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DECRETO LEGISLATIVO 7 gennaio 2016, n. 2

Attuazione della direttiva 2014/60/UE relativa alla restituzione dei beni culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato membro e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012. (16G00003)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 26/01/2016
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Testo in vigore dal: 26-1-2016
 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visti gli articoli 76 e 87 della Costituzione; 
  Vista  la  direttiva  2014/60/UE  del  Parlamento  europeo  e   del
Consiglio, del 15 maggio 2014, relativa alla  restituzione  dei  beni
culturali usciti illecitamente dal territorio di uno Stato  membro  e
che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012 (Rifusione); 
  Visto il decreto legislativo 22 gennaio 2004,  n.  42,  recante  il
Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo  10
della legge 6 luglio 2002, n. 137, ed in  particolare  la  parte  II,
titolo I, recante norme in materia di beni culturali; 
  Vista la legge 9 luglio 2015, n. 114, recante delega al Governo per
il recepimento delle direttive europee ed in particolare l'articolo 1
e l'allegato B; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 13 novembre 2015; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  del  Senato  della
Repubblica e della Camera dei deputati espressi; 
  Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri,  adottata  nella
riunione del 23 dicembre 2015; 
  Sulla proposta del Presidente del  Consiglio  dei  ministri  e  del
Ministro dei beni e delle  attivita'  culturali  e  del  turismo,  di
concerto con i Ministri degli  affari  esteri  e  della  cooperazione
internazionale, della giustizia e dell'economia e delle finanze; 
 
               Emana il seguente decreto legislativo: 
 
                               Art. 1 
 
 
       Modifiche al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 
 
  1. All'articolo 73 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1, la lettera a) e' sostituita  dalla  seguente:  "a)
per «regolamento CE» il regolamento (CE) n. 116/2009 del 18  dicembre
2008 del Consiglio relativo all'esportazione di beni culturali;"; 
    b) al comma 1, la lettera b) e' sostituita  dalla  seguente:  "b)
per «direttiva UE» la direttiva n. 2014/60/UE del 15 maggio 2014  del
Parlamento europeo e del Consiglio  relativa  alla  restituzione  dei
beni culturali usciti  illecitamente  dal  territorio  di  uno  Stato
membro e che modifica il regolamento (UE) n. 1024/2012;". 
  2. All'articolo 74 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1 le parole: "regolamento CEE" sono sostituite  dalle
seguenti: "regolamento CE"; 
    b) al comma 2 le parole: "regolamento CEE" sono sostituite  dalle
seguenti: "regolamento CE" e le parole: "Commissione delle  Comunita'
europee" sono sostituite dalle seguenti: "Commissione europea"; 
    c) al comma 3 le parole: "regolamento CEE" sono sostituite  dalle
seguenti: "regolamento CE"; 
    d) al comma 5 le parole: "regolamento CEE" sono sostituite  dalle
seguenti: "regolamento CE". 
  3. All'articolo 75 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1 le parole: "direttiva CEE"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "direttiva UE"; 
    b) il comma 2 e' sostituito  dal  seguente:  "2.  Ai  fini  della
direttiva UE, si intende per bene culturale  un  bene  che  e'  stato
classificato o definito da uno Stato  membro,  prima  o  dopo  essere
illecitamente uscito dal territorio di tale Stato membro, tra i  beni
del patrimonio culturale dello Stato medesimo, ai sensi dell'articolo
36 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea."; 
    c) il comma 3 e' abrogato; 
    d) al comma 4 le parole: "regolamento CEE" sono sostituite  dalle
seguenti: "regolamento CE". 
  4. All'articolo 76 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1 le parole: "dall'articolo 3  della  direttiva  CEE"
sono sostituite dalle seguenti: "dall'articolo 4 della direttiva UE"; 
    b) al comma 2, lettera d),  le  parole:  "entro  due  mesi"  sono
sostituite dalle seguenti: "entro sei mesi"; 
    c) dopo il comma 2 e' aggiunto il seguente:  "2-bis.  L'autorita'
centrale, al fine di cooperare e  consultarsi  con  gli  altri  Stati
membri e per diffondere tutte le pertinenti informazioni correlate  a
casi relative ai beni culturali rubati  o  usciti  illecitamente  dal
territorio nazionale, utilizza un modulo del  sistema  d'informazione
del mercato interno, di seguito «IMI», stabilito dal regolamento (UE)
n. 1024/2012, specificamente adattato per i beni culturali.". 
  5. All'articolo 77, comma 5, del  decreto  legislativo  22  gennaio
2004,  n.  42,  sono  aggiunte,  in  fine,  le  seguenti  parole:  ",
utilizzando un modulo del sistema IMI stabilito dal regolamento  (UE)
n. 1024/2012, specificamente adattato per i beni culturali". 
  6. All'articolo 78 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1 le parole:  "di  un  anno"  sono  sostituite  dalle
seguenti: "di tre anni" e le parole: "lo Stato" sono sostituite dalle
seguenti: "l'Autorita' centrale"; 
    b) al comma 3 le parole: "indicati  nell'articolo  75,  comma  3,
lettere a) e b)" sono  sostituite  dalle  seguenti:  "appartenenti  a
collezioni pubbliche museali,  archivi,  fondi  di  conservazione  di
biblioteche  e  istituzioni  ecclesiastiche   o   altre   istituzioni
religiose". 
  7. All'articolo 79 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 2 e' aggiunto, in fine,  il  seguente  periodo:  "Per
determinare  l'esercizio  della  diligenza  richiesta  da  parte  del
possessore si tiene conto di tutte le circostanze  dell'acquisizione,
in particolare della documentazione sulla provenienza del bene, delle
autorizzazioni di uscita prescritte dal diritto  dello  Stato  membro
richiedente, della qualita' delle parti, del prezzo pagato, del fatto
che il possessore abbia consultato o meno i registri accessibili  dei
beni culturali rubati e  ogni  informazione  pertinente  che  avrebbe
potuto ragionevolmente ottenere o di qualsiasi altra pratica cui  una
persona ragionevole avrebbe fatto ricorso in circostanze analoghe."; 
    b) al comma 4, le parole: "residente in Italia" sono soppresse. 
  8. All'articolo 84 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n.  42,
sono apportate le seguenti modificazioni: 
    a) al comma 1 le parole: "Commissione  delle  Comunita'  europee"
sono sostituite dalle seguenti: "Commissione europea"  e  le  parole:
"regolamento CEE" sono sostituite dalle seguenti: "regolamento CE"; 
    b) al comma 2 le parole: "della direttiva CEE e  del  regolamento
CEE" sono sostituite  dalle  seguenti:  "della  direttiva  UE  e  del
regolamento CE"; 
    c) il comma 3  e'  sostituito  dal  seguente:  "3.  Il  Ministro,
sentito il competente organo consultivo, predispone ogni tre anni  la
relazione sull'applicazione del regolamento CE e ogni cinque anni  la
relazione sull'applicazione della direttiva  UE  per  la  Commissione
indicata al comma 1. Le relazioni sono trasmesse al Parlamento.". 
  9. All'articolo 166 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,
le parole: "regolamento  CEE",  Ovunque  ricorrono,  sono  sostituite
dalle seguenti: "regolamento CE" e le parole  "regolamento  (CEE)  n.
752/93,  della  Commissione,  del  30  marzo  1993,  attuativo"  sono
sostituite dalle  seguenti:  "regolamento  (CE)  n.  1081/2012  della
Commissione,    del    9    novembre    2012,recante     disposizioni
d'applicazione". 
  10. Alla rubrica dell'allegato A del decreto legislativo 22 gennaio
2004, n. 42, le parole: "75, comma 3, lettera a)" sono soppresse. 
  11.  La  relazione  sull'applicazione  della   direttiva   UE,   di
cuiall'articolo 84, comma 3, del decreto legislativo 22 gennaio 2004,
n. 42,  come  sostituito  dal  comma  8,  lettera  c),  del  presente
articolo, e' presentata, per la prima volta,  entro  il  18  dicembre
2020. 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'amministrazione  competente  per  materia   ai   sensi
          dell'articolo 10,  commi  2  e  3  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali
          e'  operato  il  rinvio.  Restano  invariati  il  valore  e
          l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. 
              Per gli atti dell'Unione europea  vengono  forniti  gli
          estremi   di   pubblicazione   nella   Gazzetta   Ufficiale
          dell'Unione Europea (GUUE). 
          Note alle premesse: 
              L'art. 76 della Costituzione stabilisce che l'esercizio
          della funzione legislativa  non  puo'  essere  delegato  al
          Governo se non con determinazione  di  principi  e  criteri
          direttivi e soltanto  per  tempo  limitato  e  per  oggetti
          definiti. 
              L'art. 87 della Costituzione conferisce,  tra  l'altro,
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi e di emanare i decreti aventi valore di  legge  ed  i
          regolamenti. 
              La direttiva 2014/60/UE del Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio relativa alla  restituzione  dei  beni  culturali
          usciti illecitamente dal territorio di uno Stato  membro  e
          che modifica il regolamento (UE) n.  1024/2012  (Rifusione)
          (Testo rilevante ai  fini  del  SEE)  e'  pubblicata  nella
          G.U.U.E. 28 maggio 2014, n. L 159. 
              Il titolo I della parte II del decreto  legislativo  22
          gennaio 2004, n.  42  (Codice  dei  beni  culturali  e  del
          paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge  6  luglio
          2002,  n.  137)  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  24
          febbraio 2004, n. 45, S.O., cosi' e' rubricato: 
              "PARTE SECONDA Beni culturali, TITOLO I Tutela, Capo  I
          Oggetto della tutela." 
              Il testo dell'articolo 1 e dell'allegato B della  legge
          9 luglio 2015, n. 114 (Delega al Governo per il recepimento
          delle  direttive  europee  e  l'attuazione  di  altri  atti
          dell'Unione europea - Legge di  delegazione  europea  2014)
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 31 luglio 2015, n. 176,
          cosi' recita: 
              "Art.  1.  Delega  al  Governo  per   l'attuazione   di
          direttive europee 
              In vigore dal 15 agosto 2015 
              1. Il  Governo  e'  delegato  ad  adottare  secondo  le
          procedure, i principi e i criteri  direttivi  di  cui  agli
          articoli 31 e 32 della legge 24 dicembre 2012,  n.  234,  i
          decreti  legislativi  per  l'attuazione   delle   direttive
          elencate negli allegati A e B alla presente legge. 
              2. I termini per l'esercizio delle deleghe  di  cui  al
          comma 1 sono individuati ai sensi dell'articolo  31,  comma
          1, della legge 24 dicembre 2012, n. 234. 
              3.  Gli  schemi   dei   decreti   legislativi   recanti
          attuazione  delle  direttive  elencate   nell'allegato   B,
          nonche', qualora sia previsto il ricorso a sanzioni penali,
          quelli relativi  all'attuazione  delle  direttive  elencate
          nell'allegato A, sono trasmessi, dopo l'acquisizione  degli
          altri pareri previsti dalla legge, alla Camera dei deputati
          e al Senato della  Repubblica  affinche'  su  di  essi  sia
          espresso il parere dei competenti organi parlamentari. 
              4. Eventuali spese non contemplate da leggi  vigenti  e
          che   non   riguardano    l'attivita'    ordinaria    delle
          amministrazioni statali o regionali possono essere previste
          nei decreti legislativi recanti attuazione delle  direttive
          elencate negli allegati A e B nei  soli  limiti  occorrenti
          per  l'adempimento  degli  obblighi  di  attuazione   delle
          direttive stesse; alla  relativa  copertura,  nonche'  alla
          copertura  delle  minori  entrate  eventualmente  derivanti
          dall'attuazione  delle  direttive,  in   quanto   non   sia
          possibile farvi fronte con  i  fondi  gia'  assegnati  alle
          competenti amministrazioni, si provvede a carico del  fondo
          di rotazione di cui all'articolo 5 della  legge  16  aprile
          1987, n. 183. Qualora la dotazione del  predetto  fondo  si
          rivelasse insufficiente, i decreti  legislativi  dai  quali
          derivino  nuovi  o  maggiori  oneri   sono   emanati   solo
          successivamente all'entrata  in  vigore  dei  provvedimenti
          legislativi   che   stanziano   le    occorrenti    risorse
          finanziarie, in conformita' all'articolo 17, comma 2, della
          legge 31 dicembre 2009, n. 196.  Gli  schemi  dei  predetti
          decreti legislativi  sono,  in  ogni  caso,  sottoposti  al
          parere delle Commissioni parlamentari competenti anche  per
          i profili finanziari, ai sensi dell'articolo 31,  comma  4,
          della legge 24 dicembre 2012, n. 234." 
              "Allegato B 
              (articolo 1, comma 1) 
              In vigore dal 15 agosto 2015 
              1) 2010/53/UE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,
          del 7 luglio  2010,  relativa  alle  norme  di  qualita'  e
          sicurezza  degli  organi  umani  destinati   ai   trapianti
          (termine di recepimento 27 agosto 2012); 
              2)   2012/25/UE   direttiva   di    esecuzione    della
          Commissione,  del  9  ottobre  2012,  che   stabilisce   le
          procedure informative per lo scambio tra  Stati  membri  di
          organi umani destinati ai trapianti (termine di recepimento
          10 aprile 2014); 
              3) 2013/35/UE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,
          del 26 giugno 2013, sulle disposizioni minime di  sicurezza
          e di salute  relative  all'esposizione  dei  lavoratori  ai
          rischi    derivanti    dagli    agenti    fisici     (campi
          elettromagnetici) (ventesima direttiva particolare ai sensi
          dell'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva  89/391/CEE)
          e  che  abroga  la   direttiva   2004/40/CE   (termine   di
          recepimento 1º luglio 2016); 
              4) 2013/40/UE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,
          del 12 agosto 2013, relativa agli attacchi contro i sistemi
          di informazione  e  che  sostituisce  la  decisione  quadro
          2005/222/GAI  del  Consiglio  (termine  di  recepimento   4
          settembre 2015); 
              5) 2013/48/UE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,
          del 22 ottobre 2013, relativa al diritto di avvalersi di un
          difensore nel procedimento penale  e  nel  procedimento  di
          esecuzione del mandato d'arresto  europeo,  al  diritto  di
          informare  un  terzo  al  momento  della  privazione  della
          liberta' personale e al diritto delle persone private della
          liberta'  personale  di  comunicare  con  terzi  e  con  le
          autorita' consolari (termine  di  recepimento  27  novembre
          2016); 
              6) 2013/50/UE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,
          del 22  ottobre  2013,  recante  modifica  della  direttiva
          2004/109/CE  del  Parlamento  europeo  e   del   Consiglio,
          sull'armonizzazione   degli   obblighi    di    trasparenza
          riguardanti le informazioni sugli emittenti  i  cui  valori
          mobiliari sono ammessi  alla  negoziazione  in  un  mercato
          regolamentato, della direttiva  2003/71/CE  del  Parlamento
          europeo  e  del  Consiglio,  relativa   al   prospetto   da
          pubblicare  per  l'offerta  pubblica  o  l'ammissione  alla
          negoziazione di strumenti  finanziari,  e  della  direttiva
          2007/14/CE della Commissione, che stabilisce  le  modalita'
          di applicazione  di  talune  disposizioni  della  direttiva
          2004/109/CE (termine di recepimento 26 novembre 2015); 
              7) 2013/51/Euratom del Consiglio, del 22 ottobre  2013,
          che stabilisce requisiti per la tutela della  salute  della
          popolazione   relativamente   alle   sostanze   radioattive
          presenti nelle acque destinate al consumo umano (termine di
          recepimento 28 novembre 2015); 
              8) 2013/53/UE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,
          del 20 novembre 2013, relativa alle imbarcazioni da diporto
          e alle moto d'acqua e  che  abroga  la  direttiva  94/25/CE
          (termine di recepimento 18 gennaio 2016); 
              9) 2013/54/UE del Parlamento europeo e  del  Consiglio,
          del 20 novembre 2013,  relativa  a  talune  responsabilita'
          dello Stato di bandiera  ai  fini  della  conformita'  alla
          convenzione sul lavoro  marittimo  del  2006  e  della  sua
          applicazione (termine di recepimento 31 marzo 2015); 
              10) 2013/55/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 20 novembre  2013,  recante  modifica  della  direttiva
          2005/36/CE  relativa  al  riconoscimento  delle  qualifiche
          professionali e del regolamento (UE) n. 1024/2012  relativo
          alla cooperazione amministrativa attraverso il  sistema  di
          informazione  del  mercato  interno   («regolamento   IMI»)
          (termine di recepimento 18 gennaio 2016); 
              11) 2013/56/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 20 novembre 2013, che modifica la direttiva  2006/66/CE
          del Parlamento europeo e del Consiglio relativa  a  pile  e
          accumulatori e ai rifiuti di pile e accumulatori per quanto
          riguarda l'immissione sul mercato di batterie  portatili  e
          di  accumulatori  contenenti  cadmio  destinati  a   essere
          utilizzati negli utensili elettrici senza fili e di pile  a
          bottone con un basso tenore di mercurio, e  che  abroga  la
          decisione  2009/603/CE  della   Commissione   (termine   di
          recepimento 1º luglio 2015); 
              12) 2013/59/Euratom del Consiglio, del 5 dicembre 2013,
          che stabilisce norme  fondamentali  di  sicurezza  relative
          alla    protezione    contro    i    pericoli     derivanti
          dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e  che  abroga
          le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 96/29/Euratom,
          97/43/Euratom e 2003/122/Euratom (termine di recepimento  6
          febbraio 2018); 
              13) 2014/17/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 4 febbraio 2014, in merito ai contratti di  credito  ai
          consumatori relativi a beni immobili residenziali e recante
          modifica delle direttive  2008/48/CE  e  2013/36/UE  e  del
          regolamento (UE) n. 1093/2010 (termine  di  recepimento  21
          marzo 2016); 
              14) 2014/27/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 26 febbraio 2014, che modifica le direttive  92/58/CEE,
          92/85/CEE, 94/33/CE, 98/24/CE del Consiglio e la  direttiva
          2004/37/CE del Parlamento  europeo  e  del  Consiglio  allo
          scopo  di  allinearle  al  regolamento  (CE)  n.  1272/2008
          relativo   alla   classificazione,   all'etichettatura    e
          all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (termine  di
          recepimento 1ºgiugno 2015); 
              15) 2014/28/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 26 febbraio 2014,  concernente  l'armonizzazione  delle
          legislazioni degli  Stati  membri  relative  alla  messa  a
          disposizione sul mercato e al controllo degli esplosivi per
          uso civile (rifusione) (termine di  recepimento  19  aprile
          2016); 
              16) 2014/29/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 26 febbraio 2014,  concernente  l'armonizzazione  delle
          legislazioni degli  Stati  membri  relative  alla  messa  a
          disposizione sul mercato di recipienti semplici a pressione
          (rifusione) (termine di recepimento 19 aprile 2016); 
              17) 2014/30/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 26 febbraio 2014,  concernente  l'armonizzazione  delle
          legislazioni   degli    Stati    membri    relative    alla
          compatibilita'  elettromagnetica  (rifusione)  (termine  di
          recepimento 19 aprile 2016); 
              18) 2014/31/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 26 febbraio 2014,  concernente  l'armonizzazione  delle
          legislazioni degli  Stati  membri  relative  alla  messa  a
          disposizione  sul  mercato  di  strumenti  per   pesare   a
          funzionamento  non  automatico  (rifusione)   (termine   di
          recepimento 19 aprile 2016); 
              19) 2014/32/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 26 febbraio 2014,  concernente  l'armonizzazione  delle
          legislazioni degli  Stati  membri  relative  alla  messa  a
          disposizione sul mercato di strumenti di misura (rifusione)
          (termine di recepimento 19 aprile 2016); 
              20) 2014/34/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 26 febbraio 2014,  concernente  l'armonizzazione  delle
          legislazioni degli Stati membri relative agli apparecchi  e
          sistemi di protezione  destinati  a  essere  utilizzati  in
          atmosfera potenzialmente esplosiva (rifusione) (termine  di
          recepimento 19 aprile 2016); 
              21) 2014/35/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 26 febbraio 2014,  concernente  l'armonizzazione  delle
          legislazioni degli  Stati  membri  relative  alla  messa  a
          disposizione sul mercato del materiale elettrico  destinato
          a  essere  adoperato  entro  taluni  limiti   di   tensione
          (rifusione) (termine di recepimento 19 aprile 2016); 
              22) 2014/36/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 26 febbraio 2014, sulle condizioni  di  ingresso  e  di
          soggiorno dei  cittadini  di  paesi  terzi  per  motivi  di
          impiego in qualita' di lavoratori  stagionali  (termine  di
          recepimento 30 settembre 2016); 
              23) 2014/41/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 3 aprile 2014, relativa all'ordine europeo di  indagine
          penale (termine di recepimento 22 maggio 2017); 
              24) 2014/48/UE del Consiglio, del 24  marzo  2014,  che
          modifica la direttiva 2003/48/CE in materia  di  tassazione
          dei redditi  da  risparmio  sotto  forma  di  pagamenti  di
          interessi (termine di recepimento 1ºgennaio 2016); 
              25) 2014/49/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 16 aprile 2014, relativa ai  sistemi  di  garanzia  dei
          depositi  (rifusione)  (termine  di  recepimento  3  luglio
          2015); 
              26) 2014/50/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 16  aprile  2014,  relativa  ai  requisiti  minimi  per
          accrescere la mobilita' dei  lavoratori  tra  Stati  membri
          migliorando l'acquisizione e  la  salvaguardia  di  diritti
          pensionistici  complementari  (termine  di  recepimento  21
          maggio 2018); 
              27) 2014/51/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 16 aprile 2014, che modifica le direttive 2003/71/CE  e
          2009/138/CE e i regolamenti  (CE)  n.  1060/2009,  (UE)  n.
          1094/2010 e (UE) n. 1095/2010 per quanto riguarda i  poteri
          dell'Autorita'  europea  di  vigilanza  (Autorita'  europea
          delle  assicurazioni   e   delle   pensioni   aziendali   e
          professionali)  e  dell'Autorita'  europea   di   vigilanza
          (Autorita'  europea  degli  strumenti  finanziari   e   dei
          mercati) (termine di recepimento 31 marzo 2015); 
              28) 2014/52/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 16 aprile 2014, che modifica  la  direttiva  2011/92/UE
          concernente  la  valutazione  dell'impatto  ambientale   di
          determinati  progetti  pubblici  e  privati   (termine   di
          recepimento 16 maggio 2017); 
              29) 2014/53/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 16  aprile  2014,  concernente  l'armonizzazione  delle
          legislazioni degli  Stati  membri  relative  alla  messa  a
          disposizione sul mercato di  apparecchiature  radio  e  che
          abroga la direttiva 1999/5/CE (termine  di  recepimento  12
          giugno 2016); 
              30) 2014/54/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del  16  aprile  2014,  relativa  alle  misure  intese   ad
          agevolare l'esercizio dei diritti conferiti  ai  lavoratori
          nel  quadro  della  libera  circolazione   dei   lavoratori
          (termine di recepimento 21 maggio 2016); 
              31) 2014/55/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 16 aprile 2014, relativa alla fatturazione  elettronica
          negli appalti pubblici (termine di recepimento 27  novembre
          2018); 
              32) 2014/56/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 16 aprile 2014, che modifica  la  direttiva  2006/43/CE
          relativa alle revisioni legali  dei  conti  annuali  e  dei
          conti consolidati (termine di recepimento 17 giugno 2016); 
              33) 2014/57/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 16 aprile 2014, relativa alle sanzioni penali  in  caso
          di abusi di mercato (direttiva abusi di  mercato)  (termine
          di recepimento 3 luglio 2016); 
              34)   2014/58/UE   direttiva   di   esecuzione    della
          Commissione, del 16 aprile 2014, che  istituisce,  a  norma
          della direttiva 2007/23/CE del  Parlamento  europeo  e  del
          Consiglio, un sistema per la tracciabilita' degli  articoli
          pirotecnici (termine di recepimento 30 aprile 2015); 
              35) 2014/59/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 15 maggio 2014, che istituisce un quadro di risanamento
          e risoluzione degli  enti  creditizi  e  delle  imprese  di
          investimento e che modifica  la  direttiva  82/891/CEE  del
          Consiglio,   e   le   direttive   2001/24/CE,   2002/47/CE,
          2004/25/CE, 2005/56/CE, 2007/36/CE, 2011/35/UE,  2012/30/UE
          e 2013/36/UE e i regolamenti (UE) n. 1093/2010  e  (UE)  n.
          648/2012, del Parlamento europeo e del  Consiglio  (termine
          di recepimento 31 dicembre 2014); 
              36) 2014/60/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 15 maggio 2014, relativa  alla  restituzione  dei  beni
          culturali usciti illecitamente dal territorio di uno  Stato
          membro e che modifica  il  regolamento  (UE)  n.  1024/2012
          (Rifusione) (termine di recepimento 18 dicembre 2015); 
              37) 2014/61/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 15 maggio 2014, recante misure volte a ridurre i  costi
          dell'installazione di reti di comunicazione elettronica  ad
          alta velocita' (termine di recepimento 1ºgennaio 2016); 
              38) 2014/62/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 15 maggio 2014, sulla protezione  mediante  il  diritto
          penale dell'euro e di altre monete contro la falsificazione
          e che sostituisce  la  decisione  quadro  2000/383/GAI  del
          Consiglio (termine di recepimento 23 maggio 2016); 
              39) 2014/63/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 15 maggio 2014, che modifica la  direttiva  2001/110/CE
          del Consiglio concernente il miele (termine di  recepimento
          24 giugno 2015); 
              40) 2014/65/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 15 maggio 2014, relativa  ai  mercati  degli  strumenti
          finanziari e che modifica  la  direttiva  2002/92/CE  e  la
          direttiva 2011/61/UE (rifusione) (termine di recepimento  3
          luglio 2016); 
              41) 2014/66/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del  15  maggio  2014,  sulle  condizioni  di  ingresso   e
          soggiorno  di  cittadini  di  paesi  terzi  nell'ambito  di
          trasferimenti intra-societari (termine  di  recepimento  29
          novembre 2016); 
              42) 2014/67/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del  15  maggio  2014,  concernente  l'applicazione   della
          direttiva 96/71/CE  relativa  al  distacco  dei  lavoratori
          nell'ambito  di  una  prestazione  di  servizi  e   recante
          modifica del regolamento (UE) n.  1024/2012  relativo  alla
          cooperazione  amministrativa  attraverso  il   sistema   di
          informazione  del  mercato  interno   («regolamento   IMI»)
          (termine di recepimento 18 giugno 2016); 
              43) 2014/68/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 15  maggio  2014,  concernente  l'armonizzazione  delle
          legislazioni degli  Stati  membri  relative  alla  messa  a
          disposizione  sul  mercato  di  attrezzature  a   pressione
          (rifusione) (termine di recepimento 28 febbraio 2015); 
              44) 2014/86/UE del Consiglio,  dell'8  luglio  2014,  e
          (UE) 2015/121 del Consiglio, del 27 gennaio  2015,  recanti
          modifica della direttiva 2011/96/UE, concernente il  regime
          fiscale comune applicabile alle societa' madri e figlie  di
          Stati membri diversi (termine di  recepimento  31  dicembre
          2015); 
              45) 2014/87/Euratom del Consiglio, dell'8 luglio  2014,
          che modifica la direttiva 2009/71/Euratom che istituisce un
          quadro comunitario per la sicurezza nucleare degli impianti
          nucleari (termine di recepimento 15 agosto 2017); 
              46) 2014/89/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 23  luglio  2014,  che  istituisce  un  quadro  per  la
          pianificazione   dello   spazio   marittimo   (termine   di
          recepimento 18 settembre 2016); 
              47) 2014/91/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del  23  luglio  2014,  recante  modifica  della  direttiva
          2009/65/CE concernente il coordinamento delle  disposizioni
          legislative, regolamentari e amministrative in  materia  di
          taluni  organismi  di  investimento  collettivo  in  valori
          mobiliari (OICVM),  per  quanto  riguarda  le  funzioni  di
          depositario,  le  politiche  retributive  e   le   sanzioni
          (termine di recepimento 18 marzo 2016); 
              48) 2014/94/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del   22   ottobre    2014,    sulla    realizzazione    di
          un'infrastruttura per i combustibili  alternativi  (termine
          di recepimento 18 novembre 2016); 
              49) 2014/95/UE del Parlamento europeo e del  Consiglio,
          del 22  ottobre  2014,  recante  modifica  della  direttiva
          2013/34/UE  per  quanto  riguarda   la   comunicazione   di
          informazioni di carattere non finanziario e di informazioni
          sulla diversita' da parte di talune  imprese  e  di  taluni
          gruppi di  grandi  dimensioni  (termine  di  recepimento  6
          dicembre 2016); 
              50) 2014/100/UE della Commissione, del 28 ottobre 2014,
          recante modifica della direttiva 2002/59/CE del  Parlamento
          europeo e del  Consiglio  relativa  all'istituzione  di  un
          sistema comunitario di monitoraggio del traffico  navale  e
          d'informazione (termine di recepimento 18 novembre 2015); 
              51) 2014/104/UE del Parlamento europeo e del Consiglio,
          del 26 novembre 2014,  relativa  a  determinate  norme  che
          regolano le azioni per il risarcimento del danno  ai  sensi
          del diritto nazionale per violazioni delle disposizioni del
          diritto della concorrenza degli Stati membri e  dell'Unione
          europea (termine di recepimento 27 dicembre 2016); 
              52) 2014/107/UE del Consiglio,  del  9  dicembre  2014,
          recante modifica  della  direttiva  2011/16/UE  per  quanto
          riguarda lo scambio automatico obbligatorio di informazioni
          nel settore fiscale (termine  di  recepimento  31  dicembre
          2015); 
              53) 2014/112/UE del Consiglio, del  19  dicembre  2014,
          che attua  l'accordo  europeo  concernente  taluni  aspetti
          dell'organizzazione dell'orario di lavoro nel trasporto per
          vie navigabili interne,  concluso  tra  la  European  Barge
          Union (EBU), l'Organizzazione europea dei capitani (ESO)  e
          la Federazione europea dei lavoratori dei  trasporti  (ETF)
          (termine di recepimento 31 dicembre 2016); 
              54) (UE) 2015/13 direttiva delegata della  Commissione,
          del 31 ottobre 2014,  che  modifica  l'allegato  III  della
          direttiva  2014/32/UE  del   Parlamento   europeo   e   del
          Consiglio, per quanto riguarda  il  campo  di  portata  dei
          contatori dell'acqua  (termine  di  recepimento  19  aprile
          2016); 
              55)  (UE)  2015/412  del  Parlamento  europeo   e   del
          Consiglio, dell'11 marzo 2015, che  modifica  la  direttiva
          2001/18/CE per quanto  concerne  la  possibilita'  per  gli
          Stati membri di  limitare  o  vietare  la  coltivazione  di
          organismi   geneticamente   modificati   (OGM)   sul   loro
          territorio (senza termine di recepimento); 
              56)  (UE)  2015/413  del  Parlamento  europeo   e   del
          Consiglio, dell'11  marzo  2015,  intesa  ad  agevolare  lo
          scambio transfrontaliero di informazioni  sulle  infrazioni
          in materia di sicurezza stradale (termine di recepimento  6
          maggio 2015)." 
 
          Note all'art. 1: 
              Si riporta il testo degli artt. 73, 74, 75, 76, 77, 78,
          79, 84 e 166 del decreto legislativo 22  gennaio  2004,  n.
          42, citato nelle note alle premesse, cosi' come  modificati
          dal presente decreto: 
              "Art. 73 Denominazioni 
              In vigore dal 24 aprile 2008 
              1. Nella presente sezione e nella sezione III di questo
          Capo si intendono: 
              a) per «regolamento CE» il regolamento (CE) n. 116/2009
          del   18   dicembre    2008    del    Consiglio    relativo
          all'esportazione di beni culturali; 
              b) per «direttiva UE» la direttiva n. 2014/60/UE del 15
          maggio 2014 del Parlamento europeo e del Consiglio relativa
          alla restituzione dei beni culturali  usciti  illecitamente
          dal territorio di  uno  Stato  membro  e  che  modifica  il
          regolamento (UE) n. 1024/2012; 
              c) per «Stato richiedente», lo Stato membro dell'Unione
          europea che promuove l'azione di restituzione a norma della
          sezione III.". 
              "Art. 74 Esportazione di beni culturali dal  territorio
          dell'Unione europea 
              In vigore dal 24 aprile 2008 
              1.  L'esportazione   al   di   fuori   del   territorio
          dell'Unione europea degli oggetti indicati nell'allegato  A
          e' disciplinata dal regolamento CE e dal presente articolo. 
              2. Ai fini di cui all'articolo 3  del  regolamento  CE,
          gli uffici di esportazione  del  Ministero  sono  autorita'
          competenti per il rilascio delle licenze  di  esportazione.
          Il Ministero redige l'elenco di detti uffici e lo  comunica
          alla Commissione europea; segnala, altresi', ogni eventuale
          modifica  dello  stesso  entro  due  mesi  dalla   relativa
          effettuazione. 
              3. La licenza di esportazione prevista dall'articolo  2
          del  regolamento   CE   e'   rilasciata   dall'ufficio   di
          esportazione  contestualmente   all'attestato   di   libera
          circolazione, ed e' valida per sei mesi. La  detta  licenza
          puo' essere rilasciata, dallo stesso ufficio che ha  emesso
          l'attestato,  anche   non   contestualmente   all'attestato
          medesimo,  ma  non  oltre  trenta  mesi  dal  rilascio   di
          quest'ultimo. 
              4. Per gli oggetti indicati nell'allegato A,  l'ufficio
          di esportazione puo' rilasciare, a richiesta, anche licenza
          di esportazione temporanea, alle condizioni  e  secondo  le
          modalita' stabilite dagli articoli 66, 67 e 71. 
              5. Le disposizioni della  sezione  1-bis  del  presente
          capo non si applicano agli oggetti entrati  nel  territorio
          dello Stato con licenza di esportazione rilasciata da altro
          Stato membro dell'Unione europea a  norma  dell'articolo  2
          del regolamento  CE,  per  la  durata  di  validita'  della
          licenza medesima.". 
              "Art. 75 Restituzione 
              In vigore dal 24 aprile 2008 
              1. Nell'ambito dell'Unione europea, la restituzione dei
          beni culturali usciti illecitamente dal territorio  di  uno
          Stato membro dopo il 31 dicembre  1992  e'  regolata  dalle
          disposizioni della presente  sezione,  che  recepiscono  la
          direttiva UE. 
              2. Ai fini della direttiva  UE,  si  intende  per  bene
          culturale un bene che e' stato classificato o  definito  da
          uno Stato membro, prima o dopo essere illecitamente  uscito
          dal territorio  di  tale  Stato  membro,  tra  i  beni  del
          patrimonio  culturale  dello  Stato  medesimo,   ai   sensi
          dell'articolo 36 del Trattato sul funzionamento dell'Unione
          europea. 
              3. (abrogato) 
              4.  E'  illecita  l'uscita  dei   beni   avvenuta   dal
          territorio  di  uno  Stato  membro  in   violazione   della
          legislazione di detto Stato in materia  di  protezione  del
          patrimonio culturale nazionale o del regolamento CE, ovvero
          determinata dal mancato  rientro  dei  beni  medesimi  alla
          scadenza  del  termine   fissato   nel   provvedimento   di
          autorizzazione alla spedizione temporanea. 
              5. Si considerano illecitamente usciti anche i beni dei
          quali  sia  stata  autorizzata  la  spedizione   temporanea
          qualora siano violate  le  prescrizioni  stabilite  con  il
          provvedimento di autorizzazione. 
              6. La restituzione e' ammessa se le condizioni indicate
          nei commi 4 e 5 sussistono al  momento  della  proposizione
          della domanda.". 
              "Art. 76 Assistenza e  collaborazione  a  favore  degli
          Stati membri dell'Unione europea 
              In vigore dal 24 aprile 2008 
              1. L'autorita' centrale prevista dall'articolo 4  della
          direttiva UE  e',  per  l'Italia,  il  Ministero.  Esso  si
          avvale, per i vari compiti indicati  nella  direttiva,  dei
          suoi  organi   centrali   e   periferici,   nonche'   della
          cooperazione degli  altri  Ministeri,  degli  altri  organi
          dello Stato, delle regioni  e  degli  altri  enti  pubblici
          territoriali. 
              2. Per il  ritrovamento  e  la  restituzione  dei  beni
          culturali appartenenti al patrimonio di altro Stato  membro
          dell'Unione europea, il Ministero: 
              a) assicura la propria  collaborazione  alle  autorita'
          competenti degli altri Stati membri; 
              b) fa eseguire sul territorio nazionale ricerche  volte
          alla localizzazione del bene e alla identificazione di  chi
          lo  possieda  o  comunque  lo  detenga.  Le  ricerche  sono
          disposte su domanda dello Stato richiedente,  corredata  di
          ogni notizia e documento utili per agevolare  le  indagini,
          con particolare riguardo alla localizzazione del bene; 
              c)  notifica   agli   Stati   membri   interessati   il
          ritrovamento nel territorio nazionale di  un  bene  la  cui
          illecita uscita da uno Stato membro  possa  presumersi  per
          indizi precisi e concordanti; 
              d)  agevola  le  operazioni   che   lo   Stato   membro
          interessato  esegue  per  verificare,  in  ordine  al  bene
          oggetto  della  notifica  di  cui  alla  lettera   c),   la
          sussistenza dei presupposti  e  delle  condizioni  indicati
          all'articolo 75, purche' tali operazioni vengano effettuate
          entro sei mesi dalla notifica stessa. Qualora  la  verifica
          non sia eseguita entro  il  prescritto  termine,  non  sono
          applicabili le disposizioni contenute nella lettera e); 
              e) dispone, ove necessario, la rimozione del bene e  la
          sua temporanea custodia presso  istituti  pubblici  nonche'
          ogni   altra   misura   necessaria   per   assicurarne   la
          conservazione ed impedirne la sottrazione alla procedura di
          restituzione; 
              f)  favorisce  l'amichevole  composizione,  tra   Stato
          richiedente e possessore o detentore a qualsiasi titolo del
          bene, di ogni controversia concernente la  restituzione.  A
          tal fine, tenuto conto della qualita' dei soggetti e  della
          natura del bene, il  Ministero  puo'  proporre  allo  Stato
          richiedente  e  ai  soggetti  possessori  o  detentori   la
          definizione  della  controversia  mediante  arbitrato,   da
          svolgersi secondo la legislazione italiana, e  raccogliere,
          per l'effetto, il formale accordo di entrambe le parti. 
              2-bis. L'autorita' centrale, al  fine  di  cooperare  e
          consultarsi con gli altri Stati  membri  e  per  diffondere
          tutte le pertinenti informazioni correlate a casi  relative
          ai  beni  culturali  rubati  o  usciti  illecitamente   dal
          territorio  nazionale,  utilizza  un  modulo  del   sistema
          d'informazione  del  mercato  interno,  di  seguito  «IMI»,
          stabilito dal regolamento (UE) n. 1024/2012, specificamente
          adattato per i beni culturali.". 
              "Art. 77 Azione di restituzione 
              In vigore dal 1° maggio 2004 
              1. Per i beni culturali usciti illecitamente  dal  loro
          territorio, gli Stati membri  dell'Unione  europea  possono
          esercitare l'azione di restituzione  davanti  all'autorita'
          giudiziaria    ordinaria,    secondo    quanto     previsto
          dall'articolo 75. 
              2. L'azione e' proposta davanti al tribunale del  luogo
          in cui il bene si trova. 
              3. Oltre ai requisiti previsti  nell'articolo  163  del
          codice  di  procedura  civile,  l'atto  di  citazione  deve
          contenere: 
              a) un documento descrittivo del bene richiesto  che  ne
          certifichi la qualita' di bene culturale; 
              b) la dichiarazione delle  autorita'  competenti  dello
          Stato richiedente relativa all'uscita illecita del bene dal
          territorio nazionale. 
              4. L'atto di citazione  e'  notificato,  oltre  che  al
          possessore o al detentore  a  qualsiasi  titolo  del  bene,
          anche al  Ministero  per  essere  annotato  nello  speciale
          registro  di  trascrizione  delle  domande  giudiziali   di
          restituzione. 
              5.  Il  Ministero  notifica  immediatamente  l'avvenuta
          trascrizione alle  autorita'  centrali  degli  altri  Stati
          membri, utilizzando un modulo del sistema IMI stabilito dal
          regolamento (UE) n. 1024/2012, specificamente adattato  per
          i beni culturali.". 
              "Art.  78  Termini  di  decadenza  e  di   prescrizione
          dell'azione 
              1. L'azione di restituzione  e'  promossa  nel  termine
          perentorio di tre  anni  a  decorrere  dal  giorno  in  cui
          l'Autorita' centrale richiedente ha avuto conoscenza che il
          bene uscito illecitamente si trova in un determinato  luogo
          e ne ha identificato il possessore o detentore a  qualsiasi
          titolo. 
              2. L'azione di restituzione si prescrive in  ogni  caso
          entro il termine di  trenta  anni  dal  giorno  dell'uscita
          illecita del bene dal territorio dello Stato richiedente. 
              3. L'azione di restituzione non si prescrive per i beni
          appartenenti a collezioni pubbliche museali, archivi, fondi
          di   conservazione    di    biblioteche    e    istituzioni
          ecclesiastiche o altre istituzioni religiose.". 
              "Art. 79 Indennizzo 
              1. Il tribunale, nel disporre la restituzione del bene,
          puo', su domanda  della  parte  interessata,  liquidare  un
          indennizzo determinato in base a criteri equitativi. 
              2. Per ottenere l'indennizzo previsto dal comma  1,  il
          soggetto interessato e' tenuto a dimostrare di aver  usato,
          all'atto  dell'acquisizione,  la  diligenza  necessaria   a
          seconda  delle  circostanze.  Per  determinare  l'esercizio
          della diligenza richiesta da parte del possessore si  tiene
          conto  di  tutte  le  circostanze   dell'acquisizione,   in
          particolare  della  documentazione  sulla  provenienza  del
          bene, delle autorizzazioni di uscita prescritte dal diritto
          dello Stato membro richiedente, della qualita' delle parti,
          del prezzo  pagato,  del  fatto  che  il  possessore  abbia
          consultato o meno i registri accessibili dei beni culturali
          rubati e ogni informazione pertinente  che  avrebbe  potuto
          ragionevolmente ottenere o di qualsiasi altra  pratica  cui
          una  persona   ragionevole   avrebbe   fatto   ricorso   in
          circostanze analoghe. 
              3. Il soggetto che abbia acquisito il possesso del bene
          per donazione, eredita' o legato non  puo'  beneficiare  di
          una posizione piu' favorevole di quella del  proprio  dante
          causa. 
              4. Lo Stato richiedente che sia obbligato al  pagamento
          dell'indennizzo puo' rivalersi nei confronti  del  soggetto
          responsabile dell'illecita circolazione.". 
              "Art. 84 Informazioni alla  Commissione  europea  e  al
          Parlamento nazionale 
              1. Il Ministro informa  la  Commissione  europea  delle
          misure adottate dall'Italia per assicurare l'esecuzione del
          regolamento CE e acquisisce le corrispondenti  informazioni
          trasmesse alla Commissione dagli altri Stati membri. 
              2. Il Ministro trasmette annualmente al Parlamento,  in
          allegato  allo  stato  di  previsione   della   spesa   del
          Ministero, una relazione sull'attuazione del presente  Capo
          nonche'  sull'attuazione   della   direttiva   UE   e   del
          regolamento CE in Italia e negli altri Stati membri. 
              3.  Il   Ministro,   sentito   il   competente   organo
          consultivo,  predispone  ogni   tre   anni   la   relazione
          sull'applicazione del regolamento CE e ogni cinque anni  la
          relazione  sull'applicazione  della  direttiva  UE  per  la
          Commissione  indicata  al  comma  1.  Le   relazioni   sono
          trasmesse al Parlamento.". 
              "Art.  166  Omessa  restituzione   di   documenti   per
          l'esportazione 
              In vigore dal 1° maggio 2004 
              1. Chi, effettuata l'esportazione di un bene  culturale
          al di fuori del territorio dell'Unione europea ai sensi del
          regolamento  CE,  non  rende  al  competente   ufficio   di
          esportazione l'esemplare n. 3 del formulario  previsto  dal
          regolamento (CE) n. 1081/2012,  della  Commissione,  del  9
          novembre  2012,  recante  disposizioni  d'applicazione  del
          regolamento CE, e' punito con  la  sanzione  amministrativa
          del pagamento di una somma da euro 103,50 a euro 620.". 
              La  rubrica  dell'allegato   A   del   citato   decreto
          legislativo 22 gennaio 2004, n.  42,  come  modificata  dal
          presente decreto, cosi' recita: 
              "Allegato A (Integrativo della disciplina di  cui  agli
          artt. 63, comma 1; 74, commi 1 e 3".