stai visualizzando l'atto

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 17 dicembre 2015, n. 207

Regolamento in materia di parametri fisici per l'ammissione ai concorsi per il reclutamento nelle Forze armate, nelle Forze di polizia a ordinamento militare e civile e nel Corpo nazionale dei vigili del fuoco, a norma della legge 12 gennaio 2015, n. 2. (15G00224)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 13/01/2016 (Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 22/06/2017)
nascondi
vigente al 29/04/2024
  • Allegati
Testo in vigore dal: 13-1-2016
 
 
 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
 
  Visto l'articolo 87, quinto comma, della Costituzione; 
  Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive  modificazioni,
recante la disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
Presidenza del Consiglio dei ministri, e  in  particolare  l'articolo
17, comma 1; 
  Vista la legge 12 gennaio 2015, n. 2, che nel modificare l'articolo
635  del  codice  dell'ordinamento  militare,  di  cui   al   decreto
legislativo 15 marzo 2010, n. 66, ha previsto che  il  requisito  dei
limiti di altezza sia sostituito da parametri fisici  correlati  alla
composizione corporea, alla forza muscolare e alla  massa  metabolica
attiva secondo tabelle stabilite nel regolamento; 
  Visti i commi 2 e 3 dell'articolo 1, della citata legge  n.  2  del
2015, i  quali  prevedono  che  con  regolamento  adottato  ai  sensi
dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988, n. 400,  siano
stabiliti  parametri  fisici   unici   e   omogenei -   differenziati
esclusivamente  in  relazione  al  sesso  maschile  e  femminile  del
candidato - per il reclutamento del personale delle  Forze  armate  e
per l'accesso ai ruoli del personale delle Forze  di  polizia  e  nel
Corpo  nazionale  dei  vigili  del  fuoco,  apportando  altresi'   le
necessarie modifiche al regolamento di cui al decreto del  Presidente
della Repubblica 15 marzo 2010, n. 90; 
  Visto il decreto del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri  22
luglio 1987, n. 411, e successive  modificazioni,  recante  specifici
limiti di altezza per la partecipazione ai concorsi pubblici; 
  Visto il decreto del Ministro dell'interno 30 giugno 2003, n.  198,
recante regolamento dei requisiti di  idoneita'  fisica,  psichica  e
attitudinale di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi
per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia  di  Stato  e  gli
appartenenti ai predetti ruoli; 
  Visto il decreto legislativo 15 marzo 2010,  n.  66,  e  successive
modificazioni, recante il codice dell'ordinamento militare; 
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 15 marzo 2010,  n.
90,  e  successive  modificazioni,  recante  il  testo  unico   delle
disposizioni regolamentari in  materia  di  ordinamento  militare,  a
norma dell'articolo 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246; 
  Vista la preliminare  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 31 luglio 2015; 
  Udito il parere del Consiglio  di  Stato,  espresso  dalla  Sezione
consultiva per gli atti  normativi  nell'adunanza  del  10  settembre
2015; 
  Acquisiti i pareri delle competenti Commissioni  della  Camera  dei
deputati e del Senato della Repubblica rispettivamente in data 8 e 14
ottobre 2015; 
  Vista la  definitiva  deliberazione  del  Consiglio  dei  ministri,
adottata nella riunione del 4 dicembre 2015; 
  Sulla proposta del  Presidente  del  Consiglio  dei  ministri,  dei
Ministri della difesa, dell'interno, dell'economia e delle finanze  e
delle politiche agricole alimentari e forestali, di concerto  con  il
Ministro della salute; 
 
                                Emana 
 
 
                      il seguente regolamento: 
 
                               Art. 1 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente regolamento si intende per: 
    a) composizione corporea: la percentuale di massa grassa presente
nell'organismo, valutata tramite bioimpedenziometria; 
    b) forza muscolare: la forza del  muscolo  striato  valutata  con
dinamometro alla mano dominante espressa in chilogrammi (Kg); 
    c) massa metabolicamente attiva: la percentuale  di  massa  magra
teorica dell'organismo  che  riveste  una  rilevanza  metabolica  con
riferimento all'apparato muscolare valutata con bioimpedenziometria. 
          Avvertenza: 
              Il testo delle note qui  pubblicato  e'  stato  redatto
          dall'Amministrazione  competente  per  materia,  ai   sensi
          dell'articolo 10, commi  2  e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni    sulla    promulgazione     delle     leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato con decreto del Presidente  della  Repubblica  28
          dicembre 1985, n. 1092,  al  solo  fine  di  facilitare  la
          lettura delle disposizioni di legge alle quali  e'  operato
          il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia  degli
          atti legislativi qui trascritti. 
          Note alle premesse: 
              - L'art. 87 della Costituzione, tra l'altro, conferisce
          al Presidente della Repubblica il potere di  promulgare  le
          leggi ed emanare i decreti  aventi  valore  di  legge  e  i
          regolamenti. 
              - Il testo dell'art. 17, commi 1 e 4-ter,  della  legge
          23  agosto  1988,  n.  400  (Disciplina  dell'attivita'  di
          Governo e ordinamento della Presidenza  del  Consiglio  dei
          Ministri),  pubblicata  nel  supplemento   ordinario   alla
          Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 1988,  n.  214,  e'  il
          seguente: 
              «Art. 17. (Regolamenti) - 1. Con decreto del Presidente
          della Repubblica, previa deliberazione  del  Consiglio  dei
          ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve
          pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta,  possono
          essere emanati regolamenti per disciplinare: 
                a)   l'esecuzione   delle   leggi   e   dei   decreti
          legislativi, nonche' dei regolamenti comunitari; 
                b) l'attuazione e l'integrazione delle  leggi  e  dei
          decreti legislativi recanti  norme  di  principio,  esclusi
          quelli  relativi  a  materie  riservate   alla   competenza
          regionale; 
                c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di
          leggi o di atti aventi forza di legge, sempre  che  non  si
          tratti di materie comunque riservate alla legge; 
                d)  l'organizzazione  ed   il   funzionamento   delle
          amministrazioni pubbliche secondo le  disposizioni  dettate
          dalla legge; 
                e). 
              2. - 4-bis. (Omissis). 
              4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma  1
          del presente articolo, si provvede  al  periodico  riordino
          delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione
          di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e
          all'espressa abrogazione di quelle che  hanno  esaurito  la
          loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo
          o sono comunque obsolete.». 
              - La legge 12 gennaio 2015, n. 2 (Modifica all'articolo
          635 del codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto
          legislativo 15 marzo 2010, n. 66, e altre  disposizioni  in
          materia di parametri fisici per  l'ammissione  ai  concorsi
          per il reclutamento nelle  Forze  armate,  nelle  Forze  di
          polizia e nel Corpo nazionale  dei  vigili  del  fuoco)  e'
          pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22 gennaio 2015, n. 17. 
              - Il testo dell'art. 635  del  decreto  legislativo  15
          marzo  2010,  n.  66  (Codice  dell'ordinamento  militare),
          pubblicato  nel   supplemento   ordinario   alla   Gazzetta
          Ufficiale 8 maggio 2010, n. 106, e' il seguente: 
              «Art. 635. (Requisiti generali per il  reclutamento)  -
          1. Per il  reclutamento  nelle  Forze  armate  occorrono  i
          seguenti requisiti generali: 
                a) essere cittadino italiano; 
                b) essere in possesso di adeguato titolo di studio; 
                c) essere in possesso  dell'idoneita'  psicofisica  e
          attitudinale al servizio militare incondizionato; 
                d) rientrare  nei  parametri  fisici  correlati  alla
          composizione corporea, alla forza muscolare  e  alla  massa
          metabolicamente attiva, secondo le  tabelle  stabilite  dal
          regolamento; 
                e) godere dei diritti civili e politici; 
                f)  non  essere  stati   destituiti,   dispensati   o
          dichiarati   decaduti   dall'impiego   in   una    pubblica
          amministrazione, licenziati dal lavoro alle  dipendenze  di
          pubbliche  amministrazioni  a   seguito   di   procedimento
          disciplinare, ovvero prosciolti, d'autorita'  o  d'ufficio,
          da precedente arruolamento nelle Forze armate o di polizia,
          a   esclusione   dei   proscioglimenti   per    inidoneita'
          psico-fisica; 
                g)  non  essere  stati  condannati  per  delitti  non
          colposi, anche con sentenza di applicazione della  pena  su
          richiesta, a pena condizionalmente sospesa  o  con  decreto
          penale di condanna, ovvero non essere in atto  imputati  in
          procedimenti penali per delitti non colposi; 
                h)  non  essere  stati   sottoposti   a   misure   di
          prevenzione; 
                i) avere tenuto condotta incensurabile; 
                l) non aver tenuto comportamenti nei confronti  delle
          istituzioni democratiche che non diano  sicuro  affidamento
          di scrupolosa fedelta'  alla  Costituzione  repubblicana  e
          alle ragioni di sicurezza dello Stato; 
                m)  avere  compiuto  il  18°  anno  di  eta',   fermo
          restando: 
                  1) quanto previsto dall'articolo 711; 
                  2) la possibilita'  di  presentare  la  domanda  di
          partecipazione al concorso  da  parte  del  minore  che  ha
          compiuto il 17° anno di eta', acquisito il consenso di  chi
          esercita la potesta'; 
                n) esito negativo agli accertamenti  diagnostici  per
          l'abuso  di  alcool,  per   l'uso,   anche   saltuario   od
          occasionale,  di   sostanze   stupefacenti,   nonche'   per
          l'utilizzo di sostanze psicotrope a scopo non terapeutico. 
              2. I requisiti di cui al comma 1, lettere c),  d),  i),
          l) e n), sono accertati d'ufficio dall'amministrazione. 
              3. Requisiti ulteriori sono previsti  dalle  norme  del
          presente codice  o  dai  singoli  bandi,  in  relazione  al
          reclutamento delle varie categorie  di  militari,  fra  cui
          quelli previsti per il personale dell'Arma dei  carabinieri
          dall'articolo  33  del   decreto   del   Presidente   della
          Repubblica 15 luglio 1988, n. 574.>>. 
              - Il testo dell'art. 1, commi 2 e 3, della citata legge
          n. 2 del 2015, e' il seguente: 
              «Art. 1 - 1. (Omissis). 
              2. Con regolamento da adottare  entro  sei  mesi  dalla
          data di entrata in vigore della presente  legge,  ai  sensi
          dell' articolo 17, comma 1, della legge 23 agosto 1988,  n.
          400, e successive modificazioni, su proposta  dei  Ministri
          della difesa, dell'interno, dell'economia e delle finanze e
          delle  politiche  agricole  alimentari  e   forestali,   di
          concerto con il Ministro della salute  e  con  il  Ministro
          delegato per le pari opportunita', sono apportate al citato
          regolamento  di  cui  al  decreto  del   Presidente   della
          Repubblica  15  marzo  2010,  n.  90  ,  le   modificazioni
          necessarie per adeguarlo alla disposizione di cui al  comma
          1 del  presente  articolo.  Lo  schema  di  regolamento  e'
          trasmesso alle Camere per l'espressione  del  parere  delle
          Commissioni parlamentari competenti per materia. Il  parere
          deve essere espresso entro  trenta  giorni  dalla  data  di
          trasmissione. Decorso tale  termine,  il  regolamento  puo'
          essere comunque adottato. 
              3. Al fine di evitare ogni forma di  discriminazione  e
          garantire la parita' di trattamento, il regolamento di  cui
          al comma 2 stabilisce parametri fisici unici e omogenei per
          il reclutamento del personale  delle  Forze  armate  e  per
          l'accesso ai ruoli del personale delle Forze di polizia  ad
          ordinamento militare e civile e  del  Corpo  nazionale  dei
          vigili del fuoco, potendo differenziarli esclusivamente  in
          relazione al sesso  maschile  o  femminile  del  candidato;
          dalla data di entrata in vigore  del  medesimo  regolamento
          sono conseguentemente abrogati gli articoli 3, 4  e  5  del
          decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 luglio
          1987, n. 411, e successive modificazioni. 
              4. (Omissis).». 
              - Il decreto del Presidente del Consiglio dei  Ministri
          22 luglio 1987, n. 411 (Specifici limiti di altezza per  la
          partecipazione  ai  concorsi  pubblici),   modificato   dal
          presente decreto, e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  9
          ottobre 1987, n. 236. 
              - Il decreto del Ministro dell'interno 30 giugno  2003,
          n. 198 (Regolamento concernente i  requisiti  di  idoneita'
          fisica, psichica e attitudinale di  cui  devono  essere  in
          possesso i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del
          personale della Polizia di  Stato  e  gli  appartenenti  ai
          predetti ruoli) e' pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  1°
          agosto 2003, n. 177. 
              - Il decreto legislativo 15 marzo 2010,  n.  90  (Testo
          unico  delle  disposizioni  regolamentari  in  materia   di
          ordinamento militare, a norma dell'articolo 14 della  legge
          28 novembre 2005, n. 246)  e'  pubblicato  nel  supplemento
          ordinario alla Gazzetta Ufficiale 18 giugno 2010, n. 140.