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MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 30 giugno 2003, n. 198

Regolamento concernente i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale di cui devono essere in possesso i candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato e gli appartenenti ai predetti ruoli.

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    ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di
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    ai concorsi per l'accesso ai ruoli tecnico-scientifici o tecnici e
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Testo in vigore dal:  16-8-2003

IL MINISTRO DELL'INTERNO

Vista la legge 1° aprile 1981, n. 121, recante il nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, e successive modificazioni;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335, concernente l'ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta funzioni di polizia, e successive modificazioni, ed in particolare, gli articoli 6 e 27-bis che prevedono l'emanazione di un regolamento del Ministro dell'interno con cui sono stabiliti i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio di polizia;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, concernente l'ordinamento del personale della Polizia di Stato che espleta attività tecnico-scientifica o tecnica, e successive modificazioni, ed in particolare, gli articoli 5, 20-quater e 25-bis che prevedono l'emanazione di un regolamento del Ministro dell'interno con cui è disciplinato l'accertamento dell'idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio;
Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 338, concernente l'ordinamento del personale dei ruoli professionali dei sanitari della Polizia di Stato, e successive modificazioni;
Visto il decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, recante il riordino dei ruoli del personale dirigente e direttivo della Polizia di Stato, a norma dell'articolo 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78, e successive modificazioni;
Visto in particolare, l'articolo 55-bis del predetto decreto legislativo n. 334 del 2000 che prevede l'emanazione di un regolamento del Ministro dell'interno con cui sono stabiliti i requisiti di idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio nei ruoli del personale dirigente e direttivo della Polizia di Stato;
Ravvisata l'opportunità, alla luce dei principi di semplificazione amministrativa e di economia degli strumenti giuridici, di emanare un unico regolamento, anche per la stretta analogia della materia, pur nella diversificazione dei ruoli del personale della Polizia di Stato;
Sentite le organizzazioni sindacali del personale della Polizia di Stato;
Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 28 aprile 2003;
Vista la comunicazione al Presidente del Consiglio dei Ministri, ai sensi dell'articolo 17, comma 3 della legge n. 400 del 1988, con nota n. 333.A/9806.B.3 del 9 maggio 2003;

Adotta

il seguente regolamento:

Art. 1

Accertamento dell'idoneità fisica, psichica
e attitudinale dei candidati ai concorsi
per l'accesso ai ruoli della Polizia di Stato
1. L'accertamento dell'idoneità fisica, psichica ed attitudinale dei candidati ai concorsi per l'accesso ai ruoli del personale della Polizia di Stato avviene secondo le disposizioni previste dai regolamenti che disciplinano le procedure relative ai predetti concorsi.
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, comma 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con D.P.R. 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operativo il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
Note alle premesse:
- Si riporta il testo degli articoli 6 e 27-bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 335:
«Art. 6 (Nomina ad agente). - 1. L'assunzione degli agenti di polizia avviene mediante pubblico concorso, al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:
a) godimento dei diritti politici;
b) età stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
c) idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio di polizia, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
d) titolo di studio della scuola dell'obbligo;
e) qualità morali e di condotta previste dalle disposizioni di cui all'art. 26 della legge 1° febbraio 1989, n. 53.
2. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati espulsi dalle forze armate, dai corpi militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici, che hanno riportato condanna a pena detentiva per delitti non colposi o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.
3. Sono fatte salve le disposizioni di legge o di regolamento relative all'immissione nel ruolo degli agenti di Polizia di Stato del personale assunto ai sensi della legge 8 luglio 1980, n. 343, dell'art. 3, comma 65, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, e dell'art. 6, comma 4, della legge 31 marzo 2000, n. 78. Le specializzazioni conseguite nella forza armata di provenienza sono riconosciute valide, purché previste nell'ordinamento della Polizia di Stato. I posti che non vengono coperti con i reclutamenti previsti dal presente comma sono attribuiti agli altri aspiranti al reclutamento di cui ai commi precedenti.
4. I vincitori delle procedure di reclutamento ammessi al corso di formazione sono nominati allievi di polizia.
5. Possono essere inoltre nominati allievi agenti, nell'ambito delle vacanze disponibili, ed ammessi a frequentare il primo corso di formazione utile, il coniuge ed i figli superstiti, nonché i fratelli, qualora unici superstiti, degli appartenenti alle Forze di Polizia deceduti o resi permanentemente invalidi al servizio, con invalidità non inferiore all'ottanta per cento della capacità lavorativa, a causa di azioni criminose di cui all'art. 82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i quali ne facciano richiesta, purché siano in possesso dei requisiti di cui al comma 1, e non si trovino nelle condizioni di cui al comma 2.
6. Le disposizioni di cui al comma 5 si applicano, altresì, al coniuge ed ai figli superstiti, nonché ai fratelli, qualora unici superstiti, degli appartenenti alle Forze di Polizia deceduti o resi permanentemente invalidi al servizio, con invalidità non inferiore all'ottanta per cento della capacità lavorativa, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di missioni internazionali di pace.
7. Con regolamento del Ministro dell'interno, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di svolgimento del concorso e delle altre procedure di reclutamento, la composizione delle commissione, esaminatrice e le modalità di formazione della graduatoria finale.».
«Art. 27-bis (Nomina a vice ispettore di polizia). - 1.
L'assunzione dei vice ispettori di polizia di cui all'art. 27, comma 1, lettera a), avviene mediante pubblico concorso al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei seguenti requisiti:
a) godimento dei diritti politici;
b) età stabilita dal regolamento adottato ai sensi dell'art. 3, comma 6, della legge 15 maggio 1997, n. 127;
c) idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio di polizia, secondo i requisiti stabiliti con regolamento del Ministro dell'interno, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400;
d) diploma di istruzione secondaria superiore che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario;
e) qualità morali e di condotta previste dalle disposizioni di cui all'art. 26 della legge 10 febbraio 1989, n. 53.
2. Al concorso sono altresì ammessi a partecipare, con riserva di un sesto dei posti disponibili, gli appartenenti ai ruoli della Polizia di Stato con almeno tre anni di anzianità di effettivo servizio alla data del bando che indice il concorso, in possesso dei prescritti requisiti ad eccezione del limite di età. Se i posti riservati non vengono coperti la differenza va ad aumentare i posti spettanti all'altra categoria.
3. A parità di merito l'appartenenza alla Polizia di Stato costituisce titolo di preferenza, fermi restando gli altri titoli preferenziali previsti dall'ordinamento vigente.
4. Al concorso non sono ammessi coloro che sono stati espulsi dalle Forze armate, dai Corpi militarmente organizzati o destituiti da pubblici uffici, che hanno riportato condanna a pena detentiva per delitto non colposo o sono stati sottoposti a misura di prevenzione.
5. I vincitori dei concorsi sono nominati allievi vice ispettori.».
- Si riporta il testo degli articoli 5, 20-quater e 25-bis del decreto del Presidente della Repubblica 24 aprile 1982, n. 337, è il sguente:
«Art. 5 (Nomina ad operatore tecnico). - 1. L'accesso alla qualifica iniziale del ruolo degli operatori e collaboratori tecnici avviene mediante pubblico concorso per esami al quale sono ammessi a partecipare i cittadini italiani che abbiano i requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi indetti per l'accesso alle carriere civili delle amministrazioni dello Stato e siano in possesso del titolo di studio della scuola dell'obbligo.
2. L'idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio dei candidati è accertata secondo quanto stabilito con regolamento del Ministro dell'interno, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
3. I vincitori del concorso sono nominati allievi operatori tecnici e sono destinati a frequentare un corso di formazione a carattere teorico-pratico della durata di quattro mesi, finalizzato all'inserimento dei candidati in ciascuno dei settori tecnici di cui all'art. 1, secondo le esigenze dell'Amministrazione.
4. Possono essere inoltre nominati allievi operatori tecnici, nell'ambito delle vacanze disponibili, ed ammessi a frequentare il primo corso di formazione utile il coniuge ed i figli superstiti, nonché i fratelli, qualora unici superstiti, degli appartenenti alle Forze di Polizia deceduti o resi permanentemente invalidi al servizio, con invalidità non inferiore all'ottanta per cento della capacità lavorativa, a causa di azioni criminose di cui all'art. 82, comma 1, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, i quali ne facciano richiesta, purché siano in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 2.
5. Le disposizioni di cui al comma 4 si applicano, altresì, al coniuge ed ai figli superstiti, nonché ai fratelli, qualora unici superstiti, degli appartenenti alle Forze di Polizia deceduti o resi permanentemente invalidi al servizio, con invalidità non inferiore all'ottanta per cento della capacità lavorativa, per effetto di ferite o lesioni riportate nell'espletamento di missioni internazionali di pace.
6. Gli allievi operatori tecnici che abbiano superato gli esami di fine corso e abbiano ottenuto il giudizio di idoneità sono nominati operatori tecnici in prova, secondo l'ordine di graduatoria. Superato il periodo di prova, vengono nominati operatori tecnici.
7. Si applicano le disposizioni di cui al primo e secondo comma dell'art. 59 della legge 1° aprile 1981, n. 121.
8. Con regolamento del Ministro dell'interno, da emanare, ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di svolgimento del concorso e delle altre procedure di reclutamento, la composizione della commissione esaminatrice e le modalità di formazione della graduatoria finale.».
«Art. 20-quater (Nomina a vice revisore tecnico). - 1.
La nomina alla qualifica iniziale del ruolo dei revisori tecnici si consegue:
a) nel limite del settanta per cento dei posti disponibili, al 31 dicembre di ogni anno, in ciascun profilo professionale, mediante concorso interno per titoli e superamento di una prova pratica a carattere professionale, anche mediante un questionario a risposta multipla, tendente ad accertare il grado di preparazione tecnico professionale, e successivo corso di formazione di durata non inferiore a sei mesi. Al concorso sono ammessi gli appartenenti al ruolo degli operatori e collaboratori tecnici provenienti da profili professionali omogenei a quello per cui concorrono, in possesso dell'abilitazione professionale eventualmente prevista dalla legge per l'esercizio dell'attività propria del profilo professionale per il quale si concorre, che abbiano compiuto alla stessa data quattro anni di effettivo servizio e non abbiano riportato nei due anni precedenti sanzioni disciplinari più gravi della deplorazione. Il trenta per cento dei posti è riservato al personale con qualifica di collaboratore tecnico capo;
b) nel limite del restante trenta per cento dei posti disponibili, mediante concorso pubblico per esame scritto al quale possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi e di un diploma di istruzione professionale almeno triennale conseguito presso un istituto statale, o, comunque, riconosciuto dallo Stato, ovvero, ove non sia previsto il suddetto diploma, di un diploma o di un attestato di qualifica rilasciato dalle regioni al termine di corsi di durata almeno triennale nell'ambito della formazione professionale, nonché dell'abilitazione professionale eventualmente prevista dalla legge per l'esercizio dell'attività propria del profilo professionale per il quale si concorre. L'idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio dei candidati è accertata secondo quanto stabilito con regolamento del Ministro dell'interno, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400. Il dieci per cento dei posti disponibili è riservato, con esclusione del limite di età, al personale del ruolo degli operatori e dei collaboratori tecnici in possesso del prescritto titolo di studio e dell'abilitazione professionale eventualmente prevista dalla legge. La commissione giudicatrice del concorso viene integrata da esperti delle materie attinenti alle mansioni tecniche che il personale dovrà svolgere. I vincitori del concorso sono nominati allievi vice revisori tecnici con il trattamento economico di cui all'art. 59 della legge 1° aprile 1981, n. 121, e destinati a frequentare un corso di formazione tecnico professionale di durata non inferiore a sei mesi. Al termine del corso gli allievi che abbiano superato le prove teorico-pratiche conclusive e ottenuto il giudizio di idoneità sono nominati vice revisori tecnici in prova.
2. Con regolamento del Ministro dell'interno, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di svolgimento del concorso, comprese le eventuali forme di preselezione, la composizione della commissione esaminatrice e le modalità di svolgimento dei corsi di cui al comma 1, in relazione alle mansioni tecniche previste e quelle di svolgimento degli esami di fine corso.
3. Con i bandi dei concorsi di cui al comma 1 si procede alla ripartizione dei posti messi a concorso in relazione alle disponibilità esistenti nei contingenti di ciascun profilo professionale e nel solo bando di cui al comma 1, lettera a), si procede altresì alla definizione, anche per categorie omogenee, delle corrispondenze fra i profili professionali del ruolo degli operatori e collaboratori tecnici e quelli relativi ai posti messi a concorso.
4. Al termine dei concorsi di cui al comma 1 sono formate tante graduatorie quanti sono i profili professionali individuati nel relativo bando. I candidati collocatisi utilmente nella graduatoria di ciascun profilo vengono dichiarati vincitori ed inseriti in un'unica graduatoria finale del concorso secondo il punteggio riportato.
5. Coloro che al termine del corso sono riconosciuti idonei conseguono la nomina a vice revisore tecnico nell'ordine della graduatoria finale del corso, formata con le modalità di cui al comma 4.
5-bis. I vincitori del concorso di cui al comma 1, lettera a), conseguono la nomina a vice revisore con decorrenza giuridica dal 10 gennaio dell'anno successivo a quello nel quale si sono verificate le vacanze e con decorrenza economica dal giorno successivo alla data di conclusione del corso di formazione.».
«Art. 25-bis (Concorso pubblico per la nomina a vice perito tecnico). - 1. Al concorso pubblico di cui all'art. 25, comma 1, lettera a), possono partecipare i cittadini italiani in possesso dei requisiti generali per la partecipazione ai pubblici concorsi e di specifico titolo di studio d'istruzione secondaria superiore che consente l'iscrizione ai corsi per il conseguimento del diploma universitario, nonché, ove sia previsto dalla legge, del diploma o attestato di abilitazione, tutti attinenti all'esercizio dell'attività inerente al profilo professionale per il quale si concorre. L'idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio dei candidati è accertata secondo quanto stabilito con regolamento del Ministro dell'interno, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400.
2. Gli appartenenti al ruolo dei revisori tecnici, possono partecipare al concorso, con riserva di un sesto dei posti purché in possesso del titolo di studio e dell'eventuale diploma o attestato di abilitazione professionale di cui al comma 1.
3. A parità di merito, l'appartenenza alla Polizia di Stato costituisce titolo di preferenza, fermi restando gli altri titoli preferenziali previsti dalle leggi vigenti.
4. Il concorso è articolato in una prova scritta ed un colloquio, che vertono sulle materie attinenti ai tipi di specializzazione richiesti dal bando di concorso e tendenti ad accertare il possesso delle capacità professionali per assolvere le funzioni previste dall'art. 24.
5. Gli specifici titoli di studio di istruzione secondaria di secondo grado, nonché i diplomi o attestati di abilitazione all'esercizio di attività inerenti al profilo professionale che devono possedere i candidati, le materie oggetto delle prove di esame e il numero dei posti da mettere a concorso per ciascun profilo professionale sono stabiliti dal bando di concorso.
6. Al termine delle prove d'esame, sono compilate tante graduatorie quanti sono i profili professionali previsti dal bando di concorso.
7. I candidati collocatisi utilmente nella graduatoria di ciascun profilo sono dichiarati vincitori del concorso e vengono inseriti in un'unica graduatoria finale del concorso secondo il punteggio riportato.
8. I vincitori del concorso sono nominati allievi vice periti tecnici con il trattamento economico di cui all'art. 59 della legge 10 aprile 1981, n. 121 e sono destinati a frequentare, un corso della durata di almeno sei mesi, preordinato alla formazione tecnico-professionale per 1'assolvimento delle specifiche funzioni inerenti ai profili professionali per i quali è stato indetto il concorso. I frequentatori già appartenenti ai ruoli del personale della Polizia di Stato che presta attività tecnico-scientifica o tecnica conservano la qualifica rivestita all'atto dell'ammissione al corso.
9. Con regolamento del Ministro dell'interno, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabilite le modalità di svolgimento del concorso, comprese le eventuali forme di preselezione, la composizione della commissione esaminatrice e le modalità di svolgimento dei corsi, in relazione alle mansioni tecniche previste e quelle degli esami di fine corso.
10. I frequentatori che abbiano superato gli esami teorico-pratico di fine corso e ottenuto il giudizio di idoneità sono nominati vice periti tecnici in prova secondo l'ordine di graduatoria dell'esame finale. Tale graduatoria è formata con le modalità previste per la graduatoria del concorso.».
- Il testo dell'art. 5, comma 1, della legge 31 marzo 2000, n. 78 è il seguente:
«Art. 5 (Delega al Governo per il riordino della Polizia di Stato). - 1. Il Governo è delegato ad emanare, entro il termine di cui all'art. 1, comma 1, uno o più decreti legislativi per la revisione dell'ordinamento del personale dei ruoli di cui alla legge 1° aprile 1981, n. 121, secondo i seguenti principi e criteri direttivi:
a) riordinamento dei ruoli del personale direttivo e dirigente della Polizia di Stato, mediante soppressione o istituzione di nuovi ruoli o qualifiche, anche prevedendo la qualifica apicale di Dirigente generale di livello B con consistenza organica adeguata alle funzioni da assolvere e all'armonico sviluppo delle carriere, con conseguente rideterminazione del livello dirigenziale del prefetto avente funzioni di Capo della Polizia - Direttore generale della pubblica sicurezza, al fine di assicurare la sovraordinazione gerarchica di cui all'art. 65 della legge 1° aprile 1981, n. 121, ed il mantenimento della posizione funzionale connessa all'esercizio delle sue attribuzioni, provvedendo anche alla revisione delle modalità di accesso, dei relativi corsi di formazione in modo coerente con la riforma dei cicli universitari e dell'avanzamento, prevedendo, per i ruoli di nuova istituzione, le relative funzioni, ad esclusione di quelle che comportano una specifica qualificazione;
b) integrazione delle disposizioni relative all'accesso alle qualifiche dirigenziali della Polizia di Stato, prevedendo che l'accesso alla qualifica di primo dirigente possa avvenire, per un'aliquota predeterminata e comunque non inferiore al venti per cento delle vacanze, mediante concorso per titoli ed esami riservato al personale, in possesso del diploma di laurea rispettivamente prescritto, dei ruoli dei commissari, dei direttori tecnici e dei sanitari e conseguente determinazione delle relative disposizioni di raccordo;
c) previsione che i dirigenti della Polizia di Stato possano essere temporaneamente collocati, entro limiti determinati, non superiori al 5 per cento della dotazione organica, e per particolari esigenze di servizio, in posizione di disponibilità, anche per incarichi particolari o a tempo determinato assicurando comunque la possibilità, per l'Amministrazione, di provvedere al conferimento degli incarichi dirigenziali per i posti di funzione non coperti;
d) adeguamento delle disposizioni concernenti l'età pensionabile e il trattamento pensionistico, già in vigore per il personale della Polizia di Stato, tenendo conto, relativamente all'età pensionabile, delle disposizioni in vigore per il personale dei corrispondenti ruoli delle Forze di polizia anche ad ordinamento militare;
e) previsione dell'abrogazione dell'art. 51 della legge 10 ottobre 1986, n. 668;
f) previsione delle occorrenti disposizioni transitorie.».
- Il testo dell'art. 55-bis del decreto legislativo 5 ottobre 2000, n. 334, è il seguente:
«Art. 55-bis. - 1. Con regolamento del Ministro dell'interno, da emanare ai sensi dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, sono stabiliti i requisiti di idoneità fisica; psichica e attitudinale al servizio nei ruoli del personale di cui al presente decreto.
2. Fino all'emanazione del regolamento di cui al comma 1, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti alla data di entrata in vigore del presente decreto.».
- Il testo dell'art. 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, è il seguente:
«3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorità sott'ordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge.
I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione».