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DECRETO-LEGGE 4 luglio 2015, n. 92

Misure urgenti in materia di rifiuti e di autorizzazione integrata ambientale, nonchè per l'esercizio dell'attività d'impresa di stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale. (15G00115)

note: Entrata in vigore del provvedimento: 04/07/2015.
Decreto-Legge decaduto per mancata conversione.
(Ultimo aggiornamento all'atto pubblicato il 28/03/2018)
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Testo in vigore dal:  4-7-2015 al: 14-8-2015
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IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni che assicurino la coerenza e l'uniforme applicazione delle definizioni di produttore, di raccolta e di deposito temporaneo di rifiuti, al fine di uniformare la disciplina nazionale con quanto stabilito dalla direttiva 2008/98/UE, con particolare riferimento alle attività che costituiscono l'iter tecnico-amministrativo di produzione e gestione dei rifiuti;
Ritenuta, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di adottare una disciplina transitoria volta a consentire che le installazioni sottoposte ad autorizzazione integrata ambientale a seguito dell'entrata in vigore del decreto legislativo 4 marzo 2014, n. 46, di attuazione della direttiva 2010/75/UE, già operanti nel pieno rispetto dei requisiti stabiliti dalla direttiva medesima, possano proseguire il proprio esercizio nelle more della definizione dei procedimenti amministrativi di autorizzazione da parte delle competenti autorità regionali;
Considerata la straordinaria necessità ed urgenza di emanare disposizioni che assicurino la prosecuzione, per un periodo determinato, dell'attività produttiva degli stabilimenti industriali di interesse strategico nazionale interessati da un provvedimento giudiziario di sequestro dei beni;
Considerata, altresì, la straordinaria necessità ed urgenza di garantire che le misure, anche di carattere provvisorio volte ad assicurare la prosecuzione dell'attività produttiva dei medesimi stabilimenti, siano adempiute secondo condizioni e prescrizioni contenute in un apposito piano, a salvaguardia dell'occupazione, della sicurezza sul luogo di lavoro, della salute e dell'ambiente;
Vista la deliberazione del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione del 3 luglio 2015;
Sulla proposta del Presidente del Consiglio dei ministri e dei Ministri dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dello sviluppo economico, di concerto con il Ministro della giustizia;

EMANA

il seguente decreto-legge:

Art. 1

Modifiche al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152
1. All'articolo 183, comma 1, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) alla lettera f), dopo le parole: "produce rifiuti" sono aggiunte le parole: "e il soggetto al quale sia giuridicamente riferibile detta produzione";
b) alla lettera o), dopo la parola: "deposito" è aggiunta la seguente: "preliminare alla raccolta";
c) alla lettera bb), la parola: "effettuato" è sostituita dalle seguenti: "e il deposito preliminare alla raccolta ai fini del trasporto di detti rifiuti in un impianto di trattamento, effettuati" e dopo le parole: "sono prodotti" sono inserite le seguenti: ", da intendersi quale l'intera area in cui si svolge l'attività che ha determinato la produzione dei rifiuti".