  dicembre  2015»  sono  sostituite
dalle seguenti: «15 febbraio 2016»; 
    b) al comma 3, dopo il secondo periodo e' inserito  il  seguente:
«Qualora il termine per l'espressione del  parere  scada  nei  trenta
giorni che precedono la scadenza del termine finale  per  l'esercizio
della delega o successivamente, quest'ultimo e' prorogato di  novanta
giorni»; 
    c) al comma 5, le parole:  «31  dicembre  2015»  sono  sostituite
dalle seguenti: «15 febbraio 2016». 
  3. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a  quello
della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 
  La presente legge, munita del sigillo dello Stato,  sara'  inserita
nella  Raccolta  ufficiale  degli  atti  normativi  della  Repubblica
italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla
osservare come legge dello Stato. 
    Data a Roma, addi' 22 gennaio 2016 
 
                             MATTARELLA 
 
                                Renzi, Presidente del  Consiglio  dei
                                ministri 
 
                                Padoan,  Ministro   dell'economia   e
                                delle finanze 
 
Visto, il Guardasigilli: Orlando 
          Avvertenza: 
              Il decreto-legge 25 novembre  2015,  n.  185, e'  stato
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - Serie generale  -  n.
          275 del 25 novembre 2015. 
              A  norma  dell'art.  15,  comma  5,  della   legge   23
          agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attivita' di Governo e
          ordinamento della Presidenza del Consiglio di ministri), le
          modifiche apportate dalla  presente  legge  di  conversione
          hanno efficacia dal giorno successivo a  quello  della  sua
          pubblicazione. 
              Il testo del decreto-legge coordinato con la  legge  di
          conversione e'  pubblicato  in   questa   stessa   Gazzetta
          Ufficiale alla pag. 15. 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'art.  10,  commi  2  e  3,  del  testo   unico   delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985,  n.  1092,  al  solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate o alle  quali  e'  operato  il  rinvio.  Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti. 
 
          Note all'art. 1: 
              Il testo del decreto-legge 25  novembre  2015,  n.  185
          (Misure  urgenti  per   interventi   nel   territorio)   e'
          pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 25  novembre  2015,  n.
          275. 
              Si riporta il testo  dell'articolo  1  della  legge  23
          giugno   2014,   n.   89   (Conversione   in   legge,   con
          modificazioni, del decreto-legge 24  aprile  2014,  n.  66,
          recante misure urgenti per la competitivita' e la giustizia
          sociale. Deleghe al  Governo  per  il  completamento  della
          revisione della struttura del bilancio dello Stato, per  il
          riordino della disciplina per la gestione del bilancio e il
          potenziamento della funzione del bilancio di cassa, nonche'
          per l'adozione di un testo unico in materia di contabilita'
          di Stato e di tesoreria), pubblicato nella  Gazz.  Uff.  23
          giugno 2014, n. 143, come modificato dalla presente legge: 
              "Art. 1. 1. Il decreto-legge 24  aprile  2014,  n.  66,
          recante misure urgenti per la competitivita' e la giustizia
          sociale,  e'  convertito  in  legge  con  le  modificazioni
          riportate in allegato alla presente legge. 
              2. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 2 della
          legge  31  dicembre   2009,   n.   196,   in   materia   di
          armonizzazione dei sistemi  contabili  e  degli  schemi  di
          bilancio delle amministrazioni  pubbliche,  il  Governo  e'
          delegato ad adottare, entro il 15 febbraio 2016, uno o piu'
          decreti legislativi  per  il  completamento  della  riforma
          della struttura del bilancio dello  Stato  con  particolare
          riguardo alla riorganizzazione dei  programmi  di  spesa  e
          delle  missioni  e  alla  programmazione   delle   risorse,
          assicurandone  una   maggiore   certezza,   trasparenza   e
          flessibilita',  nel  rispetto  dei   principi   e   criteri
          direttivi di cui all'articolo 40,  comma  2,  della  citata
          legge n. 196 del 2009. 
              3. Gli schemi dei decreti legislativi di cui al comma 2
          sono trasmessi alla Camera dei deputati e al  Senato  della
          Repubblica affinche' su di  essi  sia  espresso  il  parere
          delle  Commissioni  parlamentari  competenti  per  materia,
          limitatamente  agli  stati  di  previsione  di   rispettivo
          interesse, e  per  i  profili  finanziari,  entro  sessanta
          giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, i  decreti
          possono essere comunque adottati. Qualora  il  termine  per
          l'espressione  del  parere  scada  nei  trenta  giorni  che
          precedono la scadenza del termine  finale  per  l'esercizio
          della delega o successivamente, quest'ultimo  e'  prorogato
          di  novanta  giorni.  Il  Governo,  qualora   non   intenda
          conformarsi ai pareri  parlamentari,  ritrasmette  i  testi
          alle Camere con le proprie  osservazioni  e  con  eventuali
          modificazioni e  rende  comunicazioni  davanti  a  ciascuna
          Camera.  Decorsi  trenta  giorni  dalla  data  della  nuova
          trasmissione, i decreti possono essere comunque adottati in
          via definitiva dal Governo. 
              4. Entro due anni dalla data di entrata in  vigore  dei
          decreti legislativi di  cui  al  comma  2,  possono  essere
          adottate disposizioni correttive e integrative dei medesimi
          decreti legislativi, nel rispetto dei  principi  e  criteri
          direttivi e con le stesse modalita' previsti dai commi 2  e
          3. 
              5.  Ai  fini  del  riordino  della  disciplina  per  la
          gestione del bilancio dello Stato e del potenziamento della
          funzione  del  bilancio  di  cassa,  ferma   rimanendo   la
          redazione anche in termini di  competenza,  il  Governo  e'
          delegato ad adottare, entro il 15 febbraio 2016, un decreto
          legislativo nel rispetto dei principi e  criteri  direttivi
          di cui all'articolo 42, comma 1, della citata legge n.  196
          del 2009. 
              6. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma  5
          e' trasmesso alla Camera dei deputati  e  al  Senato  della
          Repubblica affinche' su di  esso  sia  espresso  il  parere
          delle Commissioni parlamentari  competenti  entro  sessanta
          giorni dalla trasmissione. Decorso tale termine, il decreto
          puo' essere  comunque  adottato.  Qualora  il  termine  per
          l'espressione  del  parere  scada  nei  trenta  giorni  che
          precedono la scadenza del termine  finale  per  l'esercizio
          della delega o successivamente, quest'ultimo  e'  prorogato
          di  novanta  giorni.  Il  Governo,  qualora   non   intenda
          conformarsi ai pareri  parlamentari,  ritrasmette  i  testi
          alle Camere con le proprie  osservazioni  e  con  eventuali
          modificazioni e  rende  comunicazioni  davanti  a  ciascuna
          Camera.  Decorsi  trenta  giorni  dalla  data  della  nuova
          trasmissione, il decreto puo' essere comunque  adottato  in
          via definitiva dal Governo. 
              7. Entro dodici mesi dalla data di  entrata  in  vigore
          del decreto legislativo di cui al comma 5,  possono  essere
          adottate disposizioni integrative e correttive del medesimo
          decreto legislativo, nel rispetto dei  principi  e  criteri
          direttivi e con le medesime modalita' previsti dai commi  5
          e 6. 
              8. Il Governo e' delegato  ad  adottare,  entro  il  31
          dicembre 2016, un  decreto  legislativo  recante  un  testo
          unico delle disposizioni  in  materia  di  contabilita'  di
          Stato nonche' in materia di  tesoreria,  nel  rispetto  dei
          principi e criteri direttivi di cui all'articolo 50,  comma
          2, della citata legge n. 196 del 2009. 
              9. Lo schema del decreto legislativo di cui al comma  8
          e' trasmesso alla Camera dei deputati  e  al  Senato  della
          Repubblica  perche'  su  di  esso  siano  espressi,   entro
          sessanta giorni dalla data di trasmissione, i pareri  delle
          Commissioni  competenti  per  materia  e  per   i   profili
          finanziari. Decorso tale termine, il  decreto  e'  adottato
          anche in mancanza  dei  pareri.  Il  Governo,  qualora  non
          intenda conformarsi ai pareri parlamentari, ritrasmette  il
          testo  alle  Camere  con  le  proprie  osservazioni  e  con
          eventuali modificazioni e  rende  comunicazioni  davanti  a
          ciascuna Camera. Decorsi trenta  giorni  dalla  data  della
          nuova  trasmissione,  il  decreto  puo'   comunque   essere
          adottato in via definitiva dal Governo. 
              10. Entro dodici mesi dalla data di entrata  in  vigore
          del decreto di cui al comma 8, il  Governo  puo'  adottare,
          attraverso le procedure di cui ai commi 8 e 9 e sulla  base
          dei principi  e  criteri  direttivi  di  cui  al  comma  8,
          disposizioni integrative e correttive del decreto medesimo. 
              11. All'articolo 16 della legge 11 marzo 2014,  n.  23,
          il comma 1 e' sostituito dai seguenti: 
              «1. Dall'attuazione della delega di cui all'articolo  1
          non devono derivare nuovi o maggiori oneri a  carico  della
          finanza pubblica, ne' un aumento  della  pressione  fiscale
          complessiva a carico dei  contribuenti.  In  considerazione
          della    complessita'    della    materia    trattata     e
          dell'impossibilita' di procedere alla determinazione  degli
          eventuali  effetti  finanziari,  per  ciascuno  schema   di
          decreto   legislativo   la   relazione   tecnica   di   cui
          all'articolo 1, comma 6, evidenzia i suoi effetti sui saldi
          di finanza pubblica. Qualora uno o piu' decreti legislativi
          determinino  nuovi  o  maggiori  oneri,  che  non   trovino
          compensazione nel proprio  ambito,  si  provvede  ai  sensi
          dell'articolo 17, comma 2, della  legge  n.  196  del  2009
          ovvero mediante compensazione con  le  risorse  finanziarie
          recate dai decreti  legislativi  adottati  ai  sensi  della
          presente legge, presentati prima o contestualmente a quelli
          che comportano i nuovi o maggiori  oneri.  A  tal  fine  le
          maggiori  entrate  confluiscono  in   un   apposito   fondo
          istituito  nello  stato   di   previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze. 
              1-bis. I decreti legislativi di  cui  al  comma  1  che
          recano maggiori oneri entrano in vigore  contestualmente  o
          successivamente a quelli che recano la necessaria copertura
          finanziaria». 
              (Omissis).".